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N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2001.

Ordinanza emessa il 11 aprile 2001 dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da Legambiente Puglia ed altri contro Comune di Ostuni ed altri. Ambiente (tutela dell') - Impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e materiale plastico, di potenza termica inferiore ai 50 MW, per la produzione di energia elettrica (nella specie da installarsi nel territorio del Comune di Ostuni) - Assimilazione alle centrali elettriche anziche' agli inceneritori - Applicabilita' della procedura semplificata di verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.) in luogo della procedura ordinaria piu' garantista - Conseguente mancato coinvolgimento degli enti esponenziali delle comunita' interessate Violazione del principio di sussidiarieta' previsto dalla Carta Europea delle Autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, e recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1986, n. 439 - Violazione di competenze della Regione costituzionalmente garantite. - D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33. - Costituzione, artt. 3, 5, 11, 118 e 128. (GU n. 6 del 6-2-2002)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti: 1) ricorso n. 2047 del 1998 proposto da Legambiente Puglia con sede in Bari, in persona del presidente p.t., nonche' dal sig. Giglio Giacinto, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolangelo Zurlo ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Zanardelli n. 7 (presso studio avv. A. Vantaggiato); Contro Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. non costituito, nei confronti Sistemi Ecologico Industriale - S.E.I. S.r.l. -, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Andrea Mazziotti di Celso, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36; Codacons Puglia - coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, con sede in Taranto, in persona del responsabile regionale e del responsabile della sezione di Ostuni, nonche' Lolli Donato, intervenenti ad adiuvandum, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Baldassarre e Maria Cristina Lenoci; per l'annullamento: a) della concessione edilizia n. 40/1998 dell'8 maggio 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Ostuni, con la quale si consente alla societa' S.E.I. S.r.l. di realizzare in agro di Ostuni alla Contrada Cavallo, zona ASI, la costruzione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica, nonche' di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale ancorche' non conosciuto. 2) ricorso n. 290 del 1999 proposto da S.E.I. - Sistemi Ecologici Industriali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Filippo Pacciani, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36; Contro Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dal prof. avv. Franco Gianpietro e dall'avv. Cecilia R. Zaccaria ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 (presso studio avv. A. Vantaggiato) per l'annullamento: b) della determinazione dirigenziale dell'11 dicembre 1998, comunicata successivamente, con il quale il Comune di Ostuni ha annullato nuovamente la concessione edilizia n. 40/1998 dell'8 maggio 1998, rilasciata alla S.E.I. relativa alla costruzione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica; c) nonche' di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale ivi comprese le delibere del consiglio comunale n. 41 e 42 del 6 luglio 1998, la nota del sindaco del 28 luglio 1998, il parere della C.E.C. del 5 agosto 1998, il parere della U.T.C. del 5 agosto 1998, la nota del commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Puglia del 16 ottobre 1998, prot. 4312. 3) ricorso n. 696 del 1999 proposto da S.E.I. - Sistemi Ecologici Industriali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lirosi, Cesare Vento, Filippo Pacciani, Valeria Pellegrino e Giovanni Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Braccio Martello n. 36; Contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Spata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce S. Trinchese 87; nonche' nei confronti del Comune di Ostuni, in persona del sindaco p.t. non costituito per l'annullamento: d) della delibera commissariale del 4 febbraio 1999, n. 32, comunicata in data 15 febbraio 1999, con la quale viene revocata la delibera commissariale del 3 febbraio 1998, n. 25, avente ad oggetto "nulla-osta condizionato al progetto per la realizzazione, nell'ambito del perimetro A.S.I. di Ostuni, di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica"; nonche', di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata S.E.I. S.r.l. (nel ricorso n. 2047/1998), del Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi (nel ricorso n. 696/1999), del Comune di Ostuni (nel ricorso n. 290/1999); Visto l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dal Codacons Puglia e da Lolli Donato (nel ricorso n. 2047/1998); Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito il relatore consigliere Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv. Nicolangelo Zurlo, Gianluigi Pellegrino (in sostituzione di Giovanni e Valeria Pellegrino), Antonio Lirosi, Filippo Pacciani, Franco Gianpietro (anche in sostituzione di Cecilia Zaccaria).

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o In data 10 febbraio 1998 la ricorrente S.E.I. S.r.l. ha presentato al Comune di Ostuni istanza per concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per la produzione di energia in agro di Ostuni contrada Cavallo - zona ASI; a seguito di favorevole parere della C.E.C. del 9 marzo 1998, il dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni ha rilasciato la concessione edilizia n. 40/1998 in favore della ricorrente. Con provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998 il Comune di Ostuni ha annullato la concessione edilizia n. 40/1998, provvedimento impugnato dalla S.E.I. con separato ricorso. Con la delibera commissariale n. 32/1999 il consorzio ha revocato il nullaosta gia' rilasciato con provvedimento n. 25/1998. Legambiente, nel ricorso n. 2047/1999, afferma l'illegittimita' della concessione edilizia n. 40/1998, deducendo i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997 (art. 1 e 2) n. 22; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.lgs. n. 22/1997 e 6 ss del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonche' eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria, perplessita'; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.C.M. n. 377/1988 e del d.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonche' dell'art. 6 della legge n. 349/1986; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, nonche' degli artt. 6 della L.R. 30/1986 e 14 della legge n. 142/1990, nonche' eccesso di potere per violazione del giusto provvedimento e difetto di istruttoria; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 127/1997 e 51 della legge n. 142/1990. La S.E.I. S.r.l., a sua volta, nel ricorso n. 290/1999, contesta la legittimita' del provvedimento dirigenziale dell'11 dicembre 1998 di autoannullamento della concessione edilizia n. 40/98, nonche' degli atti presupposti (delibere c.c. Ostuni n. 41/98 e n. 42/98, nota del sindaco del 28 luglio 1998, parere C.E.C. del 5 agosto 1998, parere U.T.C. del 5 agosto 1998 e nota del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia n. 4312/1998) deducendo i seguenti motivi di censura: 1) violazione dei principi generali in materia di annullamento. Violazione dell'artt. 3 e 10 legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, confusione e perplessita' dell'azione amministrativa. Sviamento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.P.R. n. 203/1988, dell'art. 4 legge n. 493/1993 e successive modificazioni. Violazione dei principi generali in materia di annullamento d'ufficio. Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990. Incompetenza; 3) Violazione dei principi generali in materia di annullamento. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977, del d.lgs. n. 22/1997, del d.P.R. 12 aprile 1996, del d.P.R. n. 203/1988. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorieta' ed illogicita' manifesta; sviamento. La S.E.I. S.r.l., infine, nel ricorso n. 696/1999, contesta la legittimita' della delibera commissariale del S.I.S.R.I. di Brindisi n. 32 del 4 febbraio 1999 di revoca della delibera commissariale n. 25/1998, recante nullaosta condizionato per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti per la produzione di energia elettrica, deducendo i seguenti motivi di censura: 1) violazione dei principi generali in materia di revoca. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge n. 10/1977. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare sviamento, falsita' della causa, confusione e perplessita' dell'azione amministrativa, incompetenza. In data 27 agosto 1998, nel ricorso n. 2047/1998, sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum il Codacons Puglia nonche' Lolli Donato. A seguito di ordinanza interlocutoria del 1 settembre 1998; in date 2 ottobre 1998 e 12 ottobre 1998, e' stata depositata in atti, nel ricorso n. 2047/1998, varia documentazione. Con ordinanza di questo tribunale n. 1153/1998 del 5 dicembre 1998 e' stata respinta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti (ric. n. 2047/1998). Le parti hanno depositato in atti memorie difensive e varia documentazione. Con sentenze di questo tribunale n. 66/2000, n. 67/2000 e n. 68/2000 e' stata disposta l'acquisizione agli atti di ulteriore documentazione istruttoria, documentazione depositata in data 7 marzo 2000. La S.E.I. S.r.l. , nonche' il Comune di Ostuni, hanno prodotto, infine, ulteriori memorie difensive. All'udienza del 21 febbraio 2001 i ricorsi sono stati introitati per la decisione, con decisione riservata; nella camera di consiglio dell'11 aprile 2001 e' stata sciolta la riserva. Diritto Preliminarmente il collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. 2047/1998, 290/1999 e 696/1999, in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi. La questione oggetto dei ricorsi in esame, concerne, anzitutto, il problema del regime di valutazione di impatto ambientale, riservato dalla normativa vigente ad un impianto di termovalorizzazione di rifiuti per la produzione di energia elettrica, quale quella in questione. Occorre premettere in fatto che la S.E.I. S.r.l., insieme con la filiale italiana della Kamine Development S.r.l. dell'omonimo gruppo statunitense, ha presentato il progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica nell'ambito del territorio del Comune di Ostuni; la S.E.I. S.r.l. ha all'uopo presentato regolare domanda di autorizzazione per la costruzione dell'impianto, ex art. 17 del d.P.R. n. 203/1988, nonche', istanza per ottenere, dal Ministero dell'industria, la dichiarazione di assimilabilita' del combustibile impiegato (CDR) ai rifiuti solidi urbani (RSU), ai soli fini dell'applicazione del corrispettivo di cessione previsto per la categoria a) della tabella 1 allegata al provvedimento C.I.P. n. 6. La S.E.I., ha dunque, ottenuto la dichiarazione di assimilabilita' a RSU, del combustibile usato, giusta provvedimento del M.I.C.A. del 26 giugno 1996 prot. n. 882347; la Regione Puglia, con delibera g.r. n. 4681 dell'8 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto ai sensi del citato art. 17 d.P.R. n. 203/1988. Infine, con decreto ministeriale, in data 11 luglio 1997 il Ministero dell'industria, ha autorizzato l'installazione e l'esercizio dell'impianto di che trattasi, localizzando l'intervento nell'area industriale del Comune di Ostuni. Il CDR, rientra nell'ambito dei combustibili alternativi provenienti dai processi di trattamento e di separazione dei rifiuti solidi urbani, presupponendo l'attuazione di una raccolta differenziata ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, nonche', altri rifiuti industriali, ivi compresi i derivati di materiali plastici (PDF). La centrale termoelettrica in questione, secondo i dati e le caratteristiche del progetto, dovrebbe richiedere un approvvigionamento di rifiuti combustibili per circa 300 tonnellate di rifiuti al giorno. L'impianto in questione, risulta localizzato nel territorio del Comune di Ostuni alla contrada Cavallo - zona A.S.I. L'iter procedimentale seguito dalla S.E.I. si e' successivamente sviluppato con la richiesta di concessione edilizia al Comune di Ostuni, ferma restando la localizzazione dell'impianto. Nell'ambito di tale sub-procedimento sono intervenuti i pareti favorevoli del Consorzio A.S.I., dell'U.T.C., della C.E.C., della A.S.L. Brindisi 1 e dei Vigili del fuoco, tutti favorevoli nel senso di ritenere la conformita' urbanistica in senso stretto, nonche' ambientale e igienico-sanitaria dell'intervento in questione, giungendosi, infine, al rilascio della concessione edilizia n. 40/1998. Il procedimento seguito risulta conforme alla normativa vigente; esso si articola, in linea di massima, in due sub-procedimenti o fasi: il primo, quello relativo all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, teso a valutare la scelta localizzativa e la compatibilita' ambientale e sanitaria, nonche' la fattibilita' tecnologica dell'impianto; il secondo volto a sindacare la compatibilita' urbanistica dell'intervento. La prima fase risulta preliminare e piu' articolata, prevedendo l'acquisizione di apporti consultivi da pane del Ministero della sanita', del Ministero per l'ambiente e della Regione Puglia, concludendosi con il decreto autorizzativo del M.I.C.A. L'intervento della comunita' locale, attraverso i suoi enti esponenziali, risulta inesistente o comunque minimale (Regione Puglia), relativamente non solo e non tanto alla scelta localizzativa, quanto, soprattutto, rispetto ai profili di compatibilita' ambientale e sanitaria. Resta affidato al comune,in quanto ente istituzionalmente competente, di valutare esclusivamente la compatibilita' urbanistica in senso proprio. Nonostante il chiaro intento del legislatore di mantenere una netta distinzione di procedimenti e di competenze amministrative, risulta tuttavia evidente la non totale estraneita' e la non indifferenza dei profili, quantomeno, igienico-sanitari rispetto al procedimento relativo agli aspetti urbanistico-edilizi. Ritiene, pertanto, il collegio non fondata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla S.E.I. S.r.l. in relazione alla omessa impugnazione del decreto autorizzativo del M.I.C.A., tenuto conto altresi' che i due sub-procedimenti confluiscono nel provvedimento finale, costituito dalla concessione edilizia. Con riferimento al procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, deve osservarsi che la legge riserva un diverso livello di valutazione e un diverso procedimento agli impianti inceneritori di rifiuti rispetto ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da combustibili alternativi, come quello in esame. L'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti con impiego di fonti combustibili alternative finalizzato alla produzione di energia elettrica beneficia, infatti, di un regime di particolare favore sotto tale profilo, in quanto conforme alle indicazioni di cui alla legge n. 22/1997, nonche' in sintonia con la normativa comunitaria. Assumono il Comune di Ostuni e Legambiente che in realta' l'impianto in questione si configurerebbe, anzitutto, come un grande inceneritore di rifiuti; la circostanza della successiva utilizzazione dei combustibili derivati ai fini della alimentazione della centrale di produzione di energia elettrica non dovrebbe, pertanto, rilevare ai fini della ordinaria valutazione di impatto ambientale. Tale tesi difensiva non appare condivisibile, tenuto conto che il regime di particolare favore, consistente in una semplificazione del procedimento di D.I.A., trova giustificazione nella natura innovativa della tecnologia impiegata. Il C.D.R., combustibile derivato dai rifiuti, presenta caratteristiche peculiari che lo rendono perfettamente idoneo alla combustibilita', risultando, quanto alle proprieta' energetiche, molto simile al legno e al carbone; l'impiego di detto materiale come combustibile, risulta, infatti, raccomandato come ipotesi di recupero energetico in vista di una ottimale gestione dei rifiuti. Deve, dunque, ritenersi il C.D.R. in alcun modo assimilabile ai R.S.U., dai quali pure deriva. Non ritiene, pertanto, il collegio fondata tale censura (Ric. n. 2047/1998) e, comunque, tale argomentazione. Osserva ancora il collegio che, per quanto sopra evidenziato, non risulta applicabile, alla fattispecie in esame, la normativa sul procedimento di V.I.A. di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 377/1978 e all'art. 6 della legge n. 349/1986, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 12 aprile 1996; tenuto conto, appunto, che l'impianto in questione non puo' essere riguardato come impianto inceneritore di rifiuti, bensi' come centrale di produzione di energia elettrica, peraltro, con potenza termica inferiore ai 50 MW. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 22/1997, l'impianto con combustibile C.D.R. risulta assimilato agli impianti industriali (centrale elettrica), rientrando nella fattispecie di cui all'allegato B, punto 2 lettera a). Del resto, proprio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 33 del citato d.lgs., trova applicazione il procedimento semplificato. Per contro, lo stesso allegato A, lettera i) - come evidenziato dalla S.E.I. nella memoria conclusiva - esclude espressamente dalla procedura di V.I.A. gli impianti di recupero per i quali e' previsto il procedimento semplificato di cui agli artt. 31 e 33. Ne' a diverse conclusioni si giungerebbe qualora l'impianto in questione (della potenza di 11 MW) dovesse riguardarsi come impianto di recupero energetico, ai sensi del d.P.C.M. n. 399/1999, trovando sempre e comunque applicazione la procedura semplificata. Appare, a questo punto, significativo considerare alcuni aspetti del quadro normativo sopra sinteticamente delineato, aspetti che appaiono problematici nella loro compatibilita' con il dettato costituzionale. Legambiente, nel ric. n. 2047/1998, con la seconda e con la quinta censura, evidenzia, ancorche' in diverso contesto (presupponendo, cioe', l'applicabilita' della procedura ordinaria di V.I.A.), le circostanze del non esser stati sentiti, a titolo consultivo, il Comune di Ostuni, ne' la Provincia di Brindisi, per l'esame preventivo del progetto ex d.lgs. n. 22/1997, art. 6 l.r. n. 30/1986 e art. 4 legge n. 142/1990; si e' gia' detto dell'infondatezza di tali motivi di censura in relazione alla procedura semplificata di cui all'art. 31 del decreto Ronchi. Ritiene tuttavia il collegio, che proprio tale normativa non risulti in armonia con il principio di sussidiarieta', di derivazione comunitaria, costituzionalizzato e recepito ormai concordemente nell'ambito dei principi costituzionali (art. 11 Cost.). Deve, infatti, osservarsi, che, anche a prescindere da ogni considerazione circa la logicita' o meno dell'assoggettamento alla procedura ordinaria di V.I.A. solo in relazione al grado di potenza termica espressa dall'impianto, il piu' evidente elemento di diversificazione tra la procedura ordinaria e quella semplificata risiede nella circostanza che, in quella semplificata, non figurano le osservazioni dei soggetti territorialmente interessati e non risulta previsto il referendum consultivo della popolazione interessata e residente nel territorio. La Carta europea delle autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo, il 15 ottobre 1985, e' stata recepita in Italia con la legge 30 dicembre 1986, n. 439. In virtu' dell'art. 11 della Costituzione il recepimento di tale atto nell'ambito dell'ordinamento nazionale ha comportato la costituzionalizzazione del predetto principio di sussidiarieta', secondo il quale l'esercizio di potesta' pubbliche e di poteri autoritativi deve, tendenzialmente, radicarsi negli enti e nelle autorita' piu' prossime al cittadino (art. 4 comma terzo). Peraltro, il principio di sussidiarieta' e' stato individuato come criterio guida nell'ambito della legge-delega per la riforma della organizzazione amministrativa statale, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, integrando principio fondamentale della riforma; si prevede in particolare "l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunita' montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, sociali e organizzative"; ed ancora: "le funzioni e i compiti debbono essere assolti da parte dell'autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati, rimanendone escluse solo le funzioni incompatibili con le dimensioni medesime". In relazione a tale principio la Corte costituzionale (sent. 14 dicembre 1998, n. 408) rammenta gli artt. 5, 118 e 128 Cost. Rileva il collegio che il principio di sussidiarieta' non riguarda soltanto le competenze amministrative degli enti territoriali, ma - nella misura in cui il comune e la provincia sono enti esponenziali - incide anche sulla (mancata) partecipazione popolare. E tanto piu' colpisce la mancata previsione della presenza degli enti locali nel procedimento di installazione e funzionamento di un impianto industriale con sicura incidenza sull'ambiente, ove si consideri che trattasi di territorio dichiarato ad elevato rischio ambientale, ove - secondo il rapporto dell'O.M.S. del giugno 1995 e la relazione A.S.L. BR/1 sullo stato di salute della popolazione - si riscontra una mortalita' per tumore "notevolmente superiore" rispetto alla media regionale (+ 48% nell'intera area; + 55% nel Comune di Brindisi) e, nei dati di mortalita' neoplastica rilevati dalla A.S.L., Ostuni e Fasano fanno triste spicco. Conclude il rapporto O.M.S.: "i dati di mortalita' del comune di Brindisi mostrano, in entrambi i sessi, significativi incrementi di una serie di patologie tumorali riconducibili ad esposizioni sia di tipo ambientale che professionale". Ritiene, pertanto, il collegio che quanto meno ove l'ordinamento dichiari un territorio ad elevato rischio ambientale, appare contraddittorio ed irragionevole che non trovi congrua attuazione il principio di sussidiarieta' nei vari aspetti delle funzioni amministrative (anche di partecipazione e consultive) proprie della "autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini" (art. 4 legge n. 59 del 1997). Attesa la rilevabilita' d'ufficio della questione di costituzionalita' nei termini sopra evidenziati, nonche' considerata la rilevanza ai fini del decidere della questione di che trattasi, questione che il collegio ritiene non manifestamente infondata, appare necessario sospendere il giudizio sui ricorsi in esame e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.