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DECRETO 11 novembre 1999
Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un
decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare
l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia
elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto adotta, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le direttive per
l'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo. Con successivo decreto sono definiti gli incrementi della
percentuale di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, per gli anni successivi al 2002.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni
riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed
inoltre le seguenti:
a) producibilita' di un impianto e' la media aritmetica dei valori
della produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzata
negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di
fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze
manutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normative in
merito al minimo deflusso costante vitale;
b) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile
dall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storici di
produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuova
costruzione, in base ai dati di progetto;
c) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di
produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilita'
prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un
potenziamento;
d) potenziamento, o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico su
un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentire un
aumento della producibilita' dell'impianto medesimo;
e) rifacimento e' l'intervento impiantisticotecnologico su un
impianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguato
miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraverso
la sostituzione o la totale ricostruzione delle principali parti
dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:
1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche ed il gruppo
turbinaalternatore;
2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e la
girante eolica;
3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione,
l'alternatore, la turbina ed il condensatore;
4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche e
l'inverter;
5) per impianti utilizzanti rifiuti o biomasse, anche in
cocombustione: l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore ed
il gassificatore;
6) per impianti utilizzanti biogas: le opere di captazione ed il
gruppo motorealternatore;
f) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismesso da
oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata
all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o
dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);
g) cocombustione e' la combustione contemporanea di combustibili da
fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;
h) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si
effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il
sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento,
rifacimento o riattivazione.

Art. 3.
Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo
1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di
cogenerazione fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti
all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al gestore della rete di
trasmissione nazionale, di seguito denominato "gestore della rete",
entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002,
l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni
di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono
conteggiati secondo la vigente normativa fiscale.
L'autocertificazione e' riferita all'anno precedente ed evidenzia
separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun
impianto.
2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale
dell'energia risultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 e'
arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.

Art. 4.
Impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. L'energia da immettere nel sistema elettrico nazionale ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo'
essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati
in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento,
rifacimento, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999,
anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione, tenendo
conto che:
a) per gli impianti idroelettrici e' esclusa la quota di energia
elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;
b) per i potenziamenti si considera solo la producibilita'
aggiuntiva;
c) per gli impianti di cocombustione, la produzione di energia
elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata sottraendo alla
produzione totale la parteascrivibile alle altre fonti di energia
nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora
quest'ultima sia superiore al 5% del totale;
d) le autorizzazioni in materia ambientale degli impianti oggetto
di rifacimento o riattivazione devono essere riesaminate ai sensi
della vigente normativa.
2. L'energia di cui al comma 1, puo' essere prodotta da impianti
termoelettrici esistenti alimentati da biomasse, e altresi' da
combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, come definiti dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, previa approvazione, per questi ultimi, del Ministero
dell'ambiente e dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, su
parere favorevole degli enti locali interessati. In tal caso, la
produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e'
calcolata con riferimento all'incremento di utilizzo delle biomasse,
o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, rispetto alla
media del triennio precedente l'entrata in vigore del presente
decreto, ed e' pari al 10% di tale incremento in termini di energia
primaria.
3. Il produttore presenta apposita domanda al gestore della rete di
trasmissione nazionale per il riconoscimento ai suddetti impianti
della relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore,
b) sede dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) potenza
nominale, e) data di entrata in esercizio, f) producibilita'
aggiuntiva, o producibilita' attesa. Nei casi di potenziamento,
rifacimento, riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili,
anche gassosi, derivati da rifiuti in impianti esistenti, al fine di
consentire al gestore della rete di effettuare le opportune
verifiche, detta domanda deve contenere tutte le informazioni
necessarie a valutare la corrispondenza della singola tipologia di
intervento alle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettere d), e) ed
f) o a quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nel
seguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanza
di pronunciamento del gestore della rete entro novanta giorni dal
ricevimento. Qualora, data la particolare onerosita' nei casi di
rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia
effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le
principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1,
lettera e), punti 1) e 3), le parti oggetto dell'intervento di
rifacimento devono essere specificate nella domanda per il
riconoscimento della qualifica che, in tali casi, e' accolta dal
gestore della rete di trasmissione nazionale su parere conforme del
Ministero dell'ambiente e dell'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas.
4. Nel caso di impianti di cui al comma 1 non ancora in esercizio,
la domanda di riconoscimento della qualifica e' accompagnata dal
progetto definitivo dell'impianto.
5. I soggetti responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare
al gestore della rete ogni variazione dei dati degli impianti stessi,
ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.
6. L'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo' essere rispettato importando,
in tutto o in parte, elettricita' prodotta da impianti entrati in
esercizio successivamente al 1 aprile 1999, alimentati da fonti
rinnovabili, purche' tali impianti siano ubicati in paesi esteri che
adottino analoghi strumenti di promozione ed incentivazione delle
fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la
stessa possibilita' ad impianti ubicati in Italia. In tal caso, la
domanda di cui al comma 3, e' presentata dal soggetto obbligato,
unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta
dall'impianto ed a titolo valido per l'immissione della stessa nel
sistema elettrico nazionale. Tutti i dati devono essere certificati
dall'autorita' designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della
direttiva 96/92/CE nel paese in cui e' ubicato l'impianto. Nel caso
di paesi non appartenenti all'Unione europea, l'accettazione della
domanda e' subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore
della rete di trasmissione nazionale ed analoga autorita' locale che
determini le modalita' per le necessarie verifiche.

Art. 5.
Certificati verdi
1. La produzione di energia elettrica degli impianti di cui
all'art. 4, commi 1, 2 e 6, ha diritto, per i primi otto anni di
esercizio successivi al periodo di collaudo ed avviamento, alla
certificazione di produzione da fonti rinnovabili, di seguito
denominata "certificato verde". Il certificato verde, di valore pari
o multiplo di 100 MWh, e' emesso dal gestore della rete, entro trenta
giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione
da fonte rinnovabile dell'anno precedente, corredata da copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata
all'Ufficio tecnico di finanza.
2. Ai fini della emissione dei certificati verdi di cui al comma 1
e delle successive verifiche, la produzione di energia di cui al
comma 1 e' arrotondata ai 100 MWh con criterio commerciale.
3. Su richiesta del produttore, possono essere emessi da parte del
gestore della rete certificati verdi, di valore pari o multiplo di
100 MWh, relativi alla producibilita' attesa degli impianti di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, nell'anno in corso o nell'anno successivo. I
certificati verdi sono in ogni caso validi solo per l'anno cui si
riferiscono.
4. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca
effettivamente energia in quantita' pari o superiore al certificato
emesso, ed il produttore non sia in grado di restituire per
l'annullamento il certificato emesso, il gestore della rete compensa
la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del
medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il
medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati per
l'anno di riferimento, puo' essere fatta anche per i due anni
successivi.
5. Nel caso di impianti di cui all'art. 4, comma 4, l'emissione di
certificati verdi e' subordinata alla presentazione di apposita
richiesta corredata dalla concessione edilizia e dalle autorizzazioni
per l'allacciamento rilasciate dagli enti locali competenti, ove
necessarie, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a
favore del gestore della rete, in termini di energia a valere sulla
produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizio o in
termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei
certificati verdi di cui al comma 1, dell'art. 9.
6. L'emissione, da parte del gestore della rete, dei certificati
verdi di cui al presente articolo e' subordinata alla verifica della
attendibilita' dei dati forniti. Il gestore della rete puo' disporre
controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine
di verificare la loro conformita' all'art. 2, comma 15, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. In caso di certificati emessi in relazione ad impianti ubicati
in Paesi esteri gli eventuali diritti connessi all'applicazione dei
meccanismi flessibili di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998,
n. 137, devono far capo al soggetto importatore dell'energia
elettrica.
8. Il gestore della rete di trasmissione nazionale puo' emettere,
anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali,
certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Tali certificati sono venduti al prezzo fissato al successivo art. 9.
9. Su richiesta del produttore, per fini ed utilizzi diversi da
quelli del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione
nazionale puo' certificare la provenienza da fonte rinnovabile
dell'energia elettrica prodotta da impianti diversi da quelli di cui
all'art. 4, o prodotta da questi ultimi, ma esclusa ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

Art. 6.
Contrattazione dei certificati verdi
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del
mercato elettrico, organizza, entro il 1 gennaio 2001, una sede per
la contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 5.
2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificati
verdi si conformano alla disciplina del mercato approvata dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. I certificati verdi sono oggetto di libero mercato tra i
soggetti detentori degli stessi ed i produttori e importatori
soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui
al comma 1.

Art. 7.
Verifica annuale di adempimento all'obbligo
1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al gestore della
rete certificati verdi relativi all'anno precedente ed equivalenti,
in termini di energia associata, all'obbligo di immissione che
compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui
all'art. 3, comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati
verdi ricevuti, e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la
verifica, relativamente all'anno precedente, di ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, ed annulla i certificati relativi. La verifica
si intende positiva se l'energia elettrica da fonte rinnovabile
associata ai certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo,
uguaglia o supera il valore della quota in capo al soggetto stesso,
come definita al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. L'esito della verifica e' notificato agli
interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo, il soggetto obbligato compensa entro
trenta giorni la differenza evidenziata dalla verifica di cui al
comma precedente, tramite acquisto ed invio al gestore della rete di
eventuali certificati verdi in esubero relativi all'anno precedente,
o tramite acquisto e conseguente annullamento di certificati verdi
emessi dal gestore medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 8.
4. In caso di mancato adempimento, previa segnalazione del gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas diffida il soggetto obbligato al rispetto di
quanto previsto dal presente decreto. Il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, stabilisce le
modalita' con le quali e' regolata e limitata la partecipazione al
mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.

Art. 8.
Verifica di compensazione triennale
1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il
gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenza
tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a
qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia
negativa, acquista sul mercato di cui all'art. 6, ed annulla,
certificati verdifino a copertura di detta differenza. Fino ad
avvenuta compensazione, il gestore non puo' vendere i certificati di
cui all'art. 9, ne' emettere certificati ai sensi dell'art. 5, comma
8.

Art. 9.
Disposizioni relative agli impianti di cui all'art. 3
comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481
1. Il gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul
mercato di cui all'art. 6 i certificati verdi relativi agli impianti
di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999. Il prezzo
di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia
della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed e'
pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da
parte del gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono
riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della
specifica tipologia di impianto come definite al titolo II, comma 3,
della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29
aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al
netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.

Art. 10.
Bollettino annuale
1. A decorrere dal 2001, il gestore della rete, pubblica un
bollettino annuale informativo, con l'elenco degli impianti da fonti
rinnovabili qualificati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, sia in
esercizio che in costruzione, e dei certificati verdi emessi. Il
bollettino contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso
non collegabili al singolo, sugli impianti, sulla produzione
energetica effettiva verificata dal gestore della rete, sui controlli
effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui ai
precedenti articoli 7 e 8. Il bollettino riporta altresi' notizie
utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di
cui all'art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 1999
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi