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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1998, n. 202.
Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Visto l'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 aprile 1998;
Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina

1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da
emanarsi ai sensi degli articoli 1 e 11, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' ordinato secondo le disposizioni del presente
regolamento, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.
Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' l'organo di
direzione politicoamministrativa del Ministero e ne determina gli
indirizzi.
2. Il Ministro si avvale dei seguenti uffici ausiliari: un ufficio
di gabinetto, un ufficio legislativo, una segreteria particolare, una
segreteria tecnica, un ufficio stampa.
Presso tali uffici, il Ministro puo' richiedere la utilizzazione di
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi della normativa di
carattere generale sulla composizione dei Gabinetti dei Ministeri e
puo', altresi', avvalersi di un estraneo alla pubblica
amministrazione per la funzione di segretario particolare e di un
giornalista per la funzione di capo dell'ufficio stampa.
3. All'Ufficio di gabinetto e' preposto il capo di gabinetto,
coadiuvato da uno o piu' vice capo di gabinetto, che coordina
l'intera attivita' di supporto del Ministro con particolare
riferimento alla conformita' dell'attivita' gestionale di competenza
dei Dipartimenti e Servizi, in cui viene articolato il Ministero,
all'indirizzo politicoamministrativo.
4. La responsabilita' dell'ufficio legislativo e' affidata ad un
consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di
gabinetto.
5. Con decreto del Ministro possono essere istituite commissioni di
studio e consultive per l'esame di specifiche questioni o materie.

Art. 3.
Organizzazione del Ministero dei trasporti
e della navigazione

1. Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dei
trasporti e della navigazione si compongono di tre dipartimenti, con
compiti finali nonche' con compiti di indirizzo e coordinamento delle
unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e di
cinque servizi con compiti strumentali.
2. I dipartimenti sono:
a) Dipartimento dei trasporti terrestri;
b) Dipartimento della navigazione marittima ed interna;
c) Dipartimento dell'aviazione civile.
3. I cinque servizi con compiti strumentali sono:
a) il Servizio pianificazione e programmazione;
b) il Servizio affari economici, bilancio e politiche
internazionali e comunitarie;
c) il Servizio affari generali e del personale;
d) il Servizio sistemi informativi e statistica;
e) il Servizio di vigilanza sulle ferrovie.
4. Ai dipartimenti, ai servizi ed alle unita' di gestione sono
preposti dirigenti generali di livello c.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione
autonoma, il Servizio di controllo interno.
6. Gli uffici centrali e periferici a livello dirigenziale non
generale o equiparato sono disciplinati con successivi decreti
ministeriali. Le circoscrizioni territoriali degli uffici marittimi
periferici restano quelle individuate dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 699.

Art. 4.
Dipartimento dei trasporti terrestri

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri si articola nelle
seguenti unita' di gestione:
a) unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose, con
competenza in materia di trasporto di persone e di cose, sia
nazionali, sia internazionali, ivi compresi i prezzi e le tariffe;
b) unita' di gestione della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre, con competenza in materia di veicoli e loro
dispositivi nonche' di conducenti, ivi compresi la circolazione e la
sicurezza stradale;
c) unita' di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi,
con competenza in materia di coordinamento, sicurezza dei sistemi di
trasporto nonche' di recepimento della normativa comunitaria del
settore.

Art. 5.
Dipartimento della navigazione marittima ed interna

1. Il Dipartimento della navigazione marittima ed interna si
articola nelle seguenti unita' di gestione:
a) unita' di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il
demanio marittimo, per l'eserciziodelle competenze statali in materia
di programmazione, coordinamento e vigilanza sui porti ivi comprese
la classificazione, la realizzazione, la manutenzione e
l'escavazione; sulle autorita' portuali; sui servizi portuali;
sull'amministrazione del pubblico demanio marittimo;
b) unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne, per l'esercizio delle competenze statali in materia di
politica e disciplina internazionale dei trasporti marittimi, ivi
compresi i profili attinenti alla sicurezza della navigazione; di
cabotaggio; di servizi di trasporto sovvenzionati con le isole; di
formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale
marittimo;
c) unita' di gestione della navigazione marittima ed interna, per
l'esercizio delle competenze statali in materia di proprieta' navale
e regime amministrativo delle navi; di sinistri verificatisi in acque
marittime o interne; di interventi a sostegno della flotta e delle
costruzioni navali; di nautica da diporto e per finalita' private; di
valutazione tecnica, ispettiva ed estimativa; di vigilanza sugli enti
di settore o sull'Istituto nazionale di architettura navale.

Art. 6.
Dipartimento dell'aviazione civile

1. Il Dipartimento dell'aviazione civile, si articola nelle
seguenti unita' di gestione:
a) unita' di gestione per l'esercizio di potere di indirizzo di
vigilanza e di controllo in materia aeronautica di competenza del
Ministero;
b) unita' di gestione per l'esercizio delle competenze inerenti gli
adempimenti relativi ad accordi comunitari ed internazionali, nonche'
per la programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da
stipulare con gli enti vigilati.

Art. 7.
Servizio pianificazione e programmazione

1. Il servizio cura l'esercizio dei poteri d'indirizzo, di
pianificazione e di programmazione in materia di trasporti e di
navigazione.
2. Il servizio e' competente in materia di pianificazione anche
finanziaria dei trasporti nazionali e di coordinamento generale della
progettazione e dell'attuazione degli interventi su grandi reti
infrastrutturali di rilievo nazionale ed internazionale, di
coordinamento per l'integrazione modale fra i sistemi di trasporto
stradale, marittimo, aereo, idroviario, ferroviario e ad impianti
fissi. Il servizio effettua una valutazione tecnica sul grado di
fattibilita' dei singoli progetti da realizzare.
3. Il servizio e', altresi', competente alla predisposizione del
piano generale dei trasporti e all'attuazione degli adempimenti in
materia di trasporti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
4. Al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento tra i
dipartimenti e, in particolare, per realizzare gli obiettivi
dell'intermodalita' e' istituito, presso il servizio, un comitato
composto dal dirigente generale capo del servizio, dai dirigenti
generali capi dei dipartimenti nonche' dai capi dei servizi e delle
unita' di gestione di volta in volta interessati. Il comitato e'
presieduto dal Ministro, ove questo partecipi alle sue riunioni,
ovvero dal dirigente generale capo del servizio. In relazione alla
materia oggetto della riunione il presidente del comitato ha la
facolta' di convocare anche esperti esterni.

Art. 8.
Servizio affari economici, bilancio
e politiche internazionali e comunitarie

1. Il servizio redige studi economici sul sistema dei trasporti e
della navigazione e svolge, d'intesa con l'Ufficio legislativo,
attivita' di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie
giuridicoeconomiche di competenza dei singoli uffici; cura, altresi',
la redazione del bilancio, la sua gestione, relativamente a
variazioni ed assestamento, la redazione delle proposte per la legge
finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli
organi di controllo; coordina l'attuazione della normativa
internazionale e comunitaria; coordina la partecipazione di
rappresentanti del Ministero agli organismi internazionali e
comunitari.

Art. 9.
Servizio affari generali e del personale

1. Il servizio provvede agli affari generali, alle comunicazioni
esterne ed alle relazioni con il pubblico, mediante l'individuazione
di un apposito ufficio. Provvede, altresi', alla amministrazione del
personale che verra' iscritto in un unico ruolo; in attesa
dell'unificazione del ruolo ai dipartimenti ed ai servizi e'
assegnato il personale appartenente ai precedenti ruoli organici che
svolge effettivo servizio presso le sedi centrali
dell'amministrazione ivi compresi gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro. Provvede, da ultimo, alle attivita'
di vigilanza e di ispezione interna.

Art. 10.
Servizio sistemi informativi e statistica

1. Il servizio provvede alla gestione ed allo sviluppo
dell'informatizzazione dell'intera attivita' amministrativa ed
operativa ed ai rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione. Il servizio e' competente altresi' al
monitoraggio, al controllo ed all'elaborazione dei dati statistici
relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del
Ministero.

Art. 11.
Servizio di vigilanza sulle ferrovie

1. Il servizio esercita la vigilanza sulla Ferrovie dello Stato
S.p.a. sulla base della legge, della concessione e dei contratti di
programma e di servizio, nonche' sui gestori delle infrastrutture del
trasporto di rilievo nazionale, sulla base della normativa
comunitaria.

Art. 12.
Servizio di controllo interno

1. Il servizio esercita le funzioni ed assolve i compiti di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 marzo 1997, n. 142.

Art. 13.
Dirigenti dei dipartimenti e dei servizi

1. Il direttore generale capo del dipartimento o del servizio
dirige e coordina le attivita' svolte dal dipartimento o servizio al
quale e' preposto, nonche' gli uffici periferici da esso dipendenti.
2. A tal fine, il direttore generale capo del dipartimento:
a) attua le direttive generali impartite dal Ministro ed e'
responsabile, insieme ai preposti alle unita' di gestione, del
raggiungimento degli obiettivi complessivi del dipartimento;
b) assicura, nel rispetto dell'autonomia delle singole unita' di
gestione, l'unitarieta' degli indirizzi per il raggiungimento degli
obiettivi individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
c) rappresenta la parte pubblica nelle relazioni sindacali
nell'ambito del dipartimento.
3. I dirigenti generali preposti alle unita' di gestione
riferiscono al direttore capo del dipartimento sull'andamento degli
uffici da loro dipendenti e curano le competenze devolute alle
rispettive unita' di gestione, assicurando il rispetto e la concreta
attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad
essi compete inoltre il coordinamento delle attivita' degli uffici
che costituiscono articolazione dell'unita' di gestione, anche al
fine di garantirne l'uniformita' d'indirizzo.
4. Il vice capo dipartimento o servizio sostituisce il capo
dipartimento in caso di assenza o impedimento. Esercita, inoltre, le
funzioni a lui delegate.
5. Il dirigente generale o il dirigente cui siano conferite le
funzioni di studio e ricerca le esercita in rapporto diretto con il
soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero il capo del dipartimento
o servizio.

Art. 14.
Articolazione degli uffici
delle unita' di gestione e dei servizi

1. Con successivi decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
unita' operative centrali e periferiche dell'Amministrazione e le
relative competenze.

Art. 15.
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende
dal Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento
delle attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194,
e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'esercizio delle
competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione.

Art. 16.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero e' presieduto dal
Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato ed e' composto dai
dirigenti generali preposti ai dipartimenti, alle unita' di gestione,
ai servizi e dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto. Segretario del consiglio di amministrazione e' un funzionario
di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato
dal Ministro.
2. Il consiglio e' convocato su iniziativa del Ministro o su
richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti ed esercita
le attribuzioni di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto
favorevole della maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale
il voto del presidente.
4. Salva diversa previsione normativa, il consiglio di
amministrazione deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni
da quando ne sia stato richiesto o da quando il suo obbligo di
pronuncia sia sorto in virtu' di legge o regolamento.

Art. 17.
Verifica periodica dell'organizzazione

1. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne
funzionalita' ed efficienza ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata
dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; analoga
verifica viene effettuata, ogni tre anni, ai sensi dello stesso
articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza
delle piante organiche.

Art. 18.
Norme modificate ed abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate,
con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
precedente articolo 14:
a) regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
b) regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570;
c) regio decreto 5 maggio 1941, n. 370;
d) decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;
e) decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n.
26;
f) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
marzo 1947, n. 396;
g) decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947,
n. 1177;
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;
i) legge 17 febbraio 1951, n. 83;
l) articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;
m) legge 30 gennaio 1963, n. 141;
n) decreto ministeriale 22 maggio 1964;
o) articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
p) decreto ministeriale 1 giugno 1969;
q) articolo 13, della legge 14 agosto 1974, n. 377;
r) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979,
n. 825.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione "Ministero
dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione" e la sigla "M.C.T.C." sono sostituite dalla
dizione "Ministero dei trasporti e della navigazione" e la dizione
"Ministro dei trasporti" e' sostituita dalla dizione "Ministro dei
trasporti e della navigazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 21

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrivono, rispettivamente, i testi dei commi
13 e 16 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza
pubblica":
"13. La costituzione dei dipartimenti e dei
servizi, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale e delle relative funzioni, la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale
sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei
servizi e' retta da criteri di omogeneita',
complementarita' e organicita', mediante l'accorpamento
di uffici esistenti e la riduzione degli uffici
dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere
al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche
non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono
istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto
disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi
amministrativi e rende piu' spedite le procedure,
riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' delle
Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita
unita' di controllo".
"16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie
tutte le disposizioni normative relative al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme
vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla
e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione
centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti
presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai
fini della presente legge, per ''conferimento'' si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e
compiti e per ''enti locali'' si intendono le
province, i comuni, le comunita' montane e gli altri
enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili
nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione
delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali
e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico
del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,
per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti
di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in
mancanza d'intesa, il Consiglio dei Ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dalle universita'
degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal trrattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari
che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
- L'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, cosi' dispone:
"Art. 11. - 1. Il Governo delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo".
- Per il testo dell'art. 1, comma 13, della citata
legge n. 537/1993, si veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1994, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 dicembre 1994, n. 299, reca: "Regolamento
recante modificazioni di talune circoscrizioni
territoriali marittime".
Nota all'art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
giugno 1994, n. 138, reca: "Regolamento recante
definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali
soppressi e per il riordino della relativa
disciplina".
Note all'art. 12:
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 20 del
citato decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 marzo 1997, n. 142, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128, reca:
"Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio
di controllo interno sulle attivita' del Ministero dei
trasporti e della navigazione".
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 9, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1998, n. 82:
"Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali
per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie
per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2;
provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta
gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto
e di raccordo con l'Amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo
stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinato
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato. Con decreto adottato dall'Autorita' di Governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente a
fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la Costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o
avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte
del dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi
di legittimita'".
Nota all'art. 14:
- Per il testo della lettera e) del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda in nota alle
premesse.
Nota all'art. 15:
- Il regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1940,
n. 85, reca: "Attribuzioni e ordinamento del Comando
generale delle capitanerie di porto".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 1957, n. 22, recante: "Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato", e' il seguente:
"Art. 146. - Presso ciascun Ministero, Alto
Commissariato od altra Amministrazione centrale e'
costituito un consiglio d'amministrazione, presieduto
dal Ministro o da un Alto Commissario o, per delega, da
un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con
qualifica piu' elevata. Il consiglio e' composto:
a) dai direttori generali e dagli impiegati con
qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
servizio centrale;
b) dagli ispettori generali preposti a servizi
centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
Ministro;
c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente
esistente presso l'amministrazione;
d) da due rappresentanti del personale scelti dagli
altri membri del consiglio d'amministrazione e nominati
con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.
Nelle amministrazioni aventi ruoli centrali e
periferici i rappresentanti del personale devono
appartenere uno ai ruoli centrali ed uno ai ruoli
periferici.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di
assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei
relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i
rispettivi ordinamenti ne fanno le veci.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Il consiglio d'amministrazione esercita le attribuzioni
stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime
il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari
uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o
duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita'
e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su
tutte le altre questioni sulle quali il Ministro
ritenga di sentirlo.
Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari
per i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il consiglio viene
altresi' sentito, con la partecipazione del direttore
della ragioneria centrale competente, sulle proposte
annuali relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a
direttore generale le attribuzioni del consiglio
d'amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei
Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali
dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di
amministrazione secondo le norme del primo comma, questo
e' composto con i quattro impiegati delle carriere
direttive di qualifica piu' elevata comunque in
servizio presso l'amministrazione interessata: a parita' di
qualifica la precedenza e' data dall'ordine di ruolo e,
in caso di ruoli diversi, dall'anzianita' posseduta nella
qualifica stessa.
La composizione dei consigli di
amministrazione delle amministrazioni autonome, della
Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il
turismo e dei servizi dello spettacolo, delle
informazioni e della proprieta' intellettuale e'
regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto
previsto alla lettera d) del primo comma.
Il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali
e' presieduto dal presidente dell'Amministrazione medesima
ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo
comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono
e decimo, sono conferite in aggiunta alle
attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari
anche quelle di cui ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori
pubblici, piu' anziani nella qualifica.
Il consiglio di amministrazione per il personale
ausiliario e' composto dal capo del personale, che lo
presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a
commesso, nominati con decreto del Ministro all'inizio di
ogni biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un impiegato con qualifica non superiore a direttore di
sezione".
Nota all'art. 17:
- Per il testo vigente delle lettere c) e d) del
comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400/1988, si veda
in nota alle premesse.
Note all'art. 18:
- Per il testo dei commi 13 e 16 dell'art. 1 della
legge n. 537/1993, si veda in nota alle premesse.
- Il regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1924, n.
105, reca: "Istituzione del Ministero delle comunicazioni".
- Il regio decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1927,
n. 207, reca: "Passaggio dell'Ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori
pubblici a quello delle comunicazioni".
- Il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1941, n. 120,
reca: "Riordinamento dei servizi e dei ruoli del
personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione".
- Il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio
1945, n. 5, reca: "Ripartizione del Ministero delle
comunicazioni in due distinti Ministeri".
- Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio
1946, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
luglio 1946, n. 167, reca: "Istituzione del Ministero
della marina mercantile".
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 marzo 1947, n. 396, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 giugno 1947, n. 125, reca: "Attribuzioni
del Ministero della marina mercantile".
- Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 1177, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 novembre 1947, n. 256, reca: "Riforma
del Consiglio superiore della marina mercantile".
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948, n.
131, reca: "Organizzazione dei servizi e istituzione dei
ruoli organici del Ministero della marina mercantile".
- La legge 17 febbraio 1951, n. 83, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1951, n. 51, reca:
"Organizzazione dei servizi del Ministero della marina
mercantile".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7
dicembre 1960, n. 1541, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 dicembre 1960, n. 314, recante: "Norme
integrative dell'ordinamento del Ministero della marina
mercantile e revisione dei relativi ruoli organici", e'
il seguente:
"Art. 1. - Il Ministero della marina mercantile e'
costituito dai seguenti uffici:
1) Direzione generale degli affari generali e del
personale;
2) Direzione generale del naviglio;
3) Direzione generale della navigazione e del traffico
marittimo;
4) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
5) Direzione generale del demanio marittimo e dei
porti;
6) Direzione generale della pesca marittima;
7) Ispettorato tecnico.
I ruoli organici del personale del Ministero
della marina mercantile sono stabiliti nei quadri annessi
alla presente legge.
I posti recati in aumento nella qualifica di
ispettore generale della carriera direttiva (ruolo
amministrativo) riassorbono altrettanti posti in
soprannumero, conferiti, per la qualifica stessa, in
applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
I posti recati in aumento nelle qualifiche di
archivista e dattilografo di prima classe della carriera
esecutiva, riassorbono altrettanti posti in soprannumero,
che, per la qualifica stessa, sono stati conferiti in
applicazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e
dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270".
- La legge 30 gennaio 1963, n. 141, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1963, n. 64, reca:
"Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti
in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed
istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione
civile presso il suddetto Ministero".
- Il decreto ministeriale 22 maggio 1964, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1964, n. 138, reca:
"Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale
della marina mercantile".
- Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 2, della
legge 31 ottobre 1967, n. 1085, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1967, n. 298, recante:
"Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile":
"Art. 1. - Presso il Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile e' istituita una Direzione generale
per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello
Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione e'
denominata: ''Direzione generale del coordinamento e
degli affari generali''".
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e l'Ispettorato generale
dell'aviazione civile assumono la denominazione,
rispettivamente, di Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
di Direzione generale dell'aviazione civile.
Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione assumono la
denominazione di direzioni compartimentali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza
di detto Ispettorato generale, previste dall'art. 8, del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la
denominazione, rispettivamente, di direzioni
compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione per l'Umbria e la Basilicata.
Alle dipendenze e nell'ambito delle direzioni
compartimentali operano gli uffici provinciali gia
istituiti in via temporanea, ai sensi del citato art. 8.
In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile e'
istituito il Servizio della navigazione aerea al quale e'
preposto un direttore centrale.
Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1964, n. 567, e' elevato da 3 a 4".
"Art. 2. - Fino a quando non saranno riorganizzati i
ruoli organici del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile e' utilizzato, per l'espletamento
dei compiti della Direzione generale del
coordinamento e degli affari generali, personale delle
altre due Direzioni generali, nonche' dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza.
In corrispondenza all'istituzione di un posto di
direttore generale per la Direzione generale di cui al
primo comma del precedente articolo e all'aumento di un
posto di direttore centrale dei ruoli della Direzione
generale dell'aviazione civile, la pianta organica della
qualifica di direttore centrale di prima classe
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' ridotta
di due unita'.
Il direttore generale del coordinamento e degli affari
generali fa parte dei consigli di amministrazione
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e della Direzione generale
dell'aviazione civile".
- Il decreto ministeriale 1 giugno 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1969, n.
178, reca: "Modifiche all'ordinamento di alcuni servizi
dell'Amministrazione centrale della marina mercantile".
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 14
agosto 1974, n. 377, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 26 agosto 1974, n. 222, recante: "Programma di
interventi straordinari per l'ammodernamento e il
potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e
mutamento della denominazione del Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile":
"Art. 13. - Il Ministero di trasporti e
dell'aviazione civile riassume la denominazione di
''Ministero dei trasporti''".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1979, n. 825, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 1980, n. 79, reca:
"Ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione
generale dell'aviazione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 1985, n. 950, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 marzo 1986, n. 60, reca: "Approvazione
del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza
tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione".