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Schema di regolamento recante:
"Disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali, nonché alla modifica e al ripotenziamento di impianti esistenti, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 05 Ottobre 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1 e 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
Viste le leggi 7 agosto 1990, n.241 e 24 novembre 2000, n.340;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e in particolare larticolo 29, comma 2 lettera g);
Vista la legge 24 dicembre 1976, n.898;
Vista la legge 8 luglio 1986, n.349;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, e successive modifiche ed integrazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1996, n. 354;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e suoi decreti attuativi;
Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.440;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001 nonché del 5 ottobre 2001;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;Emana il seguente regolamento:
Titolo I - Oggetto e definizioni
Art. 1 - (Oggetto del regolamento)
1. Nell'ambito della libera attività di produzione di energia elettrica e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, alimentati da fonti convenzionali nonché la modifica e il ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati da fonti convenzionali ed aventi, anteriormente o successivamente alla modifica o al ripotenziamento, una potenza superiore ai 300 MW termici, sono soggetti ad un'unica autorizzazione disciplinata dal presente regolamento.
2. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unificato, di competenza del Ministero delle attività produttive, nel quale sono esaminati e valutati tutti gli interessi pubblici, compresi quelli relativi alle servitù militari, coinvolti per la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti di cui all'articolo 1 o per la loro modifica o ripotenziamento.
3. L'autorizzazione riguarda sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio.
4. L'iniziativa volta alla modifica o al ripotenziamento degli impianti esistenti è valutata sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, nonché le seguenti :
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni pubbliche che, ai fini del rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 1, partecipano al procedimento ed adottano atti amministrativi di competenza riguardanti aspetti specifici delliniziativa;
b) area interessata: estensione di territorio potenzialmente interessata dagli effetti ambientali del progetto;
c) fonte convenzionale: qualunque combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, esclusi quelli definiti fonti rinnovabili di energia ai sensi dellarticolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
d) impianto nuovo: stabilimento o altro impianto, esclusi quelli dedicati alla difesa nazionale, costituito da una o più sezioni e destinato alla produzione di energia elettrica, anche unitamente ad altre forme di energia;
e) impianto esistente: impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto lautorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998 n. 53, o dallallegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
f) infrastrutture: complesso delle opere portuali, fluviali, stradali e ferroviarie volte a consentire la realizzazione e lesercizio dellimpianto e che si trovano entro unarea territorialmente e funzionalmente circoscritta rispetto allimpianto da realizzare o
modificare;
g) iniziativa: la domanda, il progetto e la relazione che il soggetto proponente predispone per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali, nonché per la modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti;
h) modifica dell'impianto: intervento che determina una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dellimpianto e che comporta effetti significativi, anche di carattere migliorativo, per gli esseri umani o per lambiente;
i) modifiche non sostanziali: categoria di interventi che, pur potendo determinare una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dellimpianto, non comportano effetti significativi per gli esseri umani o per lambiente;
j) opere connesse: manufatti destinati al ricevimento, allo stoccaggio ed allalimentazione del combustibile e allo smaltimento dei prodotti di risulta; opere di presa e scarico delle acque; dispositivi di interconnessione, linee elettriche dirette e linee elettriche funzionalmente necessarie al collegamento dellimpianto al sistema elettrico nazionale con esclusione delle opere pubbliche rientranti negli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
k) ripotenziamento dellimpianto: intervento volto a determinare laumento della potenza dellimpianto.Titolo II - Procedimento per lautorizzazione di nuovi impianti
Art. 3 - (Requisiti della domanda)
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti è presentata al Ministero delle attività produttive.
2. La domanda è corredata dal progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse, delle costruzioni e delle infrastrutture ritenute indispensabili nonché da una relazione nella quale sono indicati gli elementi di cui all'Allegato 1, il quale può essere integrato con decreto del Ministero delle attività produttive dintesa con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio.
Art. 4 - (Verifica preliminare)
1. Ai fini dell'economicità dell'attività amministrativa, il Ministero delle attività produttive procede ad una verifica preliminare della domanda, volta a valutare la compatibilità dell'iniziativa con il sistema energetico e la sua fattibilità con riguardo ai seguenti elementi:
a) destinazione urbanistica e livello di infrastrutturazione del sito e delle aree adiacenti, anche in virtù di accordi o intese raggiunte dal soggetto proponente con gli enti locali competenti per territorio;
b) vocazione prevalente dellarea interessata dalla localizzazione e vincoli di tutela degli aspetti idrogeologici e a salvaguardia dei beni culturali ed ambientali e delle aree protette;
c) pianificazione e programmazione regionale e locale in materia di attività produttive e di produzione di energia;
d) ottimizzazione delle opere connesse, in particolare del collegamento alla rete elettrica;
e) standard di qualità ambientale, sicurezza, salute ed igiene pubblica previsti dalle norme nazionali e locali.
2. Il Ministero delle attività produttive, appena ricevuta la domanda di autorizzazione, nomina il responsabile del procedimento che verifica la completezza della ocumentazione allegata ed effettua, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda stessa, l'esame preliminare di compatibilità dell'iniziativa con il sistema energetico in particolare con riferimento al fabbisogno energetico nazionale ed agli obiettivi di diversificazione delle fonti di produzione di energia elettrica.
3. Nel caso di esito positivo dell'esame preliminare di compatibilità dell'iniziativa con il sistema energetico, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente copia della domanda e della documentazione ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, alla regione, alla provincia, ed al comune competenti per territorio ed indice, anche in via informatica, una riunione istruttoria, volta a verificare congiuntamente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione, la fattibilità del progetto riguardo agli elementi di cui al comma 1.
4. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla suddetta trasmissione, invia altresì copia della domanda di autorizzazione e della documentazione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A che, entro 20 giorni dalla richiesta, rende il proprio parere, anche condizionato, sulla possibilità di allacciamento dell'impianto con la rete di trasmissione nazionale, la sua sicurezza e la connessione operativa fra le reti. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole.
5. La verifica preliminare è effettuata allo stato degli atti e riguarda anche le opere connesse e le infrastrutture ritenute indispensabili.
6. Le conclusioni della verifica preliminare sono assunte, sulla base delle motivate valutazioni espresse con riguardo agli elementi indicati al comma 1, a maggioranza delle amministrazioni interessate e riportate in un verbale che è tempestivamente comunicato al soggetto proponente e alle amministrazioni interessate.
7. Le valutazioni delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla riunione di cui al comma 3 e non hanno fatto pervenire il proprio avviso, si intendono acquisite in senso favorevole.
8. Se la verifica preliminare si conclude positivamente, il responsabile del procedimento trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la domanda di cui all'articolo 3, per la pronuncia di compatibilità ambientale, di cui allarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e secondo le modalità di cui ai successivi decreti attuativi, anche ai fini del rilascio dellautorizzazione ambientale integrata, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dellinquinamento. La documentazione presentata ai fini della verifica preliminare costituisce parte integrante dello studio di impatto ambientale redatto secondo le norme vigenti e le indicazioni della verifica preliminare.
9. Se la verifica preliminare ha accertato lincompatibilità delliniziativa con il sistema energetico di cui al comma 2 ovvero la non fattibilità della stessa, il provvedimento, congruamente motivato, è comunicato al soggetto richiedente e alla Commissione delle Comunità europee dal Ministero delle attività produttive.
Art. 5 - (Istruttoria della domanda ammissibile)
1. All'esito positivo della verifica preliminare e entro il termine di dieci giorni dal suo compimento, il Ministero delle attività produttive avvia listruttoria delliniziativa per gli aspetti che non riguardano la tutela ambientale e della salute e richiede, contestualmente, il parere, in particolare:
a) del Ministero dellinterno, per gli aspetti relativi alla sicurezza delle iniziative di cui allarticolo 1, ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito agli aspetti inerenti la logistica di approvvigionamento delle materie prime e levacuazione del materiale di risulta, nonché in merito alla realizzazione delle iniziative di cui allarticolo 1, qualora le stesse siano costiere secondo la definizione dell'articolo 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, nonché in merito alle opere connesse e alle infrastrutture riconosciute indispensabili, ai sensi del r.d.11 dicembre 1933, n.1775;
c) del Ministero delleconomia e delle finanze, in merito alle licenze e alle autorizzazioni di competenza, connesse con la realizzazione delle iniziative di cui allarticolo 1;
d) del Ministero della difesa, in merito alle servitù militari ai sensi dellarticolo 17 della legge 24 dicembre 1976 n. 898 e agli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi dellarticolo 717 del codice della navigazione.
2. LAmministrazione interessata esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un unico parere per gli aspetti dell'iniziativa di propria competenza.
3. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni, termine che può essere sospeso per una sola volta, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Il parere non favorevole, congruamente motivato, deve indicare, a pena di inammissibilità, le condizioni e le modifiche progettuali che si reputano necessarie per un parere favorevole.
4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dei pareri richiesti e dal completamento con esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, il responsabile del procedimento conclude listruttoria di competenza, dandone adeguata informativa al soggetto proponente.
5. Nel caso di pareri sfavorevoli o mancanti, il responsabile del procedimento indice una Conferenza di servizi, da tenersi entro il termine di trenta giorni dal completamento con esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, alla quale interviene il soggetto proponente, per lesame dei pareri e delle condizioni formulati dalle Amministrazioni.
6. In caso di esito sfavorevole della Conferenza di servizi, su proposta del Ministro delle attività produttive, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
Art. 6 - (Valutazione dellimpatto ambientale e autorizzazione integrata in materia ambientale)
1. Al fine del rilascio dellautorizzazione unica integrata, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, nel corso della valutazione dimpatto ambientale, richiede entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di cui allarticolo 4, comma 8, i pareri di rispettiva competenza ai Ministeri della salute, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti nonché alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti per territorio e alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.
2. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine che può essere sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva.
3. Il dissenso di ciascuna amministrazione è congruamente motivato ed indica altresì, a pena di inammissibilità, le condizioni e le modifiche progettuali necessarie per il suo eventuale superamento.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli o mancanti, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio indice una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituiti dagli articoli 11 e 12 della legge 24 novembre 2000, n.340.
5. Lautorizzazione integrata ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle predette Amministrazioni
Art. 7 - (Provvedimento di autorizzazione alla costruzione e allesercizio dellimpianto)
1. Entro il termine di 15 giorni dalla conclusione dellistruttoria, il Ministero delle attività produttive adotta il provvedimento di rilascio o di diniego alla costruzione e all'esercizio dellimpianto.
2. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicate le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa deve essere realizzata, salvo eventuali proroghe che il Ministero delle attività produttive può autorizzare in caso di motivati ritardi.
3. Il provvedimento di autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici se la modificazione è stata prevista nel progetto, evidenziata con apposito elaborato cartografico, approvata dallamministrazione comunale territorialmente competente e ratificata dal consiglio comunale, nel corso del procedimento di valutazione dimpatto ambientale e comunque entro il termine di cui al comma 1. La delibera comunale è immediatamente trasmessa per lassenso alla Regione che si esprime nel termine di 20 giorni; decorso detto termine, la determinazione si intende assentita.
4. Il provvedimento di autorizzazione assume altresì valore di concessione edilizia se, nel corso del procedimento, il comune territorialmente competente si è espresso positivamente in merito alliniziativa e il proponente ha pagato i relativi oneri concessori.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 , il provvedimento di autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, eventualmente richiesti ai fini della realizzazione delliniziativa autorizzata e costituisce titolo a costruire e ad esercire limpianto in conformità al progetto approvato.
6. Il provvedimento di diniego dellautorizzazione è tempestivamente comunicato al soggetto richiedente e notificato alla Commissione delle Comunità europee dal Ministero delle attività produttive.Titolo III - Procedimenti per la modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti
Art. 8 - (Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione alla modifica o al ripotenziamento di un impianto esistente, così come definiti allarticolo 2, lettere h) e m), è presentata al Ministero delle attività produttive, corredata dalla documentazione di cui allarticolo 3, comma 2.
Art. 9 - (Verifica preliminare dei progetti di modifica o di ripotenziamento)
1. Il Ministero delle attività produttive, appena ricevuta la domanda di autorizzazione, nomina il responsabile del procedimento che verifica la completezza della documentazione allegata ed effettua, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda stessa, l'esame preliminare di compatibilità dell'iniziativa con il sistema energetico, in particolare con riferimento al fabbisogno energetico nazionale ed agli obiettivi di diversificazione delle fonti di produzione di energia elettrica.
2. Nel caso di esito positivo, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente copia della domanda e della documentazione alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 3, ed indice, anche per via informatica, una riunione istruttoria, da tenersi entro i successivi quindici giorni, volta a verificare congiuntamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione, la fattibilità del progetto riguardo agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Le conclusioni della verifica preliminare sono assunte, sulla base delle motivate valutazioni espresse con riguardo agli elementi indicati al comma 1, a maggioranza delle amministrazioni interessate e riportate in un verbale, riguardante anche le opere connesse e le infrastrutture ritenute indispensabili, che è tempestivamente comunicato al soggetto proponente e alle amministrazioni interessate.
4. Le valutazioni delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla riunione di cui al comma 2 e non hanno fatto pervenire il proprio avviso, si intendono acquisite in senso favorevole.
5. Nellambito della riunione di cui al comma 2, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio fornisce gli esiti della verifica di esclusione dalla procedura di valutazione dimpatto ambientale, ove richiesta, ai sensi dellarticolo 6, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1996, n. 354, concernente norme per il risanamento di centrali termoelettriche.
6. Se la verifica preliminare accerta la fattibilità dell'iniziativa e la necessità di sottoporre il progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 8.
7. Se la verifica preliminare accerta la fattibilità dell'iniziativa e verifica la non assoggettabilità del progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni dellarticolo 10.
8. Se la verifica preliminare accerta l'incompatibilità dell'iniziativa con il sistema energetico di cui allarticolo 4, comma 2 ovvero la non fattibilità della stessa, il provvedimento è congruamente motivato e comunicato tempestivamente al soggetto richiedente.
9. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 2, invia altresì copia della domanda di autorizzazione e della documentazione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., che, entro 20 giorni dalla richiesta, rende il proprio parere, anche condizionato, sullallacciamento dellimpianto con la rete di trasmissione nazionale, la sua sicurezza e la connessione operativa fra le reti. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole.
Art. 10 - (Istruttoria dei progetti di modifica e di ripotenziamento soggetti ad autorizzazione)
1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui è accertato che l'intervento non è soggetto a valutazione di impatto ambientale, procede allistruttoria delliniziativa, richiedendo il parere di competenza dei Ministeri dellambiente e tutela del territorio e della salute nonché delle Amministrazioni di cui sia necessario acquisire il parere, tra i quali i Ministeri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dellinterno nonché, in merito alle licenze e alle autorizzazioni di competenza, al Ministero delleconomia e delle finanze, nonché alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti.
2. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione, termine che può essere sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Il parere non favorevole, congruamente motivato deve indicare, per la sua validità, le condizioni e le modifiche progettuali che si reputano necessarie per un parere favorevole.
3. I pareri favorevoli tengono luogo dei nulla osta e delle autorizzazioni di competenza di ciascuna amministrazione, per quanto riguarda le opere connesse allimpianto principale e le infrastrutture indispensabili per il suo esercizio.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli o mancanti, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituiti dagli articoli 11 e 12 della legge 24 novembre 2000, n.340.
6. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di tutti i pareri richiesti ovvero dalla conclusione della Conferenza di servizi, il Ministero delle attività produttive adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla modifica o al ripotenziamento dellimpianto. 7. Il provvedimento di autorizzazione ha gli effetti di cui allarticolo 7, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 11 - (Istruttoria dei progetti di modifica e di ripotenziamento soggetti anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale)
1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui è accertato che l'intervento è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmette la domanda di cui all'articolo 8, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 4, comma 8 e agli articoli 5, 6 e 7.
Art. 12 - (Modifiche non sostanziali e opere minori)
1. Il soggetto proponente può iniziare i lavori che non riguardano modifiche sostanziali allimpianto di cui allAllegato II lettera A), previo invio di una comunicazione al Ministero delle attività produttive e al Comune territorialmente competente, attestante lesistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per la loro effettuazione.
2. Il Ministero delle attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica dufficio la sussistenza delle condizioni di legge ed eventualmente dispone che, entro un termine prefissatogli, linteressato conformi detto intervento alla normativa vigente ovvero dispone con provvedimento motivato, da notificare immediatamente allinteressato, il divieto di prosecuzione dellattività e la rimozione dei suoi effetti.
3. Sono soggetti allautorizzazione di cui allarticolo 7, gli interventi di modifica di un impianto esistente che comportano ladozione di un diverso ciclo termodinamico.
4. Non sono soggetti a comunicazione gli interventi costituenti opere minori, indicati nellAllegato II, lettera B).
5. Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa nei settori diversi da quello della produzione di energia elettrica.
6. L'Allegato II può essere integrato con decreto del Ministero delle attività produttive dintesa con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio.
Art. 13 - (Adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS)
1. In caso di adesione volontaria, da parte dei soggetti proponenti le iniziative di modifica e ripotenziamento di cui allarticolo 1, comma 1, lett. b, al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, di cui al Regolamento CEE 1836/93 del 29 giugno 1993, qualora predette iniziative risultino soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la documentazione EMAS presentata ai fini della verifica preliminare costituisce parte integrante dello studio di impatto ambientale da redigere secondo le norme vigenti e le indicazioni della verifica preliminare.
2. Ladesione volontaria è rappresentata dallavvenuta trasmissione al Comitato Ecolabel Ecoaudit , sezione Emas Italia della dichiarazione ambientale di cui allarticolo 5 del predetto regolamento CEE, convalidata da verificatori ambientali accreditati e recante in forma sintetica gli impegni assunti dal soggetto proponente.Titolo IV - Disposizioni speciali
Art. 14 - (Riduzione di termini procedimentali)
1. Ferma restando la disciplina sulla valutazione dimpatto ambientale, i termini procedimentali di cui al titolo II, sono ridotti di un terzo, se liniziativa ha ad oggetto la costruzione e lesercizio di nuovi impianti localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi, ovvero che comportano il riutilizzo di siti industriali preesistenti.
Art. 15 - (Norme transitorie)
1. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in corso, eccetto quelli per i quali sia iniziata la procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo richiesta del proponente, corredata dalla documentazione di cui allarticolo 3, e da proporsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di avvalersi delle nuove procedure.
2. Lautorizzazione unica di cui al presente provvedimento è da intendersi comprensiva delle disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo, anche in recepimento delle direttive elencate nellallegato II al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372, e si applica agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto, nonché ai nuovi impianti, in attesa di ulteriori definizioni normative.
Art.16 - (Norma di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Art.17 - (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate le norme incompatibili con le disposizioni del presente decreto, in relazione alle materie da esso disciplinate; in particolare, sono da intendersi abrogati l'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW, il secondo periodo del comma 7, dellarticolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440.Allegato I
Contenuto della relazione di cui allarticolo 3, comma 2Nella relazione di cui allarticolo 3, comma 2, sono indicati i seguenti elementi:
a) il sito ritenuto idoneo, la sua dimensione ed il titolo che ne comporti la giuridica disponibilità, anche in virtù di accordi o intese raggiunte dal soggetto proponente con gli enti locali competenti per territorio;
b) le finalità per le quali si intende procedere alla realizzazione dell'impianto;
c) il ciclo produttivo;
d) l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto;
e) l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta;
f) le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale;
g) descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti;
h) descrizione e caratterizzazione dei combustibili e del processo di gestione delle materie prime (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio o altro), con evidenziazione delle relazioni funzionali delle reti tecnologiche con lesercizio dellimpianto e linserimento nelle reti esistenti;
i) rendimenti termici ed elettrici per tipologia di combustibile usato, bilanci di materia e di energia per tipologia di combustibile usato secondo valori di progetto;
j) sistemi di sicurezza e prevenzione incendi relative allo stabilimento e alle infrastrutture connesse;
k) indicazioni sulle modalità di ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministro dellambiente, del 19 novembre 1999;
l) quantità, tipologie e forme di recupero o smaltimento dei rifiuti;
m) consumi e scarichi idrici e caratteristiche del corpo ricettore degli scarichi.
Sono inoltre fornite informazioni sintetiche riguardanti:
a) la descrizione delle caratteristiche territoriali ed ambientali della localizzazione proposta, anche con riferimento ad altre possibili localizzazioni nella stessa area, con attenzione particolare:
- alla distanza delliniziativa dai centri abitati, da presidi a carattere turistico, da aree protette o comunque di pregio ambientale, nonché da eventuali recettori sensibili (abitazioni, scuole e luoghi di cura o altro);
- alla presenza nellarea interessata di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di grandi impianti produttivi, di aree industriali di rilevanti dimensioni;
- alla situazione locale in materia di qualità dellaria e dellacqua;
- alla presenza nellarea interessata di situazioni di rischio idrogeologico e idraulico e di eventuali sistemi di contenimento;
- alla pianificazione territoriale locale e regionale, con particolare riferimento al sistema insediativo, ai settori dellindustria, dellenergia e delle infrastrutture;
- alla consistenza e ai livelli di servizio delle infrastrutture connesse esistenti o di progetto (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, gasdotti o altri sistemi, prese e scarico di acque, terminali portuali, carbonili, serbatoi, depositi, nastri trasportatori o altro, raccordi stradali e ferroviari, porti o altro.;
- alle possibili modificazioni di natura socioeconomica nellarea vasta interessata eventualmente connesse al progetto;
b) lottimizzazione dei consumi e delluso delle risorse ambientali (acqua, suolo .); le eventuali interconnessioni (scambi di materia, energia, servizi) con altre attività presenti nellarea interessata dagli effetti ambientali dellintervento, anche in termini di risanamento e riduzione di carico inquinante nellarea stessa (dismissione di altri impianti, sostituzioni, bonifiche);
c) le principali modificazioni del paesaggio connesse allintervento ed i principali elementi di sensibilità dellambiente naturale eventualmente interessato, con particolare attenzione alle aree protette e di pregio ambientale;
d) la disponibilità ad individuare misure di compensazione, come interventi di interesse ambientale anche non direttamente connessi allimpianto propostoAllegato II
Modifiche non sostanziali e opere minori di cui allarticolo 12
A) Sono soggetti a comunicazione gli interventi di sostituzione dei componenti principali dellimpianto con altri nuovi dello stesso tipo e di taglia analoga che garantiscono le stesse o migliori prestazioni energetiche ed ambientali senza modificare la tipologia di ciclo termodinamico iniziale. In caso di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, queste vanno specificate nella comunicazione.
Rientra, in tale tipologia di intervento, la sostituzione di:
1. gruppo di generazione dellenergia (turbina e/o generatore elettrico);
2. generatore di vapore;
3. gassificatore;
4. apparecchiature di abbattimento inquinanti (desolforatori, denitrificatori, filtri elettrostatici e a maniche o altro), anche non sulla linea fumi;
5. serbatoi di oli minerali.
B) A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nella tipologia di intervento di cui allarticolo 12, comma 4, la sostituzione di:
1. tubazioni, valvole, filtri;
2. strumentazione in genere, sistemi di supervisione e controllo;
3. serbatoi e sili in genere;
4. macchine operatrici e motrici, scambiatori di calore, miscelatori, mulini, apparecchiature e packages in genere, anche per la movimentazione e la preparazione del combustibile;
5. trasformatori, interruttori, sezionatori, inverter, gruppi di continuità, gruppi di misura e controllo, apparecchiature elettriche in genere;
6. cavi di potenza, comando e controllo.