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(2002/C 205 E/143) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0402/02
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione
(21 febbraio 2002)
Oggetto: Rifiuti da scavo e tombamento di cave

Con legge 21 dicembre 2001 n. 443 ("Rilancio delle attività produttive"), l'Italia esclude che le terre da scavo siano da definire come rifiuto, anche quando contaminate. L'art. 1 della legge sancisce che "il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti" (comma 17) (1).
In relazione alla normativa anteriore sui rifiuti (decreto legge 22/1997), in sostanza, adesso non costituiscono più rifiuti (e sono sottratte a tutti i controlli e le disposizioni sancite dalla normativa sui rifiuti) tutte quelle terre da scavo, anche se contaminate, che siano destinate a reinterri, riempimenti di depressioni, tombamenti di cave ecc., o, comunque, ad un qualsiasi "ciclo di produzione industriale".
Già in data 29 settembre 1997 (nota n. 6465) la Commissione europea aveva iniziato una procedura d'infrazione contro l'Italia per recepimento improprio della normativa europea in materia di rifiuti nel decreto legge 22/1997.
Da notare che tale liberalizzazione, in realtà, porta come immediata conseguenza la chiusura di tutti i procedimenti penali, avviati in tutta Italia, per le tante discariche abusive create negli ultimi anni dai cantieri dell'Alta Velocità al fine di smaltire i materiali di perforazione, molto spesso contaminati proprio a causa di queste operazioni (2).
Può la Commissione accertare che sia rispettato il diritto comunitario in materia di rifiuti, e che le terre da scavo vengano riconsiderate rifiuto?

(1) L'art. 1 aggiunge che "il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore" (comma 18); e che "per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall' autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato" (comma 19).
(2) La conferma di tale deduzione peraltro appare evidente se si considera che la legge 443/01 ha aggiunto espressamente alla dizione "le terre e rocce da scavo" della legislazione anteriore la specificazione "anche di gallerie", preoccupandosi, nel contempo, di imporre parametri di accertamento tali da ricomprendere sostanzialmente
nell'esenzione anche quelle contaminate, appunto, dell'Alta Velocità.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione
(2 aprile 2002)

La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) (cd. "direttiva quadro sui rifiuti"), modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (2), è diretta a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, ammasso e deposito dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
Ai fini della direttiva quadro le terre da scavo sono considerate rifiuti in quanto rientrano nel concetto di "disfarsi", anche se inerti e/o destinate (come d'altronde si auspica e ci si attende) ad un successivo riutilizzo. Questi materiali, se non sono gestiti correttamente, hanno un reale o potenziale impatto negativo sull'ambiente, in termini di dissesto del suolo, pericolo di smottamenti ecc.
In base alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE, la Commissione ha predisposto un elenco dei rifiuti appartenenti alle categorie di cui all'allegato I (cd. Catalogo europeo dei rifiuti D CER).
Il capitolo 17 della decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (3) è intitolato "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)" e comprende la terra e le rocce contenenti o meno sostanze pericolose (codici CER 17 05 03 e 17 05 04).
Già nel 1997 la Commissione era intervenuta nei confronti della normativa italiana in quanto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che recepisce nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie sui rifiuti, nella versione originaria escludeva dal suo campo di applicazione "i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo" (articolo 8, secondo comma, lettera c). Il decreto è stato in seguito modificato e la norma è stata soppressa.
Alla luce di queste considerazioni, la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che esclude le terre e rocce da scavo dalla nozione di rifiuto anche quando contaminate, potrebbe essere in contrasto con la normativa comunitaria sui rifiuti.
La Commissione verificherà la conformità della legge al diritto comunitario; se dovesse constatare una violazione, non esiterebbe, in qualità di custode del trattato, ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia.
(1) GU L 194 del 25.7.1975.
(2) GU L 78 del 26.3.1991.
(3) GU L 47 del 16.2.2001.