leggi e sentenze
 

 

Delib. Giunta Prov. n° 1616 del 19/07/2004
Direttive per l'applicazione dell'art. 63bis del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento all'utilizzo di terre e rocce da scavo

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che ai fini del riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di galleria, continuano ad applicarsi, nel territorio della provincia di Trento, esclusivamente le disposizioni stabilite dall'art. 63 bis, comma 2, lettera a), del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come inserito dall'art. 56 della LP 19 febbraio 2002, n. 1;
2) di approvare - al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative provinciali indicate al precedente punto 1) - le linee guida e le indicazioni operative per il riutilizzo dei materiali derivanti da operazioni di scavo, eseguite da soggetti pubblici o privati, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che le linee guida e le indicazioni operative di cui al precedente punto 2) trovano applicazione con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige con riferimento ai progetti di utilizzazione delle terre e rocce da scavo per i quali venga rilasciato il provvedimento urbanistico edilizio o comunque l'atto finale di approvazione che consente la realizzazione del progetto successivamente alla predetta data;
4) di comunicare copia del presente provvedimento alle strutture provinciali interessate, agli enti locali e alle associazioni di categoria interessate;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino AltoAdige.

ALLEGATO - LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO
A) L'art. 63 bis, comma 2, lettera a), del DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., nel testo introdotto dall'art. 56 della LP 19 febbraio 2002, n. 1 (d'ora innanzi denominato "Testo Unico"), sottrae dal regime dei rifiuti le terre e rocce da scavo, anche di galleria, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.
Alla luce dell'art. 63, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del medesimo Testo Unico e del testo originario del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 443/2001, le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate anche in differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento di cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito.

B) La condizione essenziale per l'esonero delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti è rappresentata dal fatto che non si tratti di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinante superiore ai limiti di accettabilità di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B, del DM 25 ottobre 1999, n. 471, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. Fatto salvo quanto sopra precisato, le terre e rocce da scavo sono escluse dal regime sui rifiuti anche quando siano contaminate - durante il ciclo produttivo - da sostanze inquinanti derivanti dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità sopra considerati.
Criterio generale da osservare nel riutilizzo di terre e rocce da scavo è quello di evitare per quanto possibile il trasferimento di sostanze inquinanti da un luogo all'altro. Va quindi evitato il peggioramento delle caratteristiche qualitative del sito di destinazione attraverso il conferimento di materiale che - pur rispettando i limiti della tabella 1 dell'allegato 1 al DM n. 471/1999 - comporti rilascio di inquinanti nelle acque di falda.

C) Ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B, del DM n. 471/1999, il riutilizzo di terre e rocce da scavo (in seguito denominate "materiali") è subordinato all'esecuzione di un'indagine ambientale, qualora nell'area di scavo ricorra una delle seguenti circostanze:
- nell'area siano presenti serbatoi o cisterne interrati, sia dismessi che rimossi che in uso e che contengano o abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni;
- l'area sia stata o sia interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del DL 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del DL 9 settembre 1988, n. 397), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1989, n. 121;
- nell'area siano localizzati impianti assoggettati alla disciplina del D.lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- le aree siano ricomprese nel perimetro d'attività industriali rientranti nelle categorie contemplate dall'allegato 1 al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- le aree siano interne a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997 o in aree nelle quali siano effettuate attività di recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli articoli 31 e 33 del D.lgs. n. 22/1997, con l'esclusione degli impianti mobili.
- l'area sia o sia stata interessata da interventi di bonifica o sia compresa nell'anagrafe dei siti da bonificare.
Nelle aree sopra indicate, l'indagine ambientale è eseguita utilizzando i criteri stabiliti dal DM n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico.

D) Nel caso in cui il materiale derivi da lavori di scavo, quali, ad esempio, per fondazioni, per realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ecc., realizzati in aree che non presentano nessuna delle caratteristiche previste dal paragrafo C), le indagini analitiche dovranno essere condotte solo nel caso in cui il sito di scavo sia collocato in una fascia di 50 metri dal bordo dell'Autostrada del Brennero e delle seguenti tratte di strade statali ad elevato carico di traffico:
Strada Inizio della tratta Fine della tratta Estesa
della tratta
codice denominazione km località km località km
SS12 dell'Abetone e
del Brennero 351,750 incrocio con SS 240 395,130 incrocio con SS 43 43,380
SS47 della Valsugana 110,141 Levico ovest 131,800 incrocio con SS 12 21,659
SS240 di Loppio e
Val di Ledro 0,000 incrocio con SS 12 19,300 Riva del Garda 19,300
SS45
bis Gardesana
Occidentale 148,750 Cadive ovest 153,668 incrocio con SS 12 4,918

Ai fini del presente paragrafo D), le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano di campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.
In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al DM n. 471/1999.

E) Qualora le risultanze delle indagini previste dai paragrafi precedenti non evidenzino il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del DM n. 471/1999 - secondo quanto precisato al paragrafo B -, le stesse sono allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi della vigente disciplina in materia urbanistico edilizia.
Nel caso contrario, ovvero qualora si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del DM n. 471/1999, dovranno essere avviate le procedure di bonifica ai sensi dell'art. 77 bis del Testo Unico.
In tutti i casi di superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del DM n. 471/1999, i materiali derivanti da operazioni di scavo sono classificati come rifiuti e, pertanto, dovranno essere gestiti come tali, ai sensi del D.lgs. n. 22/1997.
È fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti tabellari di cui trattasi è determinato:
a) dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 - "Campioni del fondo naturale" - del DM n. 471/1999;
b) dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse.
Nei casi sopra esposti i materiali rinvenuti non possono essere destinati al riutilizzo ai sensi del presente provvedimento ove l'utilizzo della terra e delle rocce da scavo determini un trasferimento di sostanze inquinanti da un luogo all'altro, comportando il peggioramento delle caratteristiche qualitative del sito di destinazione attraverso il conferimento di materiale che - pur rispettando i limiti della tabella 1 dell'allegato 1 al DM n. 471/1999 - comporti rilascio di inquinanti nelle acque di falda.

F) Le indagini ambientali e analitiche, prescritte dai paragrafi C) e D), devono essere allegate alla domanda con la quale viene richiesto il provvedimento urbanistico edilizio o comunque il provvedimento finale che consente la realizzazione del progetto di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità competente al rilascio del provvedimento finale può chiedere un parere sull'indagine all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il proponente può, alternativamente, produrre l'indagine ambientale unitamente alla domanda di valutazione dell'impatto ambientale o alla richiesta di avvio della procedura di verifica. Il provvedimento urbanistico edilizio o il provvedimento finale che consente la realizzazione del progetto di utilizzazione delle terre e rocce da scavo indica espressamente, ove ne ricorrano i presupposti in base alle presenti linee guida, l'eventuale esonero del materiale scavato dal regime dei rifiuti.

G) Le indicazioni del presente allegato non si applicano agli scavi e ai prelievi di materiali inerti connessi con l'esecuzione di opere idrauliche e idraulico-forestali o comunque per la sistemazione dei corpi idrici, purché:
- gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare;
- l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.
In particolare, per gli scavi e le movimentazioni di terre e rocce nonché per i prelievi di materiali inerti, di cui all'art. 63 bis, comma 2, lett. a) del Testo Unico, anche in alveo, nei laghi e nei bacini regolati artificialmente, esclusivamente connessi con l'esecuzione e di interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, dei laghi, dei bacini regolati artificialmente e dei porti lacuali, l'indagine ambientale e gli adempimenti previsti dai paragrafi C), D), E) ed F) delle presenti linee guida non sono richiesti.
Nei casi di dubbio o di maggiore complessità, per gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'art. 63 bis del Testo Unico, può essere richiesto il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

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