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TAR sull'applicazione del limiti differenziale in materia di rumore nelle zone industriali
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia,
nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Sammarco - Presidente
Enzo Di Sciascio - Consigliere, relatore
Oria Settesoldi - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. 632/01 proposto dalla Altan Prefabbricati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Persello, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato a margine del ricorso;
c o n t r o
il Comune di Sesto al Reghena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., come da deliberazione giuntale n. 1481 del 21.12.2001 e da mandato a margine dell'atto di costituzione;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001, che fa carico alla ricorrente della predisposizione di un piano di abbattimento delle emissioni sonore;
della deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 di classificazione in zone del territorio comunale, a' sensi dell'art. 6, 1° comma, della L. 26.10.1995 n. 447;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
f a t t o
La ricorrente rappresenta di essere titolare di uno stabilimento, sito in zona urbanisticamente classificata come industriale, assoggettato, in data 5.6.2001, a controllo delle emissioni sonore da parte dell'A.R.P.A., su richiesta del Comune intimato.
L'organo regionale ha rilevato il non superamento dei limiti assoluti di immissione, nei confronti di abitazioni contigue, mentre esse supererebbero il limite differenziale, previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997.
Di conseguenza il Sindaco, applicando il provvedimento di zonizzazione sonora oggetto di gravame, ha adottato l'ordinanza impugnata.
Entrambi gli atti sarebbero illegittimi e se ne chiede l'annullamento, in quanto viziati per:
violazione dell'art. 4, 1° comma, della L. n. 447/95 poiché sarebbe possibile contestare la violazione dei limiti differenziali delle emissioni sonore, previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, solo in quanto il Comune abbia adottato la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 6, 1° comma della L. n. 447/95, secondo i criteri previsti dal precedente art. 4, 1° comma, dovendosi in mancanza applicare, in base all'art. 8 del predetto decreto presidenziale, in via transitoria, solo i limiti assoluti, disciplinati dal precedente D.P.C.M. 1.3.1991. Nel caso in esame la classificazione in questione è stata approvata con l'impugnata deliberazione consiliare, ma illegittimamente, in assenza dei criteri, da determinarsi con legge regionale, che debbono presiedere alla sua formazione;
eccesso di potere per difetto di presupposto nell'assunto che l'ordinanza impugnata non infligge, per la violazione contestata, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. n. 447/95, fra cui non potrebbe annoverarsi l'obbligo di presentare un piano di bonifica acustica, né essa potrebbe qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente, dal momento che non sostiene nemmeno, nella sua parte motiva, la pressante necessità della tutela della salute pubblica come proprio fondamento;
violazione dell'art. 4, 1° comma, lett. a) della L. n. 447/95 ed eccesso di potere per illogicità in quanto illegittimamente la deliberazione consiliare impugnata avrebbe, con il circondare le aree a carattere prevalentemente industriale con aree di tipo misto, stabilito un contatto diretto fra zone, i cui valori di livello sonoro equivalente si discostano in misura superiore ai 5 dBA, violando la disposizione in rubrica e stabilendo una zonizzazione ai fini dell'inquinamento acustico del tutto illogica.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, e sostenendone quindi l'infondatezza.
d i r i t t o
Va esaminata innanzitutto l'eccezione proposta dalla difesa comunale, che muove dall'assunto che, siccome dai precedenti atti dell'amministrazione (risposta ad esposti al Comune, loro inoltro alle altre autorità competenti, verbale di accertamento dei vigili urbani, esposti alla Procura della Repubblica, accertamento dell'A.R.P.A.) risulta chiaramente una posizione di controinteresse di tale Infanti, residente nell'abitazione più vicina allo stabilimento della ricorrente, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche a quest'ultimo e, in mancanza, sarebbe da ritenere inammissibile.
Essa va disattesa.
I provvedimenti in materia di prevenzione ed eliminazione degli inconvenienti derivanti dall'inquinamento sonoro s'inscrivono nella tutela del generale interesse alla salute pubblica, concretamente riferito, dalle norme pubblicistiche che li prevedono, a più o meno ampie collettività, onde non è dato individuare qualificati interessi di privati, collegati a quelli pubblici tutelati (cfr. in fattispecie analoga T.A.R. Friuli - Venezia Giulia 18.12.1990 n. 334).
Chi ricorra contro l'uno o l'altro dei provvedimenti in parola non è perciò tenuto a notificare il gravame a soggetti diversi dall'amministrazione interessata, ancorché per avventura menzionati in atti del procedimento, presupposti a quelli, oggetto della vicenda contenziosa.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero la rilevazione effettuata dall'A.R.P.A. dalla casa di un vicino ha evidenziato che i rumori, prodotti dallo stabilimento della ricorrente, rispettano i valori limite assoluti di immissione, di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, ma non quelli differenziali, di cui al successivo art. 4.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente sostiene l'inapplicabilità di detti ultimi limiti, in quanto conseguenti a una zonizzazione acustica del territorio, che il Comune ha approvato, con la deliberazione consiliare impugnata, senza la previa fissazione con legge regionale dei criteri che ad essa debbono presiedere secondo l'art. 4, 1° comma, lett. a) della L. n. 447/85. Pertanto detta deliberazione andrebbe annullata e andrebbe applicato l'art. 8, 1°comma, del D.P.C.M. 14.11.1997 secondo cui, in mancanza della classificazione del territorio comunale secondo gli anzidetti criteri, si applicano i limiti di cui all'art. 6, 1° comma, del D.P.C.M. 1.3.1991.
Essendo pacifico che la Regione non ha provveduto a legiferare in materia e che l'appena citato art. 6, 1° comma, disciplina soltanto i limiti massimi di accettabilità e non quelli differenziali, regolati dal successivo 2° comma, il motivo è fondato e deve ritenersi illegittima la deliberazione oggetto di gravame, in quanto approvata senza la necessaria predeterminazione di criteri, che assicurino elementi di uniforme regolamentazione riferita all'intero territorio regionale, in quanto l'art. 6, 1° comma, della L. n. 447/85 affida ai Comuni "la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1°, lettera a)".
In altri termini il legittimo esercizio della pianificazione comunale per l'applicazione dei valori di qualità del rumore è condizionato alla previa fissazione da parte della Regione dei criteri che essa dovrà seguire.
L'illegittimità della deliberazione consiliare di classificazione comporta il venir meno, nel territorio comunale, dell'applicabilità dei valori limite differenziali di rumore, rimanendo vigenti solo i limiti assoluti che la ricorrente ha rispettato, onde ne consegue che è illegittima, in via derivata, anche l'ordinanza sindacale impugnata, che applica sanzioni in conseguenza dell'accertato superamento di limiti non operanti.
Tale ordinanza è peraltro illegittima anche per vizi propri, in quanto dispone forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore in difetto dei presupposti di cui all'art. 8, cioè delle condizioni di contingibilità ed urgenza, non essendo nemmeno addotta la sussistenza di "eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente", come la norma impone e come è dimostrato dal carattere non temporaneo, o non preordinato a soluzioni temporanee, delle misure imposte alla ricorrente.
Il Comune avrebbe dovuto, in base all'art. 6, 1° comma lett. e) e 2° comma, predisporre regolamenti di attuazione della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico ed adeguare, allo scopo, i vigenti regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, applicando in via ordinaria, e non d'urgenza, non ricorrendone nel caso gli estremi, le sanzioni previste.
Si tratta invero, come la stessa difesa comunale ha documentato, di una situazione che si protrae da diverso tempo e se il Comune non ha disposto gli strumenti normativi per intervenire imputet sibi.
In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso dev'essere accolto e gli atti impugnati annullati.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla la deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 e l'ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001 ,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2002.
Vincenzo Sammarco - Presidente
Enzo Di Sciascio - Estensore
Depositata nella Segreteria del Tribunale in data 21 dicembre 2002