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Primi indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ‘‘Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti’’ e del decreto ministeriale 13 marzo 2003.


LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 22/1997 ‘‘Attuazione delle Direttive 91/156 CEE sui rifiuti,91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio’’;
- il d.lgs. 36/2003 ‘‘Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti’’ con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti 1999/31;
- il d.m. 13 marzo 2003, ‘‘Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica’’, di attuazione della Direttiva comunitaria;
- la l.r. 18/1999 ‘‘Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia’’, ed in particolare l’art. 23 che assegna alla competenza della Regione l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di controllo;

Considerato che:
- il d.lgs. 36/2003 ha introdotto rilevanti innovazioni in merito ai criteri di realizzazione e gestione degli impianti di discarica, disponendo una nuova classificazione degli stessi e prevedendo un periodo transitorio per l’adeguamento ai nuovi criteri delle discariche esistenti, a seguito di redazione e presentazione alle Province di un piano di adeguamento entro la data del 27 settembre 2003;
- la nuova normativa è stata analizzata nell’ambito del tavolo interregionale coordinato dalla Regione Piemonte, al fine di pervenire ad una univoca interpretazione dei contenuti della stessa, ed è stato redatto un documento di indirizzo concordato, approvato lo scorso 2 ottobre da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- il documento di indirizzo interregionale chiarisce alcuni aspetti della nuova disciplina soprattutto per quanto riguarda l’integrazione della stessa con il quadro normativo previgente, evidenziando, per contro, come le disposizioni riferite all’adeguamento del regime delle garanzie fideiussorie presentino difficoltà oggettive di applicazione per quanto riguarda la realtà nazionale e richiedano quindi una articolazione più puntuale;
- la applicazione della normativa di cui al d.lgs. 36/2003, e in termini immediati la valutazione da parte delle Province liguri dei Piani di adeguamento presentati dai soggetti titolari o gestori di impianti di discarica deve fondarsi su una interpretazione univoca e condivisa fra tutti i soggetti competenti, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei titolari e gestori;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, approvare un atto di indirizzo regionale che, sulla base del documento interregionale, precisi e specifichi i più rilevanti aspetti applicativi della normativa di cui al d.lgs. 36/2003, pur nell’attesa di un chiarimento a livello statale in merito alla applicazione delle nuove garanzie fideiussorie, al fine di fornire alle Province un riferimento per gli adempimenti più immediati;

Ritenuto inoltre opportuno evidenziare alcune anomalie di carattere tecnico riscontrate nell’Allegato 1 del d.lgs. 36/2003, paragrafo 2.4.3 punto 3, paragrafo 2.5. e paragrafo 2.10, che si ritengono essere meri errori materiali e per cui si propone una interpretazione alternativa;

Sentite in merito ai contenuti dell’allegato atto regionale di indirizzo le Province liguri;

Su proposta dell’Assessore al Territorio ed Ambiente

DELIBERA

di approvare, per quanto in premessa riportato, l’allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, recante ‘‘Primi indirizzi operativi per l’attuazione del d. lgs. 13.1.2003 n. 36 e del d.m. 13.3.2003’’.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera b) della l.r. 28.12.1988 n. 75.


Allegato 1 - Primi indirizzi operativi per l’attuazione del d. lgs. 13.01.2003 n. 36 e del d.m. 13.03.2003

- Premesse

Il d.lgs. 36/2003 ed il d.m. 13 marzo 2003, emanati in attuazione della Direttiva 99/31/CE relativa alle discariche, e costituenti la nuova normativa di riferimento a livello nazionale per la realizzazione e la gestione di impianti di di scariche di rifiuti, affrontano, con contenuti e disposizioni innovative, alcuni aspetti di particolare rilevanza nella gestione rifiuti.
La necessità di armonizzare tali contenuti con la normativa previgente e programmare gli opportuni interventi di carattere amministrativo da parte degli enti locali ha reso necessaria la redazione di un documento contenente una serie di orientamenti sulla applicazione della nuova disciplina, condivisi, attraverso un lavoro svolto, dalla Regione Liguria e dalle quattro Province liguri.
Occorre innanzitutto precisare il carattere di disciplina normativa speciale, per quanto attiene alla materia delle discariche, del d.lgs. 36/2003 rispetto al corpus normativo settoriale previgente, ed in particolare al d.lgs. 22/1997, che, pertanto, continuerà ad applicarsi, oltrechè agli altri aspetti della disciplina sui rifiuti, anche a quelli relativi alle discariche, ma non disciplinati direttamente dal d. lgs. 36/2003: è quest’ultimo, il caso, ad esempio, delle procedure per la autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto di discarica, che rimangono disciplinate dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, come precisato peraltro, dallo stesso art. 8 del d. lgs. 36/2003.

- Definizioni Discarica

Le innovazioni introdotte dalla definizione di discarica di cui all’art. 2 lett. G) del decreto riguardano:

- la considerazione della zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento da parte del produttore, che può assumere rilievo, in particolare per le attività di costruzione/demolizione edile e per attività industriali;
- l’inclusione nella definizione di discarica del deposito temporaneo protratto per oltre 12 mesi, dello stoccaggio in attesa di recupero o trattamento protratto per oltre 36 mesi e dello stoccaggio in attesa di smaltimento per oltre 12 mesi.

Occorrerà pertanto tenere presenti tali aspetti in ordine alla disciplina sanzionatoria del d.lgs.22/1997 ed alla disciplina autorizzatoria e di Valutazione di impatto ambientale.

Deposito di terra non inquinata

È opportuno sottolineare come l’esclusione dalla applicazione del decreto disposta dall’art.3 c.2 lett. D) dello stesso, al deposito di terra non inquinata ai sensi del d.m. 471/1999 riguardi una fattispecie già disciplinata dalla legge 443/2001 (legge Lunardi) che ha interpretato autenticamente alcune parti degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 22/1997.
Ai fini della esclusione, occorrerà pertanto leggere la norma dall’art. 3 c. 2 lett. D), del decreto in combinato disposto con i commi 17,18 e 19 dell’art. 1 della citata legge 443/2001, come integrati dalla legge n. 306/2003 che dettano, allo stesso fine, limiti e condizioni puntuali.

- Nuova classificazione discariche

Il decreto introduce la nuova classificazione delle discariche in tre categorie, e fornisce il criterio per la trasposizione del precedente sistema classificatorio in quello attuale.
 

Vecchia classificazione       Nuova classificazione

Discarica 1a cat              Discarica per rifiuti non pericolosi
Discarica 2a cat. Tipo A      Discarica per rifiuti inerti
Discarica 2a cat. Tipo B      Discarica per rifiuti non pericolosi
Discarica 2a cat. Tipo C      Discarica per rifiuti pericolosi
Discarica 3a cat.             Discarica per rifiuti pericolosi
 

Discariche già autorizzate

La norma transitoria di cui all’art. 17 prevede che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto 36/2003, ovvero al 27.03.2003, possono continuare a ricevere fino al 16.07.2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate.
Per discariche già autorizzate si devono intendere impianti che abbiano conseguito la autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 22/1997, indipendentemente dalla effettiva realizzazione e quindi dall’esercizio operativo.

Nuove discariche

Per le discariche nuove, ovvero la cui autorizzazione alla realizzazione sia avvenuta dopo il 27.03.2003, l’art.17 prevede ugualmente una fase transitoria fino al 16.07.02005; in particolare è previsto che le tipologie di rifiuti da avviare a smaltimento debbano essere conformi alle condizioni e limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27.07.1984, nonché dell’art. 6 del d.p.r. 08.08.1994 per quanto concerne i rifiuti di amianto o contenenti amianto.

La applicazione di tali limiti e condizioni riguarda:

- i rifiuti precedentemente avviati a discariche di 2a cat. tipo A, ora destinati alle discariche di rifiuti inerti;
- i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di 1a cat. E di 2a cat. tipo B, ora destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi;
- i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di 2a cat. tipo C e di 3a cat., ora destinati alle discariche per rifiuti pericolosi.

Estensione a nuove categorie di rifiuti

La nuova classificazione delle discariche comporta una completa revisione dell’abbinamento tipologie di rifiuti / tipologia di impianto, dal momento che una nuova discarica, a differenza di quanto avveniva in passato, potrà ad esempio smaltire contestualmente rifiuti urbani e speciali, rispettando prescrizioni strutturali e condizioni gestionali fissate dal decreto 36/2003. Per quanto riguarda le discariche esistenti, invece, il processo di adeguamento, sotto questo profilo, alla nuova normativa si presenta più problematico, per diversi motivi, connessi da un lato alle caratteristiche tecniche ed operative dell’impianto e dall’altro alle previsioni pianificatorie relative ai rifiuti urbani che , definite in un momento precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, rischierebbero di essere vanificate da una automatica applicazione dei nuovi criteri classificatori agli impianti in esercizio.
Per questi motivi pare necessario tenere formalmente e concettualmente separati i due processi, relativi l’uno all’adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni del d.lgs. 36/2003 (Piano di adeguamento - vedi infra) e l’altro all’ampliamento dell’autorizzazione alla gestione di nuove tipologie di rifiuti, ammissibili in base al decreto stesso.
Con il provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento, l’autorità competente prevederà anche il nuovo inquadramento della discarica in una delle categorie del d.lgs. 36/2003.
Con apposita istanza, da valutarsi in base ai criteri e con le procedure autorizzative ordinarie, sarà invece possibile l’ampliamento dell’autorizzazione all’esercizio ad ulteriori tipologie di rifiuti.
A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto nel seguente paragrafo a proposito dei rifiuti assimilabili e assimilati:
a) una discarica di 1a categoria inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento come discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti speciali,
b) una discarica di 2a categoria inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento come discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti urbani.

- Rifiuti assimilati e assimilabili

Si precisa che, a seguito delle disposizioni del d.lgs. 36/03 non appare più rilevante, ai fini dell’autorizzazione allo smaltimento in discarica, la differenza fra rifiuti assimilati e i rifiuti assimilabili.

Rimane fermo, viceversa, il diverso regime fiscale dell’ecotassa di cui alla l.r. n. 21/96.

In proposito appare opportuno precisare che:

- I rifiuti assimilati dai Regolamenti comunali di gestione rsu possono essere conferiti al servizio pubblico e smaltiti in discarica di rsu senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli relativi alla Tarsu;
- I rifiuti assimilabili per tipologia che hanno i requisiti qualitativi per l’assimilazione, ma superano i parametri quantitativi previsti dai Regolamenti comunali di gestione rsu, possono essere conferiti al serivio pubblico tramite convenzione per lo smaltimento in discarica di rsu, conferiti direttamente in discarica di rsu, o, in alternativa, ad un impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti speciali;
- I rifiuti non assimilati nel comune di produzione, ma assimilati nel comune di conferimento, non possono essere conferiti al servizio pubblico, ma possono essere conferiti e smaltiti in discarica di rsu, tramite convenzione, o, in alternativa, conferiti ad un impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti speciali.

Ai fini delle valutazioni da effettuare per una corretta pianificazione da parte delle Province, appare peraltro opportuno che le discariche di rsu comunichino alle stesse le quantità annualmente smaltite di rifiuti assimilabili.
Le Province provvedono, a richiesta da parte dei gestori degli impianti, alla attribuzione alle discariche di rsu dei codici CER relativi ai rifiuti assimilabili.

- Disposizioni transitorie

- Discariche già autorizzate ex art. 27 d.lgs. 22/1997 prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2003

È stato già specificato che devono intendersi discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, oltre a quelle effettivamente in esercizio, anche quelle che alla data del 27.03.2003 abbiano ottenuto approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ex art. 27 del d.lgs 22/1997; i titolari o, su delega, i gestori di tutti gli impianti citati, per poter proseguire l’attività dovevano presentare entro il 27.09.2003 alla Provincia competente un Piano di adeguamento della discarica alle previsioni del nuovo decreto.

- Progetti di discarica con iter autorizzativo in corso alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2003

Gli impianti di discarica che non abbiano conseguito approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ex art. 27 del d.lgs 22/1997 alla data del 27.09.2003, pur a fronte di un iter autorizzativo avviato in precedenza, devono essere considerate nuove discariche a tutti gli effetti: pertanto le istanze e gli elaborati progettuali già presentati dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni per la prosecuzione dell’iter autorizzativo. Le Province stabiliranno modalità e tempistica per l’integrazione dei documenti.
I medesimi orientamenti vanno seguiti per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici di discariche esistenti che richiedano la attivazione delle procedure di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997. In questi casi occorrerà una valutazione specifica per quanto riguarda l’adeguamento delle opere infrastrutturali necessarie, che potrà avere gradi di sviluppo differenziati a seconda della modalità con la quale l’ampliamento verrà effettuato (nuova vasca o sopraelevazione).
Le modifiche della volumetria lorda della discarica dovute all’adeguamento della copertura finale ai parametri previsti dal d.lgs. n. 36, qualora rispettino i parametri di cui all’art. 35 l.r. 18/1999, si considerano varianti non sostanziali.

- Discarica in corso di chiusura alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2003

Nel caso in cui l’autorizzazione all’esercizio di una discarica fosse scaduta alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, ovvero, a tale data il titolare della autorizzazione avesse comunicato formalmente la cessazione dei conferimenti in base alle procedure previste nel provvedimento autorizzativo per la fase di chiusura, non deve essere presentato il Piano di adeguamento. In tal caso la gestione post chiusura sarà regolata dai provvedimenti autorizzativi a suo tempo rilasciati.

- Piano di adeguamento

Il Piano di adeguamento è necessario al fine di rendere l’impianto conforme alle previsioni tecniche e gestionali del d.lgs.36/2003 . Esso doveva essere presentato entro la data del 27/9/2003.

- Contenuti del Piano di adeguamento

Il Piano di adeguamento deve contenere i seguenti documenti:

- Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;
- Piano di gestione operativa della discarica;
- Piano di gestione post-operativa della discarica;
- Piano di sorveglianza e controllo;
- Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
- Piano finanziario.
- Relazione geotecnica sulla stabilità del fronte dei rifiuti verificata in corso d’opera;
- Adeguamento delle Garanzie finanziarie.

Come sopra precisato, non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l’individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica.

- Soggetti tenuti alla presentazione del Piano di adeguamento

Il soggetto tenuto alla presentazione del Piano di adeguamento è il titolare dell’autorizzazione o, su sua delega, il gestore della discarica esistente .

- Titolari di autorizzazione o gestori di discarica (su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;
- Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.
- Non deve presentare il Piano il titolare/gestore di un impianto che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003 fosse già chiuso.
- Procedure di approvazione del Piano di adeguamento

Il Piano deve essere approvato dalla Provincia competente, indipendentemente dalle procedure di cui all’art. 27 d.lgs. 22/1997.
Le Province, in funzione dei contenuti e della complessità del provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato e dei contenuti del Piano di adeguamento, possono scegliere di procedere comunque tramite conferenza di servizi.

- Garanzie finanziarie

L’art. 14 del d.lgs. 36/2003 prevede per l’esercizio di impianti di discarica due tipi di garanzie finanziarie, i relativi criteri per la determinazione e la durata:

1. Garanzia per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, da commisurare alla capacità autorizzata della discarica ed alla sua classificazione, da trattenere per due anni a decorrere dalla data della comunicazione di chiusura;
2. Garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, da commisurare al costo complessivo della gestione post - operativa, da trattenere per trenta anni a decorrere dalla data della comunicazione di chiusura ex art. 12 c. 3 del d.lgs. 36/2003

La fase della procedura autorizzativa nella quale viene richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie è individuabile nel momento del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/1997 (Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento). L’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

- Entrambe le garanzie devono essere prestate contestualmente e devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

Resta salva la facoltà delle Province di richiedere garanzie per periodi di tempo più estesi, qualora si ritengano sussistere rischi di carattere ambientale. Qualora la Provincia utilizzi tale facoltà deve dare adeguata motivazione correlata alla specifica ed oggettiva situazione fisica dell’impianto.
La nuova disciplina si innesta sul terreno già definito con precedenti atti normativi e regolamentari emanati, per la Liguria da parte delle singole Province, e che prendono in considerazione anche le altre tipologie di impianti gestionali.
Peraltro occorre sottolineare come il documento interregionale concordato ed approvato da parte della Conferenza dei Presidenti lo scorso 2 ottobre, nel rilevare le difficoltà di applicazione delle nuove disposizioni, che prevedono garanzie finanziarie di durata superiore a quanto fino ad oggi previsto, proponga la soluzione di accettare garanzie finanziarie riferite all’intero periodo di post chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.
Sul punto specifico sono in corso varie iniziative a livello nazionale rivolte ad individuare, in accordo con le associazioni di categoria del mondo assicurativo, soluzioni tecniche che consentano il rispetto del dettato dell’art. 14 del d.lgs. 36.
In fase di prima applicazione ed in attesa degli sviluppi di tali iniziative rivolte a rendere applicabili le due garanzie alla complessiva volumetria autorizzata della discarica, il nuovo regime delle garanzie sarà applicato unicamente con riferimento ai volumi di discarica ancora da utilizzare alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, escluse le volumetrie effettivamente utilizzate fino a tale data.
Viene peraltro confermata, anche per le discariche in territorio ligure, la possibilità di accettare garanzie finanziarie secondo piani quinquennali rinnovabili.
La garanzia per il periodo di post chiusura sarà commisurata allo stimato costo per la gestione post operativa delle volumetrie ancora da utilizzare alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2003, tenuto conto della eventuale registazione Emas, ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001, o certificazione del sistema di gestione ambientale in base alla norma UNI-EN-ISO 14001 dell’impianto di discarica.
È fatta comunque salva la necessità di un adeguamento alla volumetria complessiva della discarica, ed in tal senso dovranno riportare esplicito richiamo i provvedimenti provinciali di approvazione dei Piani di adeguamento.
Indicazione meri errori materiali nelle disposizioni tecniche di cui all’Allegato 1 del d.lgs. 36/2003.
L’esame dell’Allegato 1 del d.lgs. 36/2003 ha evidenziato alcune anomalie nelle disposizioni di carattere tecnico che si ritengono frutto di meri errori materiali. In accordo con quanto disposto da parte della Regione Piemonte si propone una interpretazione dei punti interessati in senso correttivo.

- Al paragrafo 2.4.3 al punto 3 la frase ‘‘conducibilità idraulica di > 10-8 m/s’’ deve intendersi come ‘‘conducibilità idraulica < 10-8 m/s ‘‘
- Al paragrafo 2.5. settimo capoverso la frase ‘‘a temperatura T>850°’’ deve intendersi come ‘‘temperatura >T850°C’’
- Al paragrafo 2.10 al terzo capoverso la frase ‘‘pendenze superiori al 30%’’ deve intendersi come ‘‘pendenze superiori a 30°’’.