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20 agosto 2002

Come tutti gli anni, tra la fine di luglio e i primi di agosto, per le regole in generale la guardia si abbassa. E' il momento delle "leggi macedonia" (o "tuttifrutti"), veri e propri zibaldoni normativi tirati su alla meglio a partire dalle proposte più disparate le quali, via via si avvicina la data di chiusura di Camera e Senato, si arricchiscono di nuovi comma dal contenuto imprevedibile. In questo periodo i parlamentari non si controllano più, ognuno si fa ambasciatore di questa o quella lobby deciso a portare a compimento l'obiettivo di allentare o eliminare limiti e restrizioni considerati insopportabili.

Vediamo quest'anno cosa ci ha riservato il clima vacanziero in materia ambientale.

Al primo posto in ordine di tempo c'è il cosiddetto collegato ambientale, approvato con L. 31 luglio 2002 n.179.

Tra le dolenti note c'è la soppressione delle parole "e nei pubblici esercizi" dalla lettera h) dell'art.3 della L.447/95. Uscendo dalla incomprensibilità dei termini legali si tratta della soppressione degli obblighi previsti dal DPCM 18 settembre 1997 a carico dei pubblici esercizi. Il decreto, che prevedeva la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei locali di intrattenimento danzante, era stato esteso a bar e similari con un emendamento introdotto all'ultimo secondo nella Legge 9/12/98 n. 426, nella speranza di ridurre i conflitti scatenati nelle serate estive dalle attività ludico-musicali svolte all'aperto o all'interno di locali condominiali.

Gli obblighi del gestore consistevano:
a) nel rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2 ("il livello di pressione sonora nei luoghi di cui all'art. 1, misurato secondo la metodologia prevista nell'allegato A, non deve essere superiore al valore di 103 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq)";
b) di dotarsi di sistema di registrazione in continuo di cui all'allegato B;
c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato C.

Si può tentare una statistica al buio affermando che gli obblighi descritti non sono quasi mai stati rispettati dai gestori dei bar. La cosa del resto non deve sorprendere per due motivi: la previsione normativa sproporzionata rispetto al caso concreto, l'assenza di una sanzione. Tutto da discutere se l'applicazione degli obblighi citati avrebbe sortito l'effetto sperato, in realtà il problema è più complesso e trascende dalla normativa rumore sconfinando in quella sull'ordine pubblico.

In materia di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente e' stato inoltre soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art.3 della L.549/93 che recita: "A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)."

Modifiche più significative sono state apportate agli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n.22/97 in materia di gestione rifiuti. Per comprendere meglio le novità introdotte dal collegato ambientale vediamo il risultato del taglia-incolla sugli articoli in questione.

Nell'articolo 7 le modifiche (in blu) riguardano il combustibile tratto da rifiuti, detto CDR. E' un rifiuto a tutti gli effetti.

Articolo 7

(Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I

Nell'art.8 le modifiche (in viola) aggiungono ad un elenco già nutrito un ulteriore esclusione dal novero dei rifiuti, questa volta si tratta degli scarti alimentari provenienti dalla preparazione di cibi. In rosso sono indicate le esclusioni dettate dalla Legge Lunardi. In grassetto la norma di favore per il pet-coke. Ogni commento è superfluo.

Articolo 8

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
d) Le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche d integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;

f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte differenziate effettuate direttamene da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Anche il decreto sulle acque c.d. Testo Unico viene sottoposto ad un ritocco

"Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".

Si tratta in verità di una proroga, si spera non la prima di una lunga serie. E' in ogni caso un segnale preoccupante poiché quello che proroga è l'obbligo di adeguamento degli scarichi esistenti ai nuovi parametri fissati dalla Comunità Europea, essendo nel frattempo scaduto il termine fissato dal decreto e previsto per lo scorso mese di giugno. Se si pensa che i termini di adeguamento riguardavano non un periodo di tre anni come dice il testo ma di ben 25 trattando di scarichi esistenti fin dalla prima ora della Legge 24 maggio 1976 n.319 si capisce il perché dello sconforto che si prova di fronte a questa mancanza di rigore del nostro paese.

Anche peggio, sotto l'aspetto etico, il punto successivo

" Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore".

Il divieto era stato introdotto nel decreto a seguito delle proteste dei gestori di impianti di depurazione alle prese con i problemi di intasamento delle condotte provocato da queste pratiche discutibili. Con un colpo di spugna gli apparecchi "elimina i rifiuti nello scarico" tornano sul mercato, con evidente soddisfazione delle ditte produttrici. Naturalmente un conto è come i dissipatori escono dalla fabbrica, un altro è come verranno utilizzati e manutenzionati dai consumatori finali.

Anche per Chioggia e Venezia si rivedono le scadenze per l'adeguamento degli scarichi. In questo caso i tempi trascorsi sono biblici risalendo la legge speciale al 1971.

Non tutto il collegato è però da buttare. Degni di nota sono le nuove norme in materia di bonifica di siti inquinati (un'ennesima variante nella speranza di trovare le risorse incommensurabili per dare soluzione al problema), la previsione di un nuovo decreto sui serbatoi interrati in luogo di quello annullato dalla Corte Costituzionale (questa volta non si fa mancare la disposizione di salvaguardia: "Sono fate salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano".), l'istituzione di un fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali (dove per emergenze ambientali si intende il provvedimento di sequestro emesso da magistrati troppo zelanti).

Si continua con "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" approvato con L. 1° agosto 2002 n.181. Anche questo decreto contiene alcune perle ferragostane come le deroghe in situazioni di emergenza ambientale introdotte al n°38 bis dell'articolato della Legge 11 aprile 1994 n. 109 in materia di appalti: " Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".

Oppure la sostanziale revisione dell'articolo unico della L.21 dicembre 2001, meglio nota come Legge Lunardi avvenuta alla chetichella, senza tanto clamore, per ridurre la portata anticostituzionale del testo approvato ed evitare partanto pericolosi ricorsi da parte delle Regioni con elevata probabilità di esiti favorevoli per quest'ultime.

Così il nuove testo: " Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. "

E ancora: "L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti."

Per finire con: "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero".

Di buono le disposizioni relative al Registro Italiano Dighe all'art.6 che prevedono per i concessionari l'obbligo di iscrizione e di corresponsione di un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso RID, oltre naturalmente un diritto di istruttoria a carico dei richiedenti nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe. "Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione." Non si può non dichiarare il proprio completo accordo quando (finalmente) si decide che i controlli che richiedono professionalità e specializzazione sono a titolo oneroso.

Si arriva alla Legge 8 agosto 2002 n.178, meglio nota come "omnibus". In questo elenco differenziato di norme ha fatto capolino l'intepretazione autentica della nozione rifiuto, all'art.14. Il testo era già pronto trattandosi di un disegno di legge della precedente legislatura presentato dal Sen.Giovanelli tuttavia non completato per le rimostranze delle associazioni ambientaliste e grazie ad una Sentenza della Corte di Giustizia UE che, confermava, per l'ennesima volta, la non escludibilità dei rifiuti recuperabili dal campo di applicazione della disciplina comunitaria. Questi imbarazzi ora sono stati superati e per sapere se un determinato materiale sia sottoposto o meno agli obblighi previsti dal D.Lvo 22/97 dovremmo chiedere al produttore: "Scusi, quello è per caso un rifiuto?" Ad altri autorevoli commentatori si rimanda per una lettura più seria e critica dell'art.14.

Altro decreto, altra modifica. Si tratta del DPCM 8 marzo 2002, disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico. Nell'allegato 4 è stata aggiunta una nota riguardante il potere calorifico inferiore del carbone, il limite indicato si applica solo per il carbone utilizzato in ambito domestico, non vi è nessun limite calorico per quello utilizzato in ambito industriale.

Infine due decreti annunciati, per la cui pubblicazione prima si passerà al vaglio delle commissioni parlamentari e della conferenza unificata Stato-Regioni.

Si tratta della tanto attesa regolamentazione in materia di limiti per l'esposizione a campi elettromagnetici, provvedimento che era stato rinviato alla fine della precedente legislatura. Diversamente da quanto prevedeva la bozza circolata un anno fa la nuova decisione fissa come valore di attenzione 10 micro Tesla per gli elettrodotti esistenti, valore che non va superato negli edifici adibiti alla permanenza per più di 4 ore: case, scuole e uffici. Per quanto riguarda i nuovi impianti ancora da realizzare l'obiettivo di qualità sarà di 3 micro Tesla. Si tratta quindi di limiti di 20 volte superiori rispetto ai 0,5-02 micro Tesla, valori consigliati dalle organizzazioni sanitarie.

Con il secondo decreto a firma del Ministro Gasparri, si accelereranno invece le procedure per la realizzazione delle infrastrutture per le reti umts, la tv digitale terrestre e la banda larga. Fino a una potenza di 20 watt e se rispettano i limiti di esposizione, basterà una denuncia di inizio attività, il che equivale ad un silenzo-assenso (per ogni commento si rimanda all''articolo "Una DIA e via") Naturalmente le 40.000 antenne UMTS rientrano per la quasi totalità nell'ambito di potenza indicata. Nel caso in cui le amministrazioni locali esprimano un dissenso (entro i 20 giorni dalla presentazione della DIA non è praticamente possibile effettuare alcuna istruttoria), il decreto prevede che venga convocata entro 30 giorni una conferenza di servizi che si esprime a maggioranza, sostituendo "a tutti gli effetti gli atti di competenza delle singole amministrazioni". Se il dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio artistico "la decisione è rimessa al consiglio dei ministri". Come dire che i principi costituzionali vengono sempre al……secondo posto.

Visti quali sono i risultati del lavoro svolto in periodo pre-ferie all'interno dei palazzi romani qualcuno potrebbe sostenere che è preferibile tenere aperto anche d'estate.

 

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