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Regolamento di polizia urbana di Lugo - quiete pubblica

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE - TITOLO I° POLIZIA URBANA

COMUNE DI LUGO

CAPO 5 - Quiete Pubblica
Articolo 52 INQUINAMENTO ACUSTICO
Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 53 ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE
Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali debitamente insonorizzati.
Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
I servizi tecnici municipale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori avvalendosi dell'attività del presidio multizonale di prevenzione e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 54 IMPIANTI DI MACCHINARI
L'impianto di esercizi con macchine azionata da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabi-lite dal presente Regolamento;
b) non siano state osservate le norme stesse e quelle partico-lari prescritte caso per caso;
c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impi-anto.
Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Articolo 55 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.
Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richieder, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Articolo 56 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI
Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Articolo 57 RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI
Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Articolo 58 USO DI STRUMENTI SONORI
E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 59 CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI
Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in moda da non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 60 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI
Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Municipale.
I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per che lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, nè successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 61 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE
Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonchè le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Articolo 62 DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI
E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 63 SUONO DELLE CAMPANE
Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 64 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 65 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
b) al pomeriggio dopo le ore 15 e non oltre le ore 20.
Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 66 CAROVANE DI NOMADI
La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali e previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.