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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20 giugno 1997

Ordinanza finalizzata alla definizione delle modalità temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, su rottami o su altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive CEE 89/391, 891654. 89/655.89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luogo di lavoro, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84!466, 89/618, 90/641 e 92!3 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto in particolare I'art. 157 del citato d.lgs. 230/95 che prevede, per i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, nonché per i soggetti che esercitano attività , a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami, l'obbligo della sorveglianza radiometrica sugli stessi. qualsiasi provenienza abbiano, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse;
Considerato che tale obbligo è stato previsto in relazione al rischio accertato che tra i rottami o gli altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione vi sia presenza, accidentale o intenzionale, di sostanze radioattive, consistenti principalmente in vere e proprie sorgenti radioattive dismesse o in materiale derivante dallo smantellamento di installazioni nucleari civili o militari;
Constatato che, data la densità di fonderie ed acciaierie nel territorio regionale, la probabilità di tali eventi non e trascurabile e si sono riscontrati in Lombardia negli ultimi anni almeno sei episodi di radiocontaminazione in aziende che compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, episodi che, a partire dalla primavera de11990, hanno interessato una azienda nel comasco, una nel varesotto e quattro nel bresciano;
Preso atto che un nuovo episodio di radiocontaminazione si e appena verificato presso la Alfa Acciai di Brescia, dove, allo stato delle conoscenze attuali, risulta che assieme ai rottami siano state fuse due sorgenti radioattive, una di Cesio 137 e una di Cobalto 60, con conseguente compromissione di una intera linea di fusione, contaminazione delle polveri di abbattimento dei fumi e del prodotto finito, nonché presumibile esposizione a rischio ,da radiazioni del personale addetto, il quale è oggetto di controlli sanitari accurati;
Ritenuto pertanto indispensabile che vengano attuate da tutti i soggetti interessati procedure atte a prevenire il ripetersi di episodi di radiocontaminazione nelle aziende in relazione alla lavorazione e fusione di rottami metallici contenenti materiale radioattivo e a tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;Ricordato che il citato art. 157 del d.lgs. 230/95, al comma 3, prevede che con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'industria, del lavoro e dell'ambiente, siano stabilite le condizioni di applicazione dell'articolo medesimo, ma tale decreto non è ancora stato emanato benché fosse previsto entro il 31 dicembre 1995;
Ravvisata pertanto l'esigenza e l'urgenza di stabilire, in attesa della emanazione del suddetto decreto, modalità temporanee di attuazione della suddetta sorveglianza radiometrica prevista dall'at1. 157 del d.lgs. 230/95;
Visto I'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il d.p.g.r. n. 62696 del 10 luglio 1995 Delega di firma all'assessore regionale alla sanità sig. Carlo Borsani di atti di competenza dei presidente della giunta regionale;
Dato atto che la presente ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32. della legge 15 maggio 1997,n.127:
ORDINA
1. i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni d! fusione oppure di lavorazione (cernita manuale o meccanica, frantumazione, raffinazione) di rottami o di altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo della sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano; tale sorveglianza si attua, a seconda dell'attività esercitata. attraverso i seguenti controlli:
a. il primo deve essere effettuato all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto del carico di rottami o di altro materiale metallico di risulta (vagone ferroviario, container, autocarro) prima che venga scaricato, e consiste in misure di irraggiamento effettuate all'esterno del carico;
b. il secondo controllo dei rottami deve essere effettuato, al momento dello scarico del materiale oppure nelle fasi che precedono la lavorazione e consiste almeno in una ispezione visiva dello stesso al fine di individuare eventuali sorgenti schermate o contenitori delle medesime, in analogia a quanto già in uso per la prevenzione di altri tipi di rischio; il personale addetto deve essere istruito a riconoscere scritte, etichette, simboli e forme di possibili contenitori di sorgenti radioattive;il terzo controllo .deve avvenire dopo la fusione, tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità su tutti i provini all'atto della produzione;
c. il quarto controllo deve riguardare le scorie e le polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione, anche in questo caso tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità ;
2) per quanto riguarda in particolare le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi, esse devono essere condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive nei carichi medesimi, in considerazione del fattori fisici correlati:
3) ai fini della accettabilità è dei materiali, non devono essere superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I al citato d.lgs. 230/95, con le condizioni dei successivi punti 1.4, 1.5, e 1.6 del medesimo allegato;
4) ai fini specifici della tutela degli addetti, nelle aree di lavoro a maggior rischio di radiocontaminazione oppure ove con maggior frequenza stazioni il personale devono essere collocati monitor di area dotati di allarme, con soglia di attivazione non superiore a 1 Gy/h (microGray/ora);
5) le modalità operative di effettuazione di tutti i controlli sopra descritti devono essere scelte dalla singola azienda in relazione alla sua dimensione ed alle caratteristiche della propria attività: in ogni caso deve essere mantenuta una registrazione dei controlli effettuati, a disposizione degli organi di vigilanza. La definizione della periodicità dei controlli di cui al punto 1.d) deve essere collocata nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del d.Igs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
6) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi introdotti dalla presente ordinanza viene esercitata dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, in particolare dai servizi n. 1 con il supporto delle unità operative fisica e tutela dell'ambiente dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP);
7) nel caso i controlli in atto segnalino una situazione anomala i soggetti di cui al punto 1) sono tenuti ad adottare tutte le cautele atte a tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente da rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti e ad informare tempestivamente la competente azienda sanitaria locale che effettuerà le verifiche e le valutazioni del caso e adotterà, ove necessario, i provvedimenti di competenza;
8) la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;
9) la presente ordinanza entra in vigore il 30° giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

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