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Toscana - Legge Regionale n 64 del 21/12/2001


Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.
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IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

Sommario

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
Articolo 3 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
Articolo 4 - Modalita di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
Articolo 5 - Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell`articolo 47 del decreto legislativo
Articolo 6 - Regolamento regionale
Articolo 7 - Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi
Articolo 8 - Modifiche alla LR 88/1998
Articolo 9 - Programmi di controllo

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 concernente disposizioni sulla tutela delle
acque dall`inquinamento, come modificato dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258 concernente disposizioni correttive e
integrative del DLgs 152/1999, detta norme in materia di scarico
di acque reflue.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall`inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall`inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258);
b) l. 36/1994: legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche);
c) LR 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di
attuazione della L. 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia
di risorse idriche");
d) Autorita di ATO: l`Autorita di Ambito Territoriale Ottimale di
cui alla LR 81/1995;
e) acque reflue domestiche: le acque reflue domestiche cosi` come
definite all`articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs
152/1999;
f) acque reflue urbane: le acque reflue urbane cosi` come
definite all`articolo 2, comma 1, lettera i) del DLgs
152/1999;
g) acque reflue industriali: le acque reflue industriali cosi`
come definite all`articolo 2, comma 1, lettera h) del DLgs
152/1999;
h) LR 88/1998: legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della
natura e dell`ambiente, tutela dell`ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa
del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilita e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 2
(Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica
fognatura)

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica
fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane e`
di competenza della Provincia.

2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica
fognatura, di acque reflue domestiche e` di competenza del
Comune.

3. Qualora da uno stesso insediamento abbiano origine,
separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o
industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il
rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica
fognatura e` di competenza della Provincia.

Art. 3
(Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica
fognatura)

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e`
sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura e` di
competenza dell`Autorita di ATO.

3. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6,
determina i criteri e le modalita con le quali l`Autorita di ATO
esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2. Per l`esercizio di
tali funzioni l`Autorita di ATO puo` stabilire forme di
collaborazione con il Comune sulla base del regolamento di cui
all`articolo 6. A tal fine l`Autorita di ATO puo` avvalersi della
collaborazione tecnica del gestore.

4. Fino all`affidamento da parte dell`Autorita di ATO del
servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla LR
81/1995, le funzioni di cui al comma 2 continuano ad essere
esercitate dal Comune.

5. E` attribuita all`Autorita di ATO la determinazione delle
tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue
industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14
della l. 36/1994.

Art. 4
(Modalita di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico)

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6,
definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico
di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono
assoggettabili, ai sensi dell`articolo 45, comma 7, del decreto
legislativo, a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte
del Comune.

Art. 5
(Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane ai sensi dell`articolo 47 del decreto
legislativo)

1. All`approvazione del progetto degli impianti di depurazione
delle acque reflue urbane provvede il Comune, previo parere
vincolante, della Provincia e della Autorita di ATO, per quanto
di propria competenza, in relazione anche ai programmi di
riutilizzazione delle acque reflue.

Art. 6
(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentare
legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali,
provvede a disciplinare:

a) l`esercizio, in forma coordinata, da parte degli enti locali e
dell`Autorita di ATO delle competenze di cui ai precedenti
articoli;
b) l`assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all`articolo
28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all`articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo in conformita all`allegato 5 al decreto
stesso;
d) i rinnovi delle autorizzazioni di cui all`articolo 4;
e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio, che non puo` eccedere i dodici mesi,
termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata
necessita tecnica;
f) le modalita di versamento al bilancio regionale delle somme di
cui all`articolo 57 del decreto legislativo.

Art. 7
(Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei
relativi proventi)

1. La competenza all`applicazione delle sanzioni amministrative
comminate dal decreto legislativo e` attribuita agli enti che, ai
sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di
amministrazione attiva.

2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per
l`esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla
presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti
dagli enti competenti e relativi all`applicazione delle sanzioni
amministrative.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1
sono versati all`entrata del bilancio regionale secondo le
modalita indicate dal regolamento di cui all`articolo 6. La
Giunta regionale con propria deliberazione, sentite l`Autorita di
ATO e la Provincia, provvede alla ripartizione di tali fondi per
il finanziamento di interventi di prevenzione e di risanamento
dei corpi idrici.

Art. 8
(Modifiche alla LR 88/1998)

1. La lettera b) del comma 1 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e`
sostituita dalla seguente:

"b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualita
delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica
destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini
idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del
DLgs 152/1999."

2. La lettera b) del comma 2 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e`
abrogata.

Art. 9
(Programmi di controllo)

1. E` attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico la definizione dei programmi di
controllo di cui all`articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo.

2. I soggetti di cui al comma 1 attuano i programmi di controllo
per mezzo dell`ARPAT ai sensi dell`articolo 3, comma 1, lettera
c) e dell`articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale
18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell`Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Toscana).

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La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 2001


Martini

La presente legge e` stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.12.2001.