interventi
20 agosto 2002

L'occasione per discutere dell'argomento rumore si presta meglio nel periodo estivo, quando gli appelli alle Autorità si susseguono a causa del moltiplicarsi di feste, manifestazioni, cantieri, attività temporanee in genere. Poiché questa è la componente principale del fenomeno, la più vistosa, è anche quella che viene più spesso dibattuta tra gli addetti ai lavori o descritta nelle cronache dei quotidiani, con il rischio di lasciare in secondo piano l'altra componente, altrettanto importante, costituita dalle sorgenti sonore che hanno carattere di permanenza. Proprio perché meno visibile e per una serie di altri motivi che si diranno appresso la fenomenologia degli impatti acustici non trova grandi spazi per essere sviscerata, sotto il profilo tecnico e giuridico, con il risultato che se ne conosce poco e male.

Non per caso la stessa disciplina dettata dall'originario DPCM 1 marzo 1991 e poi ripresa all'art.6 della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447 prevede una vera e propria "autorizzazione in deroga" per l'esercizio di sorgenti sonore provvisorie, mentre si limita ad indicare un non meglio precisato "nullaosta" per tutto quanto riguarda la complessa casistica degli impianti o attività che producono beni o servizi, e solo qualora emerga il superamento dei valori limite stabiliti dalla legge.

E' evidente, anche nell'uso terminologico, una palese sottostima dei problemi generati da sorgenti permanenti ed, in ogni caso, appare tangibile il minor interesse dedicato alla costruzione degli strumenti preventivi della normativa in esame rispetto ad altre discipline ambientali (si cita ad es. il D.leg.152/99 con "tutti gli scarichi devono essere autorizzati").

Infatti sebbene secondo l'art.8, comma 4, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in allegato alla domanda in materia edilizia per la costruzione di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, prestazione di servizi, commerciali, polifunzionali, qualora questo non avvenisse non è prevista alcuna sanzione, contrariamente a quanto accade nella maggiorparte delle altre materie altrimenti normate.

Non è cioè considerato reato di pericolo il fatto di mettere in esercizio sorgenti rumorose senza aver preventivamente esaminato l'impatto da esse generato e quindi ev. provveduto con tecnologie di insonorizzazione atte ad abbatterlo. In un paese dove anche gli obblighi sanzionati sono di frequente ignorati è immaginabile quale sia il tasso di ottemperanza alla norma in questione. Privo di deterrente reale l'art.8 è quindi, nei fatti, facilmente aggirabile anche per una serie di altri motivi, spesso più pretestuosi che reali.

Il primo motivo sta nella stessa strutturazione dell'articolato, debole sotto il profilo procedurale. Un secondo motivo nella limitatissima attuazione dei disposti dell'art.6 della legge i quali prevedono la classificazione acustica del territorio. Un terzo nella mancata emanazione dei criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico previsti all'art.4 e di spettanza regionale.

Per quanto riguarda il secondo motivo si tratta appunto di giustificazioni non ricevibili poiché gli obblighi descritti all'art.8 sono applicabili anche in sede di zonizzazione acustica provvisoria. Né può desumersi dal testo che la mancata emanazione dei criteri di redazione di uno studio di impatto acustico possa essere causa di rinvii.

Per quanto attiene al primo motivo, si deve sottolineare quanto segue.

A parte l'elenco di impianti e infrastrutture indicati al comma 2 il cui impatto acustico viene esaminato all'interno della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (il che, peraltro è una ripetizione, in quanto la materia già lo prevedeva), per le altre attività e impianti di produzione beni e servizi la presentazione di documentazione di impatto acustico non è autonomamente regolamentata ma è atto conseguente ad altro procedimento quale concessioni edilizie, provvedimenti di abilitazione, licenze di esercizio.

In questa dizione generale il legislatore ha in pratica voluto ricomprendere ogni forma di assenso comunque denominato legata alla costruzione o messa in esercizio di un'attività. Questa sorta di dipendenza da discipline diverse, neppure imparentate con quelle ambientali, comporta naturalmente una serie di interrogativi a cascata, viste le criticità degli altri ambiti di applicazione. Già non è semplice districarsi tra le contorsioni lessicali dello strumentario in materia di costruzione od esercizio di insediamenti, aggiungerci anche questa variabile significa complicare un quadro già problematico.

In realtà si è avuta una decisa semplificazione del quadro citato dal momento in cui il legislatore ha emanato il regolamento per l'istituzione degli sportelli unici, DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche, prevedendo la unicità del procedimento per quanto riguarda "la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati".

Con la predisposizione di un unico transit point per l'approvazione di tutti i progetti riguardanti insediamenti produttivi si eliminano molte delle contraddizioni che altrimenti potrebbero essere prese a pretesto per l'inapplicazione dell'art.8.

Peraltro con le strutture uniche si realizza anche un altro importante obiettivo, quello di sottoporre tutti i progetti di costruzione o messa in esercizio a soggetti competenti come le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale in grado quindi di evidenziare possibili ricadute sul fronte dell'inquinamento acustico.

Prima dell'attivazione di tali sportelli (ancora oggi risultano assenti in molte realtà territoriali) non era infatti infrequente l'approvazione di progetti di impianti o infrastrutture rumorose senza l'apposita documentazione acustica a causa della perdurante carenza di personale preparato all'interno degli enti locali. Diversamente da altre discipline di più facile approccio il tema acustico richiede infatti una professionalità più spiccata che solo l'aggiornamento continuo e una esperienza consolidata è in grado di garantire. Ben difficilmente, se non all'interno dei comuni capoluogo di provincia o di regione, sono state create posizioni dedicate, acquistati mezzi e strumenti, assunte figure con compiti istruttori o ispettivi compresa l'effettuazione di misure fonometriche.

E' chiaro che, in assenza di capacità e conoscenze, l'interesse perché il rumore sia sottoposto ad un controllo preventivo non trova interlocutori. Viene infatti individuato nell'ufficio competente per l'ambiente del comune la sede naturale a cui rivolgere la documentazione di impatto acustico (DIA), al fine di ottenere il relativo nulla osta. Ufficio da intendersi, per i piccoli comuni, come l'ufficio tecnico, al quale certo le incombenze di ogni genere e natura non mancano, con il risultato che la materia de quo viene inevitabilmente accantonata.

In questo senso le ARPA hanno svolto in questi anni un ruolo vicariante dell'ente locale, contribuendo non poco a costruire una cultura tecnica altrimenti assente o destinata a pochi.

Oggi gli sportelli unici, opportunamente formati, possono costituire un importante filtro per i progetti. Grazie alla pre-istruttorie tali strutture sono infatti nelle condizioni di evidenziare quando si renda necessaria la documentazione di impatto acustico, così come per le altre discipline richiamate dal DPR 447/98.

Peraltro non sono giustificate ulteriori discussioni in materia di nullaosta acustico, dal momento in cui è legge il procedimento unico. Il rumore è entrato con pari dignità tra gli elementi oggetto di esame.

DPR 447/98 art.7, comma 2

La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

  • la prevenzione degli incendi;
  • la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
  • l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
  • l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
  • il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • le emissioni inquinanti in atmosfera;
  • le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
  • l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
  • le industrie qualificate come insalubri;
  • le misure di contenimento energetico.

Per tutte quelle realtà produttive che possono risultare rumorose (1) accanto alla modulistica prevista in materia edilizia-urbanistica, di igiene e sicurezza, prevenzione incendi, paesaggistica ecc. dovrà trovare idonea espressione anche quella in materia di inquinamento acustico.

La modulistica potrà seguire l'indirizzo scelto dal legislatore per distinguere gli impatti di minore rilevanza da quelli di maggiore significato, avendo previsto per i primi la sola certificazione da parte di tecnico competente in acustica (art.8, comma 5, L.447/95) e per i secondi la necessità di una vera e propria istruttoria che si conclude, se positiva, con il rilascio di un nullaosta comunale (art.8, comma 6, L.447/95).

Da sottolineare che il discrimine tra le due fattispecie risulta essere la previsione di un superamento dei valori limite stabiliti dall'art.2 della legge stessa. Conseguentemente le valutazioni tecniche-teoriche sulle caratteristiche sonore delle sorgenti esaminate nello studio non possono essere frutto dell'improvvisazione, ma devono essere oggetto dell'attività di questa nuova figura professionale, il tecnico competente in acustica, istituita con il comma 6 dell'articolo citato.

Quello che invece dovrebbe essere oggetto di maggiore dettaglio è l'ambito di applicazione. Un buon obiettivo è circoscrivere l'obbligo della documentazione di impatto acustico ai progetti veramente in grado di costituire disturbo per le persone. La definizione di sorgente data dall'articolato è in effetti generica e la previsione di cui all'art.8, comma 4, sembra essere omnicomprensiva, senza distinguere ciò che è rumoroso da quello che non lo è alla stessa misura.

S farebbe torto allo spirito della legge se si volesse imporre l'obbligo in tutte le occasioni con il risultato di appiattire i contenuti tecnici in favore di formalismi inutili. Sembra invece il caso di fornire una serie di semplici indicazioni al fine di orientare il progettista alla individuazione di quegli elementi che rendono indispensabile l'apporto professionale di un tecnico competente in acustica. E' infatti grazie all'intervento di questa nuova figura che la predisposizione dello studio sul rumore acquista spessore e, doverosamente, rende giustizia alla disciplina.

Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate negli insediamenti di produzione beni e servizi o ne sono parte integrante sono le seguenti:

SORGENTI SONORE ESTERNE (elenco non esaustivo)

  • Impianti di ventilazione ( ricambio aria-ambiente )
  • Emissioni condottate in atmosfera (camini)
  • Impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua, ecc)
  • Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
  • Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline, ventole ecc.)
  • Impianti pneumatici ausiliari (produzione aria compressa, circuiti ecc.)
  • Impianti di ventilazione (ricambio aria ambiente)
  • Impianti di trattamento aria (condizionamento aria ambiente)
  • Attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo o movimentazione, deposito e movimentazione merci, ecc)


Nella pratica sono fonti di inquinamento acustico anche sorgenti sonore che si trovano all'interno del fabbricato, ma che, per motivi diversi, per es. attraverso vie di fuga come finestre, porte, portoni, oppure per via solida attraverso pareti o pavimenti, possono provocare disturbo anche all'esterno dei locali adibiti all'attività di produzione beni e servizi.


SORGENTI SONORE INTERNE (elenco non esaustivo)

  • Attività di carpenteria metallica pesante ( presse, tagliatrici, ecc )
  • Attività di carpenteria metallica leggera ( operazioni di taglio e traforo, battitura con mazze e/o martelli, ecc )
  • Attività di macinazione ( tamburlani, ecc )
  • Attività di miscelazione
  • Attività di prestazione servizi (macchine per il lavaggio, forni ecc)
  • Attività di lavorazione legno (seghe, piallatrici, ecc.)
  • Produzione filati o tessuti (telai)

E' inoltre evidente come sulle potenzialità disturbanti delle sorgenti incida molto la collocazione dell'insediamento, se in presenza o meno di edifici ad uso abitativo (recettori sensibili) in adiacenza o prossimità del confine perimetrale. O come le condizioni che danno adito a rumorosità non siano solo quelle impiantistiche, ma ve ne siano anche di strutturali (come lo spessore dei muri) o gestionali (i comportamenti che possono provocare disturbo indipendentemente dall'installazione di sistemi di mitigazione o l'incostanza di attenzione nel mantenimento di queste misure).

Altre criticità devono essere tenute presenti al momento di valutare l'applicabilità dell'art.8.

1. Il traffico indotto e la movimentazioni di merci (da non sottovalutare in proposito i magazzini, depositi, ecc.) compreso un aumento del traffico indotto in zona infrastrutturalmente sfavorita;

2. gli orari di funzionamento della attività e degli impianti (anche di servizio quali compressori, condizionatori, ecc.): ore/giorno (diurne/notturne) e giorni/settimana;

3. i precedenti già riscontrati relativi allo stesso insediamento (in caso di ristrutturazione), o relativi ad una tipologia produttiva simile;

4. le varianti ad un insediamento esistente, che vada a modificare uno degli elementi di cui sopra, e quindi l'impatto acustico del progetto originale.

Come ben si comprende tali criticità sono, per molti aspetti, legate alla progettazione dell'insediamento e, conseguentemente, il maggiore risultato in termini preventivi (senza contare l'aspetto dei costi che incidono in modo meno rilevante rispetto a quelli che verrebbero invece sopportati in caso di ordinanze per la bonifica) si ottiene con un lavoro in tandem, a tavolino, tra progettista e tecnico in acustica.

E' bene allora sempre esaminare l'impatto acustico in sede di progetto in quanto si possono adottare soluzioni tecniche di carattere strutturale meno onerose (per es una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto alla necessità di una bonifica puntuale successiva di tutte le sorgenti.

Per finire si fornisce di seguito quello che potrebbe essere il prototipo di un nulla osta custico comunale.

L'indispensabilità del nullaosta, è inoltre motivata dalla necessità di disporre di un atto a conclusione del procedimento (che può costituire parte integrante del titolo unico emesso dalla struttura di sportello) e di quelle prescrizioni al cui mancato rispetto si può ricorrere per applicare la sanzione prevista all'art.10, comma 3, della legge.

Si veda nel seguente fac-simile un esempio di prescrizioni standard.

 

COMUNE DI …………………………………………………………

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di nulla-osta acustico presentata dalla ditta ............... ai sensi dell'art.8 della L.447/95 ............... in data...............prot.n.
viste le successive integrazioni pervenute in data ............. prot.n....................
viste le risultanze dell'istruttoria svolta dall'Arpa, Distretto di ………………., il cui parere è pervenuto in data..............., prot.n.
visto l'art.8 comma 6 della L.447 del 26/10/95


RILASCIA NULLA-OSTA


alla realizzazione di opere e interventi oggetto della domanda presentata dalla ditta .............................., con sede in ......................., Comune di ....................... nella persona del Responsabile Legale Sig....................................., domiciliato a....................... in via........................

con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:

  • la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;
  • le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
  • ad ultimazione dell'intervento dovrà essere eseguito da tecnico competente in acustica ambientale, e presentato all'Arpa, collaudo acustico che comprenda relazione tecnica descrittiva dei materiali utilizzati e degli interventi eseguiti e delle modalità adottate per la riduzione del rumore prodotto, ed inoltre le verifiche strumentali dei livelli ambientali e differenziali presso i ricettori;
  • non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata e prescritte nel presente rapporto tecnico;
  • l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda di nulla-osta acustico.

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione di una sanzione da Euro 258,23 a Euro 10329,15 stabilita dall'art.10, comma 3, della legge 447/95.


Note:

(1) per realtà produttive si deve intendere l'accezione generale della norma ampliata con le modifiche introdotte all'art.1bis dal DPR 440/2000: "Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse, a titolo di esempio, le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, ecc."

 

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links

 

 

documenti
leggi e sentenze
chiarimenti
interventi

 

 

 

NULLAOSTA ACUSTICO E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RUMOROSI