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30 gennaio 2003

Mentre ci si continua a chiedere dove sia finito il decreto discariche, approvato dal Governo il 10 dicembre 2002 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dell'Unione Europea è approdato al secondo atto della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti consistente nella Decisione (2003/33/CE) del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.

Come è noto l'aspetto più rilevante di una decisione europea è che si tratta di un atto immediatamente esecutivo in ogni Stato membro e non necessita pertanto di essere recepito nell'ordinamento del singolo paese perché i suoi contenuti possiedano una natura vincolante. In questo caso la Decisione 2003/33/CE avrà effetto dal 16 luglio 2004 e gli Stati membri applicheranno i criteri stabiliti nella sezione 2 dell'allegato entro il 16 luglio 2005. Tuttavia le novità introdotte sono di tale portata che, almeno in termini di principio, sarebbe sconsiderato non tenerne conto.

Così come la Direttiva 1999/31/CE, riguardando la costruzione e gestione di uno specifico impianto come la discarica, presenta contenuti tecnici particolarmente spiccati, così anche la Decisione 2003/33/CE, dovendo stabilire quali siano i criteri di ammissibilità dei rifiuti nella corrispondente categoria di discarica, non poteva che definire con precisione la maggiorparte dei dettagli riguardanti le procedure di accettazione e di controllo di un rifiuto, compresi i valori-limite che ne circoscrivono la natura ai fini della diversa destinazione.

Da una prima lettura è già evidente come l'accentuazione delle regole vada nel senso di incrementare in modo rilevante le energie da spendersi nelle verifiche pre-ricevimento dei rifiuti e negli assidui monitoraggi da svolgersi lungo l'intera vita dell'impianto, compresa la fase post-operativa, rendendo norma quella che finora rimaneva un atteggiamento di cautela adottato da un ristretto numero di soggetti gestori.

Ma nel merito di queste novità meglio attendere di conoscere quale sarà il testo finale approvato dal Consiglio dei Ministri. Non solo. Dovremo anche avere la pazienza di vedere la pubblicazione di un secondo decreto, in applicazione al primo, in quanto lo schema del recepimento italiano della Direttiva 1999/31/CE, anziché prevedere un corrispondente allegato, fa invece rinvio (all'articolo 7, comma 6) ad un separato regolamento, da adottare con un successivo decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri delle attività produttive e della salute. Il regolamento non è altro che la versione omologa della Decisione UE, con qualche differenza, come è possibile leggersi nel testo in bozza pubblicato nella rubrica "documenti". La bozza è infatti già stata sottoposta alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni nel luglio del 2002 ricevenendone via libera.

Quello che interessa oggi è invece affrontare la delicata questione della definizione di rifiuto inerte che, con la Decisione 2003/33/CE, acquista finalmente forma. In effetti uno dei problemi da sempre che ha riguardato la complessa casistica dei rifiuti è stato quello di stabilire uno spartiacque oggettivo e misurabile tra ciò che può essere descritto ragionevolmente come un materiale privo di conseguenze sotto il profilo ambientale e quello che invece può generare dei "lasciti" indesiderati.

Secondo la Direttiva 1999/31/CE per rifiuti inerti si intendono: "i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche"

I rifiuti inerti sono trattati al paragrafo 2 della decisione. Una delle indicazioni più concrete riguarda la preoccupazione di evitare l'arrivo in discarica di rifiuti apparentemente inerti, quando invece vi è anche solo il sospetto di una contaminazione:

"Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine) i rifiuti sono sottoposti a prove o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio legato ai rifiuti in misura sufficiente da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti."

Due cose quindi. Per un ovvio e condivisibile principio di cautela è sufficiente il sospetto di una contaminazione per rimandare indietro i carichi. In alternativa, prima del respingimento, si sottopone il carico a prove. Anche in questo caso, tuttavia, come per le discariche di rifiuti pericolosi e non, la UE acconsente a derogare dagli obblighi analitici pre-accettazione per un limitato numero di rifiuti che rientrano nelle relative tabelle dell'allegato alla decisione. Per i rifiuti inerti è la tabella che segue:

Codice EER

Descrizione

Restrizioni

1011 03

Materiali di scarto a base di vetro

Solo seprivi di leganti organici

1501 07

Imballaggi in vetro

/

1701 01

Cemento

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

1701 02

Mattoni

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

1701 03

Mattonelle e ceramica

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

1701 07

Miscellanea di cemento,mattoni, mattonelle e ceramica

Solo rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione(*)

1702 02

Vetro

/

1705 04

Terra e rocce

Eccetto lo strato vegetale e la torba; eccetto terra e rocce di siti contaminati

1912 05

Vetro

/

2001 02

Vetro

Solo vetro raccolto separatamente

2002 02

Terra e rocce

Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti selezionati prodotti dall'edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

— Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dall'edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

Anche in questa tabella ritorna tuttavia il problema della contaminazione ed è rilevante come si tratti proprio dell'annosa vexata quaestio dell'inquadramento applicabile alle terre e rocce di scavo. Secondo la decisione, escludendo le terre contaminate, tutte le altre possono essere ricoverate in una discarica per inerti realizzata secondo i criteri di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 1999/31/CE.

Questo indirizzo generale, certamente di buon senso, è tuttavia dirompente se consideriamo la norma salvaTAV che il Ministro Lunardi ha fatto inserire nella Legge Delega "in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive" (Legge n 443 del 21/12/2001).

Se la UE sostiene che bisogna prestare attenzione perchè un eventuale sospetto che si tratti di terre e rocce contaminate già basterebbe per giustificare un respingimento ai cancelli dell'impianto la Lunardi invece afferma che le terre e rocce di scavo non costituiscono rifiuti anche quando contaminate sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti, limiti da verificarsi mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. La differenza salta agli occhi. La UE chiede in ogni caso che i rifiuti, prima dell'interramento, siano sottoposti a prove. Nel nostro Paese invece se terre e rocce siano o meno contaminate lo sapremo solo dopo, andando ad esaminare l'intera massa all'interno del sito di destinazione (che non è peraltro una discarica controllata, ma una semplice cava), rendendo così implicitamente ammissibile la pratica della diluizione.

Detto questo vediamo quali sono le prove che la UE ha previsto per stabilire un discrimine oggettivo e misurabile tra rifiuti inerti e rifiuti che non lo sono. Si tratta di ricercare e determinare alcuni parametri considerati indicatori attraverso una verifica incrociata.

La prima verifica riguarda l'applicazione al rifiuto di un test di cessione (percolazione) sulla base del quale viene quantificata la disponibilità dello stesso a liberare sostanze in ambiente. I parametri da considerare sono descritti nella tabella seguente:

Tabella 1 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Componente

mg/l

As

0,06

Ba

4

Cd

0,02

Cr

0,1

Cu

0,6

Hg

0,002

Mo

0,2

Ni

0,12

Pb

0,15

Sb

0,1

Se

0,04

Zn

1,2

Cloruro

460

Fluoruro

2,5

Solfato

1500

Indice fenolo

0,3

COD

160

TDS*

-

* È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

L'altro riferimento tabellare riguarda invece i composti organici che possono trovarsi all'interno del rifiuto e che non verrebbero lisciviati dalla soluzione acquosa preparata per il test di cessione. E' importante sottolineare come, in questo caso, si cerchi il contenuto totale di tali sostanze e non la parte liberabile.

Tabella 2 - limiti di accettabilità per  i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri

Valore

denominazione

mg/kg

TOC*(carbonio organico totale)

30000*

PCB (difenile policlorurato) (7 congeneri)

1

BTEX(benzene, toluene, etilbenzene e xileni)

6

Olio minerale (da C10 a C40)

500

PAH (idrocarburi policiclici aromatici)

Gli Stati membri fissano il valore limite

*Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l’ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7)

Come è possibile vedere, per quanto riguarda gli oli minerali la concentrazione ammessa nel rifiuto perchè sia considerato inerte è pari a 500 mg/kg, un valore inferiore rispetto ai 750 mg/kg fissati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, perchè terre e rocce di scavo siano considerate non contaminate.

Il ragionamento complessivo che è importante sottolineare a proposito della Decisione 2003/33/CE per la parte che riguarda la definizione di rifiuto inerte è l'aver privilegiato il test di cessione come mezzo per giudicare dell'assenza di pericolosità di un materiale di cui il detentore intende o deve disfarsi. Dei parametri indicati alla tabella 1, la maggiorparte dei quali si tratta di metalli pesanti classificati tra le sostanze pericolose, è necessario, secondo la UE, determinare solo la parte "liberabile" e non tutto il contenuto. L'unico contenuto che deve essere accertato riguarda i parametri di tabella 2 e in questo caso la ricerca è giustificata in quanto, trattandosi di composti tipicamente idrofobi, sarebbe sbagliato applicarvi il test di cessione.

Può sembrare una sottigliezza analitica, in realtà propendere per il test di cessione significa adottare un criterio di maggiore ponderazione e cioè "che cosa dobbiamo temere" a proposito del comportamento per es. di un materiale di escavazione sul quale pendono delle incertezze a proposito della sua salubrità. Oggi invece, una lettura acritica del DM 471/99, il quale discrimina sulla base della concentrazione totale di un elemento pericoloso, porta a generare allarmi anche là dove non ci sono.

 

 

 

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UN PO' DI CHIAREZZA SULLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO INERTE