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Il testo della sentenza della Corte di cassazione
che nell'autunno 2001 ha assolto Silvio Berlusconi
in uno dei tanti processi in cui è imputato
Ricorso di Silvio Berlusconi
Il primo motivo del ricorso proposto da Berlusconi Silvio e' fondato.
La stessa Corte di appello premette, nella sua motivazione, che
non esistono, a carico di Berlusconi, prove dirette, nè orali
nè documentali, e che la sua responsabilità non puo'
essere affermata unicamente in ragione della sua posizione di vertice
in seno alla Fininvest. Essa, pero', ritiene di ravvisare a carico
del predetto la prova della responsabilità (sia pure, stante
l'estinzione del reato conseguente alla contestuale concessione
delle attenuanti generiche, ai soli effetti civili) sulla base di
indizi gravi, precisi e concordanti. Questi vengono essenzialmente
identificati: nella consegna del denaro ai militari della Guardia
di Finanza da parte di Sciascia; nella provenienza del denaro da
una provvista Fininvest; nella riferibilità dell'autorizzazione
ai pagamenti ai vertici del Gruppo, costituiti da Paolo e Silvio
Berlusconi; nell'inattendibilita' della confessione di Paolo nella
parte (del tutto collimante, peraltro, con la versione di Sciascia)
in cui ha dichiarato di essere stato lui, e da solo, a dare le dette
autorizzazioni e a fornire le dette provviste, prelevandole da fondi
neri di provenienza Edilnord; nella conseguente necessaria attribuzione
delle autorizzazioni in questione all'altro soggetto del vertice
del Gruppo, e cioè a Silvio Berlusconi.
Significativi elementi di conferma della prova
logica cosi' conseguita vengono poi ravvisati: nella disponibilità,
all'epoca dei fatti, da parte di Silvio Berlusconi e della sua famiglia,
di una ingente quantita' di denaro, - depositata su libretti di
risparmio al portatore, e movimentata, per finalita' mai disvelate,
a mezzo soprattutto di Giuseppino Scabino, persona indicata da Sciascia
come quella che, in piu' occasioni, provvide materialmente a fornirgli
la provvista per il pagamento delle tangenti; - nella concomitanza
temporale di due sospesi di cassa con le due dazioni Videotime;
- nella riunione svoltasi ad Arcore, nell'abitazione di Silvio Berlusconi,
nel corso della quale il legale di Sciascia - assente Paolo Berlusconi
- lo informo' della ordinanza custodiale emessa a carico del proprio
assistito; negli stretti rapporti intercorsi, all'epoca dei fatti,
tra Silvio Berlusconi e Sciascia, sovente destinatario di munifiche
e non chiarite elargizioni di denaro da parte del primo, e nell'assenza
di analoghi rapporti tra Sciascia e Paolo Berlusconi; nel diretto
interesse di Silvio Berlusconi a un controllo superficiale e addomesticato
da parte della Guardia di Finanza.
Nessun rilievo a fini probatori nei confronti
di Berlusconi e' stato invece attribuito dalla Corte di merito alla
vicenda del "passi" per Palazzo Chigi sequestrato al Berruti
e al connesso incontro da quest'ultimo ivi avuto con Berlusconi
nel giugno del 1994. La validita' degli elementi indiziari indicati
e la conseguenzialita' logica delle conclusioni ricavatene non trovano
conferma nel materiale istruttorio acquisito ed esposto, consentendo
e imponendo di rilevare in questa sede,_agli effetti degli artt.
530 cpv. e 129 cpp., la palese inadeguatezza del medesimo ai fini
dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il primo
rilievo da fare e', invero, che il ragionamento sillogistico operato
dalla Corte milanese si basa su una premessa essenziale - attribuzione
al vertice proprietario del gruppo Fininvest, costituito da Paolo
e Silvio Berlusconi, della competenza nelle "materie"
in questione - desunta da una interpretazione delle dichiarazioni
rese da Paolo Berlusconi che ne travalica il reale tenore (quale
risultante dalla stessa sentenza). Paolo Berlusconi - che ha posto
ai vertici del gruppo Fininvest prima il fratello Silvio (cui ha
attribuito la strategia globale dell'impresa) e poi se stesso (competente
per l'aspetto tattico strategico) - ha infatti precisato, in "Ordine
alle questioni di pagamento di tangenti, che "era bene che
facesse carico, direttamente" a lui, "in quanto rappresentante
della proprieta', questa incombenza". Da tali dichiarazioni
risulta solo un collegamento, in termini di opportunita- ("era
bene"), fra l' "incombenza" in questione e la persona
di Paolo Berlusconi, quale "rappresentante della proprieta"',
e non è quindi possibile leggervi, come ha arbitrariamente
fatto il giudice di merito, quell'imprescindibile e oggettiva attribuzione
-dell'incombenza stessa al vertice proprietario del gruppo nella
sua composizione comprensiva di entrambi i fratelli Berlusconi,
dalla quale si è poi fatta derivare, una volta escluso il
coinvolgimento di Paolo, la responsabilita' di Silvio.
Ma frutto di un'argomentazione priva di solide
basi appare anche l'essenziale passaggio della sentenza, relativo
alla ritenuta inattendibilita' delle convergenti ,dichiarazioni
di Sciascia e Paolo Berlusconi sulla riferibilita' ,a quest'ultimo
della condotta inerente all'autorizzazione ai ,pagamenti e alla
fornitura della relativa provvista. Tale inattendibilita' e' stata,
invero, basata, in modo particolare sul duplice rilievo che l'indicazione,
fatta da Paolo Berlusconi, dei fondi neri Edilnord quale fonte della
provvista del denaro, sarebbe smentita dalle risultanze processuali,
e che, di converso, e' emersa l'esistenza di elevatissime quantità
di contanti e di fondi "non contabilizzati" nell'ambito
del gruppo, gestito su disposizione di Silvio Berlusconi, attraverso
un meccanismo,di erogazioni di cassa effettuate da Istifi S.p.A.
(che operava come una vera banca del gruppo) a favore delle varie
societa. e di successivi ripianamenti delle partite con assegni
prelevati da libretti.al portatore. Ora, da un lato, la Corte d'appello,
dopo aver scorrettamente, in contrasto col Tribunale, riconosciuto
l'esistenza e la destinazione a finalita' illecite dei fondi neri
Edilnord, ne ha escluso lo specifico utilizzo: per le tangenti Mondadori
(dicembre 1991) e Mediolanum (aprile 1992), in base all'arbitraria
considerazione che Paolo Berlusconi, ricevuto nel gennaio '90 il
saldo di detti fondi (ammontante a un importo di 300-400 milioni,
perfettamente "capiente", quindi, per le dette tangenti),
non avrebbe potuto preservarne la separata identita', indispensabile
per la sicura attribuzione delle imputazioni riferite; per le tangenti
Videotime (giugno e settembre 1989), in base a una lettura delle
dichiarazioni di Pellegrini e Roncucci che non tiene in alcun conto
il dato, riportato nella stessa sentenza (p. 144), secondo cui il
Pellegrini, dai fondi extracontabili accumulati nella misura di
700-800 milioni l¹anno, di volta in volta, fino al 1987, a
Paolo Berlusconi tutto quanto questi gli richiedeva, cosi' evidentemente
mettendo il medesimo nella condizione di disporne a suo libito per
le esigenze e nei tempi che ritenesse.
Dall'altro lato, quanto alla disponibilita'
da parte di Silvio Berlusconi, di ingenti somme di denaro depositate
su libretti di risparmio al portatore e alle anomale movimentazioni
di tali importi, e' la stessa Corte milanese (p. 153 della sentenza)
ad attribuire a tali circostanze una "rilevanza assolutamente
marginale", escludendo che possano costituire Prova di una
diretta derivazione del denaro utilizzato per il pagamento delle
tangenti alla Guardia di Finanza. E tale conclusione e' del tutto
ovvia, se si considera il volume degli'importi movimentati (intorno
ai 130 miliardi: v p. 50 della sentenza di primo grado), in raffronto
a 'entita' delle tangenti di cui si parla.
Del tutto neutro ai fini dell'argomento in
discorso e' anche il fatto, impropriamente valorizzato dalla Corte
di appello, che il denaro venne consegnato a Sciascia, secondo quanto
ammesso da quest'ultimo, dallo Scabini, cassiere centrale della
cassa del gruppo Finivest, Istifi, direttamente e sistematicamente
coinvolto nelle anomale movimentazioni di cui si e' detto, posto
che,lo stesso Paolo Berlusconi, nell'individuare la provvista per
le tangenti nei fondi neri Edilnord, ha precisato che il denaro
che procurava a Sciascia gli veniva messo a disposizione attraverso
la cassa centrale del gruppo, Istifi '(v. sentenza di primo grado,
p.43,). Appaiono, infine, non pertinenti, considerata la natura
degli "affari" in questione, i rilievi in ordine alla
mancanza di ruoli operativi di Paolo Berlusconi nell'ambito delle
società Videotime e Mediolanum e all'assenza di interesse,
per Edilnord, di pagare tangenti riguardanti altre societa', e sostanzialmente
ipotetico quello relativo alla appartenenza degli affari alla strategia
globale dell'impresa", di competenza di Silvio Berlusconi.
Va da se' che, caduti i principali pilastri
della ricostruzione logico-valutativa operata dalla Corte di merito,
perdono ogni residua rilevanza probatoria gli ulteriori elementi
utilizzati a conforto della medesima,(concomitanza temporale dei
sospesi di cassa con le due dazioni Videotime, riunione svoltasi
ad Arcore, stretti rapporti intercorsi all'epoca dei fatti tra Silvio
Berlusconi e Sciascia, diretto interesse di Silvio Berlusconi a
un controllo superficiale e addomesticato da parte della Guardia
di Finanza, limitato livello di autonomia operativa di Paolo Berlusconi),
collegati essenzialmente (fatta eccezione per i sospesi di cassa,
relativi peraltro a importi ben superiori a quelli delle tangenti)
alla posizione apicale di Berlusconi, correttamente ritenuta dalla
stessa Corte inidonea per se' a fondare un giudizio di responsabil¡ta'.
La sostanziale carenza di prove idonee a carico
di Silvio Berlusconi ha trovato nell'impugnata sentenza una involontaria
ma illuminante manifestazione nel passaggio motivazionale in cui
si ammette di non poter stabilire in quali modi (se in particolare,
in via generale o di volta in volta) e tempi sia stata da lui data
a Sciascia l'autorizzazione ai pagamenti illeciti.
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