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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2002 Inadempimento di uno Stato - Gestione dei rifiuti - Direttiva 96/59/CE - Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

Parti

Nella causa C-46/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbaek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli articoli 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GUCE L 243, pagina 31), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle suddette disposizioni,

La Corte
(Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'articolo 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla detta istituzione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli articoli 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GUCE L 243, pagina 31), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle suddette disposizioni.
2. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/59:
"Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva".
3. L'articolo 4, n. 1, della direttiva 96/59 recita:
"Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito".
4. L'articolo 11 della direttiva 96/59 così dispone:
"1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:
- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione".
5. Considerato che la Repubblica italiana non aveva predisposto i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli articoli 11 e 4, n. 1, della direttiva 96/59, e non le aveva comunicato tali documenti, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento a norma dell'articolo 226 CE. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, il 3 agosto 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato richiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica. Non essendo pervenuta risposta al detto parere da parte del Governo italiano, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
6. Nel ricorso, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non avendo predisposto né comunicato alla stessa Commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari previsti agli articoli 11 e 4, n. 1, della direttiva 96/59, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette disposizioni.
7. Il Governo italiano fa valere, in primo luogo, che la direttiva 96/59 è stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (GURI n. 151 del 30 giugno 1999, pagina 23). L'articolo 3 di questo decreto imporrebbe ai detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 , inclusi i condensatori di potenza, un obbligo di comunicazione con cadenza biennale. Le dette comunicazioni costituirebbero la base per la predisposizione degli inventari e della sintesi di cui all'articolo 4 della direttiva 96/59. Tuttavia, il Governo italiano ha ammesso di non aver ancora ottemperato al proprio obbligo di comunicazione.
8. In secondo luogo, tale Governo precisa che il ritardo accumulato rispetto ai termini fissati dagli articoli 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59 per inviare la documentazione ivi richiesta è dovuto alla difficoltà di predisporre un inventario esaustivo dei PCB esistenti in assenza di metodi standardizzati da utilizzare per le determinazioni analitiche relative alla presenza di PCB. Infatti, i metodi standardizzati per l'effettuazione delle analisi, indispensabili per valutare in maniera uniforme la presenza delle sostanze che rientrano nella definizione comunitaria dei PCB, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 96/59, sarebbero stati adottati soltanto con la decisione della Commissione 16 gennaio 2001, 2001/68/CE, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59 (GUCE L 23, pagina 31).
9. La Commissione replica che, in forza dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59, prima che la Commissione fissasse i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati, le misurazioni erano effettuate riferendosi ai metodi di valutazione vigenti sia a livello nazionale, sia negli Stati Uniti. Pertanto, grazie ai metodi esistenti applicati dagli Stati membri fino a quel momento, la mancanza di un parametro a livello europeo non avrebbe potuto in alcun caso impedire a questi ultimi di predisporre la documentazione richiesta dalla direttiva 96/59. La Commissione ritiene quindi che il Governo italiano fosse in condizione di fare altrettanto.
10. In via preliminare, si deve constatare che lo stesso Governo italiano ammette di non aver ottemperato all'obbligo di predisporre e comunicare alla Commissione, entro il 16 settembre 1999, tanto la sintesi degli inventari di cui all'articolo 4, n. 1, della direttiva 96/59, quanto il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, e la bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario, previsti all'articolo 11, n. 1, della detta direttiva. Infatti, questo stesso Governo ha riconosciuto, nel controricorso depositato il 30 marzo 2001, che non si era ancora ottemperato a tale obbligo.
11. Tuttavia, si deve esaminare se, come sostiene il Governo italiano, il mancato rispetto di tale obbligo possa essere giustificato dall'assenza, alla data del 16 settembre 1999, di parametri comunitari per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati, in quanto i detti parametri sono stati adottati soltanto il 16 gennaio 2001.
12. Al riguardo, si deve osservare che, in virtù dell'articolo 10, lettera a), della direttiva 96/59, le misurazioni effettuate prima della definizione dei detti parametri rimanevano valide.
13. Quindi, la direttiva 96/59 autorizzava espressamente gli Stati membri a mantenere l'applicazione dei propri parametri per determinare il tenore in PCB, senza che vi fosse la necessità di attendere l'adozione di parametri a livello europeo per procedere ad effettuare le dovute analisi. La giustificazione addotta dal Governo italiano non può pertanto essere accolta.
14. Ne consegue che la Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione, entro il 16 settembre 1999, né la sintesi degli inventari previsti all'articolo 4, n. 1, della direttiva 96/59, né i programmi e le bozze di piano di cui all'articolo 11 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.

Sulle spese

15. Ai sensi dell'articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

PQM

La Corte (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione delle Comunità europee, entro il 16 settembre 1999, né la sintesi degli inventari prevista all'articolo 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), né i programmi e le bozze di piano di cui all'articolo 11 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2002.

Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quarta sezione
S. von Bahr