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DELIBERAZIONE CIP 29 aprile 1992. (GU 12 maggio 92, n. 109)

Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e
produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e
condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile.
(Provvedimento n. 6/1992).

NB: Provvedimento aggiornato in base al contenuto del DM 4 agosto 1994: parti evidenziate tra "...".


LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEL PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23
aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della <A href="http://www.isesitalia.it/leggi/9-1-91n9.htm">legge 9 gennaio 1991</A> che prevede che il CIP
definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla
cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i
parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da
impianti utilizzanti fonti convenzionali;

Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi
e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi
alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i
parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da
impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definii dal
CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale" sulla base anche
dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP
definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14
novembre 1990;

Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri
il 1O agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE n.
88/611/CEE del 18 novembre 1988;

Vista la delibera "Primi indirizzi per il
coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico
e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);

Delibera:

A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di
energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio
nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate
ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Si considerano nel seguito tre classi di impianti:

a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica,
le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;

b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di
calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre
forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonche' quelli
che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che
utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori
isolati;

c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di
energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed
altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti.

TITOLO I

Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile Un impianto
e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili
quando l'indice energetico Ien verifica la seguente condizione:

Ee (1 Et) len = ---- + ---- * ---- - a &gt;= 0,51 Ec 0,9 Ec

dove: Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del
programma annuale di utilizzo;

Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;

Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili
fossili commerciali:

(1 Ee )a = ---- - 1) * (0,51 - ---- 0,51 Ec

Ai fini dell'assimitabilita' la comunicazione al Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con: una dichiarazione giurata
sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'impianto
o del suo legale rappresentante: elementi tecnici necessari a documentare
il rispetto della suddetta condizione ed in particolare il programma di
utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del
combustibile di scarto; progetto dettagliato di strumentazione dell'impian-
to necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione.

Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione
comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto.

Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato verifica
anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di
assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di
tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto
verranno effettuate sulla base della normativa vigente.

"Tutte le spese ed oneri inerenti le verifiche effettuate dai soggetti
incaricati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa presentazione alla C.C.S.E. del rendiconto di
dette spese ed oneri effettuato secondo la normativa in vigore presso
l'organismo di appartenenza, sono posti a carico del "Conto sovrapprezzo
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" di cui al titolo VI
del presente provvedimento.

Il produttore deve comunicare all'ENEL, entro il 3l gennaio di ciascun
anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energie
utile, termiche ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di
combustibile fossile commerciale; l'ENEL controlla il rispetto della
condizione di assimilabilita' e del trattamento economico e comunica al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esito di
tale controllo; il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di
competenza".

Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato
e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto che vengono
apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non dovute a causa di
forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel.

L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato delle variazioni che comportino il non rispetto della
condizione di assimilabilita' o un diverso trattamento. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro
positivo, adotta i provvedimenti di conseguenza.

TITOLO II

Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti
rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici
acquirenti.

l. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui data
di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.

2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti utilizzanti
fonti rinnovabili o assimilate assume valori differenti per tipologia di
fonte a seconda che si tratti di: impianti che mettono a disposizione
l'intera potenza o una quota di potenza prefissata (tipo A);
impianti che cedono le eccedenze (tipo B).

I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.

Quando il prezzo e' differenziato fra ore piene e ore vuote le fasce
orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90. Nel presente
provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio
carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote tutte le altre.

I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta composto
come segue: Caso di prezzo Caso di prezzo unico differenziato Ore piene
Ore vuote (L/kWh) (L/kWh) (L/KWh)Costo di impianto............ 26 43 -----
Costo di esercizio, manutenzionee spese generali connesse... 9 15 -----
Costo di combustibile....... 37 37 37 Per gli impianti di tipo B il costo
di impianto viene riconosciuto per il 20% nel prezzo base e per il
restante 80% in funzione della regolarita' di cessione come riportato in
tabella 2.

3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti, include
per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche le seguenti
componenti, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di
impianto.

Caso di prezzo
Caso di prezzo unico differenziato Ore piene Ore vuote
Tipo di impianto (L/kWh) (L/kWh) (L/KWh) a) Idroelettrici: a serbatoio;
a) bacino: ad acqua fluente oltre 3MW ......................... 130 -----

b) Idroelettrici ad acqua fluentefino a 3 MW ................ 45 75 -----

c) Eolici e geotermici......... 78 130 -----

d) Impianti fotovoltaici, a biomasse, a RSU nonche', previo accertamento
del comitato tecnico, impianti utilizzanti rifiuti, scarti o residui con
problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quella degli RSU 150
250 -----

e)Impianti che utitizzano com-bustibili di processo o recuperi di energia
45 75 -----

f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi: Ien: 0,51 - 0,6 ................. ----- 27 ----- oltre
0,6....................... ----- 40 -----
carbone: Ien oltre 0,51 ................. ----- 50 -----

g) Impianti idroelettrici potenziati ...................... ----- 65 -----
Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilita' di cui
al precedente titolo I sussista con riferimento al programma annuale di
utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia ceduta in detti
periodi viene corrisposta la componente spettante in base al presente punto.

Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi
previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i criteri di cumulo
previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26 novembre 1991. A
tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante dovra'
trasmettere al Ministero dell'industria e alla C.C.S.E. dichiarazione
giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali
contributi relativi a domande gia' presentate. Copia di detta
dichiarazione sara' allegata alla convenzione di cessione.

4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di cessione
vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3 dei seguenti
valori: Caso di prezzo Caso di prezzo unico differenziato Ore piene Ore
vuote Tipo di impianto (L/kWh) (L/kWh) (L/KWh) a) Idroelettrici: a
serbatoio;

a) bacino; ad acqua fluente oltre
3 MW............................. ----- 50 -----
b) Idroelettrici ad acqua fluentefino a 3 MW...................... 20 34
-----
c) Eolici e geotermici .......... 30 5O -----

d) Impianti fotovoltaici, a biomasse, a RSU nonche', previo accertamento
del comitato tecnico, impianti utilizzanti rifiuti, scarti o residui con
problematiche impiantistiche-economicheanaloghe a quella degli RSU 52 86
-----
e)Impianti che utilizzano com-bustibili di processo o recuperi di energia
20 34 -----
f) Impianti assimilati che utiliz- zano combustibi1i fossili:
idrocarburi: Ien: 0,51 - 0,6................... ----- 27 ----- oltre 0,6
........................ ----- 31 -----
carbone: Ien oltre 0,51 ................... ----- 35 -----
g) Impianti idroelettrici potenziati ............................ ----- 31
-----
"4-bis. Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento
dell'impianto puo' essere suddiviso nei seguenti periodi:

a) collaudo: la durata viene definita dal produttore entro il limite mas-
simo di sei mesi, salvo quanto riportato alla successiva lettera b, dal
primo parallelo con la rete pubblica; in tale periodo si applicano i
prezzi di cessione riportati in tabella 2:

b) avviamento: la durata viene definita dal produttore entro il limite
massimo di un anno dalla fine del periodo di collaudo e non fa parte degli
otto anni in cui viene corrisposta la componente riportata al precedente
punto 3; in tate periodo si applicano i prezzi di cessione riportati
in tabella l; l'energia prodotta a cui viene corrisposto la suddetta
componente individua, sulla base del programma annuale di utilizzo,
un periodo di tempo che viene detratto, ai fini della corresponsione
di tale componente, dai suddetti otto anni: al termine di tale periodo
e' possibile apportare variazioni al programma annuale di utilizzo che
nel complesso non comportino riduzioni dell'indice energetico di cui
al CIP n. 6/92: tale disposizione puo' essere applicata anche nel corso
dei periodi successivi previo accordo con l'impresa distributrice
acquirente; per gli impianti il cui prezzo di cessione e' differenziato
tra ore piene ed ore vuote il limite massimo complessivo del periodo
di collaudo e di quello di avviamento e' di sei mesi; per impianti di
particolare complessita' i suddetti limiti possono essere prolungati
d'accordo con l'impresa distributrice acquirente;

c) periodo di corresponsione della componente riportata al precedente
punto 3: ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento a
meno di quanto stabilito alla precedente lettera h); in tale periodo si
applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1 a meno di quanto
stabilito alla precedente lettera h); l'energia non prodotta, secondo il
programma annuale di utilizzo, per cause di forza maggiore o in caso di
non ritiro da parte dell'impresa distributrice acquirente, individua un
periodo di tempo che viene trasferito, ai fini della corresponsione della
suddetta componente, al successivo periodo di corresponsione del solo
costo evitato:

d) periodo di corresponsione del solo costo evitato: dura dalla fine del
periodo di cui alla precedente lettera c) fino alla data di scadenza
della convenzione; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione
riportati in tabella 2 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera
c)".

5. "Prendendo sempre come riferimento il programma annuale di utilizzo,
nel caso in cui i1 prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed
ore vuote e l'impianto ha raggiunto le 3200 ore piene equivalenti di
funzionamento, e' riconosciuto il prezzo delle ore piene alla differenza
tra il totale dell'energia cedibile in ore piene e la somma dell'energia
effettivamente ceduta in ore piene piu' quella cedibile nelle ore piene
equivalenti di funzionamento di cui alle seguenti lettere a), h) e c),
purche' l'impianto abbia ceduto la quantita' di energia relativa a tale
differenza nelle ore vuote; il limite delle 3200 ore piene equivalenti di
funzionamento viene calcolato secondo il criterio riportato nelle
seguenti lettere:

a) la manutenzione programmata deve essere di norma effettuata in ore
vuote, in particolare nel mese di agosto salvo nel caso di soggetti
titolari di un parco di centrali per i quali una certa percentuale
di ore di manutenzione del parco complessivo, concordata con l'impresa
distributrice acquirente in base al numero e alla potenza delle singole
centrali, puo' essere effettuata anche in ore piene nonche' nel caso di
specifica richiesta dell'impresa distributrice acquirente; in questi
casi le ore di fermata in ore piene vengono considerate come ore piene
equivalenti di funzionamento ai fini del suddetto calcolo; tali ore ai
fini del rapporto di cessione ed in particolare del prezzo di cessione
vanno recuperate nel mese di agosto che a tal fine viene considerato
suddiviso in fasce orarie come gli altri mesi dell'anno;

b) le ore di fermata dell'impianto nelle ore piene, che nel caso di
modulazione vengono riportate in ore di fermata equivalenti, effettuate
su richiesta dell'impresa distributrice acquirente vengono anche esse
conteggiate come ore piene equivalenti di funzionamento; tali ore, ai
fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del
costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali
connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da
concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare
l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in
conseguenza di tali fermate; per quanto concerne la corresponsione della
componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato
alla lettera C) del precedente punto 4-bis;

c) nell'arco della durata della convenzione di cessione con cadenza
critica non inferiore a 6 anni e' possibile effettuare manutenzioni
programmate concordate con impresa distributrice acquirente comportanti
una fermata dell'impianto, oltre che nel mese di agosto, fino a 400 ore
piene all'anno; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in
particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di
esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in
periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa
distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore
piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tate fermata;
per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al
precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera c) del
precedente punto 4-bis; le ore afferenti a tale fermata nel limite
massimo suddetto vengono conteggiate come ore piene di funzionamento
equivalente;

d) il criterio di recupero delle varie componenti, con esclusione del
costo evitato di combustibile, del prezzo di cessione in ore piene per le
ore piene di funzionamento equivalente, riportato alle precedenti
lettere, si applica anche in caso di non raggiungimento del limite delle
3200 ore piene;

e) nei caso di fermate per cause di forza maggiore e di mancato
raggiungimento delle 3200 ore di funzionamento, il totale dell'energia
cedibile in ore piene secondo il programma annuale di utilizzo viene
ridotto della quota di energia non ceduta in ore piene a causa di tali
fermate, sempre secondo il programma annuale di utilizzo; il limite delle
3200 ore piene viene anche esso ridotto proporzionalmente al rapporto tra
la differenza tra l'energia cedibile in ore piene e la suddetta energia
non ceduta e l'energia cedibile in ore piene facendo sempre riferimento
al programma annuale di utilizzo".

Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di funzionamento
(ad esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi tra le parti, il
prezzo di cessione previsto per le ore piene puo' essere applicato anche
all'energia ceduta nelle ore vuote fino a concorrenza dell'energia
producibile nelle ore piene secondo il programma annuale di utilizzo.
Questo criterio si applica anche ai contributi alle imprese produttrici
distributrici.

"5-bis. L'impresa distributrice acquirente riconosce al produttore
cedente le componenti del prezzo di cessione relative al costo evitato di
impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse anche in
caso di non ritiro per cause di forza maggiore purche' l'impianto del
produttore non si trovi in un periodo di indisponibilita' , rispetto al
programma annuale di utilizzo, Al momento del verificarsi della causa di
forza maggiore".

6. Il prezzo i cessione, su richiesta del soggetto interessato, in
alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti
rinnovabili non comprese in tale tabella, puo' essere fissato con
provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di
accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP
n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.

7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornale dalla C.C.S.E.
entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal l° gennaio
dello stesso anno sulla base dei criteri sotto indicati: a) il costo
evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse nonche' i valori di cui alle lettere da a) a g) dei
precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita'
nazionale registrata nell'anno solare precedente;

b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si
aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore
medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue
per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50
milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991. "Si fa
riferimento all'accordo SNAM/Confindustria: Contratto di lungo termine
per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per
cessione a terzi".

Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come valore
di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I
successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso
criterio.

I valori aggiornati vengono arrotondati ai 1O centesimi di lira con il
criterio commerciale.
"7 - bis. Il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di
modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi" 8.
Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli che
determinano un aumento del 15% della producibilita' annua complessiva o
di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore di punta; il
conseguente trattamento si applica alla totale produzione.
l'accertamento di detti aumenti di producibilita' viene eseguito dal
comitato tecnico.

9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente
trattamento:
nel caso di impianti dismessi e non produttivi dal almeno tre anni la
riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel suo
complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;

i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale ovvero non
vincolino o non siano vincolati dal funzionamento dell'impianto esistente
seguono la regolamentazione degli impianti nuovi limitatamente alla
sezione aggiunta;

altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto,
comprensivo di quello esistente seguono la regolamentazione degli
impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella
dell'impianto esistente.

L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal
comitato tecnico.

10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino l'acquisto o la
costruzione della maggior parte dei componenti di impianto seguono la
regolamentazione degli impianti nuovi, previo accertamento favorevole del
comitato tecnico.

11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo: agli
impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia prodotta da
eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al pompaggio;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a
0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di acqua.
L'accertamento delle quantita' di energia derivante dagli apporti
naturali viene effettuata dal comitato tecnico.

12. " Un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entita'
accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche
od economiche il combustibile estratto non e' direttamente inseribile
nella fase di distribuzione.
Gli impianti con potenza elettrica interiore a 30 MW che utilizzano
esclusivamente combustibili di giacimenti minori isolati sono assimilati
agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.

A detti impianti si applica il trattamento relativo agli impianti
assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se
l'indice energetico Ien, calcolato considerando come combustibile fossile
commerciale combustibile del giacimento, risulta almeno pari a 0,51 ; in
caso contrario si applica il trattamento relativo agli impianti che
utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6.

La caratteristica di giacimento minore isolato deve essere attestata
mediante dichiarazione giurata; eventuali accertamenti vengono effettuati
dal Comitato Tecnico".