leggi e sentenze

 


Scarichi di acque domestiche - abitabilità - titolarità - proprietà - rete comune all'insediamento

Tar Lombardia, Sezione I - Sentenza 10 maggio 2004, n. 1665

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - prima Sezione - ha pronunciato la seguente

Sentenza
sul ricorso n. 1672/03 proposto da
Auto Immagine S.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fontana n.25;

contro
Comune di Voghera,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, corso Vittorio Emanuele II n.15;

per l'annullamento
dell'ordinanza n. 211/03, prot. 2621/03, assunta in data 14.4.2003 dal Dirigente dell'ufficio ecologia, settore urbanistica, del Comune di Voghera ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il ref. Elena Quadri, designato relatore per l'udienza del 22.4.2004;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto
Con il presente gravame la società ricorrente, esercente l'attività di commercializzazione di autovetture e locataria dal 1998 di una porzione di edificio commerciale destinato all'esposizione di autovetture di proprietà della Team Auto S.p.A., impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune ha ordinato di provvedere alla regolarizzazione del sistema degli scarichi presenti nell'area di Strada Bressana Salice Km 11/418 Voghera, ai sensi del Dlgs n. 152/99, di disattivare immediatamente i suddetti scarichi dal loro recapito nel sottosuolo, nonché ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 5.200, ai sensi degli articoli 45, comma 1 e 54, comma 2, del Dlgs n. 152/99.
A sostegno del proprio gravame la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 45, 54, comma 2, 62, comma 11, del Dlgs 11.5.1999, n. 152; violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 10 della legge 7.8.1990, n. 241 in materia di partecipazione al procedimento; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta, violazione dei principi di buon andamento, economicità ed imparzialità della Pa, sviamento, in quanto l'unico soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione sarebbe il proprietario dell'edificio e non il locatario, anche in considerazione del fatto che lo scarico non è autonomo, ma è convogliato nella rete di scarico principale dell'intero edificio. L'amministrazione, inoltre, non avrebbe valutato le controdeduzioni prodotte dalla ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'ordinanza di specie.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 45, 62, comma 11, del Dlgs 11.5.1999, n. 152 sotto altro profilo; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che la rete principale dell'immobile da cui origina la sola immissione di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici risulterebbe regolarmente autorizzata dall'autorità competente prima in sede di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato nel 1994 e successivamente in sede di rilascio dell'abitabilità nel 1997, avendo l'autorità accertato la conformità del sistema idrico a tutte le prescrizioni di legge vigenti, comprese quelle in materia di scarichi e non essendo ancora trascorsi i termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza nel merito.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a conferma delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 22.4.2004, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Diritto
Con il ricorso all'esame la ricorrente ha impugnato l'ordinanza con la quale il Comune ha ordinato di provvedere alla regolarizzazione del sistema degli scarichi relativi all'immobile dalla stessa condotto in locazione e nel quale esercita l'attività di commercializzazione di autovetture, nonché la disattivazione immediata dei suddetti scarichi dal loro recapito nel sottosuolo ed ha ingiunto il pagamento della sanzione di euro 5.200, ai sensi degli articoli 45, comma 1 e 54, comma 2, del Dlgs n. 152/99.
La ricorrente lamenta, sostanzialmente, che il Comune avrebbe illegittimamente emanato la suddetta ordinanza, atteso che l'unico soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici - convogliato nel sistema principale dell'intero edificio - sarebbe il proprietario.
Inoltre, l'amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società ricorrente in seguito alla comunicazione dell'avvio del procedimento teso all'emanazione dell'atto impugnato ed erroneamente avrebbe ritenuto non autorizzato lo scarico suddetto.
Per la difesa dell'amministrazione, al contrario, l'unico soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione sarebbe proprio il titolare dell'attività, ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs n. 152/99, atteso che tale autorizzazione perseguirebbe fini di tutela dall'inquinamento, diversi ed ulteriori rispetto alle autorizzazioni edilizie ed alle licenze di abitabilità. Inoltre, l'attività della proprietaria dell'immobile sarebbe cessata nel 2002, come ammesso dalla ricorrente medesima.
Il Collegio ritiene che il gravame sia fondato.
Deve, in primo luogo, osservarsi che lo scarico relativo alle acque reflue dei servizi igienici dei locali nei quali la ricorrente svolge la propria attività non è dotato di un autonomo recapito, ma viene convogliato nella rete principale dell'edificio di proprietà della Team Auto S.p.A.
Tale rete di scarico principale è, dunque, l'unica che deve essere autorizzata ai sensi del Dlgs n. 152/99, non potendo, quindi, la società ricorrente, mera locataria di una porzione dell'immobile, essere in alcun modo responsabile della mancata richiesta di tale autorizzazione.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la suddetta rete di scarico principale dovesse ritenersi in regola con la normativa vigente, al momento dell'avvio del procedimento relativo all'ordinanza impugnata.
L'articolo 2, comma 1, lett. cc bis) del Dlgs n. 152/99, infatti, definisce gli "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, mentre per l'articolo 62, comma 11, del medesimo decreto legislativo, i titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi del combinato disposto delle norme succitate, dunque, lo scarico dell'edificio in questione, regolarmente costruito in virtù di concessione edilizia n. 23 del 21.3.1994 e successive varianti, nonché oggetto di licenza di abitabilità n. 30/97 del 7.5.1997, doveva ritenersi esistente, in esercizio e conforme al regime autorizzativo previgente, dovendo l'autorizzazione ai sensi del Dlgs n. 152/99 essere richiesta entro quattro anni dal 13 giugno 1999, data di entrata in vigore del Dlgs medesimo.
Peraltro, nelle more del giudizio l'autorizzazione di cui è causa è stata rilasciata dal Comune, su richiesta sia della proprietaria dell'immobile che dell'odierna ricorrente.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - prima Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Milano, il 22.4.2004, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

(omissis)