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Delib. Giunta Reg. n° 224 del 16/03/2004
Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare gli allegati indirizzi ai comuni denominati: "Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28" (Allegato 1).


ALLEGATO 1 - Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28

Art. 1 - Campo di applicazione
1. I soggetti di cui all'articolo 17 comma 2 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o la situazione di pericolo concreto e attuale del loro superamento ovvero entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 o dalla comunicazione effettuata ai sensi degli articoli 7 e 9 del medesimo decreto, possono presentare il progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 471/1999, senza preventiva autorizzazione, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.
2. Per l'applicazione del presente Regolamento sono utilizzate le definizioni contenute nell'articolo 2 del D.M. n. 471/1999.

Art. 2 - Requisiti
1. La procedura di bonifica oggetto del presente regolamento può essere utilizzata quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del D.M. n. 471/1999 e quelle di seguito elencate:
a) rispetto della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati e trasmissione della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 471/1999 nei termini ivi indicati;
b) inclusione del sito inquinato all'interno del territorio di un solo Comune;
c) assenza di pericolo di effetti acuti per contatto, inalazione e ingestione delle sostanze inquinanti;
d) limite di concentrazione delle sostanze inquinanti elencate nella Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999 superiore a 2 mg/kg., espressi come s.s.;
e) acque superficiali e sotterranee prive di inquinamento;
f) ultimazione degli interventi di bonifica in un periodo di tempo non superiore a 90 giorni;
g) aree di salvaguardia individuate ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prive di inquinamento;
h) calcolo della soglia di 100 mc. di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del D.M. n. 471/1999 sulla somma del volume del solo terreno contaminato presente nel sito, qualora in questo siano presenti più aree inquinate.
2. Qualora durante la realizzazione degli interventi di bonifica venga a mancare il rispetto di uno soltanto dei requisiti di cui al comma 1, vanno adottate le procedure previste dall'articolo 10 del D.M. n. 471/1999.

Art. 3 - Progetto esecutivo
1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, il soggetto proponente presenta al Comune competente per territorio il progetto esecutivo di cui all'articolo 13, comma 4 del D.M. n. 471/1999, redatto e sottoscritto da professionisti competenti in materia. Il Comune trasmette alla Regione, alla Provincia ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM ) copia del progetto esecutivo.
2. Il progetto esecutivo è accompagnato da una domanda redatta seconda lo schema di cui all'Allegato A alle presenti procedure e contiene:
a) l'inquadramento geologico e idrogeologico del sito inquinato su planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000;
b) la descrizione del sito con l'indicazione della destinazione d'uso e la sua perimetrazione su di una planimetria in scala non inferiore a 1:200, coordinate Gauss-Boaga del centroide del sito;
c) la descrizione dell'evento e delle cause che hanno o che possono avere determinato la contaminazione, comprensiva delle azioni di messa in sicurezza attuate o ancora in atto;
d) i risultati delle analisi chimiche già effettuate sul sito con la descrizione del metodo di campionamento, delle metodiche analitiche utilizzate e con l'indicazione sulla planimetria di cui alla lettera b) dei punti in cui i campioni sono stati prelevati;
e) lo stralcio della cartografia dello strumento urbanistico generale vigente e delle N.T.A. relative al sito inquinato;
f) l'estratto catastale del sito da bonificare;
g) la descrizione dettagliata degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale che si intendono eseguire ed i relativi costi;
h) il calcolo del volume di terreno da bonificare, con le seguenti informazioni qualora sia conferito in discarica:
1) mezzo di trasporto utilizzato:
2) ubicazione della discarica di conferimento;
3) dichiarazione di accettazione del materiale da parte del gestore della discarica.
i) gli obiettivi che si intendono raggiungere con la bonifica;
l) il piano delle indagini da eseguire per accertare l'efficacia degli interventi, comprensivo dei tempi per la verifica della bonifica effettuata;
m) le segnalazioni, i provvedimenti amministrativi e giudiziari eventualmente adottati in seguito alla contaminazione e per la bonifica del sito.
3. Qualora dalle indagini effettuate nel sito emerga il pericolo concreto ed attuale che l'inquinamento possa interessare le acque superficiali o sotterranee, deve essere installata una rete di controllo costituita da almeno due piezometri.
4. Il Comune verifica l'efficacia del progetto esecutivo entro trenta giorni dalla sua presentazione richiedendo, se necessario, interventi integrativi anche avvalendosi dell'ARPAM.
5. Il campionamento, le indagini, le analisi del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, sono effettuati secondo le procedure previste dall'Allegato 2 al D.M. n. 471/1999.

Art. 4 - Controlli
1. Al fine di permettere la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia, il Soggetto proponente gli interventi di bonifica preleva campioni ai sensi del D.M. 471/99) di suolo, di sottosuolo, di acque superficiali e sotterranee alla conclusione dell'intervento di bonifica e nel corso delle indagini previste dal piano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l). Un'aliquota è utilizzata per le analisi da effettuare dal Soggetto proponente, un'aliquota è utilizzata dall'autorità competente per eseguire le verifiche sui valori di concentrazione risultanti dalle analisi del Soggetto proponente, un'aliquota viene conservata per eventuali contestazioni o controanalisi.

Art. 5 - Dichiarazioni finali
1. Entro trenta giorni dal termine della bonifica il Soggetto proponente trasmette al Comune e alla Provincia la seguente documentazione:
a) dichiarazione di avere rispettato quanto previsto dal progetto di bonifica trasmesso e dalle eventuali successive integrazioni concordate con il Comune;
b) dichiarazione del rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 in fase di realizzazione degli interventi di bonifica;
c) dichiarazione di non avere rinvenuto la contaminazione della falda acquifera o dei corsi d'acqua superficiali;
d) dichiarazione di non avere rilevato la presenza degli inquinanti elencati nella tabella 1, colonna B, dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999 con concentrazioni limite inferiori o uguali a 2 mg/kg, espressi come s.s.;
e) risultati delle indagini e delle analisi eseguite dopo l'intervento;
f) relazione dei risultati ottenuti;
g) relazione sui quantitativi di terreno trattato o smaltito e sui costi sostenuti.
2. Nei tempi di verifica previsti dal piano di indagini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), il soggetto proponente invia al Comune e alla Provincia una dichiarazione sull'efficacia della bonifica effettuata.
3. Il Comune trasmette alla Regione e all'ARPAM copia della documentazione e della dichiarazione ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il Comune, durante l'intervento di bonifica o al termine di questo, qualora ne ravvisi la necessità può chiedere approfondimenti di indagine da concordare con la Provincia e con il soggetto responsabile della bonifica e a carico del Comune stesso.
5. Il completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'Allegato 5 al D.M. n. 471/1999.


ALLEGATO A - SCHEMA di MODELLO di DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA (articolo 3)

Al Sindaco del Comune di _________________

OGGETTO: Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28.

Il sottoscritto ________________________ inscritto a _____________________________
(cognome e nome) (albo o ordine di appartenenza)
con numero ____________ in qualità di progettista del progetto esecutivo per la bonifica e
ripristino ambientale ai sensi del regolamento di cui all'oggetto e relativo all'area ________
di proprietà _______________ sita nel Comune di ___________, particella/e catastale __,
coordinate Gauss-Boaga del centroide del sito __________,

considerato che:
- Il volume di terreno contaminato non è superiore a 100 mc;
- Il progetto non riguarda interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471;
- Il progetto non rientra fra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- L'area è compresa nei confini del solo Comune di _____________;
- Sono assenti pericoli di effetti acuti per contatto, inalazione e ingestione;
- Le sostanze contaminanti hanno un limite di concentrazione superiore a 2 mg/kg s.s. della tabella 1 colonna b) dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/99;
- L'inquinamento non ha interessato le acque superficiali e/o sotterranee;
- Il tempo necessario per gli interventi di bonifica è inferiore a 90 giorni;
- L'inquinamento non ha interessato aree di salvaguardia individuate ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152;

CHIEDE

Di procedere alla bonifica e ripristino ambientale del sito di cui sopra ai sensi del Regolamento regionale per l'attuazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 13 del D.M. n. 471/99.

DICHIARA

che nell'eventualità in cui, in fase di realizzazione degli interventi, venisse a mancare il rispetto di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento regionale per l'attuazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 13 del D.M. n. 471/99, si adotteranno le procedure previste dall'articolo 10 del D.M. n. 471/99.


ALLEGATO B - SCHEMA di MODELLO della DICHIARAZIONE FINALE DEL DIRETTORE dei LAVORI (articolo 4)

Al Sindaco del Comune di _____________
Al Presidente della Provincia di _______________

OGGETTO: Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e dell'articolo 3 comma 1 lettera f della Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28.

Il sottoscritto _________________________ inscritto a ____________________________
(cognome e nome) (albo o ordine di appartenenza)
con numero ______________ in qualità di Direttore dei Lavori del progetto esecutivo per la
bonifica e ripristino ambientale ai sensi del regolamento di cui all'oggetto e relativo
all'area _______________ di proprietà _____________ sita nel Comune di ____________,

DICHIARA

Che:
- E' stato rispettato quanto previsto dal progetto di bonifica trasmesso e dalle eventuali successive integrazioni concordate con il Comune;
- In fase di realizzazione degli interventi di bonifica sono stati rispettati tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento regionale per l'attuazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 13 del D.M. n. 471/99;
- L'inquinamento non è stato rinvenuto nella falda o nei corsi d'acqua superficiali;
- Non è stato rilevato la presenza di nessun inquinante con concentrazione limite inferiore o uguale a 2mg/kg della tabella 1 colonna b) dell'Allegato 1 del D.M. n. 471/99;

All'uopo allega una relazione conforme a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento regionale per l'attuazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 13 del D.M. n. 471/99.

___________