interventi
21 dicembre 2003

Il termine "trattamento appropriato" è entrato nel linguaggio comune con il recepimento della Direttiva 91/ 271/CE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. L'art.7 della Direttiva stabilisce che gli Stati Membri, entro il 31 dicembre 2005, provvedono perché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato. La disposizione riguarda gli scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2 000 a.e. e gli scarichi in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.. Per "trattamento appropriato" si intende il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

La Direttiva ha in effetti delineato una gradualità di oneri a carico degli Stati Membri in modo che le criticità determinate dalla pressione antropica sui corpi idrici siano affrontate secondo uno schema proporzionale a seconda delle dimensioni degli agglomerati urbani. I trattamenti più spinti sono in effetti previsti per gli agglomerati di oltre 15.000 o per quelli superiori a 10.000 ma che ricadono in aree sensibili. In questi casi, oltre ad una data termine entro la quale deve essere assicurata l'installazione di trattamenti di tipo secondario e terziario, viene richiesto il rispetto di precisi limiti allo scarico e una frequenza di campionamento attuata attraverso controlli pubblici e autocontrolli del gestore in modo da poter dimostrare nel tempo l'efficienza depurativa degli impianti.

La scelta di indirizzare gli stati membri verso "trattamenti appropriati" per gli scarichi di agglomerati considerati minori esprime la volontà di lasciare un margine di manovra tale da permettere soluzioni non necessariamente univoche sotto il profilo dell'efficacia depurativa. Tanto è vero che non si richiede il rispetto di limiti, né tantomeno, l'effettuazione di controlli. E' l'obiettivo di qualità delle acque recipienti il target che si deve assicurare e che quindi deve fornire le indicazioni sulle strategie da attivare per arrivare puntuali all'appuntamento con il 31 dicembre 2005.

Come è noto la Direttiva 91/271/CE è stata tradotta nel nostro ordinamento attraverso il D.Lvo n°152 del 11 maggio 1999, poi rapidamente riformato con D.Lvo 18 agosto 2000 n° 258. Riguardo a quanto stiamo esaminando le uniche novità si trovano nell'allegato 5 al decreto, nel paragrafo titolato "Indicazioni generali":

I trattamenti appropriati di cui all’articolo 31, comma 2 devono essere individuati con l’obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

Posto che in un testo di legge le disposizioni non dovrebbero mai essere dettate in forma auspicabile o possibile, il nocciolo di quali scelte preferenziali devono essere perseguite è sufficientemente delineato. Alle Regioni spetta il compito di disciplinare il regime autorizzatorio degli scarichi domestici e di reti fognarie servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane (art.45, comma 3) Le Regioni adottano inoltre le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso il piano di tutela delle acque (art.44, comma 3).

Serve a questo punto conoscere la definizione di agglomerato di cui all'art.2 lettera m) del decreto:

m) "agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

La definizione è tuttavia sufficientemente generica da non fornire certezza su quali e quanti saranno gli agglomerati asserviti da reti fognarie con o senza trattamento appropriato allo scarico terminale. Tuttavia con il D.Lvo 18 agosto 200 n°258 all'art.27 del decreto viene aggiunto un quarto comma:

4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

Dalla lettura del "combinato disposto" tra l'art.31, comma 2, e l'art.27, comma 4, si riesce finalmente a comprendere che il futuro delle acque reflue urbane è quello di mutare la propria definizione in domestiche allorquando le Regioni faranno la scelta di abbandonare l'agglomerato urbano al proprio destino riclassificandolo tra gli insediamenti isolati. Si tratta semplicemente di effettuare un censimento dei nuclei abitati e di valutare la convenienza economica (ergo la copertura finanziaria) dell'installazione di condotte fognarie (se non già presenti) e relativi impianti di depurazione terminali. Quando le spese sono considerate insostenibili "in rapporto ai benefici ambientali conseguibili" allora i titolari delle abitazioni che costituiscono l'insediamento isolato dovranno prevedere individualmente, a spese proprie, secondo tempi imprecisati, installando sistemi che risultino adeguati secondo i criteri della Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977. Il che significa lasciare esattamente (o quasi) le cose come stanno.

Fortunatamente le prime discipline che sono state adottate dalle Regioni ai fini dell'applicazione dei criteri descritti all'allegato 5, per i trattamenti appropriati, o all'art.27, comma 4, per gli insediamenti, installazioni, edifici isolati hanno dimostrato maggiore interesse per l'evoluzione degli ultimi anni nelle tecniche depurative per acque reflue di tipo urbano o domestico cercando di adeguare i propri ordinamenti allo stato dell'arte.

Le andremo ad esaminare non prima però di avere sottolineato come questo quarto comma dell'art.27 potrebbe riguardare un numero elevatissimo di insediamenti. Si tratta del fenomeno cosiddetto dello "sprawl urbano", cioè di questa diffusione sregolata e caotica sul territorio di abitazioni, condomini, villette, complessi edilizi ecc. senza un disegno accentratore, uno sviluppo pianificato, una visione ordinata della crescita delle città. L'argomento è già stato affrontato in Quando lo scarico è di…nessuno. Serve ribadire che se non si corregge questa disgraziata deriva della cultura urbanistica non c'è trattamento appropriato che tenga. Qualsiasi rincorsa verso soluzioni "end of pipe" è destinata a fallire l'obiettivo del risanamento. Bisogna invece intervenire a monte con politiche di rigore sull'utilizzo del territorio e l'occupazione delle campagne.

Le discipline regionali

Una regolamentazione degna di nota è quella della Regione Toscana. Con proprio regolamento adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R la Toscana ha dettato i trattamenti depurativi obbligatori sia che si discuta di agglomerati minori che di insediamenti isolati, mettendoli quindi sullo stesso piano.

ALLEGATO 2

TRATTAMENTI APPROPRIATI

1) I trattamenti elencati nella tabella 1 sono da ritenersi i trattamenti appropriati, di cui all’art.18 del presente regolamento, semprechè rispondano alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 dello stesso e sia garantito il perfetto stato di funzionamento e manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

2) Su specifica richiesta del titolare dello scarico l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nella tabella 2 del presente allegato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

TABELLA N. 1 - Tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati

RECETTORE SCARICO

SUOLO (b)

ACQUE SUPERFICIALI INTERNE

ACQUE MARINO COSTIERE

.

normale

con falda vulnerabile

normale

normali

di buona od elevata qualità

normali

di buona od elevata qualità

normali

di buona od elevata qualità

normali

sensibili

DIMENSIONI DELL’ INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO

< 100 AE

> 100 AE

< 100 AE

100<AE< 500

500<AE< 2000

< 10.000 AE

TIPOLOGIA D'IMPIANTO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)

X

X

. . . . . . . . .

Fossa Imhoff + filtro a sabbia + subirrigazione (anche fitoassistita)

Letto ad evapotraspirazione completa

.

X

. . . . . . . . .

Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata + subirrigazione (anche fitoassistita) (a)

. .

X

. . . . . . . .

Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio

. . .

X

. . . . . . .

Fossa settica + trincea drenante

. . .

X

. . . . . . .

Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)

.

X

.

X

.

X

.

X

X

. .

Fossa settica con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)

. . .

X

X

X

.

X

X

. .

Fossa settica + stagno Stagni in serie(a)

. . .

X

.

X

.

X

. . .

Stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface) (a)

. . .

X

.

X

.

X

X

. .

Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS) (a)

. . . .

X

.

X

X

X

. .

Fossa tricamerale + fitodepurazione combinata + Filtro a sabbia(a)

. . . . . .

X

X

X

. .

Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata(a)

. . . .

X

.

X

X

X

. .

Fossa settica + filtro a sabbia intermittente

. . . .

X

X

. . . . .

Fossa tricamerale + stagno(a)

. . . . .

X

. . . . .

Fossa settica o Imhoff + filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi

. . . . .

X

.

X

.

X

.

Fossa settica + impianti ad areazione prolungata

. . . . . . .

X

.

X

.

Trattamento primario + impianto ANOX-OX

. .

X

. . . . .

X

.

X

Impianto SBR ( sequence batch reactor)

. .

X

. . . . .

X

. .

Chiariflocculazione

. . . . . . .

X

X

. .

Impianto biologico + fitodepurazione

. .

X

. . . . .

X

.

X

Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione(a)

. . . . . . . . . .

X

Impianto a cicli alternati spaziali o temporali

. .

X

. . . . .

X

X

X

NOTE ALLA TABELLA _1.

(a) l’utilizzo di stagni o lagunaggi e’ da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell’ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;

(b) i trattamenti appropriati non si applicano allo scarico sul suolo, tuttavia le indicazioni delle colonne A), B), C) costituiscono un utile riferimento di buona norma tecnica per il trattamento di acque reflue domestiche prima dello scarico sul suolo da parte di insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/99), fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 152/99. Si fa inoltre presente che, ai fini della determinazione dei massimi volumi scaricabili, restano comunque vincolanti le capacità di assorbimento del terreno definite da apposita valutazione geopedologica..

Unica deroga all'obbligo di adeguare gli scarichi di acque reflue urbane o domestiche di agglomerati od insediamenti isolati riguarda quelli con carico inquinante minore od uguale a cento abitanti equivalenti:

Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore od uguale a cento AE sono conformi alle disposizioni di cui all’allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le seguenti condizioni:

a) essere progettati ed eseguiti a regola d’arte secondo le determinazioni della delibera del 4/2/1977, del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);

b) il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Se si eccettua la deroga appena citata si deve sottolineare cone la Toscana abbia veramente innovato nel merito delle tecniche depurative finalmente stabilendo il superamento delle norme tecniche statali dettate nel lontano 1977.

Anche la Regione Emilia-Romagna non è stata da meno. La Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è stata adottata con Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003. In questo caso la Regione ha preferito tenere separate le discipline riguardanti i trattamenti degli scarichi di agglomerati da quelli prodotti da insediamenti isolati.

Per quanto riguarda i primi si legga il paragrafo 7:

7) TRATTAMENTI APPROPRIATI PER SCARICHI PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2 000 ABITANTI EQUIVALENTI

Con riferimento ai trattamenti appropriati di cui all’art. 31, comma 2, del decreto e al punto 3 dell’allegato 5 si applicano le disposizioni della seguente Tabella 2.

Tabella 2

Consistenza agglomerato in AE = C

C < 50

 

50 < C < 200 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 < C < 2000

Sistemi appropriati

Quelli già indicati all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977

Trattamento mediante vasche settiche di tipo Imhoff realizzate e gestite nel rispetto delle specifiche norme tecniche di cui all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. In sede di autorizzazione dovrà essere prescritta la tenuta di apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. L’effluente trattato può avere recapito direttamente in corpo idrico superficiale, anche artificiale, purché sia verificata la compatibilità del regime idraulico del ricettore e la tutela dell’ecosistema acquatico con lo scarico. Tale verifica terrà conto altresì dell'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e/o degli eventuali inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico stesso è inserito. In relazione agli esiti della predetta verifica, l'autorità competente può prescrivere l'adozione dei sistemi di trattamento previsti per gli agglomerati di consistenza superiore.

Le condizioni / prescrizioni di scarico sopra richiamate si applicano anche agli scarichi di agglomerati di consistenza < 50 AE.

(*) Tali sistemi appropriati si applicano agli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelli autorizzati nel periodo di validità della precedente direttiva regionale n. 651/2000.

Per i nuovi scarichi si applicano i sistemi appropriati previsti per la classe di consistenza 200 < C < 2000

Filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione.

I trattamenti che prevedono il ricorso a sole tecnologie naturali possono essere ritenuti appropriati dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione con specifico riferimento alle caratteristiche dello scarico in relazione a quelle del corpo ricettore.

L’autorizzazione deve contenere la prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento nonché prevedere l’obbligo dell’effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall’impianto.

 

 

Tabella 3 - Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con popolazione inferiore a 2 000 AE ( Allegato 5 punto 1.1 - Dlgs 152/99)

Classe consistenza

Valori limite

C < 50

Quelli relativi alla classe di consistenza 50 < C <200 nel caso di recapito in corpo idrico superficiale.

50 < C < 200

Solidi sospesi totali (mg/) - Non più del 50% del valore a monte dell’impianto e comunque < 200 mg/l;

BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell’impianto e comunque < 250 mg/l;

COD (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell’impianto e comunque < 500 mg/l

200 < C < 2000

Solidi sospesi totali: < 80 mg/l;

BOD5 (come O2): < 40 mg/l;

COD (come O2): < 160 mg/l;

Azoto ammoniacale: < 25 mg/l.

Grassi e oli animali / vegetali < 20 mg/l

Anche in questo caso è prevista una deroga che, diversamente da quanto prevede la Regione Toscana, salvaguardia gli agglomerati con scarico esistente e di carico inferiore a 200 A.E. Tuttavia per l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) è emmesso il ricorso ai sistemi di depurazione previsti per gli agglomerati di consitenza superiore. Per quanto riguarda i trattamenti appropriati il rimando è alle indicazioni generali dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99. Per l'attivazione di nuovi scarichi di qualsiasi entità si devono installare i sistemi depurativi di più recente acquisizione tecnica.

Di rilevante è da sottolineare come siano stati fissati alcuni parametri di controllo per la dimostrazione dell'efficacia depurativa degli impianti.

Altrettanto importante è l'attenzione dedicata agli scarichi di insediamenti, installazioni, edifici isolati. Anche in questo caso l'innovazione è tangibile. Non è più sufficiente la sola fossa Imhoff, ma questa va integrata con un trattamento secondario tipo ossidazione totale, filtro aerobico o anaerobico, biodischi, fitodepurazione.

Per quanto riguarda lo scarico in acque superficiali si applica la tabella B della Direttiva. Per le diverse tipologie di insediamenti le soluzioni possibili sono indicate nell'ultima colonna con la combinazione dei diversi sistemi. Diversamente da quanto è previsto per i piccoli agglomerati urbani per gli insediamenti isolati fino ad una potenzialità di 50 A.E. non si applica alcun limite, il che rappresenta l'unico motivo di perplessità di tutta la disciplina.

Tabella B – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria (art. 27, comma 4) .

Sistemi di trattamento

 

Tipologia insediamenti

Degras-satore (1)

Fossa Imhoff (2)

Disco Biolo-gico o Biodisco (3)

Filtro Batte-rico Aero-bico / Perco-latore (4)

Filtro Batte-rico Anae-robico (5)

Impianto Ossi-dazione Totale (6)

Fito Depura zione (7)

Pozzo nero (8)

Vasca Accu-mulo (9)

Sub Irriga-zione drenata (10) (a) (e)

Soluzioni possibili

Edificio residenziale mono - bifamiliari

X

X

.

 

X

X

.

 

X

.

 

X (b)

Se esistente

X

1+2+4 1+2+5 1+2+7 1+2+10

Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo / periodico

X

X

.

X

X

.

 

X

X

Se esistente

X

Se esistente

X

1+2+4 1+2+5 1+2+7 1+2+10

Complesso edilizio *

X

X

X

X (c)

.

 

X

X

. . .

1+2+3 1+2+4 1+6 1+2+7

*condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unita derivanti esclusivamente dai Wc, cucine o mense (d)

  1. Sistema di trattamento ammesso esclusivamente su trincee rese impermeabili
  2. Sistema da utilizzare nel caso l’unico recettore disponibile sia rappresentato da acque superficiali stagnanti
  3. Per queste tipologie di insediamenti da intendersi nella versione "filtro percolatore"
  4. Le soluzioni individuate per queste tipologie di insediamenti si applicano anche agli scarichi di acque reflue
  5. Per gli scarichi in zone di rispetto ex art. 21 del decreto si rimanda alle disposizioni assimilate alle domestiche per legge (punto 4.1.3 - A) e per equivalenza qualitativa (punto 4.1.4 - A) da emanarsi da parte della Regione ai sensi del comma 6 del citato articolo.

Altro punto di forza della Delibera Regionale n°1053 è l'indicazione circa i criteri di dimensionamento degli impianti. Queste indicazioni si traggono, assieme a sintetitiche descrizioni del funzionamento, nella Tabella A della direttiva. Il riferimento costituisce la risposta ad una indispensabile necessità di standardizzazione per la scelta dei sistemi depurativi di più recente applicazione nell'ambito delle piccole collettività. In un mercato che si sta espandendo a ritmi vertiginosi e dove ogni giorno vengono proposte nuove soluzioni depurative una regolamentazione che fissi parametri univoci per il calcolo dell'efficienza costituisce anche una valida difesa per il consumatore da acquisti a scatola chiusa.

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28/R Regolamento di attuazione dell’art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).

Regione Emilia - Romagna

Atto deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003: Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

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