leggi
e sentenze
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28
aprile 2004
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Da quando la Corte Costituzionale ha annullato con sentenza n° 266 dell'anno 2001 il D.M 24 maggio 1999 n.246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati" abbiamo atteso inutilmente che Il Ministero dell'Ambiente e del Territorio emanasse un nuovo decreto. Le condizioni per farlo sono state predisposte nella Legge Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Collegato ambientale alla Finanziaria 2002):
Articolo 19 Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati 1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali. 2. Sono fate salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
Per quanto riguarda l'installazione di nuovi serbatoi dobbiamo dire che, salvo poche eccezioni, il sistema delle imprese si è ormai orientato nell'acquisto di serbatoi a doppia parete con il corredo di requisiti stabiliti dal decreto abrogato e quindi il vero problema rimane quello dei contenitori dismessi o da risanare. Che questo rimanga un problema lo si comprende dagli articoli della cronaca locale che riportano frequenti casi di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee riconducibili a perdite da contenitori interrati. Più spesso si tratta di serbatoi prima dedicati alla detenzione di combustibili per il riscaldamento e poi dimenticati perché sostituiti dal più comodo gas metano. Questo fenomeno peraltro riguarda per la maggioparte dei casi il settore civile il che dimostra, se ce n'era necessità, che anche le esclusioni dal campo di applicazione del decreto abrogato andrebbero riviste.
Nell'auspicio che, dove non si muove l'autorità centrale, si possano fare avanti le regioni, le province o i comuni si presenta di seguito l'iniziativa del Comune di Vicenza che, a causa dell'inquinamento periodico di diversi corsi d'acqua, ha ritenuto di porvi rimedio con una propria ordinanza di recentissima emanazione. Dal primo maggio i proprietari di cisterne o depositi di idrocarburi dismessi dovranno provvedere, attraverso ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi, alla bonifica di residui oleosi, al controllo della loro impermeabilizzazione, al riempimento con sabbia o allo smantellamento.
Comune di Vicenza
Dipartimento Lavori Pubblici – Settore Ambiente e Tutela del Territorio
P.G.N. 18394 addì, 14/04/2004
OGGETTO: Disposizioni relative alle cisterne contenenti idrocarburi.
IL DIRIGENTE
- Accertata, anche a seguito di numerosi episodi di inquinamento dei corsi d’acqua di Vicenza, la presenza nel territorio cittadino di numerose cisterne o depositi di idrocarburi (in particolare di nafta e gasolio) interrati e non più utilizzati, che possono riempirsi d’acqua piovana o fessurarsi, provocando così la fuoriuscita dei residui contenuti;
- Ritenuto doveroso intervenire al fine di evitare episodi di inquinamento da idrocarburi dei corsi d’acqua fluenti nel territorio e del suolo;
- Visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- Visto il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento";
- Visto l’articolo 64 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Visti gli articoli 50 comma decimo e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Richiamato il provvedimento P.G.N. 11393 del 05/03/2004 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione all’arch. Gianni Bressan della direzione del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Protezione Civile;
- Richiamate le precedenti ordinanze comunali in tema di cisterne P.G.N. 14748 del 05/09/1989, P.G.N. 4229 del 19/05/1992 e P.G.N. 28523 del 12/10/1998;
ORDINA
A decorrere dal giorno 1° maggio 2004 a tutti i proprietari di cisterne o di depositi di idrocarburi dismessi, in particolare:
1) serbatoi interrati e fuori terra a parete semplice di volume inferiore ai 15 metri cubi destinati a contenere idrocarburi per uso combustibile e/o autotrazione;
2) serbatoi a servizio di impianti termici di uso civile e/o industriale, di potenzialità superiore/inferiore alle 30.000 Kcal/h;
di provvedere:
a) alla bonifica di qualsiasi residuo oleoso in essi contenuto, provvedendo, nel contempo, al controllo sulla loro impermebilizzazione o, in alternativa, al loro riempimento con sabbia o al loro smantellamento; tali operazioni di bonifica dovranno essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi;
b) di notificare al Settore Ambiente e Tutela del Territorio, Ufficio Ecologia del Comune di Vicenza la avvenuta bonifica delle cisterne entro trenta giorni dalla data dell’intervento;
AVVERTE
1. che lo smaltimento ed il recupero di eventuali rifiuti dovranno avvenire a norma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
2. qualora, durante le operazioni di bonifica descritte sotto la precedente lettera a), risultasse contaminazione del suolo, sottosuolo o delle acque, è fatta salva la procedura di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive
modificazioni con le modalità fissate dal D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 e dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 18 gennaio 2002;
3. che in caso di inottemperanza si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge;
RICORDA
l’obbligo a tutti i proprietari di cisterne o di depositi di idrocarburi ancora in esercizio e collocati fuori terra di provvedere:
a) Alla costruzione, sotto ogni cisterna, di una platea impermeabile con bordi rialzati, in maniera da formare un bacino di contenimento per eventuali rotture, spandimenti od incidenti, tale bacino dovrà avere una capacità adeguata; dovranno essere inoltre adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare che il predetto bacino di contenimento
possa riempirsi di acqua piovana;
b) all’installazione di un doppio rubinetto di chiusura in serie per i prelievi dalla cisterna, per prevenire eventuali aperture accidentali dello stesso;
INVITA
i proprietari di cisterne o di depositi di idrocarburi ancora in esercizio interrate e prive di bacino di contenimento di procedere alla verifica di tenuta e dello stato di non contaminazione del terreno circostante.
INFORMA
• che responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è l’arch. Gianni Bressan, dirigente responsabile del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Protezione Civile;
• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica.
MANDA
a chiunque spetti di osservare o far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
• Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All’Ufficio Stampa del Comune per la necessaria diffusione e pubblicizzazione;
- Al Dipartimento Territorio del Comune;
- Al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.;
- Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’U.L.S.S. n. 6;
- Al Dipartimento Ambiente e Territorio dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- Alla Prefettura di Vicenza;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- Ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione;
IL DIRIGENTE
arch. Gianni Bressan