chiarimenti
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7
aprile 2003
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Buongiorno,
vorrei cortesemente avere delle delucidazioni ed eventuale normativa di riferimento
in merito al seguente quesito: se vi è uno scarico industriale in pubblica
fognatura ed il gestore dell'impianto di depurazione è un consorzio,
questo, avvalendosi di un proprio laboratorio privato o interno riscontra
un superamento dei limiti allo scarico può emanare una sanzione amministrativa
?
E'
un tema estremamente delicato quello proposto dal quesito. Sul piano legale
c'è molta carne al fuoco, è materia di giuristi esperti nella
disciplina. Per quanto sia limitata l'esperienza della depenalizzazione nel
campo ambientale, in particolare nel settore acque di scarico, a chi scrive
non sovviene alcun esempio utile che in questi anni possa costituire un precedente.
Ciò è legato presumibilmente al fatto che il gestore del servizio
idrico integrato così come quello di un consorzio intrattiene un rapporto
di tipo commerciale con il cliente, rapporto che tendenzialmente è
da salvaguardare anche quando il cliente abusa delle clausole contrattuali.
E' comprensibile, anche se non del tutto giustificabile, che si ricorra ad
alternative diverse per far recedere il cliente da comportamentI sbagliatI,
piuttosto che propendere per l'applicazione di una sanzione. Probabile che
il caso presentato non sia altro che la conclusione inevitabile di un rapporto
definitivamente incrinatosi visto che il cliente non accenna a raccogliere
alcun invito a smetterla.
La prima contestazione che si potrebbe accusare è che campionamento
e analisi delle acque di scarico non siano stati effettuati da un soggetto
istituzionale al quale la legge ha affidato compiti di questo genere. Difficile
sostenere che il personale dell'azienda municipalizzata o del consorzio agisca
in qualità di pubblico ufficiale, più facilmente si tratta di
incaricati di pubblico servizio, o nemmeno quello, dipende dalla relazione
che intercorre con l'amministrazione. A questa carenza di prerogative si potrebbe
ovviare con l'adozione di un regolamento di fognatura nel quale si preveda
la nomina a pubblico ufficiale dei dipendenti ai quali è affidato un
compito di controllo. Fatte salve queste considerazioni, che avrebbero però
necessità di un sostegno legale, si può passare ad esaminare
il profilo tecnico della questione. E' indubbio che, per l'efficacia del procedimento,
bisogna garantirne i presupposti. Il campionamento deve essere effettuato
secondo le metodiche ufficiali IRSA e con la consegna di un verbale di prelievo
in presenza di rappresentante legale o di suo delegato con l'avviso che l'analisi
avverrà nella sede del laboratorio entro le 12 ore successive. E' il
minimo che si deve pretendere. Meglio ancora se il laboratorio è certificato
ISO 9000.
Ciò detto il valore della segnalazione che il gestore invia all'ente
provinciale per l'applicazione della corrispondente sanzione è del
tutto analogo a quello di un comune cittadino che rileva un reato e lo comunica
all'istituzione competente. In effetti, senza la qualifica di pubblico ufficiale,
il verbale di campionamento non può fare fede ex art. 2700 cod. civ.,
fino a, querela di falso. Per chiarire: mentre il verbale di un ufficiale
di polizia giudiziaria è, per sua definizione, vero a meno che non
si dimostri il contrario mediante querela, quello di un soggetto privo di
qualifiche non ha questa tutela e pertanto la sua parola vale quanto quella
di chi è stato sorpreso in violazione di legge. Sotto questo aspetto
fanno giurisprudenza le sentenze sulle sanzioni del codice della strada comminate
attraverso l'azione degli ausiliari del traffico:
"Del pari il Pretore considerava non irregolare la collaborazione dei cd. ausiliari del traffico per il rilevamento delle infrazioni, - rilevando che la segnalazione di costoro non era elevata al rango di verbale dei pubblici ufficiali, né potevano fare da base a tali atti, facenti fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) bensì non erano dotati di alcuna autorità in ordine alla verità dei fatti segnalati, che dovevano essere provati dall'ente, che agiva per la ne, con altri mezzi, e ciò con indubbio vantaggio per l'opponente, non tenuto a contrastare un documento con fede privilegiata." (Corte di cassazione. - Sezione III civile - Sentenza'3 febbraio-25 ottobre 1999 n. 11949).
L'ente ha cioè il dovere di raccogliere le segnalazioni di reato e di provare "con altri mezzi" che il segnalante ha detto il vero. Nel caso in esame la cosa non è così immediata, un eccesso di prudenza farebbe propendere per la ripetizione del campione da parte dell'ARPA locale. Tuttavia se le procedure seguite sono quelle stabilite dalle metodiche ufficiali e sono state date le necessarie garanzie perchè un tecnico di fiducia del cliente insubordinato abbia potuto assistere alle analisi potrebbe essere il caso di dare corso lo stesso al procedimento sanzionatorio stabilendo di sentire le parti su come sono andati i fatti e riservandosi quindi di decidere.