chiarimenti
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28
aprile 2004
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Alla luce della definizione contenuta nel decreto 152/99, come sono classificate le acque reflue derivanti dall'attività di barbiere e parrucchiere? Vengono considerate acque reflue domestiche o industriali? Oppure industriali assimilabili a quelle domestiche?
Nel caso in cui il parametro tensioattivi totali supera il valore limite di emissione, si può scaricare in fogna senza alcun pretrattamento? Grazie.
Occorre ricordare che a proposito di assimilazione tra acque industriali e domestiche sono stati scritte pagine su pagine di autorevoli commenti. In effetti la vexata quaestio dell'assimilabilità ha una storia più che ventennale risalendo agli antipodi della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, l'anno 1976 della c.d. Legge Merli dal nome del relatore che presentò in parlamento il primo progetto di legge. Sul fatto che dopo 27 anni si sia ancora qui a discuterne dimostra l'alta specializzazione del legislatore italiano nel campo dell'enigmistica (non per niente abbiamo dato i natali al Bartezzaghi!). A parte gli scherzi è sconfortante che si sia ancora qui a parlarne.
Tipicamente, quando ci si chiede di chiarire un punto oscuro della norma, sono possibili due approcci: quello legale e quello tecnico.
Sotto il profilo legale l'esame della problematica è stato ben impostato dall' On.Fistarol nel 2001 nella sua interrogazione alla Camera rivolta al Ministero dell'Ambiente e del Territorio. Sostiene Fistarol:
Il D.Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni definisce (art.2, comma 1, lettera g) come acque domestiche – per le quali non è prevista autorizzazione allo scarico in fognatura – anche quelle provenienti da "servizi". Tuttavia all’art.20, settimo comma, lo stesso decreto elenca le acque reflue assimilabili a quelle reflue domestiche e quelle da "servizi" vengono "dimenticate" e, probabilmente, sostituite con quanto indicato alla lettera e): "aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate alla norma regionale". Se non si ritenga utile - alla luce della descritta situazione - emanare un univoco atto di indirizzo, da cui si evinca chiaramente l’assimilabilità degli scarichi derivanti da attività di parrucchiere e acconciatore a quelli domestici, facendone conseguentemente discendere l’esenzione dal dotarsi di autorizzazione per gli scarichi in fognatura. |
Il Ministro risponde:
Tra le due tipologie di "acque reflue domestiche" e "acque reflue industriali" previste dal decreto legislativo sussiste una tipologia intermedia per così dire "residuale" definita dall'articolo 28, comma 7, che provvede ad assimilare per legge le acque reflue. Il criterio di assimilazione seguito dalla norma è duplice:
Con riferimento a quest'ultima fattispecie, il legislatore ha stabilito che ai fini dell'assimilazione non è rilevante la provenienza bensì la qualità degli scarichi. In altre parole le acque che per definizione non sono riconducibili alle acque reflue domestiche ai sensi della citata lett. g) dell'articolo 2 sono ad esse equivalenti in quanto presentano qualitativamente le stesse caratteristiche di quelle derivanti dal metabolismo umano e alle attività domestiche. Un ulteriore necessario requisito ai fini dell'assimilazione è rappresentato dalla normativa regionale alla quale è attribuito un potere discrezionale di esplicitare gli scarichi che abbiano le caratteristiche qualitativamente equivalenti a quelle domestiche, con il limite imposto dalla norma al citato articolo 2, lett. g). Per quanto attiene poi il rilievo sull'opportunità di un provvedimento di indirizzo in materia, si fa presente che il disegno di legge delega per il riordino della legislazione in materia ambientale consentirà una rivisitazione della normativa sulle acque alla luce delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE che dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2002, con l'introduzione di tutte quelle modifiche che si renderanno necessarie per adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie. |
La fiduciosa attesa in un provvedimento governativo evidentemente non è stata ancora esaudita. Peraltro con l'interpretazione autentica assunta a sistema per la risoluzione delle tante controversie presenti nel diritto ambientale non si fa certo un bel servizio al nostro Paese.
Del resto non è che necessariamente si debba sempre cambiare la legge, nel caso in esame è sufficiente che le regioni facciano il loro mestiere, quello di definire i criteri dell'equivalenza di cui all'art.28, comma 7 lettera e). La Regione Emilia-Romagna ha regolamentato tali criteri in questo modo:
Possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del decreto i valori limite fissati nella seguente Tabella.1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo. Tabella 1 Parametro/sostanza unita di misura valore limite di emissione (*) Portata mc/giorno 15 pH 5,5-9,5 Temperatura C° < 30 Colore non percettibile con diluizione 1 : 40 Materiali grossolani Assenti Solidi Sospesi Totali mg/l < 700 BOD5 (come ossigeno) mg/l < 300 COD (come ossigeno) mg/l < 700 Rapporto COD / BOD5 < 2,2 Fosforo totale (come P) mg/l < 30 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l < 50 Azoto nitroso (come N) mg/l < 0,6 Azoto nitrico (come N) mg/l < 30 Grassi e oli animali/vegetali mg/l < 40 Tensioattivi mg/l < 20 (*) N.B Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tab.3 dell’allegato 5 del decreto per gli scarichi in acque superficiali. L’assimilazione, previa domanda dell’interessato, è effettuata dall’Ente competente (Provincia o Comune) con il provvedimento di autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell’arco dell’intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. |
A questo punto la discussione abbandona totalmente il profilo legale, del tutto incapace di consegnare certezze sul punto, per abbracciare quello tecnico. Per far questo occorre raccogliere una idonea documentazione di prova che permetta di effettuare il necessario confronto con i parametri predefiniti dai criteri.
Sugli scarichi di questo settore particolare settore sono noti i risultati pubblicati in una ricerca del Presidio Multizonale di Prevenzione di Belluno (ora Arpav):
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Valori minimi |
Valori massimi |
Tabella 1 Regione Emilia-Romagna |
portata |
n.d. |
n.d. |
15 mc |
pH |
6.8 |
9.4 |
5.5-9.5 |
Solidi sospesi |
41.5 |
200 |
700 |
BOD5 |
66.8 |
633.6 |
300 |
COD |
159.1 |
950.3 |
700 |
Fosforo |
0.3 |
2 |
30 |
Azoto ammoniacale |
0.1 |
20 |
50 |
Azoto nitroso |
<0.3 |
<0.3 |
0,6 |
Azoto nitrico |
0.1 |
5 |
30 |
Tensioattivi anionici |
15.1 |
145 |
20 |
La ricerca aveva interessato una decina di laboratori i cui scarichi erano sottoposti ad un trattamento con solo degrassatore e in taluni casi delle retine per trattenere le parti solide grossolane. Tale tipo di trattamento è in grado di modificare unicamente la concentrazione dei solidi sospesi, essendo del tutto ininfluente sui risultati degli altri parametri. Pertanto i dati della concentrazione a valle non possono essere significativamente diversi da quelli misurati a monte, prima del trattamento, così come chiede sia documentato la Regione Emilia-Romagna.
Concludendo gli scarichi di barbieri e parrucchieri, che, per definizione sono classificabili come acque industriali, non possiedono i requisiti per essere assimilati ad acque domestiche.