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Decreto Assessore del 31 marzo 2005

Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 471/99.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Sicilia;

Visto il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, di "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed, in particolare, l'art. 17, relativo alla "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

Visto il D.M. n. 471 del 25 dicembre 1999, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni";

Considerato che l'art. 13 del D.M. n. 471/99 prevede che la Regione possa individuare tipologie di intervento di bonifica e ripristino ambientale realizzabili senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 del medesimo D.M. n. 471/99;

Considerato che il comma 3 del richiamato art. 13 del D.M. n. 471/99 prevede che la Regione stabilisca, per tali tipologie di intervento, le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonifica;

Considerato che fra i siti inquinati, attualmente individuati sul territorio regionale, vi sono numerosi casi caratterizzati da un volume di terreno inquinato comunque inferiore a 100 metri cubi, così come richiesto al comma 2, lett. a) dell'art. 13 del D.M. n. 471/99;

Considerato che in tali casi si prefigura una situazione di rischio presumibilmente basso, per i quali si può ritenere adeguata la procedura semplificata di cui all'art. 13 del D.M. n. 471/99;

Vista la relazione prot. n. 287 del 9 marzo 2005 presentata dall'unità operativa rifiuti, afferente al servizio 1 - tutela delle acque e rifiuti, riguardante le procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto dell'art. 13 del D.M. n. 471/99;

Ritenuto di approvare l'allegato, contenente le procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto dell'art. 13 del D.M. n. 471/99;

Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il documento allegato relativo alle procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 471/99, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2
I progetti di bonifica, redatti secondo il disposto di cui al presente decreto, dovranno essere trasmessi al comune, alla provincia competente per territorio, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'ARPA competente.

Art. 3
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


Allegato

1. Campo d'applicazione e premesse
I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97, nei casi in cui siano soddisfatti i requisiti, indicati al successivo punto 2 e con le modalità specificate al punto 3, possono procedere alla bonifica e ripristino ambientale senza preventiva autorizzazione di cui all'art. 10 del D.M. n. 471/99.
Le opere di bonifica e ripristino ambientale ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 13 del D.M. n. 471/99 sono comunque subordinate al rilascio delle dovute autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e assensi, previsti dalla legislazione vigente da parte dei rispettivi enti preposti.
Per l'applicazione del presente decreto devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a 100 mc;
- il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'art. 5 né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6 del D.M. n. 471/99;
- il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale.

2. Requisiti
La procedura di bonifica può essere utilizzata quando sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 2, del D.M. n. 471/99 e quelle di seguito elencate:
- rispetto della normativa in materia di bonifica siti inquinati e trasmissione della comunicazione completa in tutte le sue parti prevista dagli articoli 7, 8, 9 del D.M. n. 471/99;
- realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e trasmissione di idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi;
- l'area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa all'interno dei confini di un solo comune;
- assenza di pericolo per la salute di effetti acuti per contatto, inalazione e ingestione;
- assenza di pericolo di esplosione;
- non devono risultare interessati i corsi d'acqua superficiali, dai quali l'area deve distare almeno 10 metri;
- assenza di sovrapposizione degli effetti derivanti da più aree contaminate limitrofe, aventi ognuna requisiti di accesso alla procedura semplificata.

3. Procedure e tempi
a) Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 del D.M. n. 471/99 o dalla comunicazione effettuata dall'interessato, il soggetto proponente deve trasmettere a comune, provincia e Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nonché, agli organi di controllo ambientale e sanitario:
- la dichiarazione di esistenza di ciascuno dei requisiti di cui al punto 2 del presente regolamento;
- il progetto definitivo relativo all'area da bonificare, redatto secondo i criteri progettuali di cui al successivo punto 4.
b) Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto di bonifica il comune può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i criteri stabiliti da questo provvedimento.
c) Entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto devono essere conclusi i lavori di bonifica e ripristino ambientale.

4. Atti ed elaborati progettuali
Il progetto esecutivo dovrà contenere i seguenti documenti:
a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
b) descrizione dell'evento e delle cause che hanno o che possono avere determinato la contaminazione e le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica;
c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
e) estratto catastale del sito da bonificare;
f) atti amministrativi e/o giudiziari adottati in seguito alla contaminazione e per la bonifica del sito;
g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale;
h) stima dei quantitativi di terreno da smaltire o trattare;
i) eventuale destinazione finale dei rifiuti prodotti con la bonifica, con l'indicazione dei poli di smaltimento;
j) piano delle indagini atte a verificare l'efficacia dell'intervento;
k) relazione geologica ed idrogeologica riguardante la geologia, la geomorfologia, la posizione della falda, la permeabilità dei terreni e quant'altro utile ai fini di una approfondita conoscenza sul suolo e sottosuolo interessati dalla contaminazione, con acclusa planimetria in scala adeguata (preferibilmente in scala 1:5.000).

5. Controlli
Al fine di permettere la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia, il soggetto proponente gli interventi di bonifica preleva campioni ai sensi del D.M. n. 471/99 di suolo, di sottosuolo, di acque superficiali e sotterranee alla conclusione dell'intervento di bonifica e nel corso delle indagini previste dal piano di cui al precedente punto 4, lettera j) del presente allegato.
Un'aliquota è utilizzata per le analisi da effettuare dal soggetto proponente, un'aliquota è utilizzata dall'autorità competente per eseguire le verifiche sui valori di concentrazione risultanti dalle analisi del soggetto proponente, un'aliquota viene conservata per eventuali contestazioni o controanalisi.

6. Dichiarazioni finali e risultati
Al termine dell'intervento il soggetto proponente trasmette agli enti i seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso ed eventuali successive integrazioni concordate con il comune;
b) dichiarazione di non aver rinvenuto la contaminazione della falda o dei corpi idrici presenti;
c) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento;
d) relazione sui risultati ottenuti;
e) relazione sui quantitativi di rifiuti smaltiti o trattati, riportando il luogo di conferimento;
f) atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica.
Il comune, durante l'intervento di bonifica o al termine di questo, qualora ne ravvisi la necessità può chiedere approfondimenti di indagine da concordare con la provincia e con il soggetto responsabile della bonifica.
Il completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5 al D.M. n. 471/1999.

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