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Direttive e prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 2001, n. 97

Il comma 2 bis dell'articolo 57 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente, inserito dall'articolo 47 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, prevede che: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate le direttive e le prescrizioni, anche a integrazione delle indicazioni emanate ai sensi del comma 2, per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, attenendosi ai seguenti criteri:
a) coordinamento delle attività dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie della Provincia e dei soggetti gestori degli impianti;
b) massimizzazione nell'impiego delle procedure di telecontrollo e delle tecniche di archiviazione informatica;
c) valorizzazione del controllo effettuato dai soggetti gestori degli impianti, individuati in base agli atti di delega o contrattuali.".
L'art. 4 della citata direttiva 91/271/CEE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
a) al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti tra 2.000 e 10.000.

La disciplina comunitaria prevede inoltre che:
- gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente;
- gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque urbane devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B;
- gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.;
- gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e.;
- a sua volta, l'articolo 10 della direttiva 91/271/CEE dispone che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico;
- in base all'articolo 11, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche, in osservanza dei requisiti di cui all'allegato I c.
A norma dell'articolo 15 della citata direttiva, le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano con-trolli:
- sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;
- sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali.
Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sulle acque recipienti interessate dagli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane quando esiste la probabilità che l'ambiente ricettore sia influenzato in modo significativo.
In base all'allegato I B della direttiva:
- la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti;
- gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1;
- gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell'allegato II, punto A.a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2;
- requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1 e/o 2 vanno applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle altre direttive pertinenti;
- i punti di scarico delle acque reflue sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti.
A tenore dell'allegato I D della direttiva:
- gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al livello dei requisiti ivi descritti;
- i campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella direttiva. Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi;
- il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:
- 2.000-9.999 a.e.: 12 campioni nel primo anno, 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l'acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme,
nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
- 10.000 - 49.999 a.e.: 12 campioni;
- 50.000 a.e. e oltre: 24 campioni;
- le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:
a) per i parametri specificati nella tabella 1 e nell'articolo 2, punto 7) della direttiva, la tabella 3 precisa il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell'articolo 2, punto 7);
b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in
condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100% dai valori parametrici. Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si possono accettare scarti fino al 150%;
c) per i parametri precisati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici;
- valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

La direttiva 91/271/CEE è stata recepita dall'Italia con il d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, da ultimo modificato con le disposizioni correttive e integrative di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 258. Peraltro, la citata normativa statale, oltre che procedere alla trasposizione della disciplina comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ha ulteriormente statuito che "devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convoglia-no anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2" (punto 1) dell'allegato 5 al d. lgs. n. 152/1999). La sottoposizione delle acque reflue urbane al rispetto dei limiti di emissione prescritti dal d. lgs. n. 152/1999 per gli scarichi industriali costituisce una non corretta trasposizione della direttiva 91/271/CEE, che incide profondamente sull'organizzazione del ser-vizio di depurazione pubblica posto in essere dalla Provincia autonoma di Trento: tanto più che il depuratore pubblico non è dedicato, per la sua funzione, al trattamento delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi in-dustriali (diverse da quelle che figurano nelle tabelle 1 e 2 annesse alla direttiva europea) e che, a loro volta, devono essere trattate prima dell'immissione del refluo industriale nella pubblica fognatura.
Per tali ragioni, la Provincia di Trento ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale, denunciando l'illegittimità costituzionale del d. lgs. n. 152/1999 e del d. lgs. n. 258/2000 limitatamente all'introduzione di limiti di emissione tipizzati per gli scarichi industriali anche allo scarico delle acque reflue urbane.

Con il presente provvedimento, si propone conseguentemente di dare attuazione - a norma dell'art. 57, comma 2 bis, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - alla direttiva 91/271/CEE e, in quanto conforme ad essa, al d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, specificando le direttive e le prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane.


Al riguardo, il Servizio Opere igienico-sanitarie della Provincia ha comunicato all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota prot. n. 8114/00-S031 del 15 novembre 2000, che dal mese di dicembre 2000 le imprese, risultate aggiudicatarie della gara d'appalto per la gestione dei depuratori di proprietà della Provincia, dovranno fornire ed installare su tutti gli impianti loro affidati idonei campionatori automatici frigotermostatati, per il prelievo di campione dagli effluenti. Come da contratto, dovrà essere eseguito almeno un controllo a settimana sull'effluente e sul liquame in ingresso, per ciascun impianto, determinando i seguenti parametri chimico-fisici:

odore ( * ) , temperatura, pH, ossigeno disciolto ( * ) , materiali grossolani ( * ) , materiali sedimentali, materiali in so-spensione totali, COD, BOD 5 azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale.

( * ) parametro determinato solo sui liquami in uscita dal depuratore.

Le determinazioni vengono effettuate presso i laboratori di ciascuna impresa accreditati dal SINAL per la maggior parte dei parametri sopra elencati. La metodologia analitica richiesta dal capitolato speciale d'appalto è quella del CNR "metodi analitici delle acque".
I risultati analitici sono inseriti in un apposito sito internet, costantemente aggiornato a cura dell'impresa di gestione, talché gli operatori dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente potranno essere pronta-mente abilitati alla sua consultazione. Il collegamento al sistema HEIDI permette anche di visionare lo stato di funzionamento dei singoli impianti e di rilevare alcuni importanti parametri.

Oltre a questo autocontrollo del gestore, vengono effettuati a cura del Servizio Opere igienico-sanitarie altri prelievi, allo scopo di verificare l'osservanza delle norme contrattuali da parte delle società appaltatrici. Il predet-to Servizio provinciale sta inoltre valutando la possibilità di installare, sui principali impianti, misuratori on-lineper la determinazione sull'effluente dei parametri: azoto ammoniacale, azoto nitrico e ortofosfati. Anche l'acquisizione di questi dati avverrà attraverso il sistema di telecontrollo HEIDI.
Tale sistema informativo ambientale è frutto della ricerca e dell'esperienza acquisita nella realizzazione del telecontrollo degli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento.

L'esperienza maturata nel campo del telecontrollo e della gestione degli impianti di depurazione ha consen-tito di creare un sistema verticale, omogeneo e completo, in grado di abbracciare aspetti fondamentali della depu-razione civile in ambito territoriale. Il sistema HEIDI fornisce allo stato soluzioni per:
- controllo e supervisione anche remota (telecontrollo) di impianti di depurazione civili, impianti di depurazione alpini, stazioni di sollevamento;
- gestione delle emergenze sugli impianti non presidiati, con possibilità di definire una rubrica di reperibilità a più livelli. In caso di allarme grave sull'impianto viene effettuata una chiamata automatica su linea telefonica con sintesi vocale di alta qualità e gestione della conferma. E' possibile inoltre programmare l'invio automatico di messaggi via fax e via posta elettronica;
- gestione delle presenze, con rilevazione mediante lettori di badge, verifica del rispetto delle norme di presenza degli operatori presso gli impianti (es. numero e durata delle visite in relazione ai giorni e alla qualifica), stampa dei rapporti relativi alle infrazioni rilevate;
- gestione delle analisi chimiche, data-entry delle analisi di legge compiute dal laboratorio chimico sulle acque trattate dai depuratori, convalida dell'analisi a due livelli, stampa di rapporti.

In correlazione con la scadenza del 31 dicembre 2000 stabilita dalla direttiva 91/271/CEE e dal precitato d. lgs. n. 152/1999 per la conformazione degli scarichi dei depuratori pubblici provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, si propone inoltre - ai sensi dell'art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - di stabilire che i predetti impianti devono osservare, a decorrere dalla medesima data, i va-lori di emissione stabiliti dalla tabella 1 e, ove ne ricorrano i presupposti, dalla tabella 2 di cui alla sezione 1.1 dell'allegato 5 al d. lgs. n. 152/1999, in quanto gli stessi siano più restrittivi rispetto ai valori stabiliti per i corri-spondenti parametri dalla tabella 1 allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera
1) di approvare le direttive e le prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE e, in quanto compatibili, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m., quali risultano dal testo allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di modificare la tabella 1 allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti secondo quanto specificato al paragrafo 1 dell'allegato alla presente deliberazione;
3) di comunicare copia della presente deliberazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Servizio Opere igienico-sanitarie, incaricando quest'ultimo Servizio di comunicare il contenuto della stessa alle imprese appaltatrici della gestione dei depuratori di proprietà provinciale;
4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5) di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a partire dal quale i soggetti e gli enti da essa considerati dovranno uniformarvisi nell'espletamento delle relative attività e adempimenti.

PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L'ASSESSORE SOSTITUTO R. PINTER
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA M. MORESCHINI