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D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15944

Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6


LA GIUNTA REGIONALE

Viste:
- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente dell’Unita' Organizzativa proponente riferisce che:
- con la l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, in attuazione del d.lgs. 112/98, sono state tra l’altro delegate alle province l’approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonche' l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 per gli impianti di cui all’art. 46 e per quelli che effettuano alcune delle operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto;
- con la l.r. 6/01 sono state poste in capo alla Regione Lombardia l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;
- per la predisposizione di tali direttive con d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilita' 8 giugno 2001, n. 13545 e' stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale con la partecipazione di rappresentanti delle province Lombarde e dell’ARPA;
- con d.g.r. 1 ottobre 2001, n. 6281, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;
- con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7851, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;
- con d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, sono stati individuati i criteri per la determinazione dell’importo e delle modalita' di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attivita' e per il collaudo finale;
- con d.g.r. 21 giugno 2002, n. 9497, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10);
- con d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, sono stati approvati gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attivita' e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione;
- con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11242, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonche' all’esercizio degli impianti mobili;
- con d.g.r. 16 aprile 2003, n. 12764, sono state approvate le Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di compost;
- con d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12920, sono state delegate alle province le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio (R3);
Rilevato che dalla valutazione delle risultanze dei lavori del sopracitato gruppo di lavoro compiuta dall’Unita' Organizzativa e vagliata dal dirigente stesso emerge quanto segue:
- la delega alle province delle citate funzioni amministrative avverra' gradualmente secondo un programma temporale;
- le istruttorie relative ad istanze di autorizzazione pervenute sino alla data di decorrenza della delega relativa alla singola tipologia di impianto, saranno comunque concluse dagli uffici regionali;
- le procedure autorizzatorie sono quelle previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e, in particolare, le norme di funzionamento della conferenza sono quelle adottate con d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29874;
- il rilascio dell’autorizzazione da parte della provincia deve comunque essere subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante, alla provincia stessa di idonea garanzia fidejussoria predisposta con le modalita' previste dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;
- sulla base del sopracitato programma temporale di delega alle province, viene delegata, a decorrere dal 1 febbraio 2004, la funzione autorizzatoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) nonche' all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;
- i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell’allegato A alla d.g.r. 10161/02;
- l’autorizzazione relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere rilasciata dalle province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all’allegato I al presente atto;
- l’autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, da effettuarsi in ambito territoriale di provincia diversa da quella sede dell’impianto di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3), deve essere rilasciata dalle province con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all’allegato II al presente atto;
- le province trasmettono copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;
- i soggetti gia' titolari di autorizzazioni all’esercizio di impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) nonche' all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie dovranno provvedere alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale dove ha sede l’impianto che effettua le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;
Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, avente per oggetto: «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie e umane agli Enti Locali.» come rettificata ed integrata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974;
Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle province per l’espletamento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, deve farsi riferimento all’accordo che la Regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l’Unione delle province Lombarde in data 6 marzo 2001 ed integrato nell’incontro del 9 marzo 2001;

Atteso che:
- il presente provvedimento e' stato esaminato in data 18 dicembre 2003 in sede di Tavolo Tecnico con esito favorevole;
- la Conferenza delle Autonomie, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 27, della l.r. 1/00 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa Conferenza, per il tramite dell’ufficio di Presidenza nella seduta del 18 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole alla assunzione dello stesso provvedimento;

Ritenuto comunque di dover procedere all’approvazione del provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 26, della l.r. 1/2000;

Visto che il dirigente dell’Unita' Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione di un provvedimento di delega delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di stabilire che in attuazione della l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, a decorrere dal 1° febbraio 2004 le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi sono svolte dalle province territorialmente competenti;
2. di disporre che i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell’allegato A alla d.g.r. 10161/02;
3. di disporre che il rilascio dell’autorizzazione relativa agli impianti che effettuano operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi da parte delle province avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all’allegato I al presente atto;
4. di disporre che il rilascio dell’autorizzazione relativa alla sola operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, da effettuarsi in ambito territoriale di provincia diversa da quella sede dell’impianto di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3), da parte delle province avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all’allegato II al presente atto;
5. di disporre che le istruttorie relative alle istanze di approvazione di progetti ed all’autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, presentate alla Regione entro il 31 gennaio 2004, siano ultimate dalle strutture regionali;
6. di disporre che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, i soggetti titolari di autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, che hanno depositato presso la Regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie provvedano alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale dove ha sede l’impianto che effettua le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3); in fase di rinnovo delle autorizzazioni le garanzie fidejussorie relative alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) dovranno essere prestate alle amministrazioni provinciali interessate dagli spandimenti;
7. di disporre che le province trasmettano copia dei provvedimenti adottati alla Regione Lombardia;
8. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dai singoli atti autorizzativi sin qui rilasciati agli impianti che effettuano le operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi che non siano in contrasto con quelle del presente atto;
9. di stabilire che le autorizzazioni in essere siano adeguate, in fase di rinnovo, secondo gli schemi di cui agli allegati I e II;
10. di riservarsi la possibilita' di ulteriori determinazioni inerenti a tali autorizzazioni;
11. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l’attuazione delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono da individuarsi nell’ambito di quelle previste per l’ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che saranno ripartite tra le province con successivo atto;
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.


ALLEGATO I

Schema tipo
SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta __________________________ con sede legale in _____________________ (___), via ____________________
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in _______________ (___), via _________
ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi.
Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
Preso atto che il dirigente della _____________________________________
proponente riferisce che la ditta _____________________________________
con sede legale in ____________________ (___), via ________________________
ha presentato istanza, in atti provinciali n. _____ del .../.../......
ed integrata con nota in atti provinciali n. _____ del .../.../...... tendente ad ottenere l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto in ___________ (____),
via _____________________, ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;
Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99.» e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dell’istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della _______________ che, in proposito, precisa che:
- le caratteristiche dell’impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonche' i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia e' determinato in € ________ ed e' relativo a:
- messa in riserva di _______ mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati all’utilizzo agronomico, pari a € ________;
- trattamento/condizionamento di ____________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura, pari a € _________;
- spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura di ____________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale, pari a € _________;
- con nota n. _____ del .../.../...... e' stato acquisito parere tecnico in merito al progetto dell’impianto espresso da _______;
- la conferenza, tenutasi in data .../.../..... ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione;
- l’istruttoria tecnico-amministrativa si e' conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell’allegato A soprarichiamato;
Visto che il dirigente della __________________ stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A;
Ritenuto di procedere al rilascio dell’autorizzazione attribuendo al presente atti gli effetti del 5° comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97;

DETERMINA

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta ............................., con sede legale in __________ (__), via _______________________, alla realizzazione di un impianto in _________________ (___), via _______________ ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; [nel caso di nuovo impianto]
2. di autorizzare la ditta ____________________, con sede legale in ______________ (___), via _________________, allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), nell’ambito provinciale, dei rifiuti speciali non pericolosi trattati nell’impianto sopra citato alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l’ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell’autorizzazione; [nel caso di nuovo impianto]
4. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della provincia (ARPA) degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia (ARPA) stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruita', fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio puo' essere avviato;
5. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a revoca ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosita' o dannosita' dell’attivita' esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta e' tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, piu' restrittive che dovessero essere emanate;
7. di far presente che l’attivita' di controllo e' esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione; per tale attivita' la provincia, ai sensi dell’art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 puo' avvalersi dell’ARPA;
8. di dare atto che la ditta dovra' rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potra' stabilire, nonche' le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di disporre che la ditta trasmetta alla Regione Lombardia, secondo le procedure che verranno definite dalla Regione stessa, una «Relazione annuale» riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonche' sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura. Tale Relazione, predisposta secondo i contenuti di cui all’art. 14 del d.lgs. 99/92, dovra' contenere anche le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivise per colture;
10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell’art. 27 del d.lgs. 22/97;
11. di determinare in € ______ l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo a:
- messa in riserva di ______ mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati all’utilizzo agronomico, pari a € ______;
- trattamento/condizionamento di _________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura, pari a € _________;
- spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura di ____________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio provinciale, pari a € __________;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformita' con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al comune di ___________ sede dell’impianto ed all’ARPA;
13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita' della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, e successive modificazioni ed integrazioni;
14. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il ___________

Contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.


ALLEGATO A

Ditta: ___________________________________________________
Sede legale: _____________________________ (___), via ____________________________________________
Ubicazione impianto: _______________ (___), via ___________________________________________________
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’impianto occupa una superficie di _____ mq, censita al NCT/NCEU del comune di _____ al foglio/i ____ mappale/i n. ____ ed e' di ___________ [proprieta'/affitto];
1.2 la suddetta area ricade in zona «____________», cosě come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di ___________;
1.3 vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
- spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale;
1.4 la messa in riserva dei fanghi viene effettuata in [n. ____ vasche, platee a tenuta, coperte da tettoia in calcestruzzo/impermeabilizzate e/o serbatoi, ecc.] per una volumetria totale pari a _______ mc;
1.5 il trattamento/condizionamento dei fanghi prima dello spandimento viene effettuato mediante [aggiunta di calce, ammoniaca, compostaggio, ecc.];
1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di trattamento/condizionamento (R3) e' pari a ______ t/anno;
1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) e' pari a ________ t/anno;
1.8 nell’impianto vengono sottoposti alle operazioni R13 e R3 i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi individuati dai C.E.R. come di seguito indicati:
000000 000000 000000 000000 ...;
1.9 qualora il rifiuto prodotto dal soggetto autorizzato venga direttamente avviato all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), il rifiuto stesso non cambia il C.E.R.; viceversa, il rifiuto derivante dall’operazione di trattamento/condizionamento (R3) di piu' codici CER viene univocamente identificato con il C.E.R. 190599 - limitatamente alla frazione direttamente riutilizzabile in agricoltura
2. Prescrizioni
2.1 Impianto di messa in riserva e trattamento/condizionamento
2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformita' a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;
2.1.2 prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve verificare l’accettabilita' degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche); la verifica di accettabilita' va effettuata anche mediante analisi che deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovra' essere almeno semestrale o trimestrale negli specifici casi previsti dal punto 2.1.8;
2.1.3 per i seguenti codici specchio 000000, 000000, 000000 e 000000, da sottoporre alle operazioni di recupero dovra' essere dimostrata la non pericolosita' mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto o secondo un protocollo di accettazione preventivamente valutato ed approvato dalla provincia con il supporto dell’ARPA;
2.1.4 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;
2.1.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
2.1.6 la messa in riserva del rifiuto, in ingresso all’impianto ed al termine del trattamento/condizionamento, deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilita' del fango, liberando sostanze maleodoranti;
2.1.7 il soggetto autorizzato deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati, che i fanghi derivanti dal trattamento/condizionamento e depositati nella messa in riserva, rispettino i valori di cui al successivo punto 2.2.7; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea destinata a specifica campagna di spandimento, devono essere tenuti a disposizione dell’autorita' di controllo, per un periodo di sei mesi, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti, relativamente ai parametri chimici;
2.1.8 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualita' delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialita', i seguenti parametri:
a) potenzialita' fino a 5.000 abitanti equivalenti:
- pH;
- carbonio organico in g/kg sostanza secca;
- grado di umificazione;
- azoto totale;
- fosforo totale;
- potassio totale in g/kg di sostanza secca;
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale);
- conducibilita' dell’estratto acquoso in microsiemens/cm;
- residuo secco a 105°C e 600°C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
b) potenzialita' superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti):
- grassi e olii animali e vegetali;
- olii minerali;
- tensioattivi;
- solventi organici clorurati;
- pesticidi organo-clorurati;
le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi fatte salve quelle relative agli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti che devono essere rinnovate ogni 3 mesi;
2.1.9 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
2.1.10 i rifiuti ritirati devono essere avviati alle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) entro 12 mesi;
2.1.11 i fanghi idonei allo spandimento devono essere chiaramente identificati nell’impianto dalla data di comunicazione di cui al punto 2.2.4;
2.1.12 il caricamento per il successivo utilizzo in agricoltura deve avvenire prelevando esclusivamente i fanghi di cui al punto 2.1.11;
2.1.13 l’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento/condizionamento (R3) deve essere effettuato con modalita' che garantiscano che le emissioni acustiche rispettino i limiti stabiliti dal comune ai sensi della legge 447/95;
2.1.14 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all’ARPA territorialmente competenti.
2.2 Utilizzo agricolo
2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere ricomprese nell’ambito territoriale della provincia dove e' ubicato l’impianto e sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e riportate nel successivo punto 2.3;
2.2.2 l’utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell’ambito territoriale della provincia dove e' ubicato l’impianto e' soggetto a nulla-osta all’esercizio dell’operazione R10 da parte della stessa provincia;
2.2.3 l’utilizzo di terreni in ambiti territoriali di province diverse e' soggetto a specifiche autorizzazioni all’esercizio dell’operazione R10 rilasciate dalle province territorialmente competenti;
2.2.4 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla provincia, all’ARPA e ai comuni interessati, con le modalita' di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/92 integrate con le quantita' di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche previste al punto 2.2.7; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax;
2.2.5 per l’utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l’igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell’impianto autorizzato prima del loro utilizzo;
2.2.6 i fanghi, al momento dell’utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicita', di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente;
2.2.7 sui rifiuti idonei allo spandimento a beneficio dell’agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso sia rispettato il divieto di:
a) utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell’allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all’allegato 3 del r.r. 3/82:
- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;
b) impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:
- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;
c) impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:
 

                                                  Valori limite
– carbonio organico           % SS (min)                20
– fosforo totale              % SS (min)               0,4
– azoto totale                % SS (min)               1,5
d) impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti 
valori microbiologici:

                                                  Valori limite
– coliformi fecali MPN/gr SS                         < 10.000
– uova di elminti vitali                              assenti
– salmonelle MPN/gr SS                               < 100
 

2.2.8 l’impiego per uso agronomico dei rifiuti e' autorizzato nelle zone di fatto destinate all’uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno «set aside» nudo non rotazionale;
2.2.9 e' fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
- durante e subito dopo abbondanti precipitazioni;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii > 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < 30%;
- con pH < 5;
- con C.S.C. < 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando e' in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in localita' aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimita' dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
2.2.10 i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l’interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;
2.2.11 l’impiego dei fanghi per uso agronomico dovra' sottostare altresě alle seguenti limitazioni e modalita' d’uso:
- nelle risaie lo spandimento dovra' cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potra' essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- e' vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potra' avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potra' avvenire durante il periodo di irrigazione, ne' sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potra' essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
2.2.12 la quantita' massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacita' scambio cationico) > 15 meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7.5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. < 15 meq/100 g e un pH < a 6, considerata l’aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3.7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. > 15 meq/100 g e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. < 15 meq/100 g e il pH compreso tra 6 e 7,5;
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH > 7,5;
- i fanghi biologici provenienti dall’industria agro-alimentare ed individuati dai C.E.R. 020101 020199 020301 020305 020403 020502 020603 possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le suddette quantita'. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all’allegato al precedente punto 2.2.7;
2.2.13 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell’allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell’utilizzo agronomico dei rifiuti;
2.2.14 le analisi relative alla determinazione del pH, della C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni 2 anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonche' trasmesse alla provincia; le analisi dovranno essere effettuate e trasmesse, quale verifica dello stato dei terreni, al termine delle operazioni, non oltre la prima scadenza biennale utile (come sopra definita) anche in caso di successiva inutilizzazione di un terreno gia' precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte della ditta;
2.2.15 fatto salvo quanto disposto nel presente atto, i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;
2.2.16 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici;
2.2.17 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall’art. 12 del d.lgs. 22/97;
2.2.18 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all’art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore;
2.2.19 le schede di accompagnamento ex art. 13 del d.lgs. 99/92 ed i formulari di identificazione ex art. 15 del d.lgs. 22/97 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all’operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione nell’arco della giornata.

2.3 Elenco terreni in provincia di ____________

 

Comune Azienda agricola Foglio Mappale Suerficie (ha)
         
         
         
         


3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovra' provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell’area interessata dall’impianto in caso di chiusura dell’attivita' autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalita' esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa e' demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresě ' provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.


ALLEGATO II

Schema tipo
SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Autorizzazione all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), nel territorio provinciale, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’impianto di trattamento/condizionamento ubicato in comune di (provincia) ed autorizzato con decreto n del alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Art 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della ____________________________________________________
proponente riferisce che la ditta ____________________________________________________,
con sede legale in _______________ (___), via _______________________________________
ha presentato istanza, in atti provinciali n. _____ del .../.../.....
ed integrata con nota in atti provinciali n. ______ del .../.../.....,
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, in ambito provinciale;
Richiamata la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della _________ che, in proposito, precisa che:
- i terreni indicati dalla ditta e situati nel territorio provinciale posseggono i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nell’allegato A al presente provvedimento;
- nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono riportate le prescrizioni relative all’utilizzo dei fanghi in agricoltura;
- l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia e' determinato in € _______ ed e' relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura di ________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale, pari a € ___________;
- l’istruttoria tecnico amministrativa si e' conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell’allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della _________________ stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione dell’atto autorizzatorio, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta ______________, con sede legale in ___________ (___), via ___________ allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10), nell’ambito provinciale, dei rifiuti speciali non pericolosi trattati nell’impianto ubicato in comune di ________________ (provincia) autorizzato con decreto n. ______ del .., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la scadenza dell’autorizzazione e' fissata al gg/mm/aa termine di validita' dell’autorizzazione dell’impianto di trattamento/condizionamento di cui al precedente punto 1 e che pertanto l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale data;
3. di dare atto che il presente provvedimento e' soggetto a revoca ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosita' o dannosita' dell’attivita' esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta e' tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, piu' restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attivita' di controllo e' esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione; per tale attivita' la provincia, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 puo' avvalersi dell’ARPA;
5. di dare atto che la ditta dovra' rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potra' stabilire, nonche' le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
6. di determinare in € __________ l’ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura di __________ t/anno di rifiuti speciali non pericolosi sul territorio provinciale pari a € __________; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformita' con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, alla provincia di (dove ha sede l’impianto di trattamento/condizionamento) ed al Dipartimento ARPA;
8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 6., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformita' della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 6.
Il _____________
Contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.


ALLEGATO A

Ditta: __________________________________________________
Sede legale: ________________________________ (___), via ______________________
1. Prescrizioni e condizioni per l’utilizzo in agricoltura
1.1 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all’operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) nel territorio provinciale e' pari a ___________ t/anno;
1.2 le aree agricole di spandimento dei fanghi devono essere ricomprese nell’ambito territoriale provinciale e sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e riportate nel successivo punto 2;
1.3 l’utilizzo di nuovi terreni ricompresi nell’ambito territoriale della provincia e' soggetto a nulla-osta all’esercizio dell’operazione R10 da parte della stessa provincia;
1.4 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla provincia, all’ARPA e ai comuni interessati, con le modalita' di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/92 integrate con le quantita' di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche previste al punto 1.7; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax;
1.5 per l’utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l’igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell’impianto autorizzato prima del loro utilizzo;
1.6 i fanghi, al momento dell’utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicita', di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente;
1.7 sui rifiuti idonei allo spandimento a beneficio dell’agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso sia rispettato il divieto di:
a) utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell’allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all’allegato 3 del r.r. 3/82:
- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;
b) impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:
- cadmio (Cd): 20,
- rame (Cu): 1.000,
- nichel (Ni): 300,
- piombo (Pb): 750,
- zinco (Zn): 2.500,
- cromo (CrVI): 10,
- cromo (CrIII): 750,
- mercurio (Hg): 10,
- arsenico (As): 10;
c) impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:
 

                                                    Valori limite

- carbonio organico             % SS (min)                20
– fosforo totale                % SS (min)               0,4
– azoto totale % SS (min) 1,5
d) impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i 
seguenti valori microbiologici:

                                                    Valori limite

– coliformi fecali MPN/gr SS                           < 10.000
– uova di elminti vitali                                assenti
– salmonelle MPN/gr SS                                 < 100
 

1.8 l’impiego per uso agronomico dei rifiuti e' autorizzato nelle zone di fatto destinate all’uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno «set aside» a nudo non rotazionale;
1.9 e' fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
- durante e subito dopo abbondanti precipitazioni;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii > 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < 30%;
- con pH < 5;
- con C.S.C. < 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando e' in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell’ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in localita' aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimita' dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
1.10 i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l’interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;
1.11 l’impiego dei fanghi per uso agronomico dovra' sottostare altresě ' alle seguenti limitazioni e modalita' d’uso:
- nelle risaie lo spandimento dovra' cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potra' essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- e' vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potra' avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potra' avvenire durante il periodo di irrigazione, ne' sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potra' essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
1.12 la quantita' massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacita' scambio cationico) > 15 meq/100 g e pH compreso tra 6 e 7.5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. < 15 meq/100 g e un pH < a 6, considerata l’aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3.7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. > 15 meq/100 g e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. < 15 meq/100 g e il pH compreso tra 6 e 7,5;
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH > 7,5.
I fanghi biologici provenienti dall’industria agro-alimentare ed individuati dai C.E.R. 020101 020199 020301 020305 020403 020502 020603, possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le suddette quantita'. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 1.7;
1.13 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell’allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell’utilizzo agronomico dei rifiuti;
1.14 le analisi relative alla determinazione del pH, della C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni 2 anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonche' trasmesse alla provincia; le analisi dovranno essere effettuate e trasmesse, quale verifica dello stato dei terreni, al termine delle operazioni, non oltre la prima scadenza biennale utile (come sopra definita) anche in caso di successiva inutilizzazione di un terreno gia' precedentemente oggetto di utilizzo rifiuti da parte della ditta;
1.15 fatto salvo quanto disposto nel presente atto, i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel D.lg. 99/92;
1.16 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici;
1.17 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall’art. 12 del d.lgs. 22/97;
1.18 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all’art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore;
1.19 le schede di accompagnamento ex art. 13 del d.lgs. 99/92 ed i formulari di identificazione ex art. 15 del d.lgs. 22/97 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all’operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione, nell’arco della giornata.

2. Elenco terreni in provincia di ____________

 

Comune Azienda agricola Foglio Mappale Suerficie (ha)