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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                         
   11 febbraio 1998, n. 53.                                                        
     Regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla           
   autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  di  impianti  di           
   produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a           
   norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.              
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;                        
     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Visto l'articolo  20, comma 8,  della legge  15 marzo 1997,  n. 59,           
   allegato 1, numeri 8 e 87;                                                      
     Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;                  
     Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;                                      
     Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,           
   adottata nella riunione del 5 agosto 1997;                                      
     Sentita  la Conferanza  unificata  istituita ai  sensi del  decreto           
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281;                                             
     Acquisito il  parere delle competenti commissioni  del Senato della           
   Repubblica e della Camera dei deputati;                                         
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 22  settembre           
   1997;                                                                           
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 30 gennaio 1998;                                                   
     Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del           
   Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto           
   con  i Ministri  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato,           
   della sanita' e dell'ambiente;                                                  
                                                                                   
                                   Emana                                           
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                          Oggetto del regolamento                                  
                                                                                   
     1. Il  presente regolamento, fatta salva  la disciplina conseguente           
   all'emanazione   dei  decreti   legislativi   predisposti  ai   sensi           
   dell'articolo 1,  comma 4, lettera c),  della legge 1 marzo  1997, n.           
   59, disciplina i seguenti procedimenti:                                         
     a) autorizzazione alla produzione di  energia elettrica da parte di           
   imprese  attraverso  impianti  esistenti, potenziamento  di  impianti           
   esistenti  o nuovi  impianti per  uso proprio  o per  la cessione  al           
   concessionario  delle  attivita'  riservate allo  Stato  nel  settore           
   elettrico, di cui  all'articolo 14 del decreto-legge  11 luglio 1992,           
   n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.           
   359, nonche',  nel caso  di imprese  costituite in  forma societaria,           
   anche per uso delle societa' controllate, della societa' controllante           
   e delle  societa' controllate  dalla medesima  societa' controllante,           
   con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;                          
     b)  autorizzazione alla  produzione  di energia  elettrica per  usi           
   diversi da  quelli di  cui alla lettera  a), mediante  costruzione di           
   nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese           
   elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre           
   1962, n.  1643, e delle imprese  elettriche degli enti locali  di cui           
   all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;                     
     c)  autorizzazione  all'istallazione  ed  all'esercizio  di  gruppi           
   elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;                        
     d)   autorizzazione   alle   emissioni  in   atmosfera   ai   sensi           
   dell'articolo  17  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  24           
   maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.                 
     2. Le procedure  previste dal presente regolamento  per il rilascio           
   dell'autorizzazione   alle   emissioni    in   atmosfera   ai   sensi           
   dell'articolo  17  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  24           
   maggio 1988, n. 203, si  applicano anche agli impianti che utilizzano           
   fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di           
   energia  elettrica  nei  limiti  in  cui  detti  impianti  presentano           
   emissioni soggette a tale autorizzazione.                                       
     3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11,           
   del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:                
     a) non sono soggetti all'autorizzazione  di cui al comma 1, lettera           
   c), l'installazione  e l'esercizio di gruppi  elettrogeni funzionanti           
   di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a           
   metano o GPL e  potenza termica non superiore a 1  MW se alimentati a           
   benzina o gasolio, nonche' di gruppi elettrogeni per la produzione di           
   energia  elettrica  che  utilizzano   fonti  rinnovabili  e  che  non           
   comportano emissioni in atmosfera;                                              
     b) l'installazione e l'esercizio  di gruppi elettrogeni funzionanti           
   di   continuo,   se   determinanti  inquinamento   atmosferico   poco           
   significativo  ai sensi  dell'articolo 2  del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 25 luglio 1991, nonche' di gruppi elettrogeni per la           
   produzione  di  energia  elettrica  di soccorso,  non  sono  soggetti           
   all'autorizzazione di cui al comma 2;                                           
     c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui           
   alle lettere a) e b) del presente comma, purche' siano effettuati nel           
   rispetto  delle norme  di  sicurezza ed  ambientali, puo'  procedersi           
   previa  comunicazione al  Ministero dell'industria,  del commercio  e           
   dell'artigianato,  all'ufficio  tecnico  di  finanza  competente  per           
   territorio ed al concessionario  delle attivita' riservate allo Stato           
   nel settore  elettrico, di cui  all'articolo 14 del  decreto-legge 11           
   luglio 1992,  n. 333,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8           
   agosto 1992, n. 359.                                                            
     4. Per il  concessionario delle attivita' riservate  allo Stato nel           
   settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio           
   1992, n.  333, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto           
   1992,  n.  359,  anche  ai  fini dell'articolo  17  del  decreto  del           
   Presidente della  Repubblica 24  maggio 1988, n.  203, si  applica la           
   procedura  di  cui all'allegato  IV  al  decreto del  Presidente  del           
   Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.                                    
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                         Domanda di autorizzazione                                 
                                                                                   
     1.  La  domanda  di   autorizzazione  e'  presentata  al  Ministero           
   dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  che ne  trasmette           
   copia  al concessionario  delle  attivita' riservate  allo Stato  nel           
   settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio           
   1992, n.  333, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  8 agosto           
   1992, n. 359,  nonche' per conoscenza all'ufficio  tecnico di finanza           
   competente per territorio.                                                      
     2. Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da           
   una  relazione   nella  quale   sono  comunque  indicati:   il  ciclo           
   produttivo,  l'indicazione del  presumibile  termine per  la messa  a           
   regime dell'impianto, l'utilizzo  dell'energia elettrica prodotta, le           
   esigenze  per   le  quali   si  vuol  procedere   alla  realizzazione           
   dell'impianto, nonche' le caratteristiche  di collegamento al sistema           
   elettrico nazionale.                                                            
     3. Nel caso di gruppi  elettrogeni la domanda per l'installazione e           
   l'esercizio riporta le  esigenze per le quali si  vuol procedere alla           
   installazione  ed  i  dati   circa  il  combustibile  utilizzato,  le           
   caratteristiche del motore  primo e la potenza  elettrica espressa in           
   kw.                                                                             
     4.  Ai  fini dell'applicazione  dell'articolo  17  del decreto  del           
   Presidente della Repubblica  24 maggio 1988, n. 203,  la richiesta di           
   autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate           
   per prevenire  l'inquinamento atmosferico e corredata  da una perizia           
   giurata  che  attesti la  qualita'  e  la quantita'  delle  emissioni           
   inquinanti in  atmosfera, la  medesima e' contestualmente  inviata in           
   copia anche ai Ministeri dell'ambiente  e della sanita', nonche' alla           
   regione   competente  per   territorio  che   ne  informa   i  comuni           
   interessati.                                                                    
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                              Fase istruttoria                                     
                                                                                   
     1. Entro sessanta giorni dal  ricevimento della copia della domanda           
   di cui  all'articolo 2,  il concessionario delle  attivita' riservate           
   allo  Stato  nel  settore  elettrico,  di  cui  all'articolo  14  del           
   decreto-legge 11 luglio 1992,  n. 333, convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359,  invia  le  proprie  motivate           
   osservazioni  indicando   le  condizioni   cui,  a  suo   avviso,  le           
   autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento           
   delle attivita'  elettriche. Trascorso  inutilmente detto  termine il           
   Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato procede           
   comunque agli ulteriori adempimenti.                                            
     2.  Nei  casi  di  cui  al comma  4  dell'articolo  2  i  Ministeri           
   dell'ambiente  e  della  sanita',  nonche'  le  regioni  e  i  comuni           
   interessati, devono  esprimere il parere di  competenza entro novanta           
   giorni.  Il predetto  termine e'  sospeso,  in caso  di richiesta  di           
   informazioni o documentazione  aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale           
   termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato           
   convoca  immediatamente apposita  conferenza  dei  servizi, ai  sensi           
   dell'articolo  14 della  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  e successive           
   modifiche  ed  integrazioni, da  tenersi  entro  trenta giorni.  Alla           
   conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni           
   e   i  comuni   territorialmente   competenti   e  i   rappresentanti           
   dell'impresa  su loro  richiesta. Ove  l'impianto sia  assoggettato a           
   valutazione di  impatto ambientale,  il Ministero dell'ambiente  o la           
   regione  danno   immediata  comunicazione  al   Ministero  procedente           
   dell'avvio  e  della  conclusione della  procedura,  unitamente  alle           
   relative  determinazioni, ai  fini  della trasmissione  del parere  o           
   eventuale convocazione della conferenza dei servizi.                            
     3.  Le   determinazioni  della  Conferenza  circa   la  domanda  di           
   autorizzazione  presentata,  le  prescrizioni e  le  altre  modalita'           
   esecutive da  imporre al  soggetto richiedente devono  essere assunte           
   all'unanimita' tra  i rappresentanti delle amministrazioni  statali e           
   regionali,  e dei  comuni  interessati.  Nel caso  in  cui non  venga           
   raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo           
   14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  cosi'  come  modificato           
   dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo           
   17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.                                          
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                      Provvedimento di autorizzazione                              
                                                                                   
     1.  Entro  sessanta  giorni  dal ricevimento  dei  pareri  o  dalle           
   determinazioni  assunte  nella  conferenza  dei  servizi  secondo  la           
   disciplina  di cui  all'articolo 3,  il Ministro  dell'industria, del           
   commercio  e   dell'artigianato  adotta,  con  proprio   decreto,  il           
   provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.                         
     2. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,           
   entro  trenta giorni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente           
   regolamento  provvede alla  modifica  dei  regolamenti di  attuazione           
   degli articoli 2 e  4 della legge 7 agosto 1990,  n. 241, indicando i           
   termini previsti dal presente regolamento.                                      
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
           Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta                  
                                                                                   
     1. Ai fini delle  modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo           
   4, che  riguardano solo la  titolarita' dell'impianto stesso  o l'uso           
   dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui           
   agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.                                     
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                            Abrogazione di norme                                   
                                                                                   
     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano           
   di avere  efficacia, limitatamente alla materia  procedimentale dallo           
   stesso disciplinata:                                                            
     a) l'articolo 211, comma 2, del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.           
   1775;                                                                           
     b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica           
   18 marzo 1965, n. 342;                                                          
     c)  l'articolo  10   del  decreto-legge  17  marzo   1980,  n.  68,           
   convertito, con  modificazioni, dalla legge  16 maggio 1980,  n. 178,           
   cosi' come  sostituito dall'articolo 20, comma  5, secondo capoverso,           
   della legge 9 gennaio 1991, n. 9;                                               
     d) il terzo  capoverso del numero 6) dell'articolo 4  della legge 6           
   dicembre 1962, n. 1643, cosi' come sostituito dall'articolo 20, comma           
   1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.                                             
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                             Entrata in vigore                                     
                                                                                   
     1. Il presente  regolamento entra in vigore  il sessantesimo giorno           
   dopo la  sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica           
   italiana.                                                                       
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1998                                          
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                     Prodi, Presidente del Consiglio dei           
                                     Ministri                                      
                                     Bassanini, Ministro per la funzione           
                                     pubblica e gli affari regionali               
                                     Bersani,  Ministro  dell'industria,           
                                     del commercio e dell'artigianato              
                                     Bindi, Ministro della sanita'                 
                                     Ronchi, Ministro dell'ambiente                
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998                              
     Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24                                
                                                                                   
                                        NOTE                                       
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10,  comma 3  del  testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note al preambolo:                                                   
                - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:             
               "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo           
             dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.                         
               Puo' inviare messaggi alle Camere.                                  
               Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima           
             riunione.                                                             
               Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di           
             legge  di iniziativa del Governo.                                     
               Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di           
             legge  e i regolamenti.                                               
               Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla           
             Costituzione.                                                         
               Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello           
             Stato.                                                                
               Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,           
             ratifica  trattati  internazionali,    previa,       quando           
             occorra,   l'autorizzazione  delle Camere.                            
               Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio           
             supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara           
             lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.                         
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura.                
                Puo' concedere grazia e commutare le pene.                         
                Conferisce le onorificenze della Repubblica".                      
               -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  2,  della           
             legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo           
             e      ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei           
             Ministri):                                                            
               "2.     Con   decreto      del      Presidente      della           
             Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei           
             Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i           
             regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte           
             da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,           
             per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando           
             l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,           
             determinano   le  norme generali regolatrici  della materia           
             e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con           
             effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme           
             regolamentari".                                                       
               - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della  legge           
             n.  59/1997  (Delega  al   Governo per   il conferimento di           
             funzioni e  compiti alle regioni ed enti  locali  per    la           
             riforma   della   pubblica   amministrazione  e  per     la           
             semplificazione amministrativa)  nonche' dei numeri 8  e 87           
             dell'allegato 1 alla stessa legge:                                    
               "8. In sede di prima attuazione della  presente  legge  e           
             nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al           
             presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono           
             emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti           
             dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,           
             per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla           
             presente legge, nonche' le seguenti materie:                          
               a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,           
             di cui alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e    successive           
             modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,           
             di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive           
             modificazioni;                                                        
               b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali           
             nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del           
             sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione           
             di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai           
             medesimi, con compiti consultivi e di proposta;                       
               c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi           
             universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire           
             l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci           
             e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di           
             abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime           
             dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico           
             degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario           
             dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la           
             contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',           
             solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle           
             condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a           
             definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la           
             valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei           
             predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono           
             soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti           
             Commissioni parlamentari;                                             
               d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore           
             di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del           
             Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e           
             procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per           
             ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24           
             dicembre 1993, n. 537;                                                
               e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle           
             universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,           
             prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,           
             ministeriale o prefettizia".                                          
                                                                                   
                                                             "Allegato 1           
                                                                                   
                                        (previsto dall'art. 20, comma 8)           
                                                                                   
                (Omissis).                                                         
               8.  Procedimento  di  autorizzazione  alle  imprese   per           
             autoproduzione:                                                       
                 legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.           
                (Omissis).                                                         
               87.  Procedimento  di  autorizzazione  alla costruzione e           
             all'esercizio  di  impianti  di    produzione  di   energia           
             elettrica    che  utilizzano  fonti  convenzionali  (gruppi           
             elettrogeni):                                                         
                 legge 9 gennaio 1991, n. 9.                                       
                (Omissis)".                                                        
               - Si riporta il testo degli articoli  20 e 24 della legge           
             n.  9/1991  (Norme  per  l'attuazione   del   nuovo   Piano           
             energetico   nazionale:   aspetti  istituzionali,  centrali           
             idroelettriche ed elettrodotti,  idrocarburi  e  geotermia,           
             autoproduzione e disposizioni fiscali):                               
               "Art.   20   (Norme   per  gli  autoproduttori  da  fonti           
             energetiche  convenzionali).  -  1.  Sostituisce  con   tre           
             capoversi  il terzo capoverso del n. 6 dell'art. 4, legge 6           
             dicembre 1962, n. 1643.                                               
               2. Sono altresi'   ammessi scambi  e  cessioni  tra  enti           
             locali  e  loro  imprese, cosi' come definite dall'art.  22           
             della legge 8 giugno 1990, n. 142,   nonche'  tra  societa'           
             con  partecipazione di enti  locali e/o delle loro suddette           
             imprese.                                                              
               3.  Restano     valide   le   autorizzazioni   rilasciate           
             anteriormente alla data di entrata in vigore della presente           
             legge.                                                                
               4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6,           
             D.P.R.  21 agosto   1963, n.  1165,  per le  quantita'  e i           
             prezzi  di cui   agli articoli   7 e   8    dello    stesso           
             decreto    sono   prorogate   sino al  31 dicembre  2001. A           
             quella data,  tali forniture  verranno ridotte   in  misura           
             progressivamente        decrescente,    secondo      quanto           
             disposto dall'art. 4, legge 7  agosto  1982,  n.  529,  nei           
             successivi sei anni.                                                  
                5. Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.               
               6.  E' abrogato  l'art. 13,  D.P.R. 4  febbraio 1963,  n.           
             36,  come modificato dall'art. 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n.           
             342.                                                                  
               7.  I limiti del 70 per cento di  cui al n. 6), dell'art.           
             4, legge 6 dicembre 1962,   n.  1643,  non    si  applicano           
             dalla data di  entrata in vigore della presente legge.                
               8.  Nei    casi di rinuncia   da parte  dell'Enel a norma           
             dell'art. 2, comma 2,  della legge 7 agosto  1982, n.  529,           
             il      prolungamento   della  durata  delle    concessioni           
             idroelettriche e' disposto,  su istanza del  concessionario           
             con    decreto   del   Ministro dei   lavori   pubblici  di           
             concerto    con    il    Ministro   dell'industria,     del           
             commercio         e  dell'artigianato,     sentito  l'Enel,           
             sempreche'   non ostino   superiori ragioni  di    pubblico           
             interesse    e per una   durata massima  nei limiti fissati           
             dalla  convenzione di   cui all'art.   3  della    suddetta           
             legge.    Tale  durata  massima  si  applica   anche per le           
             concessioni prolungate a favore delle  imprese  degli  enti           
             locali  ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio           
             1990, n. 102".                                                        
               "Art.  24  (Diritto  di    prelazione  sulle  concessioni           
             idroelettriche).    -  1.  Le    imprese non assoggettate a           
             trasferimenti  all'Enel, ai sensi dell'art. 4,  numeri 6) e           
             8),   della legge  6  dicembre    1962,  n.  1643,  possono           
             esercitare  il diritto di  prelazione sulle concessioni per           
             le quali l'Enel  abbia manifestato   la volonta'    di  non           
             avvalersi   della  facolta'  di  subingresso  di  cui    al           
             combinato disposto del terzo comma dell'art. 25  del  testo           
             unico    delle  disposizioni  di  legge sulle acque e sugli           
             impianti  elettrici, approvato con R.D. 11  dicembre  1933,           
             n.    1775, e  del quinto comma  dell'art. 9 del  D.P.R. 18           
             marzo  1965, n.  342,  a condizione  che  abbiano  eseguito           
             le  variazioni  di cui  al secondo  comma dell'art.  49 del           
             testo unico  delle disposizioni  di legge sulle  acque    e           
             sugli  impianti  elettrici, approvato  con R.D. 11 dicembre           
             1933, n. 1775.                                                        
               2. Restano salve le competenze   delle province  autonome           
             di  Trento e di  Bolzano  previste  dal  testo unico  delle           
             leggi  costituzionali concernenti lo statuto  speciale  per           
             il  Trentino-Alto  Adige, approvato con   D.P.R.  31 agosto           
             1972,  n.  670,  e  dalle relative  norme  di attuazione.             
               3. E' abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio  1982,  n.           
             308.                                                                  
               4.  Nei  casi   di rinuncia da parte dell'Enel, ai  sensi           
             dell'art. 2, commi primo, secondo  e terzo, della  legge  7           
             agosto    1982,  n. 529, ad avvalersi della facolta' di cui           
             all'art.  1,  comma  primo,  della  legge  stessa,   e   di           
             conseguente  prolungamento  delle  concessioni, le opere di           
             raccolta, di regolazione e  di derivazione,  principali  ed           
             accessorie,  i  canali adduttori  delle acque,  le condotte           
             forzate  e  di scarico restano in  proprieta' delle imprese           
             elettriche  degli  enti     locali   e   delle      imprese           
             autoproduttrici    di  energia   elettrica titolari   delle           
             relative  concessioni  di  derivazione idroelettrica   sino           
             al  nuovo termine che sara' assegnato all'utenza.                     
               5.  Il  secondo  comma dell'art. 2   della legge 7 agosto           
             1982, n. 529, si applica, oltre  ai soggetti  indicati  nel           
             primo    comma  del  medesimo  articolo, anche alle imprese           
             autoproduttrici.                                                      
               6. Nei  casi di rinuncia dell'Enel  ai sensi dell'art. 8,           
             comma 4, della   legge 2    maggio  1990,    n.  102,    il           
             prolungamento    della  durata della     concessione     e'           
             disposto    con   decreto   del   Ministro  dell'industria,           
             del    commercio  e  dell'artigianato  di   concerto con il           
             Ministro dei lavori  pubblici,  sentito    l'Enel,  per  un           
             periodo  massimo  di sessanta   anni. Nei casi  di rinuncia           
             da parte dell'Enel  a norma dell'art. 2,    secondo  comma,           
             della    legge  7   agosto 1982, n.   529, il prolungamento           
             della  durata    delle   concessioni   idroelettriche    e'           
             disposto    con decreto   del Ministro  dell'industria, del           
             commercio e dell'artigianato  di concerto  con il  Ministro           
             dei   lavori pubblici,  sentito  l'Enel,    sempreche'  non           
             ostino  superiori    ragioni di pubblico interesse   e  per           
             una   durata     massima   nei   limiti    fissati    dalla           
             convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.                   
               7.   Le   imprese     non  assoggettate  a  trasferimenti           
             all'Enel, ai sensi dell'art. 4,  n.  8),  della  legge    6           
             dicembre  1962,  n.  1643,  modificato  dall'art.  18 della           
             legge 29 maggio  1982,  n.    308,  possono  esercitare  il           
             diritto  di    prelazione  sulle   concessioni di   piccole           
             derivazioni d'acqua  per  impianti idroelettrici   di   cui           
             al  testo   unico   delle disposizioni   di   legge   sulle           
             acque  e  sugli  impianti  elettrici approvato   con   R.D.           
             11    dicembre    1933,    n.      1775,    e    successive           
             modificazioni ed integrazioni".                                       
               -   La   legge n.   481/1995   reca   "Norme    per    la           
             concorrenza   e   la regolazione  dei  servizi  di pubblica           
             utilita'.  Istituzione  delle Autorita' di regolazione  dei           
             servizi di pubblica utilita'".                                        
              Note all'art. 1:                                                     
               -  Si    riporta  il testo   dell'art. 1   della legge n.           
             59/1997 citata nelle note al preambolo:                               
               "Art. 1.  - Il Governo  e' delegato ad  emanare, entro il           
             31 marzo 1998, uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a           
             conferire  alle  regioni  e agli   enti   locali, ai  sensi           
             degli   articoli   5,   118 e   128    della  Costituzione,           
             funzioni  e   compiti   amministrativi   nel rispetto   dei           
             principi e dei  criteri direttivi contenuti nella  presente           
             legge. Ai  fini      della      presente      legge,    per           
             "conferimento"     si     intende trasferimento,   delega o           
             attribuzione di  funzioni e  compiti e  per "enti   locali"           
             si  intendono   le   province,   i comuni,   le   comunita'           
             montane e gli altri enti locali.                                      
               2.  Sono  conferite  alle  regioni    e agli enti locali,           
             nell'osservanza del principio di    sussidiarieta'  di  cui           
             all'art.  4,    comma 3, lettera a), della  presente legge,           
             anche ai  sensi dell'art. 3 della  legge 8 giugno 1990,  n.           
             142,   tutte le funzioni    e  i    compiti  amministrativi           
             relativi  alla  cura    degli interessi e alla   promozione           
             dello sviluppo delle rispettive  comunita', nonche'   tutte           
             le    funzioni  e   i compiti amministrativi  localizzabili           
             nei   rispettivi   territori    in   atto  esercitati    da           
             qualunque    organo    o   amministrazione   dello   Stato,           
             centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti           
             pubblici.                                                             
               3. Sono esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e  2    le           
             funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:             
               a)    affari    esteri  e    commercio  estero,   nonche'           
             cooperazione internazionale  e    attivita'    promozionale           
             all'estero   di  rilievo nazionale;                                   
               b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e           
             materiale strategico;                                                 
               c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;                
               d)  tutela  dei  beni  culturali e del patrimonio storico           
             artistico;                                                            
               e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;                    
               f)   cittadinanza,  immigrazione,   rifugiati  e    asilo           
             politico, estradazione;                                               
               g)    consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo  e           
             passivo,   propaganda       elettorale,       consultazioni           
             referendarie  escluse  quelle regionali;                              
               h)    moneta,     sistema   valutario    e   perequazione           
             delle  risorse finanziarie;                                           
               i)   dogane,  protezione   dei  confini    nazionali    e           
             profilassi internazionale;                                            
               l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;                            
               m) amministrazione della giustizia;                                 
               n) poste e telecomunicazioni;                                       
               o)    previdenza    sociale,   eccedenze   di   personale           
             temporanee  e strutturali;                                            
               p) ricerca scientifica;                                             
               q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti   scolastici,           
             programmi    scolastici,       organizzazione      generale           
             dell'istruzione    scolastica    e  stato   giuridico   del           
             personale;                                                            
               r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.                   
               4.  Sono  inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e           
             2:                                                                    
               a) i compiti  di regolazione e controllo gia'  attribuiti           
             con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;                 
               b)    i   compiti    strettamente   preordinati      alla           
             programmazione,   progettazione,       esecuzione         e           
             manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali           
             dichiarate di interesse nazionale con legge statale;                  
               c)   i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di           
             protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela           
             dell'ambiente  e  della  salute,  per   gli indirizzi,   le           
             funzioni  e i  programmi   nel settore   dello  spettacolo,           
             per   la   ricerca,   la  produzione,  il  trasporto  e  la           
             distribuzione  di  energia;  gli   schemi      di   decreti           
             legislativi,  ai  fini della  individuazione   dei  compiti           
             di  rilievo    nazionale,  sono predisposti  previa  intesa           
             con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,           
             le regioni e  le province autonome di Trento e Bolzano;  in           
             mancanza     dell'intesa,   il    Consiglio  dei   Ministri           
             delibera motivatamente  in  via   definitiva   su  proposta           
             del  Presidente  del Consiglio dei Ministri;                          
               d)   i   compiti  esercitati  localmente  in   regime  di           
             autonomia funzionale    dalle    camere    di    commercio,           
             industria,   artigianato  e agricoltura e dalle universita'           
             degli studi;                                                          
               e) il coordinamento  dei rapporti con l'Unione europea  e           
             i compiti preordinati   ad  assicurare    l'esecuzione    a           
             livello  nazionale   degli obblighi derivanti  dal Trattato           
             sull'Unione europea  e dagli accordi internazionali.                  
               5.  Resta ferma  la  disciplina concernente   il  sistema           
             statistico  nazionale,  anche   ai fini del  rispetto degli           
             obblighi   derivanti dal  trattato  sull'Unione  europea  e           
             dagli accordi internazionali.                                         
               6.   La     promozione  dello    sviluppo  economico,  la           
             valorizzazione dei sistemi  produttivi   e la    promozione           
             della    ricerca applicata  sono interessi pubblici primari           
             che lo Stato, le regioni,  le province, i comuni  e     gli           
             altri    enti   locali     assicurano   nell'ambito   delle           
             rispettive   competenze, nel   rispetto   delle    esigenze           
             della    salute,  della  sicurezza  pubblica e della tutela           
             dell'ambiente".                                                       
               - Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L.  n.  333/1992           
             convertito,  con  modificazioni,   dalla legge  n. 359/1992           
             (Misure  urgenti     per  il  risanamento   della   finanza           
             pubblica):                                                            
               "Art.  14.  -  1.  Con  riferimento  agli  enti di cui al           
             presente capo ed alle    societa'  da    essi  controllate,           
             tutte  le    attivita',  nonche'    i  diritti    minerari,           
             attribuiti   o   riservati per    legge    o    con    atti           
             amministrativi   ad   amministrazioni   diverse  da  quelle           
             istituzionalmente competenti,  ad enti  pubblici,  ovvero a           
             societa' a  partecipazione statale,  restano  attribuiti  a           
             titolo    di    concessione ai   medesimi soggetti che sono           
             attualmente titolari.                                                 
               2.   Le   concessioni di    cui    al    comma    1  sono           
             disciplinate      dalle   amministrazioni   competenti   in           
             conformita' alle disposizioni vigenti.  Ove la materia  non           
             sia    regolata  da leggi preesistenti, la disciplina sara'           
             stabilita   dall'atto di concessione  in    conformita'  ai           
             principi generali vigenti in materia.                                 
               3.    Le  concessioni   di cui   al comma   1 avranno  la           
             durata   massima prevista dalle   norme  vigenti,  comunque           
             non  inferiore a   venti anni, con decorrenza dalla data di           
             entrata in vigore del presente decreto.                               
               4.  Le  concessioni di attivita'  in favore  dei soggetti           
             di  cui al comma  1, che   siano gia'   in  vigore,    sono           
             prorogate   per la  stessa durata prevista dal comma  3. Le           
             amministrazioni   competenti   potranno,    ove    occorra,           
             modificarle o integrarle.                                             
               4-bis.  Fino    alla emanazione di  una nuova disciplina,           
             le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui           
             agli articoli 15 e 18 esercitano,  nei  medesimi  limiti  e           
             con  i  medesimi  effetti,  le attribuzioni in  materia  di           
             dichiarazione    di pubblica utilita'  e di necessita' e di           
             urgenza, gia' spettanti agli enti originari".                         
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4  della  legge   n.           
             1643/1962  (Istituzione   dell'Ente    nazionale  per    la           
             energia   elettrica  e trasferimento    ad   esso     delle           
             imprese   esercenti  le   industrie elettriche):                      
               "Art.   4.      -  Le  norme  di    cui  all'art.  2  sui           
             trasferimenti  disposti  dal  quarto  comma   dell'art.   1           
             dovranno   attenersi   ai   seguenti   principi  e  criteri           
             direttivi:                                                            
               1) dalle   imprese assoggettate    a  trasferimento,  che           
             esercitano  in via   esclusiva  o principale  le  attivita'           
             di  cui al  primo  comma dell'art.  1,   l'Ente   nazionale           
             riterra'    il    complesso    dei   beni organizzati   per           
             l'esercizio   delle   attivita' stesse    ed  i    relativi           
             rapporti  giuridici.   Saranno previste   le modalita'  per           
             l'esecuzione del   trasferimento,  nonche'    quelle    per           
             la   separazione   e  la restituzione, agli aventi diritto,           
             dei beni non ritenuti.                                                
               L'Ente dovra' decidere circa i beni da  restituire  entro           
             centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.                
               Ciascuna  impresa    assoggettata a trasferimento   sara'           
             amministrata, con  tutti i   poteri di   gestione, da    un           
             amministratore   provvisorio nominato dall'Ente nazionale e           
             fino    a  quando  l'Ente  nazionale  stesso  non  disponga           
             diversamente;                                                         
               2)  per le imprese che non  esercitano in via esclusiva o           
             principale le attivita' di cui al primo  comma dell'art. 1,           
             saranno  stabilite  le  modalita'  per    il  trasferimento           
             all'Ente  nazionale    del complesso dei beni   organizzati           
             per  l'esercizio  delle  attivita'  stesse  e  dei relativi           
             rapporti giuridici;                                                   
               3) la classificazione delle imprese di  cui ai numeri  1)           
             e  2)  sara' operata con riferimento alla organizzazione ed           
             alla consistenza delle imprese  stesse  alla  data  del  31           
             dicembre 1961;                                                        
               4)   alle   imprese   gestite   da   enti   pubblici   si           
             applichera'  la disciplina contenuta  nei numeri 1), 2)   e           
             3); gli enti  pubblici che gestiscono in  via esclusiva  le           
             attivita'  indicate nel  primo comma dell'art.   1  saranno           
             disciolti;    si   provvedera'  altresi'   al riordinamento           
             degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva  le           
             attivita'   sopradette ed  alle necessarie modifiche  delle           
             attuali norme   ad   essi   relative,     adeguandole    ai           
             compiti  che  rimangono attribuiti  ai   medesimi  in  base           
             a   criteri  di  semplificazione amministrativa.                      
               Sara'      prevista  la     nomina     di  amministratori           
             straordinari per  la gestione   degli   enti:   la   nomina           
             sara'    fatta    dal   Ministro   per l'industria   e   il           
             commercio  a tempo  determinato,  sentiti  l'Ente nazionale           
             ed i  Ministri eventualmente  competenti secondo  le  norme           
             sull'ordinamento dei singoli enti.                                    
               Saranno  stabilite  le  modalita'  per  il  trasferimento           
             all'Ente  nazionale   di quanto  attiene alle  attivita' di           
             cui al  primo comma dell'art.  1,  esercitate  direttamente           
             dall'amministrazione  delle FF.SS e    dalle    imprese  in           
             cui   l'amministrazione   delle  FF.SS   ha partecipazione;           
             saranno   altresi'   stabilite   le   modalita'   per    la           
             fornitura    dell'energia alla  stessa amministrazione  con           
             riferimento all'incidenza degli oneri attuali;                        
               5) gli   enti locali che   esercitano,  a    mezzo  delle           
             imprese   di cui testo unico  15 ottobre 1925, n.  2578, le           
             attivita' di   cui al primo  comma  dell'art.  1,    l'Ente           
             autonomo  del  Flumendosa    e  l'Ente  autonomo  per    il           
             Volturno   potranno     ottenere    dall'Ente    nazionale,           
             previa  autorizzazione   del   Ministro  per  l'industria e           
             il    commercio,    la  concessione     dell'esercizio   di           
             attivita'  menzionate  al primo  comma dell'art. 1, purche'           
             ne facciano  richiesta entro due anni dalla data di entrata           
             in vigore  della presente  legge. Saranno   determinate  le           
             modalita'   per  il  rilascio  delle    concessioni  e  per           
             l'approvazione dei capitolati   relativi, allo    scopo  di           
             garantire  all'utenza  i massimi vantaggi  compatibili  con           
             i   fini  di    utilita'    generale    assegnati  all'Ente           
             nazionale dalla presente legge.                                       
               Le  imprese    per le quali sia   richiesto dagli enti di           
             cui  sopra  il  trasferimento  all'Ente    nazionale  e  le           
             imprese  per  le quali  non sia stata richiesta,  o non sia           
             stata ottenuta la  concessione predetta, sono soggette    a           
             trasferimento secondo le  disposizioni contenute nei numeri           
             1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.             
               Le  disposizioni  di cui al  presente n.  5) si applicano           
             agli enti istituiti dalle  regioni a statuto    speciale  e           
             all'Ente   siciliano di elettricita', istituito con decreto           
             legislativo del Capo provvisorio dello   Stato 2    gennaio           
             1947,    n. 2;  la richiesta  delle concessioni sara' fatta           
             dalle rispettive amministrazioni regionali ed  il  rilascio           
             delle      concessioni   sara'    accordato   sentite    le           
             amministrazioni regionali stesse.                                     
               Saranno previste le norme per  il  subingresso  dell'Ente           
             nazionale  in tutti   i   rapporti giuridici  dei  consorzi           
             fra comuni  e   province, costituiti anteriormente    al  1           
             gennaio    1962,  ai fini   di concessioni idroelettriche o           
             promiscue;                                                            
                 6) non sono soggette a trasferimento:                             
               a)  le    imprese  che  producono   energia     elettrica           
             destinata    a soddisfare   i   fabbisogni   inerenti    ad           
             altri  processi  produttivi esplicati dalle imprese  stesse           
             o  da  imprese che risultino consorziate o consociate  alla           
             data del  31 dicembre 1961, purche'   il fabbisogno  superi           
             il  70  per  cento    dell'energia  prodotta mediamente nel           
             triennio 1959-1961;                                                   
               b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito,           
             alla data di entrata  in    vigore  della  presente  legge,           
             nuovi  impianti  elettrici destinati   a    soddisfare   il           
             fabbisogno    di      attivita'    produttive   programmate           
             anteriormente     al  31    dicembre    1961   in  base   a           
             documentazioni aventi data certa, se entro  tre anni  dalla           
             data  del  1 gennaio 1963 pervengono  alla utilizzazione di           
             piu' del  70 per cento del totale dell'energia prodotta.              
               Le imprese di  cui alle lettere a), e b)  sono trasferite           
             allorche' il fabbisogno non   abbia superato per  tre  anni           
             consecutivi  il 70 per cento dell'energia prodotta.                   
               E'   consentita   alle   imprese,   con  le modalita'  di           
             cui  ai   due successivi   capoversi, la   produzione    di           
             energia    elettrica  per   uso proprio o per   la cessione           
             all'Enel e, in caso    di  imprese  costituite  in    forma           
             societaria,   per  uso delle  societa'  controllate,  della           
             societa'  controllante e  delle societa'  controllate dalla           
             medesima societa' controllante, con ammissione di scambi  e           
             cessioni tra queste ultime.                                           
               Il    Ministro    dell'industria,     del   commercio   e           
             dell'artigianato  autorizza  l'autoproduzione  di   energia           
             elettrica  da  parte  dei  soggetti  di  cui al   capoverso           
             precedente, per i fini  ivi previsti,  attraverso  impianti           
             esistenti,  potenziamento  di impianti  esistenti  o  nuovi           
             impianti,    tenendo conto   della   compatibilita' con  le           
             finalita'   di interesse     generale      proprie      del           
             servizio      pubblico     e     della corrispondenza    ad           
             esigenze      di    natura      economicoproduttiva     del           
             collegamento   tra   le   societa'   di  cui  al  capoverso           
             precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti  a           
             nuovi piani produttivi.                                               
               Tutta la  produzione di energia  elettrica che eccede  la           
             eventuale  quota   consumata    dallo   stesso   produttore           
             dovra'   essere  ceduta all'Enel. A   tal fine  i  soggetti           
             di  cui  al terzo  capoverso potranno stipulare  con l'Enel           
             convenzioni per  la cessione,  lo scambio,   la  produzione           
             per     conto  terzi   ed  il   vettoriamento  dell'energia           
             elettrica,  secondo  le  condizioni indicate  in   apposite           
             direttive    vincolanti      emanate      dal      Ministro           
             dell'industria,  del   commercio   e dell'artigianato    in           
             relazione    alla   possibilita'    tecnica  delle suddette           
             operazioni  ed  alle    esigenze  del   servizio   pubblico           
             espletato  dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla           
             produzione per conto dell'Enel,  al vettoriamento   ed    i           
             parametri    relativi allo  scambio vengono definiti  entro           
             centottanta giorni  dalla data di  entrata in vigore  della           
             presente  legge  ed  aggiornati con cadenza almeno biennale           
             dal Comitato interministeriale  dei prezzi (CIP) in    base           
             al criterio dei costi evitati.                                        
               Sono    escluse   dall'esonero le   attivita'  di  cui al           
             primo  comma dell'art. 1   esercitate dalla societa'    per           
             azioni  Terni:    nei limiti della   quantita'   di energia           
             elettrica  consumata  per le   attivita'  esercitate  dalla           
             societa'    Terni al 1961 o in  corso di realizzazione alla           
             data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,           
             saranno  stabilite   le    modalita'   di   fornitura,  ivi           
             compreso  il  prezzo dell'energia   stessa, tenuto    conto           
             delle    condizioni  applicate    alle  suddette  attivita'           
             mediamente nel triennio 1959-1961.                                    
               Saranno   altresi' integralmente   trasferite    all'Ente           
             nazionale      le   attivita'  della  societa'  per  azioni           
             Larderello;                                                           
               7) il  limite del  70 per cento  non si applica   per  le           
             centrali  a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che           
             siano autorizzate dal comitato di Ministri;                           
               8) non   sono  soggette  a    trasferimento  all'Ente  le           
             imprese    che  non  abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e           
             distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 piu'    di  15           
             milioni    di  chilowattore per anno.   Le medesime imprese           
             saranno  soggette  a   trasferimento   all'Ente   nazionale           
             allorche'    l'energia    prodotta,   oppure   prodotta   e           
             distribuita, avra' per due anni consecutivi superato  i  15           
             milioni di chilowattore per anno.                                     
               Tale    limite e'   elevato a  20 milioni  di kwh  per le           
             imprese che operano nelle piccole isole.                              
               Per le altre imprese  l'elevazione  del  limite  fino  40           
             milioni   di  kwh  annui  e'  consentita  quando  l'energia           
             elettrica eccedente i 15 milioni i kwh proviene   da  fonte           
             diversa  da    idrocarburi.  L'autorizzazione  e'  concessa           
             dal   Ministro    dell'industria,    del   commercio      e           
             dell'artigianato  entro tre mesi  dalla presentazione della           
             domanda, a condizione   che   le   imprese      produttrici           
             presentino   al  Ministero dell'industria,  del   commercio           
             e  dell'artigianato  un   piano  di trasformazione    degli           
             impianti    la    cui   realizzazione  non  potra' comunque           
             protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.              
               Resta  fermo che,   ad   eccezione delle   imprese    che           
             operano   nelle piccole  isole,  l'integrazione  tariffaria           
             alle  imprese  elettriche minori puo'  essere  riconosciuta           
             proquota  sulla  base  dei provvedimenti vigenti in materia           
             entro e non oltre i 15 milioni di kwh annui;                          
               9)  nel    trasferimento  previsto  dal    quarto   comma           
             dell'art.    1,  sono  comprese, con tutti gli obblighi e i           
             diritti   relativi,   le   concessioni   e   autorizzazioni           
             amministrative   in  atto  attinenti    la  produzione,  il           
             trasporto,   la  trasformazione    e   la     distribuzione           
             dell'energia   elettrica,     nonche'     le    concessioni           
             minerarie   utilizzate   per   la produzione  di    energia           
             elettrica.    Le  concessioni  di    derivazioni  per forza           
             motrice  trasferite     all'Ente  nazionale      e   quelle           
             accordategli  dopo  la  sua costituzione a norma  del regio           
             decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non  hanno  scadenza           
             e  quindi  non  si   applicano ad esse i termini di  durata           
             previsti negli  articoli 22, 23, 24,  del suddetto decreto:           
             sono abrogati  il terzo ed il quarto comma    dell'art.  26           
             del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;                          
               10)  i    trasferimenti di cui  al presente articolo sono           
             attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i           
             quali  potranno  essere  individuati  anche  i  beni  ed  i           
             rapporti   trasferiti   all'Ente  nazionale;  tali  decreti           
             saranno  emanati entro un anno dalla data   di  entrata  in           
             vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi           
             e criteri direttivi sopra indicati.                                   
               I  decreti  di  trasferimento  delle  imprese di cui alla           
             lettera b) del n. 6) che non pervengono alla  utilizzazione           
             di piu' del 70 per cento del totale dell'energia   prodotta           
             saranno emanati entro  il 30 giugno 1966.                             
               Il trasferimento delle  imprese di cui alle lettere a)  e           
             b)  del  n.    6)  che  non abbiano superato per   tre anni           
             consecutivi il 70 per cento dell'energia  prodotta    sara'           
             dichiarato  con decreto   del Ministro per l'industria e il           
             commercio;                                                            
               11) i   trasferimenti previsti    dal  presente  articolo           
             hanno  effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di           
             cui all'art. 2, comunque non  anteriormente  al  1  gennaio           
             1963".                                                                
               -  Si    riporta  il  testo dell'art.   21 della legge n.           
             9/1991, citata nelle note al preambolo:                               
               "Art.  21 (Societa'  commerciali  e imprese    elettriche           
             degli  enti locali).  - 1.  Alle  imprese  elettriche degli           
             enti    locali  che    ne  abbiano fatto richiesta entro il           
             termine previsto dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre           
             1962,    n.  1643,  l'Enel  rilascia  la   concessione   di           
             esercizio      delle      attivita'     di      produzione,           
             trasporto,  trasformazione,  distribuzione   e      vendita           
             dell'energia  elettrica  sulla base    di  convenzioni   da           
             stipularsi  con   riferimento  ad    una  convenzionequadro           
             tra  l'Enel e  l'organizzazione di  categoria delle imprese           
             interessate.                                                          
               2.  La    convenzionequadro  e    le convenzioni   con le           
             singole imprese sono    soggette    all'approvazione    del           
             Ministro        dell'industria,        del    commercio   e           
             dell'artigianato. Lo  stesso Ministro  dell'industria,  del           
             commercio  e   dell'artigianato, sentite   le parti, emana,           
             con proprio decreto, la   convenzionequadro qualora    essa           
             non  sia    stata  stipulata entro il   termine di un  anno           
             dalla data  di entrata in  vigore della presente legge.               
               3. Nella  convenzionequadro devono   essere previsti    i           
             diritti    e  i  doveri  delle parti, le modalita' relative           
             all'esercizio dei  poteri  di  coordinamento  di    cui  al           
             decreto  del Presidente della  Repubblica 18 marzo 1965, n.           
             342,  nonche'  le cause di decadenza delle concessioni.  La           
             convenzionequadro   deve    anche    definire  i    criteri           
             destinati    a  regolare,  in  sede  di  convenzione con le           
             singole  aziende,  le  cessioni,  gli    scambi    ed     i           
             vettoriamenti,     tra     le    imprese    concessionarie,           
             dell'energia elettrica da esse prodotta.                              
               4. In   mancanza di accordo tra    l'Enel  e  le  singole           
             imprese,  entro due anni  dalla data di  entrata in  vigore           
             della presente   legge, il Ministro    dell'industria,  del           
             commercio e  dell'artigianato, sentiti l'Enel e le  aziende           
             municipalizzate,   dispone   con      proprio   decreto  la           
             convenzione  di cui  al presente  articolo  tra l'Enel    e           
             le    aziende municipalizzate  che abbiano  presentato  nei           
             termini prescritti  la relativa richiesta.                            
               5. In  caso di  non ottenimento della    concessione  per           
             manifesta  e  comprovata    inidoneita'  dell'impresa    ad           
             espletare   il servizio,    che  sara'    valutata      dal           
             Ministro        dell'industria,    del       commercio    e           
             dell'artigianato,  sentiti  l'Enel  e l'organizzazione   di           
             categoria  delle   imprese  interessate,  nonche'  nei casi           
             di   decadenza   o   di rinunzia, i   beni e  i    rapporti           
             giuridici  attinenti   all'impresa sono trasferiti all'Enel           
             dalla  data  di  emanazione  del  decreto  ministeriale  di           
             trasferimento,  con  le  modalita'    e  con gli indennizzi           
             previsti dal decreto del  Presidente della Repubblica    25           
             febbraio  1963,    n. 138), intendendosi tuttavia  i valori           
             riferiti alle  risultanze dell'ultimo bilancio    approvato           
             prima     della    emanazione    del    predetto    decreto           
             ministeriale.                                                         
               6.  Per le  imprese  indennizzabili a  stima, ai    sensi           
             del  n.   4) dell'art. 5  della legge 6  dicembre 1962,  n.           
             1643, si   applicano le disposizioni di    cui  all'art.  3           
             della  legge    1 luglio 1966,  n. 509, quando l'indennizzo           
             non   superi l'importo di un miliardo    di  lire;  in  tal           
             caso   il   pagamento  dell'indennizzo   e  effettuato   in           
             due semestralita'.                                                    
               7. Con    il  rilascio  della    concessione  le  imprese           
             elettriche  degli  enti  locali    concorrono  con  l'Enel,           
             nell'ambito  del settore pubblico dell'energia   elettrica,           
             al    conseguimento    dei   fini  di  utilita' generale di           
             cui all'art. 1 della  legge 6 dicembre 1962,   n.  1643,  e           
             successive modificazioni.                                             
               8.    Le    concessioni   di   esercizio   di   attivita'           
             elettriche    gia'  rilasciate  dall'Enel    alla  data  di           
             entrata  in vigore  della presente legge saranno sostituite           
             da nuove   concessioni da  rilasciarsi  in  base  a  quanto           
             previsto nel presente articolo.                                       
               9.    Tra  l'Enel   e gli   enti locali   o loro  imprese           
             possono   essere costituiti consorzi,  oltre  che  societa'           
             per  azioni, per le finalita' e  sotto  l'osservanza  delle           
             condizioni  e  modalita',  in  quanto applicabili,  di  cui           
             all'art. 34.                                                          
               10.  Sono  abrogati l'art.  1, n. 5), e l'art. 2,  n. 3),           
             del decreto del Presidente della Repubblica  15    dicembre           
             1962,  n.  1670,  l'art.  4, n. 5), della legge  6 dicembre           
             1962, n. 1643 e  l'art. 10 del decreto del Presidente della           
             Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.                                    
               11. Le  societa', le  aziende e   gli enti   che  abbiano           
             per oggetto anche  la  distribuzione di  energia  elettrica           
             devono  sottoporre    a societa' di  revisione i rispettivi           
             bilanci  redatti conformemente al modello tipo    stabilito           
             con  decreto del   Ministro dell'industria, del commercio e           
             dell'artigianato, in   sostituzione dei   modelli  allegati           
             alla  legge  4   marzo 1958, n. 191, e devono  trasmetterli           
             entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel  cui           
             territorio  insistono  le  reti   di distribuzione   che li           
             inviano, entro  i successivi   novanta giorni     corredati           
             da      una      propria     relazione,     al     Ministro           
             dell'industria,   del   commercio     e    dell'artigianato           
             ai    fini dell'applicazione degli articoli  3, 4 e 5 della           
             legge  4 marzo 1958, n. 191.                                          
               12. Per  i bilanci   riferiti agli  esercizi    anteriori           
             alla    data  di entrata in   vigore del decreto  di cui al           
             comma 11, le  societa', le aziende  e gli  enti di  cui  al           
             medesimo  comma 11  ed il   Ministero  dell'industria,  del           
             commercio  e    dell'artigianato,  ove  non vi abbiano gia'           
             provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti  previsti           
             dalla legge 4 marzo 1958, n. 191".                                    
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  D.P.R.  n.           
             203/1988  (Attuazione    delle    direttive  CEE,    numeri           
             80/779,  82/884 e  85/203 concernenti norme  in materia  di           
             qualita'    dell'aria,  relativamente  a specifici   agenti           
             inquinanti,  e   di  inquinamento  prodotto  dagli impianti           
             industriali,   ai sensi   dell'art. 15   della  legge    16           
             aprile 1987, n. 183 - G.U. n. 140 s.o. del 16 giugno 1988):           
               "Art.   17.  -   1.  L'art.   6  non   si  applica   alle           
             centrali   termoelettriche   e   alle  raffinerie  di  olii           
             minerali.                                                             
               2. Le  autorizzazioni di  competenza del Ministro   della           
             industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle           
             disposizioni  vigenti  per  la    costruzione e l'esercizio           
             degli  impianti di cui al  comma 1, sono rilasciate  previo           
             parere   favorevole  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della           
             sanita',    sentita  la     regione  interessata.      Dopo           
             l'approvazione  del    piano  energetico   nazionale,   per           
             le   centrali  di   nuova installazione saranno  applicate,           
             anche  in deroga  alle disposizioni del  presente  decreto,           
             le procedure  definite nell'ambito  del piano medesimo.               
               3.  Il    parere di   cui al comma  2 e' comunicato  alla           
             regione  e al sindaco del comune interessato.                         
               4.  Le misure  previste dall'art.  8, comma   3,  secondo           
             periodo,  e  dell'art.  10  sono  adottate,  a   seguito di           
             rapporto della regione, dal Ministro  dell'industria,   del           
             commercio   e     dell'artigianato,   in  conformita'  alla           
             proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il           
             Ministro della sanita'.                                               
               5.  Con  la  procedura  prevista    dal  comma   4   sono           
             adottati  i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2           
             e 4".                                                                 
               -  Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs.           
             n. 22/1997 (Attuazione delle   direttive  91/156/CEE    sui           
             rifiuti,    91/689/CEE sui rifiuti   pericolosi e  94/62/CE           
             sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di imballaggio - G.U.  n.           
             38 s.o. del 15 febbraio 1997):                                        
               "Art.  22 (Piani regionali). - 1.  Sulla base di appositi           
             accordi   di   programma   stipulati   con   il    Ministro           
             dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dell'industria,           
             del commercio e  dell'artigianato, d'intesa con la regione,           
             possono  essere  autorizzati, ai  sensi degli articoli 31 e           
             33,  la    costruzione  e    l'esercizio  all'interno    di           
             insediamenti  industriali  esistenti  di    impianti per il           
             recupero   di rifiuti urbani non   previsti    dal    piano           
             regionale qualora  ricorrano  le  seguenti condizioni:                
               a)    siano   riciclati   e    recuperati   come  materia           
             prima  rifiuti provenienti   da   raccolta   differenziata,           
             sia   prodotto   composto  da rifiuti oppure sia utilizzato           
             combustibile da rifiuti;                                              
               b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui  agli           
             articoli 31 e 33;                                                     
               c)  siano  utilizzate  le  migliori  tecnologie di tutela           
             dell'ambiente;                                                        
               d)  sia  garantita  una   diminuzione   delle   emissioni           
             inquinanti".                                                          
               -    Si riporta   il  testo  dell'art. 2  del  D.P.R.  25           
             luglio   1991 (Modifiche    dell'atto    di  indirizzo    e           
             coordinamento  in materia  di emissioni poco  significative           
             e    di  attivita'  a    ridotto  inquinamento atmosferico,           
             emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989):                         
               "Art. 2. - 1.  Le attivita' di cui all'allegato 1   sono,           
             ai  sensi  e per   gli effetti  dell'art. 2,  comma 1,  del           
             decreto  del Presidente della Repubblica   24 maggio  1988,           
             n.  203,  attivita'    ad  inquinamento  atmosferico   poco           
             significativo   ed   il  loro    esercizio  non    richiede           
             autorizzazione.                                                       
               2.  Le  regioni   possono prevedere che i titolari  delle           
             attivita' di cui   all'allegato    1   comunichino     alle           
             autorita'        competenti    la  sussistenza        delle           
             condizioni          di        poca         significativita'           
             dell'inquinamento atmosferico prodotto.".                             
               -  Si   riporta il   testo dell'allegato IV  del D.P.C.M.           
             27 dicembre 1988   (Norme   tecniche   per   la   redazione           
             degli  studi  di  impatto ambientale e  la formulazione del           
             giudizio  di  compatibilita'    di  cui all'art. 6, legge 8           
             luglio 1986,  n. 349, adottate ai sensi dell'art.    3  del           
             D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):                                     
               "Allegato   IV  Procedure  per  i  progetti  di  centrali           
             termoelettriche e turbogas                                            
               Art. 1. - 1. La  localizzazione e  l'autorizzazione  alla           
             costruzione   ed      all'esercizio  di     nuove  centrali           
             termoelettriche e   turbogas, da installare    sulla  terra           
             ferma      o   nelle      acque   territoriali,     nonche'           
             l'autorizzazione   delle   modifiche      delle    centrali           
             termoelettriche  esistenti,    da  effettuarsi    da  parte           
             dell'Enel, sono  regolate dalle seguenti norme  emanate  in           
             applicazione   del secondo periodo del comma 2 e l'art.  17           
             del decreto del Presidente  della    Repubblica  24  maggio           
             1988, n. 203.                                                         
               Art.  2.    - 1.   Per l'applicazione  delle disposizioni           
             del presente allegato valgono le definizioni che seguono:             
               a)    sezione    di    centrale termoelettrica:   sistema           
             coordinato   per convertire, attraverso  la  produzione  di           
             vapore,  l'energia  termica  dei  combustibili in   energia           
             elettrica;  esso consiste  essenzialmente in generatore  di           
             vapore,   turbina,   ciclo    rigenerativo,    alternatore,           
             trasformatore,    circuito    di    raffreddamento, sistema           
             logistico   per l'approvvigionamento  dei  combustibili  ed           
             altri componenti;                                                     
               b)   centrale   termoelettrica:   complesso   di   una  o           
             piu'  sezioni termoelettriche;                                        
               c)  ampliamento  di centrale   termoelettrica:   una    o           
             piu'    sezioni termoelettriche  da    realizzare  in  area           
             contigua   alla  centrale esistente;                                  
               d) sezione di centrale turbogas: sistema  coordinato  per           
             convertire,  attraverso  un    ciclo  ad  aria,   l'energia           
             termica dei   combustibili  in  energia    elettrica;  esso           
             consiste  essenzialmente   in turbina  a gas, alternatore e           
             trasformatore;                                                        
               e) centrale turbogas: complesso di  una  o  piu'  sezioni           
             turbogas;                                                             
               f)  modifica del  progetto di massima autorizzato con  il           
             decreto di cui all'art. 11 o della centrale  termoelettrica           
             esistente:  variazione consistente   in   incrementi  della           
             potenza  elettrica   delle   sezioni esistenti,  anche  con           
             turbogas   in      combinazione  o  meno  con  la  centrale           
             termoelettrica,  e/o  variazione  che comporti   immissione           
             di    nuove  sostanze      estranee   nell'ambiente     e/o           
             variazione  che    implichi occupazione di aree  esterne  a           
             quelle di pertinenza della centrale.                                  
               Art.  3.  -    1. I programmi pluriennali dell'Enel  sono           
             approvati, su proposta    del   Ministro    dell'industria,           
             del   commercio    e dell'artigianato, dal CIPE.                      
                2. In detti programmi saranno in particolare indicati:             
               a)  le aree   geografiche nelle   quali  sia    opportuno           
             realizzare      le   nuove   centrali  termoelettriche  e/o           
             l'ampliamento  di  quelle  esistenti,  nonche'   le   altre           
             centrali  di produzione di energia elettrica, tenendo conto           
             del fabbisogno energetico di tali aree, anche in  relazione           
             alle  esigenze  di un  equilibrato  sviluppo economico  del           
             Paese,  nonche' della ubicazione  delle  fonti  energetiche           
             nazionali;                                                            
               b)  i    combustibili  per   le centrali termoelettriche,           
             tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti           
             di energia.                                                           
               Art. 4. - 1. L'Enel, sulla base dei programmi pluriennali           
             approvati dal  CIPE,  tenendo  conto  degli  indispensabili           
             requisiti       tecnici   connessi    con    le    centrali           
             termoelettriche da realizzare, effettua gli studi  relativi           
             a    ciascun   sito    che   intende   proporre    per   la           
             predisposizione della documentazione di cui al comma 4.               
               2.  L'Enel  informa  dell'avvio  dei predetti  studi   il           
             Ministero  dell'ambiente,  il  Ministero della difesa,   la           
             regione,  la  provincia  e   il   comune   territorialmente           
             interessati,  nonche', per quanto riguarda le  centrali  in           
             acque      territoriali,    il   Ministero   della   marina           
             mercantile,   per  consentire  ai   medesimi  di  formulare           
             eventuali preliminari osservazioni.                                   
               3.  Ove  sia necessario   introdursi   nella   proprieta'           
             privata   per reperire elementi occorrenti per la redazione           
             dello studio di  impatto  ambientale,  si    applicano  gli           
             articoli    7 e   8 della legge  25 giugno 1865,  n.  2359.           
             Il   prescritto avviso   ai    proprietari    sara'    dato           
             direttamente dall'Enel.                                               
               4.  L'Enel,  al   fine del rilascio dei provvedimenti  di           
             cui  all'art.    11,       propone       al       Ministero           
             dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  per           
             ciascuna    centrale   termoelettrica    il   sito ritenuto           
             idoneo,   presentando  il    progetto  di  massima    della           
             centrale  stessa o del relativo ampliamento, il progetto di           
             massima delle opere connesse   e    delle    infrastrutture           
             portuali,    fluviali,   stradali   e ferroviarie  ritenute           
             necessarie,  lo  studio  di impatto  ambientale secondo  lo           
             schema  predisposto dal  Ministro dell'ambiente   ai  sensi           
             dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.            
               5.   Identica  documentazione  e'  inviata  dall'Enel  al           
             Ministero  dell'ambiente,      alla      regione,      alla           
             provincia   ed   al   comune territorialmente interessati.            
               6.  L'Enel  stesso  da'  notizia  della presentazione del           
             progetto della centrale   sul piu'    diffuso    quotidiano           
             locale   e   su uno  nazionale, mentre  regione,  provincia           
             e    comune  mettono  a   disposizione   la  documentazione           
             presentata dall'Enel.                                                 
               Art.  5.  -  1.  Il  Ministro dell'ambiente stabilisce lo           
             schema in base al quale debbono    essere  predisposti  gli           
             studi    di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonche' i           
             criteri per formulare il giudizio finale di  compatibilita'           
             ambientale di cui all'art. 8.                                         
               Art.   6.   -    1.  Il  Ministro  dell'ambiente,   sulla           
             base  della documentazione ricevuta   dall'Enel e di    cui           
             all'art.  4,    promuove ed attua    la   valutazione    di           
             impatto   ambientale  della   centrale termoelettrica,    o           
             del   relativo  ampliamento,   effettuando   la istruttoria           
             tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.                             
               2.       Il       Ministero      dell'ambiente   provvede           
             all'istruttoria  tecnica anche  richiedendo i   pareri  del           
             Ministero    per  i    beni culturali   e ambientali,   del           
             Ministero   della sanita',    del  Ministero    dei  lavori           
             pubblici,     della     regione,    della    provincia    e           
             del         comune   territorialmente      interessati   ed           
             eventualmente    del  Ministero   della marina mercantile e           
             del Ministero dei trasporti,   che debbono  essere  forniti           
             entro il termine di novanta giorni.                                   
               3.  Per    l'espletamento dei   compiti e delle  funzioni           
             istituzionali connesse   con  l'istruttoria    tecnica,  il           
             Ministero  dell'ambiente  si avvale  della commissione  per           
             le    valutazioni  d'impatto    ambientale,  integrata   da           
             esperti  scelti    nell'ambito dell'Istituto   superiore di           
             sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP,  del  CNR,           
             dei  vigili  del  fuoco  e  da  tre esperti designati dalle           
             regioni interessate.                                                  
               4.   Nel  caso  di  pareri  sfavorevoli,  discordanti,  o           
             mancanti entro il predetto  termine,  il   Presidente   del           
             Consiglio    dei    Ministri,   su richiesta   del Ministro           
             dell'ambiente,   convoca    una  Conferenza    dei  servizi           
             costituita    dai  rappresentanti degli   enti ai quali  e'           
             stato chiesto il  parere di cui al  comma 2, del  Ministero           
             dell'ambiente   e  del    Ministero  dell'industria,    del           
             commercio  e dell'artigianato  e, all'esito  della medesima           
             Conferenza,  adotta  le proprie  decisioni circa i   pareri           
             sfavorevoli,    quelli  discordanti,  nonche'    sugli atti           
             mancanti, comunque entro il  termine  di  cui  all'art.  8,           
             comma 1.                                                              
               5.  Alle   riunioni della commissione  per le valutazioni           
             di impatto ambientale  ed  alla  Conferenza   dei   servizi           
             partecipa,  a  titolo consultivo, l'Enel.                             
               Art.    7.  -    1.    L'inchiesta  pubblica    ha luogo,           
             contemporaneamente all'istruttoria tecnica,  nel comune  in           
             cui  e' proposta l'ubicazione della  centrale,  oppure,  se           
             sono    interessati    piu'    comuni,    nel  capoluogo di           
             provincia, sotto la   presidenza di un    magistrato  della           
             giurisdizione  amministrativa   con qualifica di presidente           
             di sezione del   Consiglio   di Stato.   Lo    stesso    e'           
             nominato  con    decreto   del Ministro dell'ambiente,   di           
             concerto con il  Ministro dell'industria, del  commercio  e           
             dell'artigianato,   sentito  il  presidente  della  regione           
             interessata, subito    dopo  la    presentazione  da  parte           
             dell'Enel degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.               
               2.     Il    presidente    dell'inchiesta    pubblica  e'           
             assistito   da    tre  esperti  designati    dal  Ministero           
             dell'ambiente  e da tre  esperti, di comprovata  competenza           
             nel    settore,  designati   rispettivamente dalla regione,           
             dalla provincia e dal comune interessati, alla  cui  nomina           
             si  provvede  con il medesimo provvedimento di cui al comma           
             1.                                                                    
               3.  Chiunque  ne  abbia  interesse puo'   fornire,    nel           
             termine    di quarantacinque giorni,  a pena  di decadenza,           
             dalla   pubblicazione di cui   all'art.   4,    comma    6,           
             contributi    di    valutazione   sul   piano scientifico e           
             tecnico attraverso   la presentazione  di  memorie  scritte           
             strettamente   inerenti    l'installazione  della  centrale           
             sul    sito  proposto  e  le  sue  conseguenze  sul   piano           
             ambientale.                                                           
               4.   Il  presidente dell'inchiesta  pubblica  decide,  in           
             base   agli argomenti trattati,  sull'ammissibilita'  delle           
             memorie  e  puo'  svolgere  audizioni  con  gli   enti ed i           
             privati che hanno  presentato le memorie ammesse.                     
               5.  L'Enel  puo'  presentare  osservazioni  alle  memorie           
             presentate.                                                           
               6.    Entro  tre   mesi dall'avvenuta   pubblicazione sui           
             quotidiani da parte  dell'Enel,    il   presidente   chiude           
             l'inchiesta      pubblica    e  trasmette    al   Ministero           
             dell'ambiente  le  memorie  presentate e   le  osservazioni           
             dell'Enel,  con  una   relazione di sintesi delle attivita'           
             svolte.                                                               
               Art.    8. -   1.   Il Ministro   dell'ambiente definisce           
             l'istruttoria tecnica di cui all'art.  6  entro  centoventi           
             giorni  dalla  presentazione del progetto di cui ai comma 4           
             dell'art. 4.                                                          
               2.   Lo   stesso   Ministro    dell'ambiente,  entro    i           
             quindici    giorni successivi al   termine dell'istruttoria           
             tecnica di  cui al   comma 1, invia richiesta  di    parere           
             alla  regione interessata,  la quale dovra' renderlo  entro           
             i   successivi    trenta   giorni,   sentito   il    comune           
             territorialmente   competente,   anche   relativamente agli           
             aspetti  di natura urbanistica.                                       
               3.  Il Ministro  dell'ambiente   entro sessanta    giorni           
             dal    termine dell'istruttoria tecnica,   sulla base della           
             stessa,  delle risultanze dell'inchiesta  pubblica  e   del           
             parere  della    regione,   formula   il giudizio finale di           
             compatibilita     ambientale,   precisando   le   eventuali           
             prescrizioni    per  l'esecuzione    del  progetto    della           
             centrale  e delle relative infrastrutture.                            
               4. Il giudizio finale di compatibilita' ambientale  viene           
             comunicato  ai  Ministeri dell'industria, del   commercio e           
             dell'artigianato, per i beni    culturali  e    ambientali,           
             della   sanita',    dei  lavori    pubblici,  della  marina           
             mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al           
             comune ed all'Enel.                                                   
               5. Decorso il predetto termine di   sessanta  giorni,  di           
             cui al comma 3,  senza  che  il  Ministro dell'ambiente  si           
             sia    pronunciato,    il  Ministro   dell'industria,   del           
             commercio   e    dell'artigianato    puo'  proseguire    la           
             procedura    autorizzativa  della   centrale proposta,   ai           
             sensi del comma 3 dell'art. 11.                                       
               Art. 9. - 1. L'Enel,   contemporaneamente alla  procedura           
             di  cui  agli  articoli      6,    7      e     8,   svolge           
             l'istruttoria  sugli   interventi socioeconomici   connessi           
             con    la    costruzione   e   l'esercizio   della centrale           
             proposta e  definisce i relativi accordi con   la  regione,           
             la  provincia  ed  il  comune  per  gli oneri da assumere a           
             carico dell'Enel e delle altre parti contraenti.                      
               2. L'Enel con tali accordi,    oltre  a  disciplinare  la           
             corresponsione  del  contributo  di cui all'art. 15   della           
             legge 2 agosto 1975, n.  393,  puo'  assumere    oneri  per           
             interventi    di natura infrastrutturale  e di riequilibrio           
             economico e  ambientale connessi   con la    costruzione  e           
             l'esercizio della centrale proposta.                                  
               3.     L'Enel     entro    centottanta    giorni    dalla           
             presentazione  della documentazione   di    cui    all'art.           
             4,     trasmette     al     Ministero dell'industria,   del           
             commercio     e     dell'artigianato,     le     risultanze           
             dell'istruttoria    e   gli   accordi   che   siano   stati           
             definiti  sugli interventi socioeconomici con  la  regione,           
             la provincia ed il comune.                                            
               4.   La    mancanza  della  definizione  degli    accordi           
             socioeconomici  non   impedisce   la   prosecuzione   della           
             procedura autorizzativa.                                              
               5.    L'efficacia    degli    accordi   definiti   rimane           
             condizionata    al  rilascio  dell'autorizzazione  di   cui           
             all'art. 11.                                                          
               Art.   10.   -   1.   Il  Ministero  dell'industria,  del           
             commercio  e dell'artigianato, ricevuta la   documentazione           
             presentata  dall'Enel  di cui all'art.  4, chiede  i pareri           
             del Ministero  della difesa  e del Ministero  dell'interno,           
             che  debbono  essere  forniti   entro il termine di novanta           
             giorni.                                                               
               2.  In mancanza  di  risposta  entro novanta  giorni,   i           
             pareri  si intendono favorevoli.                                      
               Art.   11.   -   1.  Il    Ministro  dell'industria,  del           
             commercio   e dell'artigianato,  entro  i  quindici  giorni           
             successivi  all'ultimo  degli  adempimenti    di cui   agli           
             articoli  6,  7, 8,  9 e  10, localizza   ed  autorizza  la           
             costruzione  e l'esercizio della centrale termoelettrica, o           
             del suo  ampliamento,  secondo  il    progetto  di  massima           
             proposto   ed   il  giudizio  finale     di  compatibilita'           
             ambientale, indicando  le relative prescrizioni, anche  per           
             gli  impegni  di  natura  socioeconomica a carico dell'Enel           
             non ancora  definiti con  la regione,  la provincia  ed  il           
             comune.                                                               
               2.  Tra  i    predetti impegni di natura   socioeconomica           
             possono essere indicati   nello   stesso   decreto   quelli           
             per   i   quali   l'Enel  deve anticipare  il finanziamento           
             per  conto    dello  Stato    e/o  degli    enti   pubblici           
             competenti.                                                           
               3.  Se    il  parere   della regione di   cui al comma  2           
             dell'art.   8 e' stato negativo o  comunque  non  e'  stato           
             espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o           
             nei    casi  previsti  dal  comma  5  dell'art.    8,  puo'           
             provvedersi   alla   localizzazione,   sotto   il   profilo           
             urbanistico  ed ambientale, della centrale proposta, previa           
             delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del           
             Presidente  del Consiglio dei Ministri, su   proposta   del           
             Ministro    dell'industria,      del      commercio       e           
             dell'artigianato.                                                     
               4.  A  seguito del decreto   del Presidente del Consiglio           
             dei  Ministri  di    cui  al    comma    3,    il  Ministro           
             dell'industria,      del  commercio    e  dell'artigianato,           
             autorizza  la   costruzione  e  l'esercizio  della centrale           
             proposta, indicando le necessarie  prescrizioni  anche  per           
             gli aspetti  ambientali ove  si  sia proceduto  in  assenza           
             del   giudizio finale di compatibilita' ambientale  e delle           
             relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.                  
               Art. 12. -  1. Il provvedimento di  localizzazione,    di           
             cui   all'art.    11,       emesso       dal       Ministro           
             dell'industria,   del    commercio    e dell'artigianato  o           
             dal  Presidente   del Consiglio dei Ministri, assume valore           
             di   dichiarazione    di  pubblica    utilita',     urgenza           
             ed  indifferibilita'   delle opere   e,  anche in  presenza           
             di vincoli  di qualsiasi     genere     riguardanti      il           
             territorio      interessato dall'insediamento,  ha  effetto           
             di  variante   del   piano   regolatore comunale   e    del           
             piano    regolatore    portuale    e   dell'area   sviluppo           
             industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale,           
             nonche' i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:            
               art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);               
               art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);            
               art. 48, decreto del  Presidente    della  Repubblica  19           
             marzo 1956, n.  303 (igiene del lavoro);                              
               art.  17,  legge  24  dicembre  1976,  n.  898  (servitu'           
             militare);                                                            
               art.  714,  regio  decreto   30 marzo   1942,   n.    327           
             (segnalazione ostacoli al volo);                                      
               art.    7, legge   29 giugno  1939, n.  1497, e  art. 82,           
             comma nono, decreto del Presidente  della  Repubblica    24           
             luglio  1977,  n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto           
             1985,  n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse           
             paesistico);                                                          
               art.  6,  legge  8  luglio  1986, n.   349   (parere   di           
             conformita' ambientale);                                              
               art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione           
             in fascia di rispetto);                                               
               art.    221,   regio decreto   27  luglio  1934,  n. 1265           
             (licenza  di agibilita' comunale);                                    
               art.  216,  regio decreto  27   luglio   1934, n.    1265           
             (attivazione impianto industriale).                                   
               Art.  13.  -  1.  Le  modifiche   del progetto di massima           
             autorizzato con il decreto   di cui   all'art.  11  debbono           
             essere   autorizzate,      ai   fini  della  costruzione  e           
             dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio           
             e dell'artigianato su istanza dell'Enel, in adempimento dei           
             commi successivi.                                                     
               2.  Una  apposita   commissione   presso   il   Ministero           
             dell'industria,  del  commercio      e    dell'artigianato,           
             composta     da         rappresentanti      dei   Ministeri           
             dell'ambiente,  per  i beni  culturali e  ambientali, della           
             sanita'  e dei  lavori   pubblici, valuta   le    modifiche           
             richieste    ed eventualmente   indica   i  Ministeri,  tra           
             quelli   interessati   dalla procedura   e  di    cui  agli           
             articoli    6, comma  2, e  10, che  debbono rilasciare  il           
             parere   ai   fini   dell'autorizzazione   del    Ministero           
             dell'industria, del commercio e dell'artigianato.                     
               3.   Nel   caso  di  pareri  sfavorevoli,  discordanti  o           
             mancanti, entro il termine di novanta  giorni  dall'istanza           
             dell'Enel, si applica il comma 4 dell'art. 6.                         
               4. Le modifiche  del progetto di massima  autorizzato che           
             implicano  occupazioni  di    aree  esterne   a quelle   di           
             pertinenza  della centrale vengono autorizzate, attuando la           
             procedura di cui ai commi 2  e  3,  con  decreto        del           
             Ministro       dell'industria,    del      commercio      e           
             dell'artigianato, previo  parere della regione interessata,           
             la quale dovra' renderlo sentito il comune territorialmente           
             competente.                                                           
               5.   Se il   parere   della   regione e'    negativo    o           
             comunque   non    e'  espresso  entro  novanta  giorni  dal           
             ricevimento da parte della regione della   richiesta    del           
             Ministero        dell'industria,     del     commercio    e           
             dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.            
               6.  L'autorizzazione    alle modifiche ottenuta ai  sensi           
             del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.              
               Art.  14. -  1.  Si   applica l'art.   13   anche    alla           
             costruzione  e all'esercizio di:                                      
               a) modifiche delle centrali turbogas;                               
               b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;              
               c)    modifiche  delle    centrali  termoelettriche    in           
             costruzione  alla data di entrata in vigore delle  presenti           
             disposizioni.                                                         
               2.  Per le   modifiche comportanti incrementi di  potenza           
             elettrica e per la  costruzione di centrali    turbogas  si           
             applica l'art.  15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.                 
               3.  Le  modifiche  che non rientrano nella definizione di           
             cui all'art.  2 non richiedono per la loro  esecuzione  ne'           
             le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, ne' la           
             concessione  edilizia  comunale,  ne'  altre autorizzazioni           
             previste dalla legislazione regionale.                                
               Art. 15.  - 1.   Le amministrazioni    pubbliche  debbono           
             adottare   gli   atti  d'intesa,  le    autorizzazioni,  le           
             approvazioni, i nulla  osta e i pareri   di      rispettiva           
             competenza,   non  previsti   dalle  presenti disposizioni,           
             entro  il termine di   giorni novanta a    decorrere  dalla           
             data della relativa richiesta.                                        
               2.    Decorso  infruttuosamente   il termine   di cui  al           
             comma  1 o  in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i           
             commi 4 e 5 dell'art. 6.                                              
               Art. 16. - 1. I pareri   espressi in base  alle  presenti           
             disposizioni  si    intendono   sostitutivi   di     quelli           
             previsti  dalle  particolari autorizzazioni  prescritte per           
             le seguenti  opere o  attivita' dalla normativa a fianco di           
             ciascuna indicata:                                                    
               a) deposito olii combustibili  ed    oleodotto  (legge  8           
             febbraio  1934,  n.  367;  regio decreto 20 luglio 1934, n.           
             1303);                                                                
               b) opere di presa e    scarico  acqua  di  raffreddamento           
             (regio  decreto  30  marzo    1942,  n.    327; decreto del           
             Presidente della   Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328;           
             regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14           
             agosto 1920, n. 1285);                                                
               c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327;           
             decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,           
             n. 328).                                                              
               Art.  17.   -  1.  Per   la  messa  in  esercizio   delle           
             centrali termoelettriche, delle  centrali turbogas e  delle           
             relative  modifiche  che  comportano    immissione di nuove           
             sostanze  estranee nell'ambiente, nonche' per le  attivita'           
             di controllo, si applicano  gli articoli 8, 9,  10    e  11           
             del  decreto   del Presidente   della Repubblica  24 maggio           
             1988,  n.  203,  cosi'  come modificati  dall'art.  17  del           
             medesimo decreto.                                                     
               2.    Con  riferimento    all'art.  9   del decreto   del           
             Presidente  della Repubblica   24 maggio   1988, n.    203,           
             l'autorita'  competente per  il controllo e' la provincia.            
               Art.  18.  -    1.  Per  le centrali termoelettriche   da           
             installare  nelle  acque     territoriali     le   presenti           
             disposizioni  si  applicano con  le seguenti modifiche:               
               a)  gli enti   territorialmente competenti ai fini  degli           
             articoli 4, 6, 7, 8 e 9  si    identificano  nella  regione           
             prospiciente  la zona delle acque territoriali  interessata           
             dalla  centrale termoelettrica  e nel comune     sul    cui           
             territorio    insistono      le    opere     accessorie   e           
             provvisionali al progetto;                                            
               b)  gli altri  articoli  delle presenti  disposizioni  si           
             intendono modificati conseguentemente.                                
               Art.  19.  - 1. Sono  fatti salvi i  poteri delle regioni           
             a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.              
               Art.  20. -   1.   Le   presenti disposizioni   non    si           
             applicano,   con eccezione degli articoli da 12  a 16, alle           
             centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla  data           
             di entrata in   vigore  delle  medesime  disposizioni,  con           
             decreto    di cui all'art. 5 della  legge 18 dicembre 1973,           
             n. 880".                                                              
              Note all'art. 2:                                                     
               - Per il   testo dell'art. 14  del  D.L.  n.    333/1992,           
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 359/1992,           
             vedi note all'art. 1.                                                 
               -  Per il  testo dell'art.  17 del  D.P.R. n.   203/1988,           
             vedi  note all'art. 1.                                                
              Note all'art. 3:                                                     
               -  Per  il    testo  dell'art. 14 del D.L. n.   333/1992,           
             convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  359/1992,           
             vedi note all'art. 1.                                                 
               -  Si  riporta    il  testo dell'art. 14 della legge   n.           
             241/1990 (Nuove  norme    in  materia    di    procedimento           
             amministrativo    e    di diritto   di accesso ai documenti           
             amministrativi):                                                      
               "Art.  14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno    effettuare           
             un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti           
             in   un  procedimento  amministrativo,    l'amministrazione           
             procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.             
               2.  La    conferenza   stessa    puo'   essere    indetta           
             anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba           
             acquisire     intese,    concerti,  nullaosta    o  assensi           
             comunque   denominati  di altre  amministrazioni pubbliche.           
             In tal caso, le determinazioni concordate nella  conferenza           
             sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti, le intese, i           
             nullaosta e gli assensi richiesti.                                    
               2-bis.   Nella   prima  riunione    della  conferenza  di           
             servizi      le   amministrazioni   che   vi    partecipano           
             stabiliscono  il  termine  entro cui e' possibile pervenire           
             ad una decisione. In caso  di inutile decorso  del  termine           
             l'amministrazione  indicente  procede ai sensi dei commi 3-           
             bis e 4.                                                              
               2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si           
             applicano  anche  quando  l'attivita'  del    privato   sia           
             subordinata ad  atti di consenso, comunque  denominati,  di           
             competenza    di   amministrazioni   pubbliche diverse.  In           
             questo  caso,  la conferenza   e'   convocata,   anche   su           
             richiesta  dell'interessato,  dall'amministrazione preposta           
             alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.                       
               3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione           
             la quale, regolarmente convocata,  non abbia    partecipato           
             alla   conferenza      o  vi  abbia  partecipato    tramite           
             rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere           
             definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi           
             all'amministrazione    procedente  il    proprio   motivato           
             dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero           
             dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle           
             determinazioni   adottate, qualora  queste ultime   abbiano           
             contenuto     sostanzialmente   diverso      da      quelle           
             originariamente previste.                                             
               3-bis.  Nel    caso  in  cui    una amministrazione abbia           
             espresso, anche nel    corso   della     conferenza,     il           
             proprio  motivato   dissenso, l'amministrazione  procedente           
             puo'    assumere    la    determinazione    di  conclusione           
             positiva  del    procedimento  dandone   comunicazione   al           
             Presidente      del   Consiglio     dei   Ministri,     ove           
             l'amministrazione procedente   o quella   dissenziente  sia           
             una   amministrazione      statale;  negli  altri  casi  la           
             comunicazione e' data al presidente della regione  ed    ai           
             sindaci.    Il   Presidente del   Consiglio   dei Ministri,           
             previa delibera del  Consiglio medesimo, o   il  presidente           
             della  regione    o  i  sindaci,    previa    delibera  del           
             consiglio   regionale   o dei    consigli  comunali,  entro           
             trenta  giorni    dalla  ricezione    della  comunicazione,           
             possono  disporre   la  sospensione  della   determinazione           
             inviata;  trascorso  tale   termine,   in      assenza   di           
             sospensione, la determinazione e' esecutiva.                          
               4.  Qualora    il motivato dissenso alla  conclusione del           
             procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta           
             alla  tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,   del           
             patrimonio storicoartistico  o   alla tutela  della  salute           
             dei      cittadini,   l'amministrazione   procedente   puo'           
             richiedere, purche'   non vi  sia    stata  una  precedente           
             valutazione  di  impatto ambientale  negativa in  base alle           
             norme  tecniche di   cui al decreto  del  Presidente    del           
             Consiglio dei Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato  nella           
             Gazzetta    Ufficiale  n.    4  del   5 gennaio   1989, una           
             determinazione   di conclusione   del    procedimento    al           
             Presidente     del  Consiglio    dei    Ministri,    previa           
             deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri.                          
               4-bis. La  conferenza di  servizi puo'  essere  convocata           
             anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in           
             piu'    procedimenti  amministrativi  connessi, riguardanti           
             medesimi attivita' o risultati.  In tal caso, la conferenza           
             e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale           
             intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse           
             pubblico      prevalente      ovvero   dall'amministrazione           
             competente         a   concludere  il     procedimento  che           
             cronologicamente  deve    precedere  gli  altri   connessi.           
             L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da           
             qualsiasi altra amministrazione coinvolta".                           
              Nota all'art. 4:                                                     
               - Si riporta il testo degli articoli  2 e 4  della  legge           
             n. 241/1990 citata nelle note all'art. 3:                             
               "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua           
             obbligatoriamente ad una istanza,  ovvero    debba   essere           
             iniziato   d'ufficio,    la  pubblica amministrazione ha il           
             dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un           
             provvedimento espresso.                                               
               2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per           
             ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'           
             direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il           
             termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine           
             decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o           
             dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad           
             iniziativa  di parte.                                                 
               3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai           
             sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.                    
               4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2           
             sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli           
             ordinamenti".                                                         
               "Art.  4. -   1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito           
             per  legge  o  per     regolamento,       le      pubbliche           
             amministrazioni   sono    tenute  a determinare per ciascun           
             tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza           
             l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e di           
             ogni    altro     adempimento     procedimentale,   nonche'           
             dell'adozione  del provvedimento finale.                              
               2.   Le   disposizioni  adottate  ai  sensi del  comma  1           
             sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli           
             ordinamenti".                                                         
              Note all'art. 6:                                                     
               - Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n.           
             1175/1933  (Testo    unico  delle   disposizioni   di legge           
             sulle  acque e  impianti elettrici):                                  
               "Art.  211.  -  Sono  sottoposti      ad   autorizzazione           
             governativa  i  nuovi impianti   termici per  la produzione           
             di  energia    elettrica  destinata  alla    distribuzione,           
             nonche'    l'ampliamento degli  impianti  termici esistenti           
             destinati allo  stesso  scopo.  L'autorizzazione, per   gli           
             impianti  la  cui  potenza sia superiore  a 5000 kW e' data           
             dal Ministro per l'industria    e  per  il    commercio  di           
             concerto col Ministro  per i lavori  pubblici; negli  altri           
             casi  e'  data  dal prefetto,  sentito l'ingegnere capo del           
             genio civile".                                                        
               - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18  del  D.P.R.           
             n.  342/1965  (Norme   integrative della  legge 6  dicembre           
             1962, n.   1643  e    norme  relative  al  coordinamento  e           
             all'esercizio  delle  attivita'  elettriche esercitate   da           
             enti   ed   imprese   diversi   dall'Ente   nazionale   per           
             l'energia elettrica):                                                 
               "Art.  17.    - Le   imprese di   cui all'art.  4, n.  8,           
             della  legge 6 dicembre 1962, n.  1643, per costruire nuovi           
             impianti di  produzione,  trasporto,    trasformazione    e           
             distribuzione   e   modificare  impianti esistenti,  devono           
             farne    motivata  richiesta    all'Ente  nazionale     per           
             l'energia   elettrica,   corredata  di  necessari  elementi           
             tecnicoeconomici e del piano finanziario.                             
               Qualora l'Ente nazionale per  l'energia elettrica,  entro           
             il  termine  di  sessanta giorni, non esprima   un motivato           
             diniego, la richiesta si intende accolta".                            
               "Art.   18. -   Le   domande   presentate da   enti    ed           
             imprese      diversi   dall'Ente  nazionale  per  l'energia           
             elettrica   per   concessioni   relative   a    derivazioni           
             idroelettriche  e  le    domande di autorizzazione   per la           
             costruzione   di    nuovi   impianti    di      produzione,           
             trasporto,  trasformazione  e   distribuzione  dell'energia           
             elettrica  comunque prodotta,  nonche  di  teletrasmissione           
             al  servizio  degli  impianti stessi,  sono comunicate   in           
             copia   all'Ente nazionale  per l'energia elettrica   dalle           
             amministrazioni     competenti    al      rilascio    delle           
             concessioni e delle autorizzazioni.                                   
               Entro   trenta  giorni  l'Ente  nazionale  per  l'energia           
             elettrica comunica alle  suddette  amministrazioni  le  sue           
             osservazioni,  indicando  le condizioni cui,  a suo avviso,           
             le concessioni   e le  autorizzazioni  dovrebbero    essere           
             vincolate,   ai  fini  del   coordinamento  delle attivita'           
             elettriche".                                                          
               - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L.  n.  68/1980,           
             convertito,  con   modificazioni, dalla  legge  n. 178/1980           
             citata  nelle note  al preambolo:                                     
               "Art. 10. - 1. L'installazione  e l'esercizio  di  gruppi           
             elettrogeni  per  la   produzione di  energia elettrica  di           
             soccorso,     nelle   aziende   agricole,      commerciali,           
             artigianali,    industriali,     nonche'   negli ospedali e           
             nelle  case di cura, non  sono soggetti  all'autorizzazione           
             prevista   dalla   legge  6  dicembre   1962,  n.  1643,  e           
             successive modificazioni e    integrazioni,  purche'  siano           
             effettuati    nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza ed           
             ambientali.                                                           
               2.   Non sono    altresi'  soggetti    all'autorizzazione           
             prevista    dalla  legge  di cui   al comma 1, e successive           
             modificazioni    e    integrazioni,    l'installazione    e           
             l'esercizio   di     gruppi  elettrogeni    funzionanti  di           
             continuo, di potenza   nominale non superiore a  500    kW,           
             purche'  siano  effettuati  nel  rispetto  delle  norme  di           
             sicurezza ed ambientali.                                              
               3.     I  soggetti     che      intendono      provvedere           
             all'installazione   degli impianti  di  cui ai  commi  1  e           
             2     devono   darne      comunicazione      al   Ministero           
             dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, all'Enel           
             e  all'ufficio    tecnico  delle imposte di   fabbricazione           
             competente per territorio".                                           
               -  Per  il  testo  del n. 6)   dell'art. 4 della legge n.           
             1643/1962 vedi note all'art. 1.