leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate

DELIBERAZIONE 19 novembre 1998
Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatta a New York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle
concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello
tale da prevenire pericolose interferenze delle attivita' umane al
sistema climatico";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce
al1e regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in
materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite
dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla
Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le
provincie autonome, le autonomie locali;
Visto il Protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla
terza conferenza delle parti alla Convenzione sui cambiamenti
climatici, che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a
ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le
emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del
1990;
Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353
"Climate Change - Towards an EU post-Kyoto strategy", che individua
le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per
l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento
all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle
misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove
tecnologie, oltreche' alla utilizzazione dei meccanismi di
flessibilita';
Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia -
nell'ambito degli obblighi dell'UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto
- alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura
del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una
riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate - equivalenti di
anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012,
sulla base di un programma di riduzioni che dovra' essere attuato a
partire dal 2002 e verificato annualmente dall'UE;
Viste le direttive richiamate dalla predetta decisione dell'UE del
17 giugno 1998:
96/61/CE in materia di utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili per la protezione dell'ambiente e l'efficienza
energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti industriali
e della riautorizzazione degli impianti esistenti;
96/92/CE in materia di liberalizzazione del mercato e uso
efficiente dell'energia elettrica, nonche', la direttiva approvata in
data 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e vettoriamento del
gas naturale;
Visti il Libro Bianco della Commissione europea sulle fonti
rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei
Ministri dell'energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11
maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno
1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative
tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle
fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale,
dell'efficienza energetica;
Vista la comunicazione della Commissione europea su "Trasporti e
CO2" (COM(98)204) che indica le misure per la riduzione delle
emissioni del settore dei trasporti, relative alle tecnologie di
costruzione degli autoveicoli, alla applicazione delle migliori e
piu' efficienti tecniche disponibili per l'organizzazione delle
diverse modalita' di trasporto, alla utilizzazione della fiscalita'
come strumento di internalizzazione dei costi e promozione delle
forme di trasporto a minori emissioni;
Visto il quinto Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico e attivita' dimostrative 1998-2002;
Visto il programma nazionale energia rinnovabile da biomasse,
predisposto dal Ministero per le politiche agricole il 24 giugno
1998;
Visto il "Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia" elaborato
dall'ENEA in collaborazione con i Ministeri dell'industria,
dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio
1998;
Visto il documento di programmazione economica e finanziaria
1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche
per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza
di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente ed
in particolare per la riduzione delle emissioni dei gas serra nei
diversi settori;
Vista la propria delibera in data 3 dicembre 1997, concernente la
"Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti
climatici", che ha indicato i programmi per il contenimento delle
emissioni dei gas serra che dovranno essere predisposti dalle
amministrazioni competenti in modo coordinato tra loro e secondo il
criterio della massima efficienza ambientale ed economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
1998 che istituisce il gruppo di lavoro interministeriale (istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20
marzo 1998 per assicurare un elevato livello di coordinamento dei
programmi delle amministrazioni nei settori individuati dalla
delibera del CIPE del 3 dicembre 1997);
Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il
regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che
istituisce tra l'altro, a supporto dell'attivita' del comitato, la
commissione per lo sviluppo sostenibile;
Viste le risultanze della seduta di insediamento della predetta
commissione in data 8 settembre 1998, in particolare per quanto
riguarda l'inserimento del citato gruppo di lavoro istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1998
nell'ambito della commissione stessa;
Visto lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 10 luglio 1998, che stabilisce le funzioni dell'ENEA
come Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente, finalizzata in
particolare a "fornire supporto tecnico specialistico alle
amministrazioni competenti per le azioni pubbliche in ambito
nazionale ed internazionale";
Considerato che il Protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997:
a) ha stabilito che dovranno essere ridotte le emissioni dei sei
principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per
la protezione della fascia di ozono, individuati nell'anidride
carbonica (C02), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di
zolfo (SF6);
b) ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai
Paesi "Annex 1" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in
transizione) per la riduzione delle emissioni, con particolare
riferimento a:
promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e
delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del
carbonio;
promozione dell'agricoltura sostenibile;
limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche
di rifiuti e dagli altri settori energetici;
misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas
serra;
c) ha istituito tre meccanismi di flessibilita', integrativi alle
azioni nazionali, per contribuire all'attuazione degli impegni di
riduzione delle emissioni attraverso la realizzazione di azioni
comuni tra piu' Paesi "Annex 1" (Joint Implementation), o mediante la
cooperazione con i Paesi "Non Annex 1" (Paesi in via di sviluppo o di
nuova industrializzazione) per lo sviluppo compatibile (Clean
Development Mechanism), oppure attraverso il commercio internazionale
dei permessi di emissione (Emissions Trading);
d) ha individuato come misura aggiuntiva per la riduzione delle
emissioni anche l'assorbimento di carbonio ottenuto mediante
attivita' di afforestazione e riforestazione a partire dal 1990;
Considerato che i programmi individuati dalla richiamata delibera
del 3 dicembre 1997 sono coerenti con le azioni individuate dal
Protocollo di Kyoto e con le politiche e misure richiamate dalla
decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'UE del 17
giugno 1998;
Considerato che il mercato nazionale dell'energia dovra' attuare
entro tempi brevi profonde modifiche determinate dalla attuazione
delle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato e
uso efficiente dell'energia elettrica, oltreche', in materia di
distribuzione e vettoriamento del gas naturale e che, a tal fine, e'
stata convocata per il 25-28 novembre 1998 la Conferenza nazionale
energia e sull'ambiente;
Ritenuto che i programmi per la riduzione delle emissioni di gas
serra individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997, e
predisposti secondo le indicazioni del Protocollo di Kyoto e
nell'ambito delle linee guida definite dall'Unione europea, potranno
costituire una opportunita' per la modernizzazione dell'Italia
secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed energetica, ed aprire
nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via
di sviluppo e quelli del centroest Europa ad economia in transizione;
Preso atto del documento "Linee guida per le politiche e misure
nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra", predisposto
dal gruppo di lavoro interministeriale;
Vista la proposta del Ministero dell'ambiente n. 3782/98/SIAR del
29 settembre 1998;
Delibera:
1. Sono approvati i seguenti obiettivi di riduzione delle
emissioni, che includono anche quelli conseguibili con i meccanismi
di flessibilita' istituiti dal Protocollo di Kyoto e le relative
azioni nazionali contenute nelle "Linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" citate
in premessa:
=====================================================================
Azioni nazionali per la riduzione | | |
delle emissioni dei gas serra | Mt CO2 | CO2 | CO2
| 2002Mt | 2006Mt | 2008-2012
______________________________________|_________|_________|__________
Aumento di efficienza nel parco
termoelettrico - 4/5 - 10/12 - 20/23
Riduzione dei consumi energetici nel
settore dei trasporti - 4/6 - 9/11 - 18/21
Produzione di energia da fonti
rinnovabili - 4/5 - 7/9 - 18/20
Riduzione dei consumi energetici
nei settori industriale/abitativo/
terziario - 6/7 - 12/14 - 24/29
Riduzione delle emissioni nei settori
non energetici - 2 - 7/199 - 15/19
Assorbimento delle emissioni di CO2
dalle foreste (-0,7)
______________________________
Totale . . . - 20/25 - 45/55 - 95/112
1.1. Per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in
attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la
protezione del clima, si fara' fronte oltre che con le linee di
bilancio ordinarie di ciascuna Amministrazione interessata, con le
risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l.
collegato alla finanziaria '99 (atto Camera 5267, art. 8, lettera e),
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti
rinnovabili.
1.2. La Commissione per lo sviluppo sostenibile, predispone i
provvedimenti attuativi di cui alla presente delibera, e svolge in
via generale l'attivita' di monitoraggio sulla attuazione delle
politiche e misure nazionali individuate dalle linee guida, valutando
altresi' la coerenza dei programmi e degli investimenti pubblici con
gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati dalla presente
delibera tenendo anche conto del livello realizzativo delle azioni
predisposte in ottemperanza alle decisioni comunitarie dagli altri
Paesi dell'UE.
1.3. Il supporto tecnico all'attivita' della Commissione sviluppo
sostenibile e' assicurato dal gruppo di lavoro interministeriale
richiamato in premessa - integrato dai rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero - e
coadiuvato dall'ENEA, nell'ambito degli accordi di programma con i
Ministeri dell'ambiente e dell'industria.
I criteri e le modalita' di funzionamento del gruppo di lavoro,
nonche' le eventuali modifiche nella composizione, saranno stabiliti
con provvedimento della Commissione.
1.4. La Commissione promuovera' l'organizzazione di un osservatorio
per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e delle misure
previsti dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le
Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome.
2. Sulla base dei lavori della commissione sviluppo sostenibile e
tenuto conto delle conclusioni della Conferenza nazionale energia
ambiente, richiamata in premessa:
2.1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici,
dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza
unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma
nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici", con
riferimento prioritario a:
a) sviluppo di programmi di informazione al pubblico a cura delle
amministrazioni pubbliche;
b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese
pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le
amministrazioni pubbliche.
2.2. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, dell'industria, dei lavori pubblici e per le politiche
agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione
del CIPE il "Programma nazionale per la ricerca sul clima", sulla
base dei seguenti criteri:
a) censimento delle attivita' di ricerca in Italia sulla protezione
del clima;
b) sviluppo dei programmi di ricerca, in collegamento con la
comunita' scientifica internazionale, ed i programmi internazionali,
con priorita' alle attivita' organizzate nell'ambito WMO e IPCC.
2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti,
delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata, sottopone
all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la
valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dalle linee guida, che
individua i criteri e gli indirizzi finalizzati a:
a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione
di energia;
b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali,
zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del
riscaldamento;
f) applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e
incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la
produzione di biocarburanti e biocombustibili;
g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
h) accordi volontari tra le amministrazioni e gli operatori
economici del settore agricolo ed agroindustriale per il
raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida.
2.4. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'industria, d'intesa
con i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori
pubblici, delle finanze e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, al fine
di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, sottopone
all'approvazione del CIPE il "Libro bianco per la valorizzazione
energetica delle fonti rinnovabili", predisposto sulla base del
"Libro verde" richiamato in premessa.
2.5. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della
Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dei trasporti,
nell'ambito del piano generale dei trasporti, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria e dei lavori pubblici, sentita la
Conferenza unificata, ai fini del conseguimento degli obiettivi
individuati dalle linee guida, elabora e sottopone all'approvazione
del CIPE il "Libro bianco per la mobilita' sostenibile".
3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione
sviluppo sostenibile il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro della sanita', dell'industria, per le politiche agricole,
sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire obiettivi
individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:
a) definizione dei criteri per l'applicazione delle migliori
tecniche disponibili, di cui alla direttiva 96/61/CE, ai fini della
migliore efficienza energetica, degli impianti di produzione di
energia elettrica e industriali;
b) regolamentazione della combustione delle biomasse a fini
energetici;
c) regolamentazione degli usi dei biocarburanti e dei
biocombustibili ai sensi dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
4. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della
Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dell'industria,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida
per l'uso di dispositivi energetici piu' efficienti e per la
riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel
settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata al fine di
conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida.
5. Entro il 31 dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati
accordi volontari tra gli operatori e le aministrazioni che
soddisfino agli obiettivi indicati dalle linee guida, sulla base dei
lavori della Commissione sviluppo sostenibile:
5.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della
sanita', dell'industria, per le politiche agricole e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, anche in considerazione della
direttiva 96/62/CE per la tutela della qualita' dell'aria, delle
direttive europee "auto oil" in materia di emissioni dagli
autoveicoli, delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri
dell'UE in materia di riduzione dei consumi di carburanti fossili,
della legge n. 413/1997 in materia di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico da benzene e da idrocarburi policiclici aromatici, al
fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida,
adotta i provvedimenti relativi a:
a) impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati
al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000
abitanti;
b) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio
distribuito nella rete;
c) impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da
miscelare nelle benzine distribuite nella rete;
d) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con gasolio
destinato alla nautica da diporto.
5.2. Il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanita', sentita la Conferenza unificata, -
anche in considerazione della direttiva 96/61/CE per la prevenzione e
il controllo integrato dell'inquinamento e della direttiva 96/92/CE
per la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente dell'energia
elettrica - individua i criteri e le misure per aumentare
l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di
produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese e che
sono destinati ad un ruolo marginale, per effetto della stessa
liberalizzazione del mercato elettrico.
5.3. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli
standards e le linee guida per la riduzione dei consumi energetici
nei settori industriali e terziario, al fine di raggiungere gli
obiettivi indicati dalle linee guida.
5.4. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, e dei lavori pubblici, sentita la
Conferenza unificata, adotta i provvedimenti relativi alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, al
fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida,
considerando il seguente ordine di priorita':
a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli pubblici con
autoveicoli a basse emissioni;
b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e
metropolitane, con la contestuale limitazione del traffico
autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani;
c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da
strada a ferrovia/cabotaggio.
5.5. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri
dell'industria e per le politiche agricole, sentita la Conferenza
unificata adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle
emissioni nei settori non energetici, al fine di raggiungere gli
obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine
di priorita':
a) riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai processi
industriali;
b) promozione del riciclaggio dei rifiuti;
c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli;
e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi,
esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle
apparecchiature contenenti tali sostanze.
I suddetti provvedimenti e misure possono essere emanati anche con
riferimento a specifici settori per i quali non siano stati definiti
gli accordi volontari, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
individuati dalle linee guida, ovvero in caso di mancato rispetto
degli accordi volontari stessi.
6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione
sviluppo sostenibile:
6.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri,
dell'industria, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, della
ricerca scientifica, delle finanze, del tesoro, e del commercio con
l'estero e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata,
individua i criteri e le misure per favorire le iniziative da
sviluppare nell'ambito dei meccanismi di "Joint Implementation" e
"Clean Development Mechanism", e in particolare stabilisce:
a) le modalita' attraverso le quali le rappresentanze italiane nei
Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite, e
presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere
e assistere i programmi italiani di cooperazione nell'ambito dei
meccanismi del Protocollo di Kyoto, in particolare valorizzando gli
effetti dei programmi di cooperazione economica e industriale sulla
riduzione delle emissioni tendenziali dei gas serra. A tal fine il
Ministero degli affari esteri impartisce le opportune direttive alle
rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto,
presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie
multilaterali;
b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di
cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo
di Kyoto, sulla base di accordi volontari con le amministrazioni
pubbliche;
c) l'istituzione di una segreteria "dei meccanismi flessibili del
Protocollo di Kyoto" con la partecipazione del Ministero
dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del tesoro e degli
affari esteri per la promozione di progetti che dovranno comunque
essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'amministrazione
e le imprese.
6.2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio con l'estero, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce le procedure per il commercio dei
permessi di emissione nell'ambito del meccanismo di "Emissions
Trading" adottato dal Protocollo di Kyoto, e definisce le modalita'
attraverso le quali la segreteria di cui al precedente punto 5.1. c)
certifica le transazioni dei permessi di emissione.
7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base
delle proposte formulate dalla Commissione sviluppo sostenibile,
presentera' un rapporto al CIPE ed alla Conferenza unificata
sull'attuazione della presente delibera. Il rapporto, oltre a
documentare lo stato di attuazione dei programmi e delle misure
previste, dovra' indicare, per quanto possibile, l'articolazione e la
dimensione su scala regionale delle misure di riduzione.
Roma, 19 novembre 1998
Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 68