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Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (Atto n. 596).Camera - VIII Commissione - Martedì 31 gennaio 2006
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VIII Commissione,
preso atto che il nuovo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge n. 308 del 2004, trasmesso alle Camere per il parere definitivo, presenta numerosi elementi migliorativi, sia sotto il profilo della qualità tecnica del testo, sia sotto il profilo di alcuni importanti contenuti normativi;
considerato, in particolare, che le condizioni espresse nel primo parere della VIII Commissione della Camera sul precedente atto del Governo (atto n. 572) - riguardanti norme di particolare impatto sociale ed economico - sono state tutte accolte, ad eccezione della condizione sub r), e - parzialmente - della condizione sub s);
considerato - in merito alla condizione sub r), relativa alle dotazioni minime degli ambiti territoriali ottimali - che la valutazione sottostante la scelta operata dal Governo è basata su dati di natura tecnica ben presenti all'amministrazione centrale e convincentemente richiamati nella Nota presentata dal Governo in risposta al parere parlamentare;
considerato, in merito alla condizione sub s), che la riformulazione degli articoli 235, 236 e 264 - in materia di consorzi per il recupero di batterie e oli usati - sostanzialmente recepisce le finalità rappresentate nel suddetto parere parlamentare;
considerato che, anche fra le 78 osservazioni formulate dalla VIII Commissione, il Governo ha recepito la maggior parte di esse (circa 50) e ha argomentato in modo dettagliato il mancato recepimento delle altre, adducendo - di volta in volta - le motivazioni di carattere tecnico o di carattere meramente formale che hanno sorretto la scelta di non modificare il testo;
considerato che il nuovo testo risulta avere accolto anche talune osservazioni che figuravano nella proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi di opposizione (peraltro in parte convergenti nel loro contenuto puntuale, e non certo nella valutazione complessiva del provvedimento, con alcune delle osservazioni e condizioni presenti nel parere approvato), ed in particolare il sostegno per l'adozione di migliori tecnologie disponibili (il cui riferimento, in materia di rifiuti, è ora inserito esplicitamente all'articolo 182 del nuovo testo), i rischi di compressione di competenze regionali e degli enti locali (si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 16, comma 2, dell'articolo 36, comma 1, dell'articolo 242, comma 1 e, in particolare, in relazione ai poteri sostitutivi le modifiche apportate agli articoli 66, comma 4 e 158, comma 2), l'inopportunità della scelta in favore di Autorità di bacino distrettuale di esclusiva emanazione ministeriale (si veda, in proposito, il nuovo assetto amministrativo delineato dagli articoli 63, 65 e 66 dello schema), il mancato coordinamento fra diversi livelli di pianificazione in materia di difesa del suolo (nuova formulazione dell'articolo 121), la opportunità di migliorare le norme in materia di pubblicità e partecipazione del pubblico alle procedura di VIA e VAS (in particolare, nuova formulazione dell'articolo 39, comma 4), alcuni errori definitori (si vedano le numerose precisazioni terminologiche introdotte e le nuove definizioni);
considerato che le novità introdotte nel nuovo testo, che non siano direttamente connesse ai pareri parlamentari, appaiono in gran parte riferibili ad elementi emersi nel corso delle audizioni e comunque migliorative dei livelli di tutela dell'ambiente (ad esempio, la restrizione del campo delle esclusioni dalla VAS operata dalle modifiche all'articolo 7, comma 8, le modifiche apportate all'articolo 34, comma 2, in materia di coordinamento tra VIA e IPPC, all'articolo 170, comma 1, in materia di coordinamento fra la nuova disciplina e la pianificazione di bacino già adottata, all'articolo 180, comma 1, lettera c), in materia di accordi di programma per la gestione dei rifiuti, all'articolo 205, comma 1, che modifica in aumento le percentuali di raccolta differenziata, agli articoli 209-211, in materia di obblighi di informazioni nei riguardi del pubblico in materia di rifiuti, all'articolo 303, comma 1, lettera i), in materia di risarcimento del danno ambientale relativo a siti in cui sia in corso la bonifica);
considerato che altre modifiche, rispetto al testo trasmesso per il primo parere, migliorano l'articolato e gli allegati sotto il profilo del coordinamento interno e della qualità complessiva; fra queste, meritano particolare menzione le numerose disposizioni volte a introdurre nuove definizioni;
raccomandato con determinazione l'accoglimento dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione (Bilancio), anche ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia recepito il contenuto dell'osservazione n. 11 del precedente parere della VIII Commissione della Camera, che viene confermato per la sua assoluta rilevanza, in relazione alla piena adesione alle prescrizioni della direttiva 85/337/CEE (e, in particolare, al contenuto dell'articolo 10-bis della medesima direttiva), richiedendosi, pertanto, di inserire un comma aggiuntivo (che potrebbe essere collocato all'interno dell'articolo 28) in cui si dispone che avverso le decisioni, atti od omissioni soggetti alla partecipazione del pubblico stabiliti dal Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo è sempre ammesso ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi;
b) si conferma la necessità di accogliere il rilievo contenuto nelle osservazioni n. 30 e n. 49 del parere sull'atto del Governo n. 572 - riferite, rispettivamente, agli articoli 150, comma 2 e 202, comma 1 - relative all'opportunità di inserire un rinvio esplicito a norme regionali in materia di gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali, fatta salva comunque la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia, al fine di chiarire in modo definitivo la non invasività della normativa statale in oggetto rispetto alle competenze legislative regionali costituzionalmente garantite;
c) pur condividendo le osservazioni del Governo in merito alla necessità che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato abbia carattere di omogeneità sull'intero territorio nazionale, e quindi fonte statale, si conferma tuttavia l'esigenza di recepire il rilievo contenuto nella osservazione n. 31, in merito alla opportunità di prevedere, all'articolo 154, comma 2, che l'iter di adozione del decreto in oggetto preveda comunque il parere della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici connessioni fra competenze statali e regionali in materia di servizi pubblici locali;
d) in merito al comma 6 dell'articolo 202, aggiunto nella seconda versione dello schema di decreto - non riferibile ai pareri parlamentari e relativo al trasferimento di personale ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti -, si osserva che l'attuale formulazione ha ad oggetto la garanzia occupazionale per il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle società nascenti dalla trasformazione di consorzi pubblici, di aziende speciali e di altri enti pubblici, mentre non viene inserita alcuna disciplina a tutela dei dipendenti di aziende private o a capitale misto, con evidenti effetti di disparità di trattamento; appare pertanto opportuno inserire una disposizione con analoga finalità, riferita all'avvicendamento fra imprese, nella quale si preveda che il capitolato di appalto contenga obbligatoriamente specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi, relativamente al personale occupato alla data del 31 dicembre 2005;
e) si ripropone, parzialmente, la richiesta di accogliere il contenuto dell'osservazione n. 52 del precedente parere sullo schema di decreto, in merito alla opportunità di inserire, all'articolo 228, una formulazione di carattere generale, ma esplicita, che chiarisca che finalità della disciplina è la riduzione della formazione di pneumatici fuori uso mediante la ricostruzione;
f) in riferimento all'articolo 234, e alla opportunità di dare effettiva attuazione agli indirizzi espressi dalla risoluzione 7-00630 della Camera, si conferma l'assoluta necessità di recepire l'osservazione n. 57 del parere della VIII Commissione sull'atto del Governo n. 572, proponendo una differente soluzione rispetto a quella precedentemente prospettata, consistente nell'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 234, recante una norma di interpretazione autentica che chiarisca che i materiali e tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature, al trasporto di gas e acque sono considerati beni durevoli;
g) poiché in materia di recupero e riciclaggio di imballaggi (e in particolare degli imballaggi in plastica), i dati nazionali, complessivamente positivi, registrano però un fortissimo divario fra differenti aree geografiche del paese, anche al fine di evitare che il divario aumenti man mano che si raggiungono le scadenze indicate dalle norme europee, appare opportuno e urgente introdurre un meccanismo correttivo, imperniato sulla previsione di forme particolari di incentivo per le amministrazioni comunali del Centro-Sud che riescono a raggiungere soglie determinate;
e con le seguenti osservazioni:
1) in considerazione delle incertezze che prevedibilmente emergeranno in fase di prima applicazione della disciplina della VAS e al fine di evitare una eccessiva discrezionalità delle amministrazioni, appare opportuna una disposizione che faccia rinvio ad un successivo atto normativo secondario, che rechi un elenco tassativo dei piani o programmi sottoposti a VAS;
2) all'articolo 49, comma 1 - in merito alla fase transitoria del passaggio dalle commissioni tecnico-consultive in materia di VIA, oggi operanti, alla nuova Commissione unica prevista dall'articolo 6 - valuti il Governo l'opportunità di introdurre una specificazione relativa all'esigenza di garantire la continuità di funzioni dei membri della Commissione stessa rispetto a quelle attualmente esercitate;
3) si segnala la permanenza di alcuni riferimenti normativi interni non aggiornati negli Allegati alla Parte Seconda; in particolare, all'Allegato III, Elenco B, Punto 7, lettera r), si fa riferimento al decreto legislativo n. 22 del 1997 (anziché all'Allegato B della Parte Quarta del presente decreto); analogo riferimento non corretto si riscontra alle lettere s), t) ed u) dello stesso elenco;
4) all'articolo 107, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola "preventivamente", anche al fine di non irrigidire complessivamente una procedura che già prevede una fase di previa verifica tecnica da parte del gestore del servizio idrico integrato;
5) all'articolo 150, in riferimento alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato, al fine di rafforzare ulteriormente l'indirizzo generale volto a favorire gli investimenti privati sulla rete idrica - indirizzo già desumibile dalle norme di promozione della concorrenza introdotte dallo schema di decreto legislativo -, appare opportuno aggiungere riferimenti espliciti alle norme che disciplinano la finanza di progetto, a quelle recate dal comma 5-ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla disciplina comunitaria in materia di concessioni, recata dalle nuove "direttive quadro" in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
6) analogamente alla osservazione di cui al punto precedente, al fine di incentivare l'afflusso di capitale privato ai sempre più urgenti interventi infrastrutturali sulla rete idrica, appare opportuno - all'articolo 154 - cogliere l'occasione del riordino per colmare un vuoto e un'ambiguità normativi, tuttora persistenti, laddove non si prevede esplicitamente che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, ma deve anche essere comprensiva del risultato economico del gestore; tale innovazione può - fra l'altro - favorire la redazione dei piani finanziari e l'accesso al credito da parte dei soggetti privati che partecipano alle gare per l'affidamento del servizio o che fanno parte di società miste;
7) in relazione all'articolo 172, comma 5, si segnala che l'osservazione recata al n. 35 del parere della VIII Commissione della Camera non sembra in realtà accolta nel nuovo testo, come risulterebbe invece dalla Nota presentata dal Governo, e se ne ribadisce il contenuto, in quanto non sembra opportuno che anche gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 siano trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato, come argomentato nel citato parere della VIII Commissione;
8) la modifica apportata all'articolo 182, comma 9 - in accoglimento di una osservazione contenuta nel parere della omologa Commissione del Senato - contiene un riferimento interno che appare opportuno modificare, in quanto il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ha ad oggetto la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; pertanto, appare opportuno richiamare il solo comma 2, riferito alla garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica;
9) si conferma il contenuto dell'osservazione n. 41 del parere della VIII Commissione, e quindi l'opportunità di introdurre - con un comma aggiuntivo all'interno dell'articolo 190 - una norma di semplificazione relativa agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico;
10) ai fini di una maggiore chiarezza del testo, all'articolo 208, comma 11, lettera g), appare opportuno specificare che il rinvio all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è riferito al testo dell'articolo "come modificato dall'articolo 182, comma 9, del presente decreto";
11) in merito all'articolo 208, comma 15, si conferma la necessità di recepire l'osservazione già indicata al n. 50 del parere della VIII Commissione della Camera sullo schema di decreto, raccomandando una verifica sul piano tecnico in merito alla opportunità che gli impianti mobili ivi citati siano esclusi da una disciplina identica a quella degli impianti fissi, e quindi sproporzionatamente onerosa, laddove già circolari interpretative risultano finalizzate ad introdurre prassi esemplificative;
12) all'articolo 227, in accoglimento di una osservazione presente nel parere della 13a Commissione del Senato, è stato inserito un comma aggiuntivo relativo ai veicoli fuori uso; si segnala che la norma, pur condivisibile nelle sue finalità, è in realtà priva di un coordinamento con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e - soprattutto - con le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo modificativo e integrativo (atto n. 598), già trasmesso alle Camere ed assegnato alle competenti Commissioni per il parere; si osserva, inoltre, una contraddizione fra la presenza di questa disposizione e l'opportuno rinvio alle norme che disciplinano la materia recato dalla lettera c) del precedente comma 1 dello stesso articolo; appare pertanto opportuno, al fine di evitare una frammentazione e una intrinseca contraddittorietà della disciplina, sopprimere tale comma, anche in considerazione che le Commissioni parlamentari competenti hanno l'opportunità di riferire le proprie osservazioni e proposte emendative direttamente allo specifico schema di decreto al loro esame;
13) considerata la rilevanza delle disposizioni in tema di bonifiche di siti inquinati e data la situazione nel frattempo determinatasi nel vasto territorio (circa 50 ettari) interessato dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto), il forte allarme sociale che tale situazione rischia di determinare e le richieste già formulate da enti locali, associazioni di cittadini e associazioni ambientaliste, valuti il Governo l'opportunità di inserire tale area nell'elenco dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, unitamente all'area industriale di Scarlino (ex ENI);
14) introduttivamente alla Parte Quinta dello schema di decreto, appare opportuno inserire una norma programmatica che, in connessione con la finalità della riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, espliciti un indirizzo generale di promozione dell'impiego di fonti rinnovabili di energia;
15) all'articolo 270, comma 1, in merito al campo di applicazione della nuova disciplina sul convogliamento delle emissioni (osservazione n. 65 del parere della VIII Commissione e corrispondenti commenti recati dalla Nota del Governo), si rileva che anche nella attuale formulazione possono permanere ambiguità interpretative; tale rischio potrebbe essere superato specificando che la verifica da parte dell'autorità competente si effettua sulle emissioni diffuse di un impianto "o di un macchinario"; analoga integrazione del testo appare opportuna al comma 5;
16) pur condividendo i contenuti e le finalità della nuova disciplina del danno ambientale, si esprime la preoccupazione che una attribuzione di competenze così ampia all'amministrazione centrale dello Stato (peraltro priva di articolazioni periferiche) possa produrre oggettive difficoltà nell'effettivo perseguimento dei responsabili di danni all'ambiente; pertanto, nel pieno apprezzamento dell'inserimento, all'articolo 299, di un esplicito riferimento alla neo-istituita Direzione Generale per il danno ambientale (articolo 34 del decreto-legge n. 4 del 2006), appare opportuno indicare con maggiore chiarezza le modalità operative della Direzione stessa, tali da garantirne la piena efficienza e da assicurare la effettiva e diffusa applicazione della nuova disciplina;
17) nel riconoscimento della fondatezza delle dettagliate osservazioni contenute nella Nota del Governo, in merito al modello normativo di azione per il risarcimento del danno ambientale adottato dallo schema di decreto, si conferma tuttavia il rilievo già espresso (osservazione n. 73) in merito alla incongruità del recepimento dell'Allegato III della direttiva 2004/35/CE, che appare finalizzato alla specificazione della nozione di attività pericolose: tale nozione - presente nella direttiva - non è infatti riprodotta nella normativa italiana di recepimento, come peraltro confermato nella stessa Nota del Governo.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (Atto n. 596).PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI VIGNI ED ALTRI
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della "legge delega in campo ambientale" (legge n. 308 del 2004), così come approvato in "seconda lettura" dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2006;
premesso che:
le modifiche apportate al testo del decreto legislativo, rispetto a quello già sottoposto una prima volta al parere delle commissioni parlamentari, sono modifiche marginali e comunque tali da lasciare immutato l'impianto complessivo del decreto;
per le motivazioni già dettagliatamente indicate nella proposta di parere presentata il 12 gennaio 2006 dai gruppi parlamentari dell'opposizione, siamo di fronte ad un provvedimento che, in caso di definitiva approvazione, produrrebbe non una riforma ma un vero e proprio stravolgimento della legislazione in materia di rifiuti, bonifiche, danno ambientale, difesa del suolo, acque, valutazione di impatto ambientale, tutela dell'aria;
ciò provocherebbe un preoccupante indebolimento delle politiche ambientali nel nostro Paese, con un abbassamento dei livelli di tutela dell'ambiente e della salute a danno di tutti i cittadini, e ostacolerebbe peraltro anche la realizzazione di efficaci politiche di sostenibilità e di qualità dello sviluppo necessarie per il futuro dell'economia italiana;
esso indebolirebbe la coerenza della nostra legislazione con le direttive dell'Unione Europea, ed aprirebbe forti conflitti istituzionali con le Regioni e gli enti locali, gettando così l'intera legislazione ambientale in una situazione di incertezza e di paralisi;
considerato che:
il nuovo testo del decreto legislativo si presenta addirittura, in alcune parti, ancora peggiore di quello precedente;
in particolare, per quanto riguarda la difesa del suolo, vengono individuati, in modo del tutto improvvisato, arbitrario, senza criteri comprensibili e senza alcuna concertazione con le Regioni, ed in contrasto con i principi della Direttiva 2000/60/CE, otto distretti idrografici;
tale scelta, insieme alla inaccettabile previsione di anticipare al 30 aprile 2006 la soppressione delle attuali Autorità di bacino ed alla confusione che rimane nelle procedure indicate per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino, rischia di creare una situazione gravissima per il territorio del nostro Paese, già fortemente esposto a rischi di dissesto idrogeologico con danni ingenti per le popolazioni, le infrastrutture e le attività produttive;
ribadito che lo schema di decreto legislativo:
contrasta con diverse direttive comunitarie;
viola, per eccesso di delega, la stessa legge n. 308 del 2004;
presenta numerosi profili di incostituzionalità, perché stravolge l'assetto delle competenze istituzionali definite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ignora il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni sancito dalla Corte costituzionale;
rilevato che:
la quasi totalità delle istituzioni e dei soggetti interessati - Regioni, Province e Comuni, associazioni ambientaliste, associazioni delle imprese, aziende di servizi pubblici, organizzazioni sindacali, nonché numerosi esponenti del mondo scientifico ed accademico - hanno espresso forti preoccupazioni, critiche e contrarietà nei confronti del decreto legislativo, sia per il metodo che il merito;
le Regioni, sottolineata anche la gravità del fatto che la Conferenza unificata non abbia potuto esprimere un parere, hanno preannunciato ricorsi alla Corte Costituzionale;
importanti organizzazioni economiche e sociali (Casartigiani, CGIL, CIA, CISL, CNA, CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confservizi, Lega delle cooperative, UIL), lamentando l'impossibilità di avere un concreto, franco e costruttivo confronto di merito, hanno chiesto un rinvio dei tempi per l'approvazione del decreto, in modo da consentire la riapertura di un effettivo confronto;
le associazioni ambientaliste, con un ulteriore documento inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno chiesto che venga fermato l'iter approvativo del decreto legislativo e che il tutto venga rimandato ad un esame più approfondito, riaprendo un effettivo confronto con i soggetti, sia pubblici che privati, illegittimamente estromessi e che, proprio per le finalità istituzionali che li caratterizzano, sono portatori di interessi finalizzati alla tutela del bene ambiente e della salute umana;
evidenziato che, per queste ragioni, è necessario che il Governo ritiri lo schema di decreto delegato in esame, in modo che possa avviarsi su basi nuove e diverse la elaborazione di un nuovo testo, per garantire all'Italia una moderna ed efficace legislazione ambientale;
esprime:
PARERE CONTRARIO
Vigni, Realacci, Folena, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (Atto n. 596).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
preso atto che il nuovo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge n. 308 del 2004, trasmesso alle Camere per il parere definitivo, presenta numerosi elementi migliorativi, sia sotto il profilo della qualità tecnica del testo, sia sotto il profilo di alcuni importanti contenuti normativi;
considerato, in particolare, che le condizioni espresse nel primo parere della VIII Commissione della Camera sul precedente atto del Governo (atto n. 572) - riguardanti norme di particolare impatto sociale ed economico - sono state tutte accolte, ad eccezione della condizione sub r), e - parzialmente - della condizione sub s);
considerato - in merito alla condizione sub r), relativa alle dotazioni minime degli ambiti territoriali ottimali - che la valutazione sottostante la scelta operata dal Governo è basata su dati di natura tecnica ben presenti all'amministrazione centrale e convincentemente richiamati nella Nota presentata dal Governo in risposta al parere parlamentare;
considerato, in merito alla condizione sub s), che la riformulazione degli articoli 235, 236 e 264 - in materia di consorzi per il recupero di batterie e oli usati - sostanzialmente recepisce le finalità rappresentate nel suddetto parere parlamentare;
considerato che, anche fra le 78 osservazioni formulate dalla VIII Commissione, il Governo ha recepito la maggior parte di esse (circa 50) e ha argomentato in modo dettagliato il mancato recepimento delle altre, adducendo - di volta in volta - le motivazioni di carattere tecnico o di carattere meramente formale che hanno sorretto la scelta di non modificare il testo;
considerato che il nuovo testo risulta avere accolto anche talune osservazioni che figuravano nella proposta alternativa di parere presentata dai deputati dei gruppi di opposizione (peraltro in parte convergenti nel loro contenuto puntuale, e non certo nella valutazione complessiva del provvedimento, con alcune delle osservazioni e condizioni presenti nel parere approvato), ed in particolare il sostegno per l'adozione di migliori tecnologie disponibili (il cui riferimento, in materia di rifiuti, è ora inserito esplicitamente all'articolo 182 del nuovo testo), i rischi di compressione di competenze regionali e degli enti locali (si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 16, comma 2, dell'articolo 36, comma 1, dell'articolo 242, comma 1 e, in particolare, in relazione ai poteri sostitutivi le modifiche apportate agli articoli 66, comma 4 e 158, comma 2), l'inopportunità della scelta in favore di Autorità di bacino distrettuale di esclusiva emanazione ministeriale (si veda, in proposito, il nuovo assetto amministrativo delineato dagli articoli 63, 65 e 66 dello schema), il mancato coordinamento
fra diversi livelli di pianificazione in materia di difesa del suolo (nuova formulazione dell'articolo 121), la opportunità di migliorare le norme in materia di pubblicità e partecipazione del pubblico alle procedura di VIA e VAS (in particolare, nuova formulazione dell'articolo 39, comma 4), alcuni errori definitori (si vedano le numerose precisazioni terminologiche introdotte e le nuove definizioni);
considerato che le novità introdotte nel nuovo testo, che non siano direttamente connesse ai pareri parlamentari, appaiono in gran parte riferibili ad elementi emersi nel corso delle audizioni e comunque migliorative dei livelli di tutela dell'ambiente (ad esempio, la restrizione del campo delle esclusioni dalla VAS operata dalle modifiche all'articolo 7, comma 8, le modifiche apportate all'articolo 34, comma 2, in materia di coordinamento tra VIA e IPPC, all'articolo 170, comma 1, in materia di coordinamento fra la nuova disciplina e la pianificazione di bacino già adottata, all'articolo 180, comma 1, lettera c), in materia di accordi di programma per la gestione dei rifiuti, all'articolo 205, comma 1, che modifica in aumento le percentuali di raccolta differenziata, agli articoli 209-211, in materia di obblighi di informazioni nei riguardi del pubblico in materia di rifiuti, all'articolo 303, comma 1, lettera i), in materia di risarcimento del danno ambientale relativo a siti in cui sia in corso la bonifica);
considerato che altre modifiche, rispetto al testo trasmesso per il primo parere, migliorano l'articolato e gli allegati sotto il profilo del coordinamento interno e della qualità complessiva; fra queste, meritano particolare menzione le numerose disposizioni volte a introdurre nuove definizioni;
raccomandato con determinazione l'accoglimento dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione (Bilancio), anche ai fini del rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) sia recepito il contenuto dell'osservazione n. 11 del precedente parere della VIII Commissione della Camera, che viene confermato per la sua assoluta rilevanza, in relazione alla piena adesione alle prescrizioni della direttiva 85/337/CEE (e, in particolare, al contenuto dell'articolo 10-bis della medesima direttiva), richiedendosi, pertanto, di inserire un comma aggiuntivo (che potrebbe essere collocato all'interno dell'articolo 28) in cui si dispone che avverso le decisioni, atti od omissioni soggetti alla partecipazione del pubblico stabiliti dal Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo è sempre ammesso ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi;
b) si conferma la necessità di accogliere il rilievo contenuto nelle osservazioni n. 30 e n. 49 del parere sull'atto del Governo n. 572 - riferite, rispettivamente, agli articoli 150, comma 2 e 202, comma 1 - relative all'opportunità di inserire un rinvio esplicito a norme regionali in materia di gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali, fatta salva comunque la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia, al fine di chiarire in modo definitivo la non invasività della normativa statale in oggetto rispetto alle competenze legislative regionali costituzionalmente garantite;
c) pur condividendo le osservazioni del Governo in merito alla necessità che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato abbia carattere di omogeneità sull'intero territorio nazionale, e quindi fonte statale, si conferma tuttavia l'esigenza di recepire il rilievo contenuto nella osservazione n. 31, in merito alla opportunità di prevedere, all'articolo 154, comma 2, che l'iter di adozione del decreto in oggetto preveda comunque il parere della Conferenza Stato-Regioni, in considerazione delle molteplici connessioni fra competenze statali e regionali in materia di servizi pubblici locali;
d) in merito al comma 6 dell'articolo 202, aggiunto nella seconda versione dello schema di decreto - non riferibile ai pareri parlamentari e relativo al trasferimento di personale ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti -, si osserva che l'attuale formulazione ha ad oggetto la garanzia occupazionale per il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle società nascenti dalla trasformazione di consorzi pubblici, di aziende speciali e di altri enti pubblici, mentre non viene inserita alcuna disciplina a tutela dei dipendenti di aziende private o a capitale misto, con evidenti effetti di disparità di trattamento; appare pertanto opportuno inserire una disposizione con analoga finalità, riferita all'avvicendamento fra imprese, nella quale si preveda che il capitolato di appalto contenga obbligatoriamente specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi, relativamente al personale occupato alla data del 31 dicembre 2005;
e) si ripropone, parzialmente, la richiesta di accogliere il contenuto dell'osservazione n. 52 del precedente parere sullo schema di decreto, in merito alla opportunità di inserire, all'articolo 228, una formulazione di carattere generale, ma esplicita, che chiarisca che finalità della disciplina è la riduzione della formazione di pneumatici fuori uso mediante la ricostruzione;
f) in riferimento all'articolo 234, e alla opportunità di dare effettiva attuazione agli indirizzi espressi dalla risoluzione 7-00630 della Camera, si conferma l'assoluta necessità di recepire l'osservazione n. 57 del parere della VIII Commissione sull'atto del Governo n. 572, proponendo una differente soluzione rispetto a quella precedentemente prospettata, consistente nell'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 234, recante una norma di interpretazione autentica che chiarisca che i materiali e tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature, al trasporto di gas e acque sono considerati beni durevoli;
g) poiché in materia di recupero e riciclaggio di imballaggi (e in particolare degli imballaggi in plastica), i dati nazionali, complessivamente positivi, registrano però un fortissimo divario fra differenti aree geografiche del paese, anche al fine di evitare che il divario aumenti man mano che si raggiungono le scadenze indicate dalle norme europee, appare opportuno e urgente introdurre un meccanismo correttivo, imperniato sulla previsione di forme particolari di incentivo per le amministrazioni comunali del Centro-Sud che riescono a raggiungere soglie determinate;
e con le seguenti osservazioni:
1) in considerazione delle incertezze che prevedibilmente emergeranno in fase di prima applicazione della disciplina della VAS e al fine di evitare una eccessiva discrezionalità delle amministrazioni, appare opportuna una disposizione che faccia rinvio ad un successivo atto normativo secondario, che rechi un elenco tassativo dei piani o programmi sottoposti a VAS;
2) all'articolo 49, comma 1 - in merito alla fase transitoria del passaggio dalle commissioni tecnico-consultive in materia di VIA, oggi operanti, alla nuova Commissione unica prevista dall'articolo 6 - valuti il Governo l'opportunità di introdurre una specificazione relativa all'esigenza di garantire la continuità di funzioni dei membri della Commissione stessa rispetto a quelle attualmente esercitate;
3) si segnala la permanenza di alcuni riferimenti normativi interni non aggiornati negli Allegati alla Parte Seconda; in particolare, all'Allegato III, Elenco B, Punto 7, lettera r), si fa riferimento al decreto legislativo n. 22 del 1997 (anziché all'Allegato B della Parte Quarta del presente decreto); analogo riferimento non corretto si riscontra alle lettere s), t) ed u) dello stesso elenco;
4) all'articolo 107, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola "preventivamente", anche al fine di non irrigidire complessivamente una procedura che già prevede una fase di previa verifica tecnica da parte del gestore del servizio idrico integrato;
5) all'articolo 150, in riferimento alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato, al fine di rafforzare ulteriormente l'indirizzo generale volto a favorire gli investimenti privati sulla rete idrica - indirizzo già desumibile dalle norme di promozione della concorrenza introdotte dallo schema di decreto legislativo -, appare opportuno aggiungere riferimenti espliciti alle norme che disciplinano la finanza di progetto, a quelle recate dal comma 5-ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla disciplina comunitaria in materia di concessioni, recata dalle nuove "direttive quadro" in materia di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
6) analogamente alla osservazione di cui al punto precedente, al fine di incentivare l'afflusso di capitale privato ai sempre più urgenti interventi infrastrutturali sulla rete idrica, appare opportuno - all'articolo 154 - cogliere l'occasione del riordino per colmare un vuoto e un'ambiguità normativi, tuttora persistenti, laddove non si prevede esplicitamente che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, ma deve anche essere comprensiva del risultato economico del gestore; tale innovazione può - fra l'altro - favorire la redazione dei piani finanziari e l'accesso al credito da parte dei soggetti privati che partecipano alle gare per l'affidamento del servizio o che fanno parte di società miste;
7) in relazione all'articolo 172, comma 5, si segnala che l'osservazione recata al n. 35 del parere della VIII Commissione della Camera non sembra in realtà accolta nel nuovo testo, come risulterebbe invece dalla Nota presentata dal Governo, e se ne ribadisce il contenuto, in quanto non sembra opportuno che anche gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 siano trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato, come argomentato nel citato parere della VIII Commissione;
8) la modifica apportata all'articolo 182, comma 9 - in accoglimento di una osservazione contenuta nel parere della omologa Commissione del Senato - contiene un riferimento interno che appare opportuno modificare, in quanto il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ha ad oggetto la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; pertanto, appare opportuno richiamare il solo comma 2, riferito alla garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica;
9) si conferma il contenuto dell'osservazione n. 41 del parere della VIII Commissione, e quindi l'opportunità di introdurre - con un comma aggiuntivo all'interno dell'articolo 190 - una norma di semplificazione relativa agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico;
10) ai fini di una maggiore chiarezza del testo, all'articolo 208, comma 11, lettera g), appare opportuno specificare che il rinvio all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 è riferito al testo dell'articolo "come modificato dall'articolo 182, comma 9, del presente decreto";
11) in merito all'articolo 208, comma 15, si conferma la necessità di recepire l'osservazione già indicata al n. 50 del parere della VIII Commissione della Camera sullo schema di decreto, raccomandando una verifica sul piano tecnico in merito alla opportunità che gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione, e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo per il quale operano, siano esclusi da una disciplina identica a quella degli altri impianti mobili, e quindi sproporzionatamente onerosa, laddove già circolari interpretative risultano finalizzate ad introdurre prassi esemplificative;
12) all'articolo 227, in accoglimento di una osservazione presente nel parere della 13a Commissione del Senato, è stato inserito un comma aggiuntivo relativo ai veicoli fuori uso; si segnala che la norma, pur condivisibile nelle sue finalità, è in realtà priva di un coordinamento con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e - soprattutto - con le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo modificativo e integrativo (atto n. 598), già trasmesso alle Camere ed assegnato alle competenti Commissioni per il parere; si osserva, inoltre, una contraddizione fra la presenza di questa disposizione e l'opportuno rinvio alle norme che disciplinano la materia recato dalla lettera c) del precedente comma 1 dello stesso articolo; appare pertanto opportuno, al fine di evitare una frammentazione e una intrinseca contraddittorietà della disciplina, sopprimere tale comma, anche in considerazione che le Commissioni parlamentari competenti hanno l'opportunità di riferire le proprie osservazioni e proposte emendative direttamente allo specifico schema di decreto al loro esame;
13) considerata la rilevanza delle disposizioni in tema di bonifiche di siti inquinati e data la situazione nel frattempo determinatasi nel vasto territorio (circa 50 ettari) interessato dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto), il forte allarme sociale che tale situazione rischia di determinare e le richieste già formulate da enti locali, associazioni di cittadini e associazioni ambientaliste, valuti il Governo l'opportunità di inserire tale area nell'elenco dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998, unitamente all'area industriale di Scarlino (ex ENI);
14) introduttivamente alla Parte Quinta dello schema di decreto, appare opportuno inserire una norma programmatica che, in connessione con la finalità della riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, espliciti un indirizzo generale di promozione dell'impiego di fonti rinnovabili di energia;
15) all'articolo 270, comma 1, in merito al campo di applicazione della nuova disciplina sul convogliamento delle emissioni (osservazione n. 65 del parere della VIII Commissione e corrispondenti commenti recati dalla Nota del Governo), si rileva che anche nella attuale formulazione possono permanere ambiguità interpretative; tale rischio potrebbe essere superato specificando che la verifica da parte dell'autorità competente si effettua sulle emissioni diffuse di un impianto "o di un macchinario"; analoga integrazione del testo appare opportuna al comma 5;
16) pur condividendo i contenuti e le finalità della nuova disciplina del danno ambientale, si esprime la preoccupazione che una attribuzione di competenze così ampia all'amministrazione centrale dello Stato (peraltro priva di articolazioni periferiche) possa produrre oggettive difficoltà nell'effettivo perseguimento dei responsabili di danni all'ambiente; pertanto, nel pieno apprezzamento dell'inserimento, all'articolo 299, di un esplicito riferimento alla neo-istituita Direzione Generale per il danno ambientale (articolo 34 del decreto-legge n. 4 del 2006), appare opportuno indicare con maggiore chiarezza le modalità operative della Direzione stessa, tali da garantirne la piena efficienza e da assicurare la effettiva e diffusa applicazione della nuova disciplina;
17) nel riconoscimento della fondatezza delle dettagliate osservazioni contenute nella Nota del Governo, in merito al modello normativo di azione per il risarcimento del danno ambientale adottato dallo schema di decreto, si conferma tuttavia il rilievo già espresso (osservazione n. 73) in merito alla incongruità del recepimento dell'Allegato III della direttiva 2004/35/CE, che appare finalizzato alla specificazione della nozione di attività pericolose: tale nozione - presente nella direttiva - non è infatti riprodotta nella normativa italiana di recepimento, come peraltro confermato nella stessa Nota del Governo.