leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate


DELIBERAZIONE 26 novembre 1991 (GU 24 gennaio 1992, n. 19)

Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in
materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista lalegge 9 gennaio 1991. n. 10, recante "Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia"

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 10/1991 che
assegna ai CIPE il compito di emanare con cadenza almeno
triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione della promozione,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della
Produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia e del contenimento dei consumi energetici;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto deI Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario neI Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 20 dicembre 1990 che disciplina il
cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative
produttive che si localizzano nei territori meridionali;

Vista la delibera CIPI del 20 dicembre 1990 che disciplina il
limite di intesita' degli incentivi e delle agevolazioni
dell'intervento straordinario applicabili nella provincia di
Frosinone.

Ravvisata la necessita' di emanare prime direttive circa i limiti
di applicazione della possibilita' di cumulo, ai sensi dell'art.17
della citata legge n. 10/1991, fra i contributi di cui alla
medesima legge n. 10/19991 e le incentivazioni previste dalla
vigente normativa relativa all'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, anche in relazione alle esigenze di rispetto delle
norme comunitarie in materia di aiuti alle imprese, ribadite dalla
Commissione delle Comunita' europee successivamente all'emanazione
della richiamata legge n. 10/1991;

Visti i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalita'
regionale, contenuti nelle comunicazioni CEE del 23 giugno 1971,
del 27 giugno 1973 e del 21 dicembre 1978, secondo i quali i
massimali differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione
espresso in percentuale del'investimento iniziale;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, inviata con nota n. 794294 del 30 settembre
1991, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome nella
seduta del 7 novembre 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato;

Delibera:

1. La possibilita' di cumulo ei contributi di cui alla legge
nb. 10/1991 con altre eventuali incentivazioni, prevista
dall'art. 176 della medesima legge n. 10/1991, puo' essere
applicata solo alle gevolazioni finanziarie di cui alla legge
1ø marzo 1986, n. 64, e, pertanto, solo in relazione ad
iniziative produttive che si localizzano nei territori
meridionali e che siano ammissibili alle agevolazioni
dell'intervento sraordinario.

Nel caso di cumulabilita', agli incentivi erogati in base alle
legge n.10/1991 si sommano per la quota residua e fino al limite
di cui al comma successivo, quelli eventualmente concessi ai
sensi della citata legge n. 64/86 con le modalita' a tal fine
previste dala deliberazione 20 dicembre 1990 del Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale, in quanto applicabili, concernenti la disciplina
del cumulo delle agevolazioni finanziarie.

2.Nel caso di cumulabilita' di cui al precedente punto 1, fermo
restando il limite massimo del 75% previsto dall'art. 17 della
legge n. 10/1991, il complesso degli incentivi non potra'
superare il limite di intensita' delle agevolazioni finanziarie
previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e
successive integrazioni e modificazioni, aumentando di 15 punti
percentuali.

Ai fini della determinazione del limite di intensita'
sopraindicato, si tiene dell'importo del contributo in conto
capitale di cui al citato art. 69, maggiorato dell'equivalente
sovvenzione del contributo in conto interessi sul finanziamento
fissato dal richiamato art. 63 utilizzando per il calcolo il
tasso indicato al punto 6) della delibera CIPI del 20 dicembre
1990 concernente incentivi applicabili nella provincia di
Frosinone.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modifiche, una quota non inferiore al 40% delle somme di cui al
comma 2 dell'art. 38 della legge n. 10/1991 e' riservata alle
iniziative localizzate nei territori del Mezzogiorno.

Le somme riservate che in ciascun anno risultino eccedenti
rispetto alle iniziative meridionali ammissibili, sono destinate
alle iniziative localizzate in altra parte del territorio
utilmente collocate in graduatoria.

Per le quote di riserva eventualmente non soddisfatte in sede di
prima applicazione, ovvero per cadenza di adeguate iniziative
meridionali ammissibili in ciascun esercizio, compensazioni a
favore del Mezzogiorno potranno essere effettuate aumentando la
quota riservata sui fondi dell'esercizio immediatamente
successivo.

Per le somme di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 10/1991,
ferme restando le modalita' di ripartizione stabilite dall'art. 9
della medesima legge, il Ministro dell'industria, tiene conto
della predetta esigenza di riserva per ciascun esercizio nonche'
delle eventuali esigenze di compensazioni per gli esercizi
successivi in sede di proposta di ripartizione al CIPE .

4. Ai fini della formulazione delle ulteriori direttive da
adottare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/1991 e delle
relative proposte di modifica, aggiornamento ed integrazione,
nonche' per agevolare le necessarie consultazioni con le altre
amministrazioni interessate, il Ministro dell'indistria, del
commercio e dell'artigianato si avvale di apposita commissione
con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni
stesse.

Roma, 26 novembre 1991

Il presidente delegato: Cirino