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Risoluzione riguardante la delibera della Regione Emilia-Romagna sui fanghi di depurazione.VIII Commissione - Resoconto di giovedì 17 marzo 2005
RISOLUZIONI
Giovedì 17 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Stefano Stefani.
7-00587 Pinto: Delibera della Regione Emilia-Romagna sui fanghi di depurazione.
(Discussione e rinvio).
Atto CameraRisoluzione in Commissione 7-00587
presentata da MARIA GABRIELLA PINTO martedì 15 marzo 2005 nella seduta n.602La VIII Commissione,
considerato che:
la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha adottato, nella seduta n. 47 del 30 dicembre 2004, una deliberazione finalizzata dettare "primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
tale deliberazione appare, ad opinione della firmataria del presente atto, in palese contrasto con la normativa statale in materia e, in particolare, con il decreto legislativo n. 22 del 1997 e con il decreto legislativo n. 152 del 1999;
la deliberazione sembrerebbe produrre il mancato rispetto di rilevanti parti della normativa comunitaria vigente, richiedendo, tra l'altro, esami o rilevazioni di valori non richiesti dalla legislazione comunitaria e, in taluni casi, addirittura in contrasto con essa;
appare quanto mai pericoloso che le singole regioni individuino ulteriori limiti e condizioni, peraltro tra loro diversi, sulla base dei quali rilasciare l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, con il rischio di creare una lesione alla tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento, atteso anche che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientrano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;
in tal senso, l'adozione di differenti regole e parametri sul territorio nazionale non risponde all'obiettivo di offrire una rete di tutela per la popolazione, determinando, semmai, un'incertezza nei confronti dei soggetti chiamati ad applicare le regole;
pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, è compito primario dello Stato garantire, soprattutto nelle materie di competenza esclusiva, un livello omogeneo di prestazioni su tutto il territorio nazionale;
la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 2003 relativa all'inquinamento elettromagnetico, ha affermato, più in generale, che è compito dello Stato determinare i limiti di tutela ambientale da applicare su tutto il territorio nazionale;
non vi sono, dunque, le premesse per poter ritenere legittimo l'intervento della Giunta della Regione Emilia-Romagna,
impegna il Governo
a verificare se, in ordine alla questione segnalata in premessa, sussistano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.(7-00587) "Pinto".
La Commissione inizia la discussione.
Maria Gabriella PINTO (FI), nell'illustrare la risoluzione in titolo, osserva che la delibera adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di gestione e autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura appare in contrasto con la normativa statale in materia, nonché con rilevanti parti della normativa comunitaria vigente. Ritiene, dunque, necessario valutare attentamente la questione, anche per scoraggiare l'eventuale adozione da parte di altre regioni italiane di disomogenei regimi di disciplina della materia, con la conseguente lesione dell'unità giuridica dell'ordinamento, atteso anche che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientrano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 2003, è intervenuta per affermare che è compito dello Stato determinare i limiti di tutela ambientale da applicare su tutto il territorio nazionale.
In considerazione di tali questioni, invita, pertanto, il Governo a valutare la possibilità di esercitare, in ordine alla citata delibera, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, trattandosi peraltro di un provvedimento regionale avente carattere non legislativo.
Il sottosegretario Stefano STEFANI osserva che la risoluzione in titolo riguarda una delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna, con la quale vengono dettati alle province della stessa Regione alcuni indirizzi per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. Prende, dunque, atto che il presentatore della risoluzione, presumendo che la delibera si ponga in contrasto con la normativa statale in materia di rifiuti e di acque, invita il Governo a verificare le condizioni per l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi.
In proposito, rileva che il testo della delibera, particolarmente articolato e complesso sotto il profilo tecnico, è all'esame dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Intende pertanto assicurare che è impegno dello stesso Ministero, qualora dovessero sussistere profili di illegittimità costituzionale in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, proporre al prossimo Consiglio dei Ministri di deliberare un ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
Tommaso FOTI (AN) prende atto con soddisfazione dell'impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a svolgere un accurato lavoro di analisi dei contenuti della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna: in tale fase di approfondimento istruttorio occorre, a suo avviso, tenere conto dell'attuale difficoltà degli imprenditori agricoli della Regione nel fare fronte al gravoso regime di adempimenti previsto dalla stessa delibera, che obbliga alla presentazione di una documentazione non richiesta dalla normativa statale e comunitaria, dando peraltro luogo ad un significativo ed ingiustificato aggravio di costi a carico delle imprese.
Osserva altresì come la delibera regionale ponga una questione di evidente disomogeneità tra diverse aree regionali, obbligando gli imprenditori agricoli, che svolgono attività in più regioni, a gestire in modo difforme i medesimi adempimenti, che dovrebbero, al contrario, essere disciplinati in maniera uniforme a livello statale. Ritiene, pertanto, necessario che gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolgano nel tempo più celere possibile il proprio lavoro di approfondimento, al fine di scongiurare un deterioramento della situazione descritta.
Maria Gabriella PINTO (FI), intervenendo per un'ulteriore precisazione, fa presente che, in base ad informazioni recentemente acquisite, gli uffici dell'Assessorato per la difesa dell'ambiente della Regione Sardegna avrebbero già adeguato la disciplina del settore a quella indicata nella delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Questo episodio confermerebbe, dunque, il rischio che ulteriori regioni italiane seguano l'esempio dell'Emilia-Romagna, adottando una disciplina ingiustificatamente onerosa per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei fanghi in agricoltura, vale a dire gli agricoltori, le aziende specializzate nel trattamento dei fanghi, nonché i soggetti, anche pubblici, che gestiscono le risorse idriche. In considerazione della necessità di impedire che un atto, peraltro di rango inferiore rispetto ad una legge regionale, estenda la propria portata oltre il territorio regionale, sottolinea l'opportunità che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riconosca alla questione un carattere prioritario ed esaurisca nel minor tempo possibile la propria attività istruttoria.
Fabrizio VIGNI (DS-U) si riserva di intervenire sul merito della questione oggetto della risoluzione in occasione di una prossima seduta, anche in relazione al carattere articolato dei contenuti della delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, che richiede un'ulteriore fase di riflessione. A tal fine, prospetta l'opportunità di rinviare ad altra seduta l'eventuale deliberazione della Commissione sull'atto di indirizzo in discussione.
Francesco STRADELLA, presidente, nel ritenere ragionevole la richiesta di approfondimenti istruttori formulata dal deputato Vigni, prospetta l'esigenza di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione in titolo, atteso anche che il Governo si è già formalmente impegnato a valutare, a seguito dell'esame tecnico della delibera della Regione Emilia-Romagna da parte del competente Ministero, la possibilità di un ricorso di fronte alla Corte costituzionale.
Il sottosegretario Stefano STEFANI, anche a seguito degli elementi emersi nel dibattito odierno e dei progetti sperimentali sulla materia già avviati dal Governo in alcune aree del Paese, fa presente che sussiste un reale e concreto interesse da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a pervenire, in tempi brevi, ad un definitivo chiarimento della questione e che il lavoro istruttorio in corso presso gli uffici di tale amministrazione appare già avviato ad una rapida conclusione.
Francesco STRADELLA, presidente, preso atto degli orientamenti manifestati nel corso della discussione e, in particolare, dell'impegno assunto dal sottosegretario Stefani, ritiene che sia chiaramente emersa l'opportunità che la Commissione torni ad affrontare l'argomento segnalato con la risoluzione in titolo dopo l'imminente periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, anche al fine di verificare le eventuali iniziative nel frattempo intraprese dal Governo.
Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.30.Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Stefano Stefani.
La seduta comincia alle 15.
7-00587 Pinto: Delibera della Regione Emilia-Romagna sui fanghi di depurazione.
(Seguito della discussione e rinvio).La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 17 marzo 2005.
Pietro ARMANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta, a seguito del dibattito svoltosi in ordine all'oggetto della risoluzione in titolo e, in particolare, dell'orientamento manifestato dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione ha convenuto sull'opportunità di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, anche al fine di verificare le eventuali iniziative nel frattempo intraprese dal Governo sull'argomento.
Il sottosegretario Stefano STEFANI ricorda che nella risoluzione in discussione si lamenta la violazione della normativa comunitaria e statale da parte della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna del 30 dicembre 2004. In particolare, si sostiene che l'adozione da parte delle regioni di regimi più restrittivi di disciplina della materia determinerebbe una lesione dell'unità giuridica dell'ordinamento, rivendicando la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Sulla base di tali considerazioni, la risoluzione invita il Governo a verificare la sussistenza dei presupposti per esercitare i poteri sostitutivi ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Al riguardo, fa presente che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.Infatti, in base all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, attuativo della direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986, è competenza delle regioni: rilasciare "le autorizzazioni per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il condizionamento e l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura"; stabilire "ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento"; stabilire "le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto della caratteristica dei terreni, delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi".
Rileva quindi che, ai sensi della normativa richiamata, la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 7 del 2004, all'articolo 52, rinvia la disciplina di spettanza regionale per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura ad un successivo regolamento regionale non ancora emanato. La deliberazione della Giunta dell'Emilia Romagna, che fissa "ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione" dei fanghi, si inquadra pertanto in tale contesto normativo.
Ritiene, conseguentemente, che sia da escludere una violazione della normativa comunitaria, dato che, proprio in attuazione della normativa europea, il decreto legislativo n. 99 del 1992 - senza che la direttiva lo imponesse - ha indicato tra le competenze regionali anche quella di stabilire ulteriori limiti e condizioni all'utilizzazione dei fanghi di depurazioni in agricoltura. La disciplina regionale, peraltro, è una regolamentazione transitoria, come indicato nella stessa delibera. Infatti, "in mancanza di criteri tecnico-scientifici certi e inoppugnabili che individuino conseguentemente in concreto i contorni della nozione di fango pericoloso per l'utilizzazione in agricoltura", la regione definisce standard più restrittivi, in anticipazione rispetto alle decisioni nazionali ed europee, nel pieno rispetto del principio di precauzione e sicurezza delle produzioni agricole, della salvaguardia e tutela delle acque superficiali e sotterranee e della tutela del suolo. Al riguardo, fa notare come venga prevista, come punto di riferimento, la documentazione tecnica della Commissione Europea utilizzata nel processo, in atto, di revisione della direttiva 86/278/CEE.
Infine, in merito alla pretesa lesione dell'unità giuridica dello Stato, desidera opportuno confermare che la competenza regionale deriva direttamente da una norma di legge statale in materia di tutela ambientale e che la disciplina regionale non è in contrasto con la normativa di riferimento, in quanto provvede ad integrare la stessa. Giudica, inoltre, utile rilevare che la regione, in quanto garantisce l'adozione di un medesimo indirizzo, interpretativo e applicativo, recupera l'omogeneità di comportamento sul territorio regionale da parte delle province, che avevano assunto diversi orientamenti in materia.
Pietro ARMANI, presidente, osserva come la Commissione non possa che prendere atto dell'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo in ordine alla risoluzione in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.