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Legge 21 dicembre 1996, n. 665

"Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996



Capo I
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 1.
(Trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale)

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è trasformata in ente pubblico economico, denominato Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), a decorrere dal 1o gennaio 1996.

2. L'Ente nazionale di assistenza al volo, di seguito denominato Ente, è trasformato in società per azioni due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto di approvazione dello statuto e comunque non oltre il 30 giugno 1999, previo parere del Parlamento, che verifica le condizioni della trasformazione medesima. Entro il predetto termine sarà verificato il conseguimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dal presidente dell'Ente entro il mese di dicembre 1996. Tale piano è approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, i quali effettuano anche la predetta verifica. Lo schema di decreto interministeriale per la trasformazione in società per azioni è inviato al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che lo esprimono nel termine di trenta giorni.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza sull'Ente, inclusa quella sull'attuazione del piano di cui al comma 2.

Art. 2.
(Compiti dell'Ente)

1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra attività connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:
a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;
b) di meteorologia aeroportuale;
c) di informazione aeronautica;
d) di telecomunicazioni aeronautiche;
e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:
a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;
b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;
c) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;
d) produce la cartografia;
e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti.

Art. 3.
(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società, che non siano dipendenti dell'Ente.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG nel corso dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.

6. Sui decreti di nomina e di determinazione degli emolumenti le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile; è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro.

8. Il direttore generale è nominato con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell'Ente o tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche nel settore dei trasporti. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'Ente nominato direttore generale è collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

Art. 4.
(Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonché gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Art. 5.
(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6.
(Rapporti giuridici e patrimonio)

1. L'Ente subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.

Art. 7.
(Ordinamento contabile)

1. Con il regolamento di contabilità, deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'Ente. È prevista, altresì, l'istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

2. All'Ente si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, nonché le tasse istituite con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituiscono tariffe a decorrere dal 1o gennaio 1996.

4. In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 3, in luogo delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, si applica l'articolo 1284 del codice civile.

5. In via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo, per il traffico aereo in rotta e in terminale, prestati ed accertati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano effettuato i relativi pagamenti, ancorché tardivamente purché entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le penalità e gli interessi di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni. Per gli accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 8.
(Personale)

1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.

2. La dotazione organica è strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicità, l'Ente definisce entro il 1o gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attività e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 731 è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo";
b) il secondo comma dell'articolo 731 è sostituito dal seguente:
"Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.";
c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda";
d) all'articolo 735 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento".

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo.

Art. 9.
(Contratto di programma e contratto di servizio)

1. Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Il contratto di programma:
a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione;
b) definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;
d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

3. Il contratto di programma è stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

5. Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza.

6. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi, nonché al conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 10.
(Programmi europei nel settore della navigazione satellitare)

1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare "Global navigation satellite system" (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'articolo 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.

Capo II
NORME TRANSITORIE

Art. 11.
(Assunzioni)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG è autorizzata ad assumere personale operativo.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'AAAVTAG può instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unità da impiegare in via prioritaria per le attività di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verrà definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale già dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneità psico-fisica, con età non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo è costituito dal trattamento di quiescenza già in godimento, compresa l'indennità integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianità ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non dà diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto.

Art. 12.
(Fondo di produttività)

1. L'AAAVTAG è autorizzata ad istituire, in via straordinaria per gli anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttività" con una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore produttività offerta, da erogare ai dipendenti secondo criteri definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

2. A seguito della trasformazione in ente pubblico economico, il Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementato con ulteriori risorse dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggiori entrate per l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore produttività intervenuta, nonché i criteri di erogazione di tali ulteriori risorse saranno definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale.

Art. 13.
(Esenzione fiscale)

1. Tutti gli atti di acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG connessi con la trasformazione di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 14.
(Disposizioni finali)

1. L'amministratore straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, svolge le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino alla data di efficacia dei decreti di nomina dei predetti organi.

2. Nelle more dell'adeguamento delle normative e procedure nei settori operativo, tecnico ed amministrativo rimangono in vigore le normative e le procedure vigenti.

Art. 15.
(Convalida degli effetti dei precedenti decreti-legge)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 497, 24 gennaio 1996, n. 29, 25 marzo 1996, n. 153, 25 maggio 1996, n. 284, 22 luglio 1996, n. 387, e 20 settembre 1996, n. 490.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni di cui al decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'AAAVTAG sulla base del citato decreto-legge 21 novembre 1996, n. 589.