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Toscana - Legge Regionale n 64 del 21/12/2001
Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.
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IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:Sommario
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
Articolo 3 - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
Articolo 4 - Modalita di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
Articolo 5 - Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell`articolo 47 del decreto legislativo
Articolo 6 - Regolamento regionale
Articolo 7 - Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei relativi proventi
Articolo 8 - Modifiche alla LR 88/1998
Articolo 9 - Programmi di controlloArt. 1
(Oggetto)1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 concernente disposizioni sulla tutela delle
acque dall`inquinamento, come modificato dal decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258 concernente disposizioni correttive e
integrative del DLgs 152/1999, detta norme in materia di scarico
di acque reflue.2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall`inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall`inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258);
b) l. 36/1994: legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche);
c) LR 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di
attuazione della L. 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in materia
di risorse idriche");
d) Autorita di ATO: l`Autorita di Ambito Territoriale Ottimale di
cui alla LR 81/1995;
e) acque reflue domestiche: le acque reflue domestiche cosi` come
definite all`articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs
152/1999;
f) acque reflue urbane: le acque reflue urbane cosi` come
definite all`articolo 2, comma 1, lettera i) del DLgs
152/1999;
g) acque reflue industriali: le acque reflue industriali cosi`
come definite all`articolo 2, comma 1, lettera h) del DLgs
152/1999;
h) LR 88/1998: legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della
natura e dell`ambiente, tutela dell`ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa
del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilita e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112).Art. 2
(Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica
fognatura)1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica
fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane e`
di competenza della Provincia.2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica
fognatura, di acque reflue domestiche e` di competenza del
Comune.3. Qualora da uno stesso insediamento abbiano origine,
separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane e/o
industriali, anche scarichi di sole acque reflue domestiche, il
rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica
fognatura e` di competenza della Provincia.Art. 3
(Autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica
fognatura)1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e`
sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura e` di
competenza dell`Autorita di ATO.3. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6,
determina i criteri e le modalita con le quali l`Autorita di ATO
esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2. Per l`esercizio di
tali funzioni l`Autorita di ATO puo` stabilire forme di
collaborazione con il Comune sulla base del regolamento di cui
all`articolo 6. A tal fine l`Autorita di ATO puo` avvalersi della
collaborazione tecnica del gestore.4. Fino all`affidamento da parte dell`Autorita di ATO del
servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla LR
81/1995, le funzioni di cui al comma 2 continuano ad essere
esercitate dal Comune.5. E` attribuita all`Autorita di ATO la determinazione delle
tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue
industriali sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14
della l. 36/1994.Art. 4
(Modalita di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico)1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all`articolo 6,
definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico
di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura sono
assoggettabili, ai sensi dell`articolo 45, comma 7, del decreto
legislativo, a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte
del Comune.Art. 5
(Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane ai sensi dell`articolo 47 del decreto
legislativo)1. All`approvazione del progetto degli impianti di depurazione
delle acque reflue urbane provvede il Comune, previo parere
vincolante, della Provincia e della Autorita di ATO, per quanto
di propria competenza, in relazione anche ai programmi di
riutilizzazione delle acque reflue.Art. 6
(Regolamento regionale)1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentare
legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali,
provvede a disciplinare:a) l`esercizio, in forma coordinata, da parte degli enti locali e
dell`Autorita di ATO delle competenze di cui ai precedenti
articoli;
b) l`assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all`articolo
28, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all`articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo in conformita all`allegato 5 al decreto
stesso;
d) i rinnovi delle autorizzazioni di cui all`articolo 4;
e) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo
necessario al loro avvio, che non puo` eccedere i dodici mesi,
termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata
necessita tecnica;
f) le modalita di versamento al bilancio regionale delle somme di
cui all`articolo 57 del decreto legislativo.Art. 7
(Applicazione delle sanzioni amministrative e destinazione dei
relativi proventi)1. La competenza all`applicazione delle sanzioni amministrative
comminate dal decreto legislativo e` attribuita agli enti che, ai
sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di
amministrazione attiva.2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per
l`esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla
presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti
dagli enti competenti e relativi all`applicazione delle sanzioni
amministrative.3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1
sono versati all`entrata del bilancio regionale secondo le
modalita indicate dal regolamento di cui all`articolo 6. La
Giunta regionale con propria deliberazione, sentite l`Autorita di
ATO e la Provincia, provvede alla ripartizione di tali fondi per
il finanziamento di interventi di prevenzione e di risanamento
dei corpi idrici.Art. 8
(Modifiche alla LR 88/1998)1. La lettera b) del comma 1 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e`
sostituita dalla seguente:"b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualita
delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica
destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini
idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 42 e 43 del
DLgs 152/1999."2. La lettera b) del comma 2 dell`articolo 20 della LR 88/1998 e`
abrogata.Art. 9
(Programmi di controllo)1. E` attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico la definizione dei programmi di
controllo di cui all`articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo.2. I soggetti di cui al comma 1 attuano i programmi di controllo
per mezzo dell`ARPAT ai sensi dell`articolo 3, comma 1, lettera
c) e dell`articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale
18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell`Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Toscana).-----
La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.Firenze, 21 dicembre 2001
MartiniLa presente legge e` stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.12.2001.