interventi
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20
maggio 2004
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Il 22 febbraio scorso è scaduto il termine per la presentazione del progetto di adeguamento ai sensi dell'art.15 del D.Lvo 209/03 "Attuazione della direttiva 200153/CE relativa ai veicoli fuori uso". Lo stesso termine valeva anche per l'effettuazione da parte delle province delle ispezioni relative alle attività di recupero in procedura semplificata riguardanti rifiuti provenienti dal settore auto.
Con un certo ritardo sullo scadere del termine la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha votato un documento di indirizzi in data 4 marzo nel quale sono affrontati alcuni degli interrogativi posti dal decreto. Tale documento non ha forza di legge come tale, ma l'impegno delle regioni è quello di assumerne i contenuti per l'emanazione di un atto deliberativo immediatamente successivo alla convocazione della Conferenza. In questo modo si ottengono due risultati positivi, il primo è quello di fare chiarezza su aspetti controversi, il secondo è quello di una sostanziale uniformità di comportamento in tutte le regioni.
Rispetto all'impegno preso non vi sono molte informazioni, mentre è noto che tre regioni italiane hanno emanato una direttiva in proposito prima della convocazione della Conferenza, con contenuti del tutto sovrapponibili a quelli del documento comune votato in data 4 marzo. Queste sono il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna.
Secondo il documento approvato sono tenuti alla presentazione del progetto di adeguamento di cui allarticolo 15, comma 1, esclusivamente i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento già autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che trattano rifiuti classificati con i codici CER 16 01 04* e 16 01 06.
I soggetti che operano in regime di procedura semplificata (comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 d. lgs. 22/1997) sono sottoposti al solo controllo ispettivo della Provincia di cui allarticolo 15, comma 4, da effettuarsi entro 6 mesi dallentrata in vigore del d. lgs. 209/2003, cioè entro il 22 febbraio 2004.
Larticolo 15, comma 2, del d. lgs. 209/2003 prevede che i lavori di adeguamento previsti dal rispettivo progetto devono essere conclusi entro 18 mesi dallapprovazione del progetto medesimo. Se si fa mente locale sull'allegato ci si rende conto che alcuni requisiti sono di carattere strutturale, come per es, l'impermeabilizzazione, e cioè prevedono la progettazione, la costruzione o l'installazione di opere, altri invece sono di natura gestionale, come per es. il numero massimo di carcasse accatastabili, cioè dipendono da un comportamento attivo che il titolare dell'attività deve iniziare a tenere dal momento in cui la norma lo stabilisce.
Le regioni hanno definito tempi di adeguamento per gli interventi strutturali pari a 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento e, in ultima analisi, al gennaio 2006. Tale data è ottenuta computando i termini massimi previsti dallarticolo 15, e cioè al termine del 22 febbraio 2004 sono stati aggiunti: 150 giorni per la conclusione del procediemento e la pronuncia in merito al progetto di adeguamento (arrivando così al 21 luglio 2004) e 18 mesi (per arrivare così al 21 gennaio 2006). A proposito delle scadenze indicate, per ritenerle adeguate o eccessive, occorrerebbe conoscere nel concreto che cosa comporta a livello di singolo impianto: l'impostazione più corretta dovrebbe essere quella di stabilire i termini di adeguamento a partire dalle dimensioni del progetto e non in modo così indiscriminato.
Diverso invece è il caso dell'osservanza dei requisiti gestionali, i quali non necessitano certo di così tanto tempo per essere pianificati, salvo qualche eccezione dipendente dall'aspetto strutturale. Le regioni hanno tuttavia parificato le due condizioni e previsto che i tempi di adeguamento per l'acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione sono sempre 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento e, come ultima data utile, gennaio 2006.
Le regioni hanno inoltre stabilito che i tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata e che ricevono prescrizioni dalla Provincia in sede di controllo ispettivo sono stabiliti sempre al gennaio 2006. Anche i questo caso si tratta di indicazioni che dal punto di vista tecnico non hanno una spiegazione razionale. Probabilmente si è voluto rimettere in una situazione di parità gli impianti che operano in procedura ordinaria con quelli che operano in procedura semplificata, quando nel decreto esiste invece una evidente disparità di trattamento.
Tra le prescrizioni gestionali anche le regioni ne introducono una: "Al fine di rispettare le norme stabilite dalla Direttiva 96/59/CE e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 la rimozione dei condensatori di cui alla lettera g) del punto 5.1 dellAllegato 1 del d. lgs. 209/2003 deve avvenire con effetto immediato per tutti i veicoli fuori uso immatricolati anteriormente al 1988."
Si passa poi alle modalita di approvazione progetto di adeguamento. Le istruzioni della Conferenza hanno un contenuto prettamente amministrativo
Il riferimento ai termini stabiliti dallarticolo 27 del d. lgs. 22/1997 previsto dallarticolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003 è effettuato esclusivamente al fine di stabilire i termini entro i quali deve avvenire lapprovazione del progetto di adeguamento e non per fissare le modalità di approvazione. Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dellarticolo 15, comma 2, del d.lgs. 209/2003, secondo le modalità che si rendono concretamente necessarie a seconda del contenuto del progetto di adeguamento e pertanto: · Nel caso si renda necessario procedere ad adeguamenti sostanziali con realizzazione di opere: ricorso agli articoli 27 e 28 d. lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dellarticolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003; · Nel caso di tratti di adeguamenti non sostanziali prevedendo solo la necessità di nuove attrezzature: ricorso allarticolo 28 d.lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dellarticolo 15, comma 2, d. lgs. 209/2003. · Nel caso in cui la localizzazione degli impianti non sia conforme ai criteri stabiliti dallAllegato 1, punto 1 (Ubicazione dellimpianto di trattamento): ricorso agli articoli 27 e 28 per superamento dei vincoli urbanistici laddove possibile. La sola impermeabilizzazione dellarea non costituisce modifica sostanziale dellimpianto ai fini del decreto legislativo 209/2003. Non sono sottoposti alle disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale gli adempimenti richiesti per ladeguamento dellimpianto. Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 28 e/o 27 del d. lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni regionali in merito alla sottoposizione alle procedure di VIA relative agli interventi di modifica o ampliamento di opere esistenti, gli impianti - centri di raccolta e/o trattamento dei veicoli a motore fuori uso - già in esercizio che attraverso il progetto di adeguamento intendono aumentare anche la potenzialità dellimpianto e/o modificare la tipologia di attività svolta. |
Un importante chiarimento riguarda le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
Tali attività sono necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dallarticolo 7 del d. lgs. 209/2003 ed è evidente che le medesime vadano effettuate prima della pressatura del veicolo, sebbene il decreto non indichi i tempi di applicazione dellarticolo 7. Si ritiene che le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio siano da effettuare quanto prima, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di recupero, anche per contribuire alla soluzione della problematica del "fluff": bisogna infatti diminuirne la produzione e migliorarne la qualità affinché sia possibile trovare una collocazione di questa tipologia di rifiuto che, attualmente non si riesce né ad incenerire, né a collocare in discarica |
Vi sono poi altre utili indicazioni circa:
Il testo integrale è reperibile nella rubrica"ultime norme".
Rimane da discutere di un ultimo aspetto che richiede qualche approfondimento: i requisiti di impermeabilizzazione. Secondo le regioni dalla lettura della norma, sia nel testo legislativo che nellallegato, non si evince con chiarezza quale sia la superficie da sottoporre obbligatoriamente ad impermeabilizzazione e con quali modalità.
In questa condizione vi è un rimando abbastanza generico che non aiuta a comprendere quale tipo di comportamento adottare:"Si ritiene pertanto di correlare lestensione della superficie da impermeabilizzare al tipo di lavorazione/attività da effettuare."
Anche per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità invece di individuare una o più norme tecniche sulla base delle quali si possa attestare la sostanziale tenuta delle pavimentazioni da realizzare nelle aree scoperte si preferisce rinviare ogni responsabilità: "le stesse devono essere assicurate ad opera di professionisti abilitati mediante apposita certificazione Le prescrizioni tecniche sullargomento devono essere corrispondenti alla tipologia di attività svolta e sono valutate discrezionalmente da parte dellautorità competente ". Rimarrà sempre il quesito su cosa si intenda esattamente per impermeabilizzazione, in particolare per coloro che avranno poi l'onere di effettuare i controlli.
Da questo punto di vista è utile conoscere la delibera della regione Emilia-Romagna che ha fatto uno sforzo in più per entrare nel merito dei requisiti tecnico-strutturali dandone una propria versione. Le specifiche sono le seguenti:
ALLEGATO I DEL DLGS 209/03 Specificazioni in merito ai requisiti tecnici del centro di raccolta - Settori delle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso Il centro di raccolta e' organizzato in sette specifici settori che devono avere dimensioni adeguate allo svolgimento delle diverse fasi di gestione in essi previste e devono rispondere alle seguenti caratteristiche generali: a) Settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento Il
settore deve in ogni caso avere un'area, adeguatamente dimensionata,
con pavimentazione in cemento b) Settore di trattamento dei veicoli fuori uso Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile. c) Settore di deposito delle parti di ricambio Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura. d) Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica Deve essere dotato di pavimentazione in cemento impermeabile. e) Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile. f) Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di liquidi, ovvero puo' essere costituito da contenitori a tenuta e chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura. g) Settore di deposito dei veicoli trattati Deve essere dotato di pavimentazione adeguata, con idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza, non necessariamente in cemento. Le caratteristiche di impermeabilita' devono essere dichiarate e sottoscritte da professionisti abilitati. - Sistemi di raccolta e di trattamento dei reflui I
diversi settori del centro di raccolta, dotati di pavimentazione impermeabile,
secondo quanto precedentemente indicato, debbono essere dotati di apposita
rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con
separatori per oli adeguatamente dimensionati; il settore di trattamento
dei veicoli fuori uso deve inoltre essere Le acque meteoriche di dilavamento, in relazione alle attivita' effettivamente svolte ed alle tipologie dei rifiuti conferiti al centro di raccolta, potranno essere assoggettate alle disposizioni dell'articolo 45 del DLgs 152/99, o a quelle dell'articolo 39, comma 3 del DLgs 152/99. - Copertura di taluni settori Nel calcolo dell'estensione delle superfici scoperte, ai fini del dimensionamento della rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli, vanno escluse le parti attrezzate con sistema di copertura fissa e stabile, munita di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (pluviali). |
Seebbene anche queste indicazioni non risolvano tutti i dubbi è importante sottolineare come il riferimento a determinati materiali: cemento, asfalto, materiale stabilizzato, siano univoci e comprensibili per tutti.
La regione Emilia-Romagna ha inoltre effettuato un altro passaggio importante. Ha dato mandato alle province di dover chiedere agli operatori che effettuavano attività di recupero in regime semplificato se fossero intenzionati a mantenere la tipologia di recupero 5.1 dettata dal D.M. 5 febbraio 1998, in questo caso andando verso gli obblighi di adeguamento introdotti dal D.Lvo 209/03, o a rinunciarvi comunicandolo. Anche altre attività che potevano entrare nella filiera dell'autodemolizione perché interessate al ritiro di parti dei veicoli suscettibili di recupero sono state invitate a chiarirne la provenienza, se cioè dal settore delle autodemolizioni oppure dalle autofficine e affini.
Le imprese iscritte ai sensi dell'articolo 33 del DLgs 22/97 all'apposito registro provinciale, che effettuano il recupero dei rifiuti di cui al DM 5 febbraio 1998, sono soggette all'ispezione da parte della Provincia, di cui al comma 4, articolo 5 del decreto, da effettuarsi entro il 22 febbraio 2004, a meno che: le imprese iscritte al recupero di rifiuti di cui alla tipologia 5.1 del DM 5 febbraio 1998, comunichino la rinuncia a detta attivita; le imprese iscritte al recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 5.5, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, e 10.2 del D.M. 5 febbraio 1998, dichiarino che tali rifiuti provengono da attivita' diverse da quelle di autodemolizione. |
Qualora dette attività abbiano comunicato l'intenzione di proseguire con l'attività di recupero sono stati effettuati i controlli al fine di chiarire la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lvo 209/03. Qui è sorto l'ultimo significativo problema. Considerata la specifica attività svolta quali e quanti sono i requisiti che si devono applicare, stabilito che non possono essere tutti quelli previsti per un centro di raccolta e trattamento? A questo proposito non vi sono indicazioni e tutto è stato lasciato alla discrezionalità della provincia interessata.
Come contributo alla discussione si fornisce di seguito una lista di controllo da utilizzare per l'effettuazione delle ispezioni all'interno di centri di raccolta e trattamento. I requisiti in grassetto sono quelli che si ritengono applicabili alle attività che effettuano recupero in procedura semplificata e che, naturalmente, potrebbero essere qualcuno di meno in relazione alle specificità dell'impianto visitato.
LISTA DI CONTROLLO : ATTIVITA DI RECUPERO RIFIUTI DA VEICOLI A FINE VITA
Rag. Soc. Ditta . .......
Comune .............................................. .......
Via .n ..................................
Stabilimento di . . .....
Data 1° ispezione . Data 2° ispezione Data 3° ispezione .........
Responsabile Legale
Sig. nato a il .....
Residente a . via .n° .......
Carcasse di veicoli fuori uso
presenza: quantità appr.: .
assenza
Tipo di attività
.........
.........
.........
..........
.........
Regime normativo
R13 |
Art.33 |
silenzio-assenso |
atto espresso |
D15 |
Artt.27-28 |
autorizzazione ex art.27 |
autorizzazione ex art.28 |
.. |
. | . | . |
.. |
. | . | . |
Attività (ore/giorno giorni/settimana orari)
.. ....
.. ....
Addetti .. ...
Note .. ..
REQUISITI
Organizzazione
del centro di raccolta: b) settore di trattamento del veicolo fuori uso; c)
settore di deposito delle parti di ricambio; d)
settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica; e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili. g)
settore di deposito dei veicoli trattati. |
q q q q q q q |
Note |
Requisiti
dell'impianto di trattamento: a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio; b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati; d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro. |
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q
q
q
q |
Note |
Il
centro di raccolta è strutturato in modo da garantire: a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli; b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili; c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso; d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso. |
q
q
q
q |
. |
Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili. |
q |
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Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale. |
q |
. |
I settori sono così strutturati
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q Pavimentazione in cemento impermeabile per veicoli che presentano rischi di perdita di liquidi Laddove sussistano specifiche condizioni legate al contesto territoriale, da valutare caso per caso: q Pavimentazione con stabilizzato o asfalto per veicoli che non presentano rischi di perdita di liquidi |
Note |
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso; |
q Pavimentazione in cemento impermeabile |
. |
c)
settore di deposito delle parti di ricambio; |
q Copertura q Pavimentazione in cemento impermeabile q Contenitori a tenuta e chiusi posti su pavimentazione con stabilizzato o asfalto, senza copertura |
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d)
settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica; |
q Pavimentazione in cemento impermeabile |
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e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi; |
q Copertura q Pavimentazione in cemento impermeabile |
. |
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili. |
q Copertura q Pavimentazione in cemento impermeabile per parti che presentano rischi di perdita di liquidi q Contenitori a tenuta e chiusi posti su pavimentazione con stabilizzato o asfalto, senza copertura |
. |
g)
settore di deposito dei veicoli trattati. |
q Pavimentazione in materiale impermeabile con dichiarazione di professionista abilitato |
. |
Criteri di gestione
Per
lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto
a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre
veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione
dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. L'accatastamento
delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza
ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore
ai cinque metri di altezza. Le
parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo
gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini
del successivo reimpiego. Lo
stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale
da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne
il successivo recupero. Le
operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti
che contengono liquidi e fluidi. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili. |
q
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q
q
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q q |
Note |
Trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
- riguarda settori a rischio di perdita di liquidi - riguarda settori non a rischio di perdita di liquidi Il trattamento finale è costituito da: - Decantatore - Decantatore accoppiato a disoleatore - Disoleatore - Serbatoio a tenuta - Nessun trattamento Acquisire la documentazione relativa al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, se non già disponibile dufficio. In assenza di trattamento deve essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia con allegata documentazione relativa a decantatore accoppiato a disoleatore. |
q q
q q q q q |
Note |
Note
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