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Deliberazione della Giunta Regionale del 14 Gennaio 2005, n. 14

Precisazioni su aspetti tecnici, gestionali, finanziari ed amministrativi connessi all'applicazione del D. lgs. 13.01.2003 n. 36 e del D.M. del 13/01/2003. Integrazione alla D.G.R.V. n. 2454 del 08.08.2003

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue.
Il D. lgs. 13.01.2003 n. 36 ed il D.M. del 13/01/2003 hanno introdotto una profonda innovazione nel settore delle discariche che, inevitabilmente, ha comportato la necessità di fornire a tutti i soggetti interessati una serie di indicazioni di carattere operativo tese ad agevolarne la corretta applicazione.
La Regione del Veneto, con D.G.R.V. n. 2454 del 08/08/2003, ha deliberato di approvare i primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche, di cui al D. lgs. n. 36/2003 e al D.M. del 13/01/2003.
Nel frattempo, al fine di approfondire alcune tematiche nonché di individuare linee di comportamento omogeneo, si è provveduto ad effettuare una serie di riunioni con le altre Regioni nonché con le Province del Veneto, nel corso delle quali è emersa la necessità di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida in aggiunta a quanto già esplicitato con D.G.R.V. n. 2454 del 08/08/2003. Inoltre, nel corso delle succitate riunioni è emersa, da parte delle Province, la necessità rinnovare le modalità di calcolo e di versamento delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.
Tale necessità è stata confermata a seguito delle istruttorie a tutt'oggi effettuate dalla Direzione Tutela dell'Ambiente sui piani di adeguamento pervenuti e presentati ai sensi dell'art. 17 del D. lgs.. n. 36/2003.
Inoltre, al riguardo, va segnalato che recentemente la Conferenza Stato - Regioni ha approvato la richiesta di modifica dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2003 prospettata da tutte le Regioni in sede di Conferenza dei Presidenti.
Sulla scorta delle risultanze di detti incontri, la Conferenza Stato - Regioni ha formulato al Ministero dell'Ambiente la precisa richiesta di conoscere i contenuti delle proposte di modifica che si intendono avanzare al fine di ovviare alle numerose problematiche correlate all'attuale assetto normativo in materia di fideiussioni.
In considerazione di quanto esposto, in attesa pertanto di acquisire ulteriori utili elementi di informazione da parte statale in merito alle polizze finanziarie, si propone, nel frattempo, di approvare l'allegato A denominato "Precisazioni su aspetti tecnici, gestionali, finanziari ed amministrativi connessi all'applicazione del D. lgs. n. 36 del 13.01.2003 e del D.M. 13.03.2003" ad integrazione delle indicazioni già fornite con D.G.R.V. n. 2454 del 08/08/2003.
L'Assessore Renato Chisso conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, Assessore alle Politiche per l'Ambiente e la Mobilità, Renato Chisso, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
Visto il D. lgs. 05.02.1997, n. 22;
Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3;
Visto il D. lgs. 13.01.2003, n. 36 e in particolare art. 17;
Visto il D.M. del 13.03.2003;
Vista la DGRV n. 2454 del 08.08.2003;

delibera

1) Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione denominato "Precisazioni su aspetti tecnici, gestionali, finanziari ed amministrativi connessi all'applicazione del D. lgs. n. 36 del 13.01.2003 e del D.M. 13.03.2003" ad integrazione della delibera n. 2454 del 08.08.2003.
2) Di comunicare il presente provvedimento in forma integrale alle Province, all'ARPAV, all'Osservatorio regionale sui rifiuti, alla Regione Piemonte quale Regione capofila relativamente alle tematiche ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al N.O.E. dei Carabinieri.

Allegato A - "Precisazioni su aspetti tecnici, gestionali, finanziari ed amministrativi connessi all'applicazione del D. lgs. n. 36 del 13.01.2003 e del D.M. 13.03.2003". Integrazione alla D.G.R.V. n. 2454 del 08.08.2003

1) PREMESSA
Il D. lgs. 13.01.2003 n. 36 ed il D.M. del 13/01/2003 hanno introdotto una profonda innovazione nel settore delle discariche che, inevitabilmente, ha comportato la necessità di fornire a tutti i soggetti interessati una serie di indicazioni di carattere operativo tese ad agevolarne la corretta applicazione.
La Regione del Veneto, con D.G.R.V. n. 2454 del 08/08/2003, ha deliberato di approvare i primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche, di cui al D. lgs. n. 36/2003 e al D.M. del 13/01/2003.
Nel frattempo, al fine di approfondire alcune tematiche nonché di individuare linee di comportamento omogeneo, si è provveduto ad effettuare una serie di riunioni con le altre Regioni nonché con le Province del Veneto, nel corso delle quali è emersa la necessità di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida in aggiunta a quanto già esplicitato con D.G.R.V. n. 2454 del 08/08/2003.
Inoltre, nel corso delle succitate riunioni è emersa, da parte delle Province, la necessità rinnovare le modalità di calcolo e di versamento delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999.
Tale necessità è stata confermata a seguito delle istruttorie a tutt'oggi effettuate dalla Direzione Tutela dell'Ambiente sui piani di adeguamento pervenuti e presentati ai sensi dell'art. 17 del D. lgs.. n. 36/2003.

2) MANCATA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO
Il D. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione delle Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce all'art. 17 che il gestore della discarica già autorizzata all'entrata in vigore del succitato decreto avrebbe dovuto presentare all'autorità competente entro la data del 27.09.2003 un piano di adeguamento della discarica stessa alle previsioni di cui al decreto citato la cui mancata approvazione comporta la chiusura della discarica ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto succitato.
In via del tutto analogica, la mancata presentazione del succitato piano di adeguamento configura un esercizio dell'attività di smaltimento privo di un requisito di legittimità. Ne deriva che anche in tale fattispecie la provincia sede della discarica, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione deve attivare le procedure finalizzate alla sospensione dell'attività - ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni riscontrate - nonché all'individuazione delle modalità e dei tempi di chiusura della discarica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c) del D. lgs. 36/2003, e procedendo se del caso all'escussione delle garanzie finanziarie presentate.
Attesa la portata e la complessità nonché l'incertezza normativa si ritiene che le province valutino caso per caso, con meccanismo analogo a quanto già previsto nella disciplina di settore la portata del ritardo nella presentazione ai fini di un eventuale sospensione a titolo cautelare e provvisorio dell'attività.

3) VALENZA DEL TERMINE DEL 16.07.2005
3.a) L'art. 17, comma 1 del D. lgs. n. 36/2003 prescrive che "le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate". In realtà si ritiene sia possibile, in alcuni casi particolari, che tali discariche, anche se non completamente adeguate per motivi tecnici e/o ambientali alle previsioni del D. lgs. n. 36/2003 ( ad esempio per quanto concerne la barriera di fondo o il franco di falda ), possano continuare legittimamente a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate anche successivamente al 16.07.2005, fino all'esaurimento delle volumetrie ancora disponibili come previsto dalla DGR n. 2454 del 08/08/2004.
Infatti, l'approvazione del Piano di adeguamento, che per i motivi anzidetti non risulti pienamente conforme alle disposizioni del D. lgs. n. 36/2003, interviene sulla base di una istruttoria tecnica tesa, tra l'altro, a verificare la compatibilità tecnico e ambientale, (già peraltro garantita in sede di approvazione del progetto originario dalle modalità di apprestamento in conformità alla delibera del C.I. 27.07.1984), tra la discarica così parzialmente adeguata e i rifiuti.
3.b) Pertanto, qualora l'esito istruttorio risulti favorevole, la discarica, riclassificata secondo la nuova disciplina, potrà continuare a ricevere i rifiuti già autorizzati fino al raggiungimento delle quote progettuali autorizzate.
Procedura specifica va invece applicata nel caso di richiesta di autorizzazione al conferimento di nuove tipologie di rifiuto; tale richiesta va infatti valutata caso per caso ed assentita dall'autorità competente, fermo restando quanto previsto dalla normativa in merito di VIA qualora applicabile.
3.c) Il gestore della discarica, previa presentazione all'Ente competente, di un'apposita istanza, può avvalersi della facoltà di applicare la caratterizzazione dei rifiuti con i criteri stabiliti dal D.M. 13/03/2003, indipendentemente dal termine finale del 16/07/2005, purché il lotto interessato sia stato realizzato secondo il Piano di adeguamento approvato e sia pienamente conforme alle previsioni del D. lgs. n. 36/2003.
Mentre per le discariche non pienamente adeguate ai dettami del D. lgs. n. 36/2003, con riferimento al sistema di impermeabilizzazione, l'Ente competente potrà tuttavia prescrivere che i rifiuti conferiti rispettino i limiti dall'attuale normativa (delibera del C.I. 27.07.1984).

4) REALIZZAZIONE DELLE PROTEZIONI DEL TERRENO E DELLE ACQUE
Il D. lgs. n. 36/2003, allegato 1, capitoli 1.2 e 2.4, definisce e specifica gli accorgimenti tecnici (barriera geologica, barriera di confinamento, copertura superficiale finale) atti a garantire la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle di superficie.
La necessità di applicare tali presidi ambientali alle discariche già esistenti (piani di adeguamento di cui all'art. 17 del decreto succitato) può determinare in particolare l'aumento dello spessore del pacchetto di impermeabilizzazione di base e del capping, con conseguente variazione della quota di base dei rifiuti nonché del profilo finale della discarica.
Appare ragionevole ritenere che la modifica di tali quote, in quanto intimamente connessa e conseguente al rispetto delle prescrizioni del D. lgs. n. 36/2003, fermo restando il volume complessivo dei rifiuti originariamente autorizzato, non costituisca variante significativa al progetto a suo tempo approvato.

5) MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE
Il D. lgs. n. 36/2003, allegato 1, capitolo 2.10, prevede che "i rifiuti vengano depositati in strati compattati, sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%". Si ritiene che la prescrizione, così riportata, debba piuttosto essere intesa come volta ad individuare un'inclinazione massima del fronte di avanzamento pari a 30°. La pendenza del 30% infatti corrisponde ad un'inclinazione pari a circa 16°, determinando un fronte di avanzamento dei rifiuti notevolmente aperto ed esposto agli agenti atmosferici e meteorici, con conseguenze negative legate al dilavamento dei rifiuti ed all'aumento di produzione del percolato nonché all'aumento dei volumi tecnici per la ricopertura dei rifiuti. Si ritiene pertanto di confermare quanto emerso dalle riunioni interregionali ed ammettere un inclinazione massima pari a 30°, fatto salvo che potrà essere imposta un'inclinazione inferiore sulla base delle verifiche in corso d'opera e in ragione delle diverse tipologie di rifiuto (angolo di attrito), nonché sulla stabilità dell'insieme terreno fondazione - discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii.

6) DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D. lgs. n. 36/2003 dispone che " il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post - operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,……..".
D'altra parte l'art.14, comma 6, del succitato decreto prevede che "le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti".
Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post - operativa, sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post - chiusura.
Pertanto, sulla base di quanto sopra la gestione di post - chiusura della discarica di rifiuti inerti dovrà comunque essere coperta da apposita garanzia finanziaria. Tuttavia, la durata del periodo di gestione post- chiusura sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti, fermo restando comunque l'obbligo della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento, per le sole discariche di rifiuti inerti destinate al conferimento di rifiuti contenenti amianto.
Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post - chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del D.M. del 13.03.2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato.

7) CASI PARTICOLARI

a) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO (art. 17 DEL D. lgs. N. 36/2003)
Il punto 7 dell'allegato alla D.G.R. V. n. 2454 del 08.08.2003 " Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche, D. lgs. n. 36/2003 e D.M. 13.03.2003 " prevede che "i piani di adeguamento non devono essere presentati da parte dei titolari/gestori di discariche già chiuse, cioè di quelle discariche per le quali alla data di entrata in vigore (27.03.2003) del D. lgs. n. 36/2003 era già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione delle opere di ricomposizione, confermata dal successivo collaudo ".
Sulla base degli approfondimenti effettuati, e sulla scorta anche di quanto affermato al punto 5 del succitato allegato, si ritiene ragionevole esonerare dall'obbligo di presentazione del Piano di adeguamento di cui all'art. 17 del D. lgs. n. 36/2003 quelle discariche che, anche successivamente alla data del 27.09.2003, risultino aver già collaudato le opere di ricomposizione previste nel progetto approvato, e comunque a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato completato entro il 27.03.2003, come attestato da idonea documentazione.

b) UTILIZZO DI LOTTI NON ANCORA COLLAUDATI
L'allegato A alla D.G.R. n. 2454 del 08.08.2003 prevede che possano essere utilizzati porzioni di discarica, non conformi alle prescrizioni del D. lgs. n. 36/2003, solo se collaudate ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 entro il 27.09.2003.
Sono tuttavia pervenute alcune richieste in merito alla possibilità di utilizzare lotti, ricompresi nell'originaria approvazione della discarica, già approntati ma collaudati successivamente al 27.09.2003.
Fatta salva la norma generale, al riguardo si evidenzia come la Regione, per quanto concerne le discariche di propria competenza, e la Provincia - quale Ente di controllo territoriale in materia di gestione di rifiuti in generale e, in particolare, quale organo di controllo preventivo per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, e sulla base della delega conferita dall'art. 6 della L.R. n. 3/2000 - possano, in casi specifici e sulla base di valutazioni di tipo ambientale e di pianificazione settoriale, autorizzare l'utilizzo di singole porzioni realizzate conformemente al progetto approvato anche nel caso in cui non risulti una completa rispondenza a quanto previsto dal D. lgs. n. 36/2003.

c) APPRESTAMENTO OPERE DI RICOPERTURA FINALE
Fermo il generale rispetto delle disposizione della nuova disciplina in materia di discariche, nel corso dell'esame istruttorio dei Piani di adeguamento, può presentarsi tuttavia l'ipotesi della discarica che, all'atto della presentazione della documentazione, evidenzi l'intervenuto approntamento, anche solo parziale, della copertura superficiale finale in conformità al progetto approvato originariamente, sia pure non ancora collaudata.
In analogia a quanto previsto nel paragrafo b), si ritiene di poter assentire alle istanze presentate riguardanti il mantenimento del capping già realizzato in conformità al progetto approvato, qualora l'adeguamento dello stesso, secondo i dettami previsti dal D. lgs. n. 36/2003, comporti problematiche ambientali peggiorative rispetto ai benefici ottenibili.
Pertanto, in questi casi, sulla base di una specifica dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori, che tra l'altro attesti lo stato di avanzamento degli stessi all'atto della presentazione del PDA, potranno essere eccezionalmente autorizzate le opere di ricopertura già approntate anche se non ancora collaudate.
Al riguardo, va richiamato quanto già sostenuto nella precedente DGR n. 2454 dell'8.08.2003, punto 7 dell'Allegato, ove si diceva che "… il piano di adeguamento deve individuare, in funzione delle specifiche fattibilità tecniche ed ambientali, gli interventi da porre in essere per rendere l'impianto conforme alla nuova disciplina e deve contenere : progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali (ove tecnicamente possibile)…..".

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