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Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (s.o. alla GU 16 gennaio 1991, n. 13).

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

Testo aggiornato in base ai seguenti provvedimenti legislativi:
L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24;
L. 5 gennaio 1994, n. 36 art. 18.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 2;
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 10;
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625;
Per la Giurisdizione vedere nota (4).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti.

Art. 1.
(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono
emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o
le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di
energia elettrica, nonche', sentito il Ministro della sanita', in materia
di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali
della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle
procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale
legislazione, dovra' in particolare:

a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la
necessita' di energia elettrica che l'impianto da realizzare e' destinato
a soddisfare e la sua compatibilita' con le previsioni del Piano
energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai
quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;

b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli
elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle
autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute
ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del regolamento;

c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le
duplicazioni;

d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali
ciascuna autorita' dovra' adottare gli atti procedimentali di propria
competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in
senso favorevole;

e) prevedere che in caso di pareri negativi discordanti la decisione
possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di
programma;

f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la
produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad
aggiornarla annualmente.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono
abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle
parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente
riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le
concessioni relative a finalita' diverse dalla produzione di energia
elettrica.

ART.2.
(Valutazione di impatto ambientale)

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini
idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacita' superiore a
100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di
trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto puo' avere
un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della
Comunita' economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa
tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti
necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla
valutazione di impatto ambientale e da ripristino territoriale nei limiti
e con le procedure previsti dalla normativa vigente.


TITOLO II

Idrocarburi e geotermia Capo I Ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma
continentale

ART. 3.
(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione e' accordato, previa domanda da presentare
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone
fisiche o giuridiche che dispongano di capacita' tecniche ed economiche
adeguate <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk3.htm">(1)</A>.

2. Il permesso di prospezione e' accordato a soggetti italiani o di altri
Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione e' accordato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia
autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di
concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle
prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio
marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel
rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi
internazionali per la tutela dell'ambiente marino <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk3.htm">(1)</A>.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da
opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della
prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi
sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare
per evitare tali rischi.


ART. 4.
(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi e' vietata
nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole
Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

ART. 5.
(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)

1. Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato, sentita la
regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente
interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che
dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si
impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative
adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti
dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente
marino <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk4.htm">(2)</A>.

2. Il permesso di ricerca e' accordato a soggetti italiani o di altri
Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di
reciprocita', a soggetti di altri Paesi.

ART. 6.
(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)

1. Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia
autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto,
per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni
concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo,
del mare territoriale e della piattaforma continentale (vedi nota 2).

"2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il
razionale sviluppo del programma di ricerca e non puo' comunque superare
l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono
essere comprese zone adiacenti di terra ferma e mare".

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora
valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e
configurazione razionale in relazione alle finalita' ottimali della
ricerca, ha facolta' di non accordare il permesso di ricerca fino a
quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree
finitime.

4. La durata del permesso e' di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre
anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso
stesso.

6. Al titolare del permesso puo' essere accordata un'ulteriore proroga
qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso
lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a
sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga e' accordata per il tempo
necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non
superiore ad un anno. Con il decreto di proroga e' approvato il programma
tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di
lavori.

"7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia
o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area
o su parte di essa, o subentrarvi acquistandone quote, se non dopo
quattro anni dalla cessione del permesso precedente; tali disposizioni
non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di
coltivazione nell'ambito del permessso precedente o se abbiano perforato
un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma
di lavoro".

"8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso,
da stabilire nel permesso stesso, non puo' essere superiore a dodici mesi
dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini
geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le
perforazioni".

"9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
propagare i termini di cui la comma 8, su tempestiva istanza del titolare
del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per
cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al
superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio
delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovra'
in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso".

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni
competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o
limitazioni che comportino la sospensione dell'attivita' di ricerca, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre con
decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del
permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti
sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli
adempimenti stessi. Correlativamente, stesso periodo, sara' sospeso il
relativo canone.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di
particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di
ricerca puo' essere revocato, anche su istanza di pubbliche
amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco
nazionale o riserva marina.

ART. 7.
(Rinvenimento di altre risorse naturali)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo
9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21
luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i
seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla
sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi
geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse
dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra,
con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione
delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o
per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli
obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di
un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa
dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha
diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo
tra le parti, sara' determinato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto,
nei limiti eventualmente posti da criteri di economicita' delle risorse
stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

ART.8.
(Programma unitario di lavoro)

1. L'autorita' amministrativa competente puo' autorizzare, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di
un programma unitario di lavoro nell'ambito di piu' permessi quando il
particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e
l'omogeneita' degli obiettivi rendano piu' razionale la ricerca su base
unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende
privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente
dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e puo'
comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale del programma unitario di
lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso
si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria puo' essere operata, previo accordo degli
interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il
programma unitario.

ART. 9.
(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o
piu' pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi e' accordata la
concessione di coltivazione se la capacita' produttiva dei pozzi e gli
altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano
tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale
sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, puo' essere accordata un'unica
concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o piu' permessi
adiacenti, quando cio' corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo
del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione puo'
estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di
sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n.
613, in materia di contitolarita' si estendono alle concessioni di
coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo
27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle
concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi
"sette anni dal rilascio della proroga decennale", al
concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista
dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o piu'
proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di
coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e'
sostituito dai seguenti: "Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi
estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare
territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita
sono fissate mediante trattativa diretta tra le parti. Nella
determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto
del prezzo del gas di importazione, della qualita' del gas, delle
condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti
complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti,
nonche' dell'eventuale infrastrutture di trasporto necessarie per
l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo
fra le parti le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato
internazionale dei prezzi (CIP) sentite le parti".

10. Nei casi di contitolarita' della concessione di coltivazione si
applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk5.htm">(3)</A>.

"11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di
coltivazione e' accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le
provincie autonome di Trento e Bolzano".

ART. 10.
(Nuove tecnologie)

1. Qualora, a causa di difficolta' di ordine tecnico o di ubicazione, lo
sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di
tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione
prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di
fattibilita' di rilevante impegno, puo' essere presentato
dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un
programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le
sperimentazioni necessarie, nonche' il tempo necessario alla loro
realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la
fissazione del relativo periodo di realizzazione, e' autorizzata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2,
l'interessato e' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma
definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

ART. 11.
(Innovazione tecnologica nelle attivita' di ricerca
mineraria e coltivazione)

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei
metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della
produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento
dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere
ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI),
integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie
direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.
(Vettoriamento del gas naturale)

1. Le societa' proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento
nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato
in stabilimenti delle societa' produttrici, delle societa' controllate,
delle societa' controllanti, o di societa' sottoposte al controllo di
queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo
unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che
esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643. Le societa' controllate sono quelle individuate
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice
civile.

2. Il gas da vettoriare dovra' rientrare nel normale campo di
intercambiabilita' ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilita'
e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sara' effettuato
compatibilmente con la capacita' di trasporto, i programmi di sviluppo e
i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento
saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata
remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in
uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di
vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonche' dell'andamento del
mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le
condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

ART. 13.
(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli
idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie
destinate a garantire la continuita' operativa nel settore petrolifero e
approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di
ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.


ART.14.
(Norme abrogate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e
13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e
sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo
comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della
legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.

Capo II
Ricerca e coltivazione geotermica

ART. 15.
(Ricerca e coltivazione geotermica)

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge
9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di
coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere
allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in
pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale
incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a
seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di
coltivazione di cui al comma 1 e' subordinato alla prestazione da parte
degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in
relazione all'entita' dei lavori programmati per l'adempimento degli
impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla
loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e
configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la
modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai
permessi o dalle concessioni stesse.

Capo III
Nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e
autorizzazione di opere minori

ART. 16.
(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione
per opere minori).

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la
Regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installa-
zioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal
decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia'
esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di
capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di
concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi
di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per
cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato
per fasi.

Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di
petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi
impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di
nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi
stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni
inferiori a quelle ivi previste.

ART.17.
(Procedure di concessione e autorizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le
concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, dovra'
in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza
e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorita', compresa
la Regione interessata, dovra' adottare gli atti procedimentali di
propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono
adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione
degli impianti nonche' al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, si intende
soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed
alla determinazione delle modalita' di funzionamento della Commissione
interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto
ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in
riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di
autorizzazione o concessione gia' in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti
le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonche' le
norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente
riprodotte nello stesso.


ART. 18.
(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle
raffinerie e nei depositi di oli minerali)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di
prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed
efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione,
raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche,
possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI,
integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie
direttive.

2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'ammissibilita' dei progetti di cui al comma 1 alle
agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1 marzo
1986, n. 64, nonche' all'aumento di un quinto del contributo in conto
capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.

ART. 19.
(Scorte di riserva di prodotti petroliferi)

1. A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno
precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti
petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie
nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di
riserva delle seguenti categorie di prodotti:

a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei,
carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);

b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per
motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;

c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per
il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di
confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di
fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di
prodotti petroliferi di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a quello
corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse
categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con
proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, un Comitato che assolvera' il compito di gestire le
scorte di riserva di prodotti petroliferi, cosi' come definite dal terzo
comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato
dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione
e gli importatori.

4. Il Comitato di cui al comma 3 dovra' tener conto della distribuzione
geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di
calamita', nonche' di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione
economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una
giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di
scorta. I criteri di convertibilita' del rimanente 50 per cento delle
scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono
definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato.
Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato il decreto fissera' altresi' la struttura, i compiti
specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al
Parlamento in merito all'attivita' del Comitato.

5. Il primo e secondo comma dell'ART. 2, L. 10 marzo 1986, n. 61, sono
abrogati.


TITOLO III

Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali

ART.20.
(Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali)

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dai seguenti <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk12.htm">(3)</A>: "E' consentita
alle imprese, con le modalita' di cui ai due successivi capoversi,la
produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione
all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso
delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa'
controllate dalla medesima societa' controllante, con ammissione di
scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza
l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al
capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti
esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo
conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie
del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura
economicoproduttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso
precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani
produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la
eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta
all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno
stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la
produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica,
secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle
esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi
alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i
parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con
cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)
in base al criterio dei costi evitati.

2. Sono altresi' ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro
imprese, cosi' come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonche' tra societa' con partecipazione di enti locali e/o delle
loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21
agosto 1963, n. 1165, per le quantita' e i prezzi di cui agli articoli 7
e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A
quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente
decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, L. 7 agosto 1982, n.
529, nei successivi sei anni.

5. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, e' costituito dal
seguente:

"Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni
per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende
agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonche' negli ospedali e
nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista
dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni
e integrazioni, purche' siano effettuati nel rispetto delle norme di
sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresi' soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di
cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni,
l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di
continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purche' siano
effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti
di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio".

6. E' abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato
dall'articolo 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, L. 6 dicembre
1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

8. Abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24.

ART. 21.
(Societa' commerciali e imprese elettriche degli enti locali)

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto
richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e
vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi
con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione
di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono
soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la
convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri
delle parti, le modalita' relative all'esercizio dei poteri di
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1965, n. 342, nonche' le cause di decadenza delle concessioni. La
convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in
sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i
vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da
esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le
aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di
cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che
abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e
comprovata inidoneita' dell'impresa ad espletare il servizio, che sara'
valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate,
nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti
giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di
emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalita' e
con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del
predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4)
dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509,
quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal
caso il pagamento dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti
locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico
dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilita' generale di
cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive
modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attivita' elettriche gia' rilasciate
dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno
sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto
nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti
consorzi, oltre che societa' per azioni, per le finalita' e sotto
l'osservanza delle condizioni e modalita', in quanto applicabili, di cui
all'articolo 34.

10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4,
n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la
distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a societa' di
revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo
stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo
1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione
alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione che li
inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da una propria
relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo
1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 11, le societa', le aziende e gli
enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano gia' provveduto, non
sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n.191.


ART. 22.
(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a
mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano
fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della
normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a
mezzo di impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta alla
riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di
nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti
di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle
imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e
distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il
vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in
conformita' ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che
terra' conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel
settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti
dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando
prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia
elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di
impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle
rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni tecniche generali
per l'assimilabilita'.

6. E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa
vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento
dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di
funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

ART. 23.
(Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/lk12.htm">(3)</A>

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22,
oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della L.
6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'art. 20, e'
consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e societa'
consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i
nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,
aziende speciali degli enti locali e societa' concessionarie di pubblici
servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di
autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 2578, recante: "Approvazione del testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle
province", previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di
economicita' e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti
pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere
stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione
da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi
del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

ART. 24.
(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi
dell'art. 4, numeri 6) e 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, possono
esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel
abbia manifestato la volonta' di non avvalersi della facolta' di
subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto
comma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, a condizione che
abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di
Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. E' abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2,
commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, comma primo, della legge
stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di
raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i
canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in
proprieta' delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese
autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni
di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sara' assegnato
all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529,
si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo
articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.
2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione
e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito
l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da
parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. 7 agosto
1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni
idroelettriche e' disposto con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sentito l'ENEL, sempreche' non ostino superiori ragioni di
pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla
convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi
dell'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il
diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua
per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

Disposizioni fiscali

ART. 25.
(Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti
petroliferi).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12 - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti
petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei
prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano,
27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere
dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a
trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione
dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e
successive modificazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il
pagamento periodico dei diritti doganali previsti dall'articolo 78 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, la dilazione totale non puo' comunque superare
i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "Per il ritardato pagamento dei diritti doganali
e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si
applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei
diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere
dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile".

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "Art. 93. - 1. In occasione del rimborso dei diritti doganali
debitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in
deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la
ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi
l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da
computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata
presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione".


ART. 26.
(Aliquote della produzione corrisposte allo Stato)

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1 gennaio
1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai
sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla
corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione
prevista dagli articoli 33 e 66 della L. 21 luglio 1967, n. 613, purche'
gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella
prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella
piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto
speciale i benefici di cui all'art. 54 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1996 un terzo dell'aliquota e' devoluto
alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni
impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo
economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono
ubicati i giacimenti.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo
delle attivita' previste nel comma 1 ed e' cumulabile con le agevolazioni
fiscali di cui all'articolo 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione
di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui
si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli
investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle
opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero e' concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto
presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono
essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non
corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonche' l'ammontare dei
costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed
espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi
sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla
scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle
aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un
interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della
persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine
della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 e' effettuata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a
decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione e'
disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 27.
(Proroga di esenzione dall'ILOR)

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al
31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

ART. 28.
(Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte
degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate
in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico
e' stabilita nella misura del 4 per cento.

ART. 29.
(Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici)

1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione
diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a
realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformita' delle
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici
negli edifici, posti in essere nelle unita' immobiliari destinate ad uso
di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del
predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La
deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta
effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata
alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato
eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun
periodo di imposta la deduzione non puo' essere superiore al reddito
della unita' immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti
interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui
all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, ne' della
maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La
deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia
intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al
contenimento dei consumi energetici sono determinati, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa
spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla
dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si
applica la deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite
anche le caratteristiche e le modalita' di rilascio della documentazione
occorrente.

ART. 30.
(Accordi e contratti di programma)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli
enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori
maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra
l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze.
Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche
tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un
accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni
relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rin-
novabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia
e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri
enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico
raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) lo svolgimento e la promozione di attivita' di raccolta, elaborazione
e diffusione delle informazioni, nonche' di formazione e assistenza
tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per
l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI
e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di
durata quinquennale che preveda:

a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio
energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consuma-
tori finali, nonche' presso il corpo docente e gli allievi delle scuole
medie secondarie superiori;

b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti,
degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori,
delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di
utilizzazione dell'energia;

c) la diffusione di informazioni riguardanti in modo particolare, le
caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine
di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore
dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di
cui al comma 3.

ART. 31.
(Istituzione del marchio "Risparmio Energetico")

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico" l'Enea
individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi
domestici nonche' dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto
rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei
migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili
nel l'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1,
entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche
degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le
procedure e le modalita' tecniche per il rilascio del marchio "Risparmio
energetico" e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in
relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
783, e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso
decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale
dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti
l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere
contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del
costruttore, dell'importatore e del distributore.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina
e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese
elettriche degli enti locali cosi' come definite dall'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di
evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al
comma 1 dotati del marchio "Risparmio Energetico" e per promuoverne
l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualita' (IMQ), del
Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a
campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il
marchio di "Risparmio energetico" al fine di verificare la rispondenza
del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I
controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle
associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative.

ART.32.
(Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico)

1. Comma abrogato dalla <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/5a1-94.htm">Legge 5 gennaio 1994, n. 36</A>, art. 18.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 33.
(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutata in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per
l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al
1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del
gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21
dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 305 del 30
dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il
conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente
applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici
dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri
immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva
dei lavori delle predette centrali, secondo le modalita' della
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24
maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1989.

3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30
novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato,
il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da
effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle
minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 34.
(Promozione e partecipazione a societa' da parte dell'Enel)

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
gia' sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, e' sostituito dai
seguenti:

"L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la
costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora
esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini
propri dell'ente. Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di
cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi,
dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui
all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui
al secondo comma".

ART. 35.
(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite
dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed
igienico-sanitaria per le attivita' e per gli impianti previsti dalla
presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addi 9 gennaio 1991.