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DPCM 27 DICEMBRE 1988

ALLEGATO IV - PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS.

- Articolo 1.

1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

- Articolo 2.
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.

- Articolo 3
1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.

- Articolo 4
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.

- Articolo 5.
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.

- Articolo 6.
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.

- Articolo 7.
1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.
2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art.
4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.

- Articolo 8.
1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.

- Articolo 9.
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

- Articolo 10.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.

- Articolo 11.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.
3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.

- Articolo 12.
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:
art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).

- Articolo 13.
1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art. 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.
5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.

- Articolo 14.
1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.

- Articolo 15.
1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

- Articolo 16.
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

- Articolo 17.
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.

- Articolo 18.
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.

- Articolo 19.
1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.

- Articolo 20.
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.