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30 gennaio 2003

Siamo un azienda che gestisce una discarica comunale di rifiuti urbani. Capita, a volte, che nel corso di una ispezione degli automezzi di privati che trasportano rifiuti assimilabili agli urbani si osservino materiali pericolosi o comunque di natura incerta che, per cautela, preferiamo respingere. In questo caso non accettiamo il carico e l'automezzo ritorna dal produttore. E' accaduto che uno di questi sia stato fermato, qualche tempo dopo, da una pattuglia della Stradale alla quale il conducente ha raccontato che il carico proveniva dal nostro impianto. Sebbene si sia stati in grado di mostrare la copia del formulario con la dizione "carico respinto", la Stradale ci ha contestato per avere permesso la spedizione dei rifiuti in un giorno diverso rispetto alla data di arrivo e, soprattutto, di non avere avvisato la Provincia di provenienza del carico a proposito di questo diniego. Non abbiamo trovato nessuna indicazione nelle norme che preveda questo avviso e, in particolare, non riteniamo di poter essere definiti come "speditori" in una situazione del genere.


E' difficile condividere quanto ha sostenuto la Stradale, tuttavia si capisce quali siano le preoccupazioni che l'hanno spinta ad effettuare ulteriori accertamenti sul carico respinto. In effetti è' una condizione questa, del carico respinto, che presenta risvolti non sempre lineari. Per chiarirci le idee rispolveriamo l'art.15 del D.Lvo 22/97: "Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni."

La quinta sezione del formulario contiene le parti riservate al destinatario, il quale all'arrivo del carico di rifiuti appone la data e la propria firma ed indica se accetta, in tutto o in parte, o respinge i rifiuti.

Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri): .....
(-) respinto per le seguenti motivazioni: ..................................................................................

Data ................ FIRMA DEL DESTINATARIO: *.............*

Anche se non è chiaramente specificato è senso comune che la copia del destinatario vada comunque trattenuto dallo stesso come prova dell'avvenuto diniego.

E' il Decreto Ministeriale n° 145 del 01/04/1998 che reca la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

A questo è seguita la Circolare del 04/08/1998 n°GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

Per questa particolare condizione non vi sono pertanto norme precise, ma solo indicazioni tratte da una circolare che, come tale, non ha forza di legge. Questa prevede alla lettera m) del paragrafo 1):

"nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perche' quello previsto e' impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni."

Diciamo che come approfondimento del DM non è granchè, visto che si limita a confermare l'utilità della quinta sezione del formulario. Comunque è sufficiente per comprendere come l'aspetto relativo alla data nel corso della quale verrà effettuato il viaggio di ritorno non sia contemplato. Eppure è immediato immaginare che il conducente del mezzo, il quale magari ha macinato km prima di arrivare a destinazione, non abbia nessuna intenzione di ripartire nello stessa giornata. Il percorso a ritroso potrà avvenire il giorno successivo, nel qual caso si ritiene corretto che il conducente indichi la nuova data sempre sullo spazio annotazioni.

Ma quale sicurezza c'è che il trasporto ritorni al produttore? Qui le norme non sorreggono. Presumibilmente qualche Provincia può avere rilasciato una autorizzazione espressa all'interno della quale vige una prescrizione per il gestore della discarica di informare l'autorità competente su eventuali viaggi a ritroso. Di qui, forse, la convinzione della Polizia Stradale. E' chiaro che questa prescrizione vale solo per chi l'ha ricevuta all'interno dell'autorizzazione. Per gli altri non vige l'obbligo, anche se un po' di prudenza in più non guasta. Sarebbe sufficiente avvertire il cliente del diniego e quindi dell'imminente ritorno dell'automezzo. Il cliente, messo sull'avviso, avrebbe così modo di verificare subito presso l'impresa di trasporto modi e termini della riconsegna, senza quindi porsi nella paziente attesa della sua copia del formulario che, secondo il comma 3, lett. b), dell'art. 10 DLgs 22/97, potrebbe tardare fino a 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

E' vero che, alla scadenza dei tre mesi, il committente è "sollecitato" a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario, pena una chiamata in correo in caso di eventuali reati. Tuttavia i timori di dover spiegare per quale motivo i rifiuti siano stati respinti ai cancelli della discarica e su quale fine possano avere avuto può dissuadere il soggetto dall'adottare tale comportamento. Con la comunicazione dalla discarica invece il produttore dei rifiuti si preoccuperà di richiamare il trasportatore facendosi consegnare la copia di propria spettanza con l'indicazione "respinto", e quindi conserverà la prima copia del formulario insieme all'ultima, all'interno del registro di carico e scarico, provvedendo ad eseguire una nuova registrazione di carico di rifiuti avente per oggetto i rifiuti che non sono stati accettati dal destinatario, indicando nelle annotazioni che trattasi di rifiuti precedentemente respinti dal destinatario.

Riguardo all'inquadramento come "speditore" del destinatario finale, una volta che questi abbia respinto il carico, è una opinione che non si condivide, con la quale ci si trova in disaccordo.

 

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CHE FINE FANNO I TRASPORTI DI RIFIUTI CHE VENGONO RESPINTI?