leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate

 

Regolamento di polizia urbana di Quiliano - quiete pubblica

REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI QUILIANO (SAVONA)

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART.44
Inquinamento acustico
Fatte salve le disposizioni di Legge e di regolamento in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto previsto dal presente capo.

ART. 45
Esercizio di mestieri, arti ed industrie
Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
Chi esercita un 'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare:
1. la legge 26.12.1995 N. 447;
2. il D.P.C.M. 14.11.1997;
3. La legge Regionale 21.06.1999 n. 18;
4. la legge Regionale 21.03.1998 n. 12;
5. Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Quiliano.
Inoltre come previsto dall'art. 6 comma III^ della Legge 447/95, per quanto riguarda l'attività temporanea di cantieri stradali o lavori effettuati all'interno di aree ed abitazioni private, si prescrive che, salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.oo alle ore 15.oo e dalle ore 19.oo alle ore 8.oo del mattino
Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziali qualsiasi attività rumorosa.
Comunque nelle vicinanze di scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici etc, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri od attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli impianti di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, L'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

ART. 46
Suono delle campane e delle sirene
L'intensità e la durata del suono delle campane e delle sirene devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.
E' comunque vietato azionare le campane e le sirene dalle ore 23.oo alle ore 7.oo del mattino, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e di polizia.

ART. 47
Saracinesche
In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.oo alle ore 07.oo, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

ART. 48
Impianto di macchinari
L'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimo è vietato.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, in bollo, indicando la macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:100 comprendente una zona entro un raggio non meno di 50 mt., intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi.
Il permesso sarà revocato quando:
1. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
2. non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
3. siano state apportate abusivamente modificazioni dell'impianto.
Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia possibile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
Glia alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART. 49
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti, getto di cose
E' vietata la produzione e diffusione entri il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità, ivi compresa l'accensione di fuochi.
Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, è prevista l'adozione di tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiedesse, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, su parere dell'Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
E' fatto obbligo ai proprietari di camini e/o impianti di fuoriuscita di fumi di combustione di mantenerli in perfetta efficienza ed oltre al rispetto delle norme contro l'inquinamento atmosferico ed al norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, è fatto divieto la fuoriuscita dagli impianti medesimi di ogni qualsiasi particella di risulta della combustione con conseguente ricaduta al suolo.

ART. 50
Rumori nei locali pubblici e privati
Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00, salvo deroga, non dovranno arrecare il minimo disturbo al vicinato.

ART. 51
Uso di strumenti sonori
E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione di inizio e di cessazione del lavoro.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la lori insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.
Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in maniera di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

ART. 52
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
Dalle ore 21.oo alle ore 7.oo del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi ecc, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più il rumore.

ART. 53
Venditori e suonatori ambulanti
Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13.oo, alle ore 15.oo e dalle ore 20.oo alle ore 8.oo del mattino, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, ne successivamente a meno di 500 mt. dal posto precedente.
Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dalla Polizia Municipale.
Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di far uso di strumenti sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

ART.54
Schiamazzi, grida, canti, sulle pubbliche vie.
Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonchè le grida ed i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali.

ART. 55
Sale da Ballo, cinematografi e ritrovi
Le sale da ballo, i cinematografi ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le prescrizioni del caso.

ART. 56
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
1. al mattino dopo le ore 8.oo e fino alle ore 13.oo;
2. al pomeriggio dopo le ore 15.oo e fino alla chiusura.
Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART. 57
Carovane di nomadi
E' vietato il campeggio libero in tutto il territorio del Comune, comprese le carovane di nomadi.