chiarimenti
5 marzo 2003

Quali sono le precise norme che impongono la realizzazione di un bacino di contenimento a servizio di un deposito di materie prime pericolose allo stato liquido (e non di rifiuti) ?


Che vi siano norme che impongano la realizzazione di sistemi di contenimento non v'è dubbio, che siano precise è un altro discorso. Si fa riferimento tuttavia a regolamentazioni che trovano origine nella normativa in materia di sicurezza antinfortunistica e prevenzione incendi, aspetti sui quali non si detiene un background culturale sufficiente, la cui imprecisione potrebbe essere in realtà dettata da un carente aggiornamento delle conoscenze personali, ed è quindi meglio rivolgersi a siti web più specializzati come Lavoroeambiente.it, Puntosicuro.it, Sicurezzaonline.it ecc.

Rimanendo però nel proprio campo di interesse si intende comunque dare un contributo che si ritiene utile.

Intanto nel quesito è posto in evidenza che si sta discutendo di materie prime pericolose e non di rifiuti. Ciò a sottolineare che probabilmente è conosciuta la disciplina dei rifiuti che ne regolamenta il deposito temporaneo, che oggi troviamo all'art.6, lettera m), del D.Lvo 22/97 e che ci accingiamo a ricordare.

In particolare il punto 4 della lettera m) prevede che: " il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute".

Per i rifiuti pericolosi possiamo peraltro rivolgerci alla normativa precedente il Ronchi, e cioè al capostipite della disciplina, il "vecchio" DPR 915/82. La norma tecnica più importante la si ritrova alla Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984 ed in particolare al paragrafo 4 che tratta dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi. Si tratta delle passate definizioni di "rifiuto pericoloso" e di "deposito temporaneo".

Vediamo cosa dice.

4.1. - STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi è ammesso in funzione del previsto smaltimento degli stessi mediante trattamento e/o stoccaggio definitivo.
In sede di rilascio dell'autorizzazione, in funzione della quantità e della natura dei rifiuto nonché dell'ubicazione dell'impianto, la Regione stabilisce le prescrizioni specifiche per le caratteristiche degli impianti e dei mezzi tecnici e per le modalità di esercizio. In ogni caso devono essere osservate le disposizioni generali di seguito indicate.

4.1.1.

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

4.1.2.

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di n bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

4.1.3.

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Fatta eccezione per i rifiuti smaltibili in discariche di cui al punto 4.2.3.2, i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

4.1.4.

I recipienti mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

4.1.5.

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

4.1.6.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

Il passaggio che più interessa è il 4.1.2 il quale prevede, per i serbatoi fissi, un bacino di contenimento di capacità pari a all'intero volume qualora si parli di un unico contenitore o di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva qualora i serbatoi siano più d'uno. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità eguale a quella del più grande dei serbatoi.

A questo punto si dirà, sono tutte cose note, stiamo parlando tuttavia di rifiuti, non di materie prime. La domanda si riferiva a quest'ultime.

Una osservazione che si può portare a sostegno dell'utilizzo di questa norma tecnica anche nel campo delle materie prime pericolose è che, considerato che i rifiuti sono miscele eterogenee derivanti dalla lavorazione di materie prime, e quindi, di regola, soggetti ad una diluizione della pericolosità originaria a causa del mescolamento con altre sostanze, non si vede per quale motivo la materia prima che si utilizza nella forma concentrata non debba essere detenuta con le stesse misure di sicurezza previste per i rifiuti che da essa si originano.

E' un discorso di buon senso. Tuttavia una norma di buona tecnica ha sempre una valenza generale che, per un principio di analogia, può essere sempre adottata anche se si tratta di campi diversi di applicazione.

Vediamo peraltro che l'allegato 3 al Decreto 12 giugno 2002, n. 161 riguardante il "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate", laddove stabilisce le misure di sicurezza per le messe in riserva, ribadisce ancora il concetto:

Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

(…) I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.

E si guardi bene che la norma di buona tecnica è altrettanto utilizzata anche se il campo di applicazione riguarda il recupero di rifiuti non pericolosi come nel DM 5 febbraio 1998 all'art.6, lettera e):

e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Tutto questo per dire che non può comunque essere tollerata una situazione tale per cui si depositino sostanze di rifiuto allo stato liquido senza avere previsto le conseguenze di errate manovre nel corso di operazioni di carico-scarico, di lesioni strutturali prodotte a seguito di urti meccanici dei contenitori, di collassi o cedimenti determinati dall'usura dei serbatoi. Come può essere giustificata l'assenza di queste contromisure per il deposito di materie prime pericolose (è sufficiente che siano idroinquinanti) quando le conseguenze di un analogo evento incidentale sono ancora maggiori?

Sulla base dell'esperienza vissuta gli episodi di sversamenti provenienti dallo stoccaggio fuori terra di materie prime o rifiuti allo stato liquido sono numericamente significativi. In tutti questi casi l'accertamento è stato avviato a seguito di segnalazioni per inquinamenti macroscopici di corsi d'acqua, il che ha comportato, oltre alla contestazione di deposito irregolare,anche quella di scarico non autorizzato, fino a comprendere possibili obblighi di bonifica ai sensi dell'art.17 del D.Lvo 22/97.

Pertanto il discorso si potrebbe concludere con il consiglio di adottare comunque le norme tecniche previste per il deposito temporaneo di rifiuti, anche se non richiesti, proprio per non incorrere in reati più gravi o dover sottostare ad oneri certamente più ingenti della realizzazione di un semplice bacino di contenimento.

 

 

 

 



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IL BACINO DI CONTENIMENTO PER IL DEPOSITO DI MATERIE PRIME PERICOLOSE