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Allevamenti - industrie insalubri - cattivi odori

T.A.R. MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, sentenza n. 104


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.0104 - Anno 2004
n.409 - Anno 2003
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.409 del 2003, proposto da BELLEGGIA Sandro, rappre-sentato e difeso dagli avv.ti Nicola Pede e Andrea Galvani, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;
contro
- il COMUNE di MONTEGIORGIO (AP), in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Brignocchi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via De Bosis n.3, presso l'avv. Renato Cola;
e nei confronti
- dell'A.R.P.A.M.- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
- l'AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.11 di Fermo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento ad opponendum
- di SIMONETTI Oriana, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliata in Ancona presso la Segreteria del TAR;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n.15, prot. n.3527 del 17.3.2003, notificata il 18 mar-zo 2003, con cui il Sindaco di Montegiorgio ha intimato al ricorrente di provvedere alla realizzazione di alcuni interventi ivi specificati, nell'immobile destinato ad allevamento suinicolo, entro e non oltre la data del 30.6.2003;
-di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota n.3932 del 14.8.2002 dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n.11 di Fermo e la nota dell'A.R.P.A.M. n.14017 del 23.10.2002, richiamate nelle premesse della suddetta ordinanza sindacale;
- nonché degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti e precisamente:
- dell'ordinanza n.89, prot. n.11297 del 21.8.2003, con cui il Sindaco di Montegiorgio ha intimato al ricorrente la chiusura definitiva entro il 20.10.2003 dell'allevamento suinicolo gestito nell'immobile di proprietà sito in località Castagneto, con il contestuale divieto di procedere a nuovi acquisti di suini nella stalla suddetta;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note dell'ASL n. 11 di Fermo n.2623 del 28.7.2003, dei verbali di sopralluogo allegati alla stessa e della nota dell'ARPAM n.4929 del 3.8.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati ed il successivo atto di motivi aggiunti depositato il 3.11.2003;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montegior-gio e della parte interveniente Simonetti Oriana;
Vista l'ordinanza istruttoria n.203 del 27 maggio 2003 adottato in sede cautelare;
Vista la successiva ordinanza n.241 del 25 giugno 2003, con cui, all'esito dell'istruttoria, è stata respinta l'istanza cautelare di sospen-sione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento di chiusura dell'allevamento del ricorrente;
Viste le memorie depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17.12.2003, il Cons. Galileo Omero Manzi;
Uditi l'avv. A. Galvani per la parte ricorrente, l'avv. C. Brignocchi per il Comune resistente e l'avv. M. Ortenzi per la parte interveniente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 16.5.2003 e depositato il successivo 20 maggio 2003, il sig. Beleggia Sandro ha impugnato l'epigrafato provvedimento del Sindaco di Montegiorgio n.15, prot. n.3527 del 17.3.2003, con cui è stato ordinato al ricorrente di eseguire una serie di lavori ed interventi nell'ambito del proprio allevamento suinicolo gestito in località contrada Castagneto, entro il termine del 30.6.2003, allo scopo di eliminare gli inconvenienti igienicosanitari prodotti dall'impianto di allevamento ed evidenziati a seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici dell'Azienda sanitaria USL n.11 di Fermo e dell'ARPAM di Ascoli Piceno, i cui esiti sono stati portati a conoscenza del Comune con apposite comunicazioni richiamate nelle premesse dell'ordinanza oggetto di impugnazione principale.

Con il suddetto provvedimento sindacale oggetto di gravame è stato anche precisato che, nell'eventualità della mancata esecuzione delle opere di miglioramento igienicosanitario nel termine assegnato, l'Autorità comunale avrebbe provveduto ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico 27 luglio 1934, n.1265.

Il difensore di parte ricorrente si è fatto carico di segnalare che già in precedenza il Comune di Montegiorgio si era attivato per favorire l'eliminazione dei problemi di ordine sanitario provocati dall'allevamento del Belleggia, con l'adozione di un'ordinanza di identico contenuto di quella oggetto del presente giudizio la quale, tuttavia, era stata annullata con sentenza del TAR delle Marche n.26 del 4 febbraio 2003.

A fondamento del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità derivata, in quanto l'adozione della nuova ordinanza di imposizione di obblighi di fare a carico del ricorrente risulta fondata su atti istruttori posti a base della precedente ordinanza di identico contenuto dispositivo caducata dal TAR e, quindi, il nuovo provvedimento con cui l'Autorità comunale ha inteso reiterare l'ordine di adeguamento igienico-sanitario dell'allevamento in questione, non è stato supportato da un'autonoma attività istruttoria, né da accertamenti in loco aggiornati, atteso che la situazione di pregiudizio igienico addotta a giustificazione dell'ordinanza é stata desunta dagli esiti di sopralluoghi risalenti nel tempo che si asserisce non sono più attuali.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265, degli artt.50 e 54 del Dlgs.18 agosto 2000, n.267 e dell'art.3 della legge n.241 del 1990; eccesso di potere sotto i diversi profili dell'erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell'illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell'inopportunità.

Le dedotte censure di illegittimità vengono fatte dipendere, in primo luogo, dalla circostanza che l'allevamento di cui si controverte si trova in aperta campagna, in zona avente una destinazione agricola secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico del Comune di Montegiorgio e, quindi, la struttura produttiva è conforme alle prescrizioni dell'art. 216 del Testo unico sanitario n.1265 del 1934, il quale prevede che le industrie insalubri di prima classe, quale è da qualificare l'allevamento in questione, debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.

A fronte di tale asserita conformità normativa ed urbanistica della localizzazione dell'impresa di allevamento del ricorrente, il difensore di parte attrice contesta le valutazioni compiute dall'Autorità comunale in ordine alla situazione di pericolo per la salute pubblica affermata provocata dall'attività aziendale del suddetto allevamento suinicolo, dal momento che tale giudizio non risulta affatto basato su un'attività istruttoria approfondita in grado di comprovare che effettivamente l'impianto produttivo è fonte di gravi inconvenienti igienicosanitari che destano allarme per la salute pubblica.

L'attività provvedimentale oggetto di sindacato risulta infatti supportata soltanto dall'esito di distinti sopralluoghi, peraltro risalenti nel tempo rispetto alla data di adozione del provvedimento impugnato, compiuti da tecnici dell'Azienda sanitaria locale e dell'ARPAM i quali si sono limitati a mettere in evidenza principalmente l'emissione di cattivi odori, fenomeno inevitabile per una struttura di allevamento di animali, senza tuttavia desumere da tale inconveniente un pericolo effettivo per la salute pubblica, attesa la localizzazione in zona agricola dell'impianto, come previsto dalle legge cui si è fatto riferimento.

La difesa di parte ricorrente, facendo appello alla giurisdizione di merito di cui è investito il giudice amministrativo nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, contesta anche l'opportunità delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione comunale per porre rimedio agli inconvenienti igienico-sanitari asseriti prodotti dal suddetto impianto di allevamento, poiché gli accorgimenti imposti nell'organizzazione aziendale e produttiva, quali: la stabulazione dei suini a terra, lo stoccaggio del letame in platee coperte, la modifica dell'attuale sistema di stoccaggio dei liquami e l'installazione di sistemi meccanici per il ricircolo dell'aria all'interno dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze odorigene, sono da considerare comunque inadeguati a risolvere i problemi igienici riscontrati in sede di sopralluogo.

Un ulteriore profilo di eccesso di potere viene fatto dipendere dalla brevità del termine assegnato di tre mesi per porre in essere gli interventi di attenuazione degli inconvenienti igienico-sanitari rilevati dall'Amministrazione, nonché dalla indeterminatezza della sanzione prevista, nel caso di inosservanza dell'ordine impartito, dal momento che le norme del vecchio Testo Unico della legge Comunale e Provinciale cui fa riferimento l'art.217 del Testo unico delle leggi sanitarie richiamato nell'ordinanza impugnata, sono state tutte abrogate; per cui allo stato non è dato sapere quali sono le sanzioni che l'Autorità comunale applicherà, nell'ipotesi di constata violazione da parte del ricorrente degli ordini e delle prescrizioni impartite con l'atto impugnato il quale a causa di tale segnalata indeterminatezza del suo contenuto sanzionatorio, è da considerare viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Per resistere all'iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 27.5.2003, si è costituito in giudizio il Comune di Montegiorgio il cui difensore ha confutato le censure dedotte con l'atto introduttivo del giudizio, evidenziando in particolare che l'area sulla quale risulta ubicato lo stabilimento adibito ad allevamento suinicolo di cui si controverte, non risulta più ricompreso in zona agricola ma in zona destinata ad insediamenti produttivi (D/1), a seguito dell'intervenuta variante al PRG, in accoglimento peraltro di un'apposita osservazione presentata dal ricorrente sig. Belleggia il quale, in cambio della favorevole accettazione della sua proposta di mutamento di destinazione urbanistica di zona, aveva dimostrato la disponibilità a chiudere l'allevamento.

Pertanto, in considerazione dell'attuale destinazione urbanistica della zona e della qualifica di industria insalubre di prima classe che caratterizza l'impianto di allevamento in questione, nonché della contestuale presenza nelle vicinanze dello stesso di numerosi nuclei abitativi, l'iniziativa assunta dall'Autorità comunale di imporre un adeguamento dei sistemi produttivi, al fine di attenuare gli inconvenienti igienico-sanitari provocati dalla porcilaia nei riguardi degli abitanti delle abitazioni vicine, appare conforme alla legge, oltre che opportuna.

In data 27.3.2003, si è costituita in giudizio anche la Sig.ra Simonetti Oriana in qualità di abitante nelle vicinanze dell'allevamento di cui è causa, la quale ha depositato apposito atto di intervento ad opponendum notificato il 26.5.2003, con cui ha inteso confutare i profili di doglianza prospettati con il ricorso, svolgendo al riguardo argomenti in parte identici a quelli rassegnati dal difensore del Comune ed evidenziando nel contempo che la presenza di numerosi insediamenti produttivi ed abitativi nelle immediate vicinanze dell'allevamento del Belleggia, ha reso necessario l'intervento dell'Autorità comunale, attesa la grave ed insostenibile situazione dei residenti nella zona, a causa delle maleodoranti ed insalubri esalazioni prodotte dall'impianto di allevamento suinicolo che ammorbano l'aria e si propagano e sono percettibili addirittura ad oltre 2000 mt. di distanza, costituendo, quindi, un serio problema di ordine igienico-sanitario, come accertato nei pareri degli organi tecnici e sanitari richiamati nelle premesse dell'atto impugnato.

Con ordinanza n.203 del 27 maggio 2003, ai fini della decisione dell'istanza a cautelare di parte ricorrente che aveva dichiarato di avere dato avvio all'esecuzione degli interventi imposti con l'ordinanza impugnata, il Collegio ha disposto una verifica di tale circostanza da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montegiorgio, all'esito della quale, con successiva ordinanza n.241 del 24 giugno 2003, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, disponendo nel contempo la fissazione dell'udienza pubblica di discussione della causa.

Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 28.10.2003, depositato il successivo 3.11.2003, il difensore di parte ricorrente ha impugnato la successiva ordinanza n.89, prot. n.11297 del 21.8.2003, con la quale il Sindaco del Comune di Montegiorgio, preso atto della mancata ottemperanza degli obblighi imposti con il precedente provvedimento sindacale oggetto di impugnazione principale in questa sede nel termine assegnato del 30.6.2003, nonché della contestuale inadeguatezza degli interventi sostitutivi proposti dall'interessato, ha ordinato la chiusura definitiva dell'allevamento del sig. Belleggia, entro e non oltre il 20.10.2003, con il contestuale divieto di immettere nell'allevamento nuovi capi di bestiame.

Avverso tale provvedimento, con l'atto di motivi aggiunti vengono dedotte censure di invalidità derivata, nonché autonome doglianze di violazione degli artt.216 e 217 del Testo unico sanitario di cui al R.D. n.1265 del 1934 e di eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.

Viene contestato, al riguardo, la veridicità e l'attendibilità degli accertamenti tecnici compiuti dall'ASL n.11 e dall'ARPAM nei mesi di luglio e di agosto 2003, per verificare l'attendibilità degli interventi sostitutivi proposti dal ricorrente per eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari contestati con la precedente ordinanza n.15 del 17 marzo 2003, in quanto, al contrario di quanto ritenuto dai tecnici suddetti, l'intervenuto utilizzo nell'attività di allevamento di integratori a base di sostanze chimiche denominate Yucca e Thepax miscelate con i mangimi alimentari normalmente somministrati agli animali, aveva consentito di abbattere notevolmente i cattivi odori prodotti dai suini presenti nell'impianto, dal momento che tali integratori aumentano e migliorano la digeribilità degli alimenti, riducendo l'emissione di ammoniaca nelle urine e nelle feci degli animali.

Pertanto, a fronte del denunciata erroneità dei rilievi compiuti dalle autorità sanitarie, confermata dagli accertamenti effettuati per conto della ditta ricorrente dalla società Eurovix, azienda specializzata nel settore degli allevamenti suinicoli, con certificazione prodotta in atti, il provvedimento impugnato è da considerare illegittimo, poiché basato su un'errata valutazione di fatti e, quindi, adottato in contrasto con le norme di riferimento, attesa la mancanza dei presupposti di fatto per far luogo alla chiusura dello stabilimento porcilaia del ricorrente.

Per confutare gli ulteriori assunti invalidatori prospettati con l'atto di motivi aggiunti, in data 27.5.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Montegiorgio, il cui difensore, anche con la successiva memoria depositata in data 7.11.2003, nell'imminenza dell'udienza di discussione della causa, ha concluso per l'infondatezza delle censure dedotte con la nuova iniziativa giudiziaria, in quanto le ragioni che hanno portato all'adozione della successiva ordinanza sindacale di chiusura dello stabilimento di allevamento del Belleggia, sono chiaramente desumibili dai riscontri tecnici compiuti in loco dalla Polizia municipale, oltre che dall'ASL e dall'ARPAM, i quali hanno accertato la mancata ottemperanza da parte dell'interessato ai puntuali adempimenti dell'Autorità comunale e la persistente situazione di pregiudizio igienico-sanitario contestato in precedenza, che, indipendentemente dalla ridotta attenuazione degli odori sgradevoli, presentava comunque uno stato di intollerabilità per la popolazione residente nelle vicinanze della porcilaia, come risulta peraltro confermata dalla stessa relazione tecnica di parte della società Eurovix che parla di contenimento della carica batterica totale presente nell'aria, ma non della sua eliminazione.

Per cui, anche a fronte di tale circostanza, la situazione di pericolo sotto il profilo igienico-sanitario non è stata eliminata e, quindi, insieme alla costatata mancata esecuzione degli interventi tecnici strutturali di ammodernamento dei processi e delle tecniche di allevamento imposti in precedenza, costituiva legittimo motivo per la comminazione della sanzione interdittiva della cessazione dell'attività produttiva, disposta con l'ordinanza oggetto di impugnativa con l'atto di motivi aggiunti.

Anche la parte interveniente si è costituita in giudizio in data 26.11.2003, per contestare quanto dedotto con l'atto di motivi aggiunti di cui ha diffusamente sostenuto l'infondatezza con successiva memoria depositata in data 3.12.003.

Previa audizione di difensori delle parti, il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio nella pubblica udienza del 17.12.2003.

DIRITTO

1) Va in primo luogo posto in evidenza che il ricorso è rivolto a prospettare l'illegittimità del provvedimento del Sindaco di Montegiorgio indicato in epigrafe con cui è stato imposto al deducente la realizzazione di una serie di lavori e di interventi nell'ambito del proprio stabilimento produttivo destinato all'allevamento di suini, tendenti ad eliminare gli inconvenienti di ordine igienico-sanitario procurati dall'attività produttiva, secondo le indicazioni fornite dall'ARPAM e dall'Autorità sanitaria locale.

Giova precisare al riguardo che il suddetto provvedimento oggetto di impugnazione, ha fatto seguito ad una precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata nel mese di agosto dell'anno 2002, annullata dal giudice amministrativo, a causa della ritenuta insussistenza, nel caso di specie, di una situazione di necessità ed urgenza che potesse giustificare, in caso di inottemperanza del privato, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione in danno del medesimo, degli interventi e delle opere imposte con l'ordinanza.

Ciò premesso, va osservato come, dalla ricognizione delle premesse e del contenuto dispositivo dell'atto impugnato, si evince che l'Autorità comunale, a fronte del protrarsi della situazione di compromissione dell'igiene dell'abitato nella zona di ubicazione della porcilaia del ricorrente, ha inteso fare ricorso agli ordinari poteri di vigilanza e di polizia sanitaria riconosciuti dagli artt.216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265 che condiziona lo svolgimento delle attività produttive qualificate insalubri al rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

2) Con riferimento a quanto precisato, infondata va valutata la dedotta censura di violazione e falsa applicazione della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo, fatta dipendere da carenze istruttorie imputate all'autorità comunale che si sarebbe limitata a desumere la situazione di pregiudizio igienico-sanitario, dagli stessi accertamenti tecnici posti a base della precedente ordinanza contingibile ed urgente del 28.8.2002 annullata dal TAR.

Tale assunto invalidatorio si rivela tuttavia destituito di fondamento, in quanto, se la situazione di insalubrità dell'aria provocata dall'allevamento suinicolo del ricorrente non era mutata nel tempo, ad avviso del Collegio, obiettivamente non si imponevano ulteriori riscontri tecnici per acclarare un quadro di inconvenienti igienici-sanitari persistente.

Peraltro, va evidenziato che tale permanenza delle immissioni nocive e maleodoranti prodotte dalla porcilaia è stata preventivamente e reiteratamente segnalata al ricorrente in data 21.12.2003, con apposita comunicazione di avviso di avvio di un nuovo procedimento di verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento che l'Amministrazione intendeva promuovere, nell'esercizio degli ordinari poteri di vigilanza e controllo delle industrie insalubri, riconosciuti dagli artt. 216 e 217 del T.U. n.1265 del 1934.

Per cui, a fronte di tale contestata persistenza degli inconvenienti igienici segnalati in precedenza, ritiene il Collegio che nessuna ulteriore preventiva indagine tecnica si imponeva all'autorità comunale, tanto più che lo stesso ricorrente con il suo comportamento ha indirettamente ammesso la produzione di esalazioni maleodoranti oltre il limite di tollerabilità, dal momento che, a seguito del formale ordine di eliminazione di tale inconveniente, si è limitato a contestare la sola idoneità e funzionalità degli interventi di adeguamento dell'impianto imposti dal Comune, senza minimamente mettere in discussione l'effettiva produzione di emissioni maleodoranti, a comprova dunque della veridicità della situazione di pregiudizio igienico-sanitario contestato dall'autorità sindacale con l'atto oggetto di impugnazione in questa sede.

3) Ad identiche conclusioni di infondatezza porta l'esame delle ulteriori censure di violazione delle norme che regolano la localizzazione ed il funzionamento delle industrie insalubri di prima classe, quale risulta classificato l'allevamento suinicolo di cui si controverte.

Al riguardo, va osservato che la circostanza della localizzazione in zona agricola dell'impianto in questione, all'atto della sua attivazione, non esime lo stesso dal rispetto delle norme igienico - sanitarie, in quanto il Legislatore, nel prevedere la localizzazione delle industrie insalubri di prima classe nelle campagne (art.216 T.U. n.1265 del 1934) ha ulteriormente precisato che le stesse debbono comunque essere isolate e tenute lontane dalle abitazioni.

Per cui, la mera destinazione agricola dell'area di insediamento di tali impianti potenzialmente pericolosi per la salute degli abitanti, non esonera i proprietari ed i gestori degli stessi dal rispetto delle comuni norme igienico-sanitarie, qualora per effetto della particolarità dei metodi di lavorazione e dei sistemi produttivi impiegati vengano a determinarsi emissioni di esalazioni e di scoli di acque in grado di provocare una situazione di pericolo o di danno per la salute pubblica, come risulta espressamente previsto dall'art.217 del citato Testo unico delle leggi sanitarie.

Tra l'altro, per quanto concerne la vicenda di cui è causa, non può essere trascurato che, come opportunamente segnalato e comprovato dal difensore del Comune resistente, l'area sulla quale risulta ubicata la porcilaia industriale del ricorrente, originariamente ricompresa in zona agricola, attualmente, a seguito di variante apportata al P.R.G., risulta inserita nel contesto di una zona con destinazione produttiva artigianale di completamento, proprio in accoglimento di una specifica osservazione presentata, in sede di adozione della stessa variante, dall'attuale ricorrente sig. Belleggia con il dichiarato impegno a riconvertire in edifici artigianali le costruzioni destinate ad allevamento zootecnico (vedi copia della nota del 24.11.1998, a firma di Belleggia Sandro, depositata nel fascicolo di causa dal Comune insieme agli atti di adozione ed approvazione dell'accennata variante urbanistica).

Donde, in considerazione del riferito intervenuto mutamento della destinazione urbanistica della zona di insediamento della suddetta porcilaia che attualmente, come si è visto, risulta inserita in una zona artigianale di completamento nel cui contesto sono già presenti altri impianti produttivi, bisogna convenire che la stessa non è più isolata nella campagna, con la conseguenza che la sua permanenza in un contesto residenziale-produttivo e, quindi, abitato, è condizionata comunque all'introduzione di metodi di lavorazione ed a speciali cautele per evitare che il suo esercizio arrechi nocumento alla salute dei vicini, come previsto dal citato art.216 del R.D. n.1265 del 1934.

Inconferenti si presentano anche i rilievi invalidatori preordinati a denunciare l'inadeguatezza degli interventi tecnici imposti dal Comune con l'atto impugnato, poiché, anche a volere prescindere dal notevole grado di discrezionalità tecnica che caratterizza tale potere di scelta delle cautele da apportare all'attività produttiva per renderla igienicamente compatibile, la cui valutazione si sottrae normalmente al sindacato di legittimità, se non sotto il profilo della palese irrazionalità della scelta, nel caso di specie i lavori indicati dal Sindaco per porre rimedio alla produzione di esalazioni maleodoranti e nocive generate dall'impianto zootecnico, appaiono logiche sul piano funzionale, in quanto finalizzate a consentire una rapida e frequente rimozione delle lettiere e degli escrementi del bestiame presente nella stalla e dello stoccaggio del letame in platee coperte e dei liquami in vasche coperte in grado di evitare la dispersione massiccia dei cattivi odori nell'atmosfera.

Pertanto, è di tutta evidenza che tali accorgimenti preordinati ad assicurare una facile e frequente rimozione del letame, nonché ad evitare il suo stoccaggio ed abbancamento a cielo aperto dello stesso, se accompagnati, come suggerito dal Comune, dall'installazione di sistemi meccanici di depurazione e di abbattimento delle sostanze odorigene e di lavaggio frequente dei box destinati a contenere gli animali, appaiono obiettivamente idonei ad eliminare ed attenuare gli inconvenienti igienici prodotti dall'attività di allevamento e, quindi, a renderli sopportabili da parte di coloro che sono costretti a vivere nella zona per motivi di lavoro e residenziali.

Per quanto riguarda poi l'ulteriore censura di indeterminatezza delle sanzioni previste dal provvedimento impugnato, va osservato che il generico richiamo agli artt.216 e 217 del T.U. n.1265 del 1934, consente al destinatario degli obblighi di adeguamento imposti con il medesimo di percepire con sufficiente chiarezza le conseguenze negative dell'eventuale osservanza delle disposizioni impartite dal Sindaco che agisce in qualità di autorità sanitaria locale preposta alla vigilanza sulle industrie insalubri, la cui attivazione è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità comunale che, secondo quanto previsto dall'art.216 del citato T.U., può vietarne l'esercizio o subordinarlo a determinate cautele. Il che lascia intendere che, qualora nel corso dell'attività produttiva, vengano meno le condizioni igienico-sanitarie che avevano giustificato l'avvio delle stesse attività, il Sindaco è facoltizzato a dettare prescrizioni per ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria delle produzioni, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza delle stesse, l'autorità comunale può vietarne la continuazione nell'esercizio del potere inibitorio riconosciuto dal suddetto art.216 del T.U., chiaramente esplicitato nell'impugnato provvedimento sindacale del 17 marzo 2003, con cui è stata ordinata l'esecuzione di lavori ed interventi di adeguamento e miglioramento igienico dell'allevamento.

3) Infondata va valutata anche l'impugnativa prospettata con il successivo atto di motivi aggiunti e preordinata al sindacato del provvedimento di chiusura dell'allevamento gestito dal ricorrente, a seguito dell'avvenuto accertamento della mancata realizzazione degli interventi di miglioramento igienico - sanitario imposti dall'autorità comunale.

A supporto dell'invocato annullamento di tale atto che ha comminato la sanzione inibitoria dell'attività di allevamento, in sostanza vengono riproposti gli stessi motivi di doglianza rivolti avverso il presupposto provvedimento di diffida, con la prospettazione di una censura di invalidità derivata e la contestuale deduzione di un'autonoma censura di eccesso di potere in rapporto all'asserita erroneità degli ulteriori accertamenti tecnici compiuti dall'ASL n.11 e dall'ARPAM nel mese di agosto 2003, per verificare l'adeguatezza degli interventi migliorativi proposti dal ricorrente, in alternativa a quelli imposti dall'Amministrazione comunale.

Circa la censura di invalidità derivata, ritiene il Collegio di nulla dovere aggiungere a quanto già precisato, attesa la riconosciuta legittimità del presupposto atto di diffida all'introduzione nell'ambito della struttura produttiva zootecnica del ricorrente degli accorgimenti tecnici indicati dal Comune su suggerimento dell'ARPAM, la cui congruità ed idoneità, in vista dell'eliminazione degli inconvenienti igienici segnalati, non può essere messa in dubbio, dal momento che il Collegio ha ritenuto infondati i relativi vizi di illogicità e contraddittorietà denunciati con il ricorso principale.

Per quanto riguarda, invece, la dedotta erroneità dei successivi accertamenti tecnici compiuti per verificare l'avvenuta ottemperanza alla precedente diffida comunale per valutare gli effetti degli interventi messi in atto autonomamente dal ricorrente (vedi copia della comunicazione dell'11.7.2003 in atti), per porre rimedio all'eccessiva produzione di esalazioni maleodoranti e consistenti nell'utilizzo di un prodotto chimico denominato Micropan da nebulizzare nella stalla e ritenuto in grado di prevenire la formazione di rifiuti maleodoranti e di diminuire i miasmi dannosi, va osservato che i tecnici dell'ASL n.11 di Fermo, in sede di sopralluogo in data 17.7.2003, si sono limitati a constatare l'avvenuta mancata esecuzione dei lavori e degli interventi di adeguamento ed ammodernamento dell'impianto zootecnico imposti dal Comune, circostanza peraltro ammessa dalla stessa parte ricorrente.

In occasione di tale ispezione dei luoghi, il tecnico del Dipartimento di Prevenzione ed Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria si è fatto carico anche di verificare gli effetti degli interventi di attenuazione delle esalazioni nocive a mezzo irrorazione e nebulizzazione del prodotto igienizzatore denominato Micropan, riscontrando tuttavia una scarsa efficacia degli stessi, in quanto, in occasione di ben due sopralluoghi effettuati nelle ore notturne in data 17 e 23 luglio 2003, il funzionario ispettore dell'ASL ha avuto modo di accertare un'intensa percepibilità di effluvi maleodoranti provenienti dall'allevamento, in tutta la località circostante la stalla, come pure all'interno della vicina abitazione della Sig.ra Simonetti Oriana controinteressata nel presente giudizio, a comprova degli scarsi risultati prodotti dagli alternativi rimedi di attenuazione degli inconvenienti igienici proposti dal ricorrente, come pure dall'utilizzo di integratori alimentari a base di Yucca e Thepax miscelati agli alimenti e somministrati ai suini per migliorare la digeribilità dei mangimi, in vista della riduzione dell'emissione di ammoniaca nelle urine e nelle feci degli animali, considerato che il livello dei miasmi maleodoranti si è comunque mantenuto a livelli di insopportabilità, come è stato accertato dai tecnici dell'Azienda sanitaria.

Donde, in presenza dell'accennato esito di tali riscontri e dell'attendibilità che li caratterizza, a fronte della pubblica fede che li assiste per la qualifica di pubblico ufficiale di cui risultano investiti i tecnici accertatori, il che rende inutile il ricorso ad ulteriori accertamenti istruttori come richiesto dal difensore di parte ricorrente, priva di pregio va valutata la censura di erroneità di tali rilievi dedotta con l'atto di motivi aggiunti, attesa la comprovata persistente produzione, da parte dell'impianto di allevamento di cui si controverte, di esalazioni maleodoranti in grado di compromettere la salubrità dell'aria nella zona circostante all'impianto produttivo ove risultano localizzati edifici residenziali ed artigianali, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche dell'ambiente di vita di coloro che sono costretti ad abitare ed a lavorare nella stessa zona.

Dunque a fronte dell'accertata persistenza degli inconvenienti igienico-sanitari prodotti dall'allevamento del ricorrente e dell'indisponibilità dimostrata da quest'ultimo a conformarsi alle prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria locale, attesa la constatata inadeguatezza dei rimedi sostitutivi proposti ed attivati dall'interessato, immune dai vizi denunciati deve essere ritenuto anche l'impugnato provvedimento sindacale di chiusura dell'allevamento, tenuto conto dell'impossibilità di porre rimedio in altro modo agli inconvenienti igienici soprasegnalati, la cui obiettiva esistenza, a ben vedere, neppure il ricorrente contesta, essendosi il medesimo limitato nel presente giudizio a confutare la sola efficacia degli interventi di attenuazione degli stessi imposti dal Comune.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte e le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, come pure il successivo atto di motivi aggiunti, attesa la dimostrata infondatezza delle censure con i medesimi dedotte.

Sussistono nel contempo giusti motivi per far luogo equitativamente alla compensazione tra le parti delle spese ed egli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003, con l'intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere est.


Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 3 MAR 2004
Ancona, 3 MAR 2004
IL SEGRETARIO GENERALE