chiarimenti
22 settembre 2003

Salve.Vorrei, se possibile, un chiarimento.

Un'azienda che produce travi in legno lamellare (legno trattato con colle e solventi a base acquosa), vuole riutilizzre gli scarti della lavorazione (segatura e trucioli di legno) all'interno della stessa azienda a fini energetici con l'utilizzo di un silos per l'immagazzinamento degli scarti ed una caldaia per la combustione degli scarti medesimi. Il calore prodotto contribuirebbe, durante i mesi freddi, a riscaldare gli ambienti della produzione con evidenti ricadute positive in termini di risparmio energetico.

La domanda è la seguente: tali scarti di lavorazione (ripeto: segatura e trucioli di legno in parte trattati ed in parte non trattati ma comunque non pericolosi), nel momento in cui venissero riutilizzati a fini energetici all'interno della stessa azienda che li produce dovrebbero essere considerati rifiuti? Sarebbe, quindi, necessario avviare la procedura per la comunicazione dell'attività di recupero dei rifiuti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/97 oppure, essendo fuori dalla nozione di rifiuto, non sarebbe necessario alcun tipo di autorizzazione?.

Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.


L'argomento è già stato trattato nel gennaio di quest'anno, rispondendo ad analogo quesito riguardante "Il recupero energetico degli scarti di legno". Per riassumere: molto dipende dall'applicazione della nozione di rifiuto che, come ormai si sa, è da tempo soggetta a contrastanti intepretazioni, anche se le parti in contrasto vedono i magistrati da un lato e l'attuale esecutivo dall'altro. Sia come sia, non è possibile garantire serenità di giudizio su questo aspetto perché c'è sempre chi si sente in dovere di perseguire i reati ambientali più per la forma che per la sostanza. In ogni caso, come si dice nell'articolo citato, qualora non si applichi la disciplina in materia di rifiuti si applica sempre la normativa in materia di combustibili non convenzionali, il DPCM 8 marzo 2002. Questo non richiede autorizzazione, è vero, in materia di rifiuti, tuttavia non esclude la necessità di ottenere un'altra autorizzazione ai sensi della normativa sull'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali, il DPR 24 maggio 1988 n°203. E anche se da questa fosse escluso l'utilizzo del combustibile legnoso in virtù del fatto che il calore prodotto serve unicamente per il riscaldamento degli ambienti di lavoro, questo non esimerebbe l'utilizzatore di dover comunque installare sistemi di abbattimento e di controllo in continuo dei parametri richiesti dal DPCM citato. Attenzione, però: ciò vale solo per lo scarto di legno che può essere considerato vergine in quanto non sottoposto ad alcun trattamento. Per il legno trattato, e qui si renderebbe necessario elencare tutti i trattamenti del legno che residuano sostanze pericolose o che le possono produrre nel corso di una normale combustione, conviene rifarsi a quello che prevede il DM 5 febbraio 1998 relativo alle procedure semplificate in materia di rifiuti recuperabili non pericolosi.

 

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