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Ordinanza Corte di Giustizia Ue 28 settembre 2004, causa C-115/03 (Gestione dei rifiuti - Rifiuti pericolosi - Obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi - Per gli studi medico-dentistici - Sussiste)

Corte di Giustizia Ue, Sesta Sezione - Ordinanza 28 settembre 2004 (1)

Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura - Gestione dei rifiuti - Rifiuti pericolosi - Direttiva 91/689/Cee - Articolo 4 - Nozione di "produttore di rifiuti" - Inserimento o meno di persone fisiche

Nel procedimento C-115/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 234 Ce,
dal Tribunale civile di Genova, con decisione 10 marzo 2003, pervenuta alla Corte il 17 marzo 2003, nella causa
Eco Eridania Srl
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e
Ministero dell'ambiente,
contro
La Corte (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr (relatore) e A. Borg Barthet, Giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
essendo stato il Giudice del rinvio informato del fatto che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'articolo 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
essendo stati invitati gli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di Giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20; in prosieguo: la "direttiva 91/689").
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la Eco Eridania Srl (in prosieguo: la "Eco Eridania") al Ministero dell'ambiente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'assenza di un obbligo, per taluni studi medico-dentistici, di tenere un registro dei rifiuti.

Normativa comunitaria

La direttiva 75/442
3. La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la "direttiva 75/442"), prevede all'articolo 1:
"Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ('produttore iniziale') e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizioni di detti rifiuti.
(...)".
4. Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442, gli stabilimenti e le imprese di cui agli articoli 9 e 10 di questa direttiva, che effettuano operazioni di smaltimento dei rifiuti oppure operazioni che comportano una possibilità di recupero dei rifiuti, devono:
- "tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B,
- fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.
Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni di questo articolo".

La direttiva 91/689
5. La direttiva 91/689 all'articolo 1, n. 3, così recita:
"Le definizioni di "rifiuto" e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/Cee".
6. Ai sensi dell'articolo 4, nn. 2 e 3, di questa direttiva:
"2. L'articolo 14 della direttiva 75/442/Cee è applicabile anche ai produttori di rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.
3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/Cee deve essere conservato per almeno tre anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno dodici mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore".

Normativa nazionale
7. Le direttive comunitarie di cui trattasi sono state recepite nel diritto italiano con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante applicazione delle direttive 91/156/Cee relativa ai rifiuti, 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1997), modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 1997, pag. 4; in prosieguo: il "decreto legislativo n. 22/97").
8. L'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 22/97 prevede:
"Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (…) sono tenuti a comunicare annualmente (…) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerate da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume d'affari annuo non superiore a ITL 15 milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio".
9. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 22/97 si riferisce alla tenuta dei registri e alle comunicazioni di informazioni ad un registro particolare, il "catasto". Il primo comma del detto articolo 12 stabilisce:
"I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono notare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto (...)".
10. In base alla circolare del Ministero dell'ambiente del 14 dicembre 1999, relativa ai "soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Medici":
"L'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al catasto riguarda i rifiuti pericolosi prodotti:
a) da enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie;
b) da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di una organizzazione di imprese (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, cliniche, poliambulatorii, etc.).
Sono invece esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione medica non inquadrata in un'organizzazione di impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari)".

La causa principale e la questione pregiudiziale
11. La società Eco Eridania aveva concluso accordi commerciali con studi medico-dentistici in particolare per la tenuta di registri relativi alla gestione dei rifiuti, che si riteneva fossero necessari in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/97. Poiché la circolare pubblicata successivamente a questo decreto legislativo precisava che gli studi medico-dentistici, non organizzati in forma di impresa, erano esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri, vari studi medico-dentistici hanno risolto i contratti che avevano concluso con la Eco Eridania, causando a quest'ultima un danno economico.
12. La Eco Eridania ha presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale civile di Genova contro il Ministero dell'ambiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo che il decreto legislativo n. 22/97 e/o la circolare del 14 dicembre 1999 sopramenzionata violavano il diritto comunitario.
13. Il Tribunale civile di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
"Se gli obblighi previsti dall'articolo 4 della direttiva 91/689/Cee abbiano come destinatari tutti i produttori di rifiuti pericolosi (fra cui gli studi medico-dentistici ed odontoiatrici) o soltanto i produttori di rifiuti pericolosi la cui attività sia organizzata in forma di impresa o di ente".

Sulla questione pregiudiziale
14. Dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte dalla Eco Eridania risulta che la causa principale riguarda unicamente l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti in forza dell'articolo 4 della direttiva 91/689. Occorre quindi analizzare la questione pregiudiziale unicamente da questo punto di vista.
15. Considerando che la soluzione della questione sottoposta non dà adito ad alcun dubbio ragionevole, la Corte, ai sensi dell'articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha comunicato al Giudice del rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata ed ha invitato gli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di Giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
16. Nessuna osservazione è stata formulata dagli interessati.
17. Occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/689, l'obbligo di tenere il registro previsto dall'articolo 14 della direttiva 75/442 si applica ai produttori dei rifiuti pericolosi.
18. Questi produttori non sono definiti nella direttiva 91/689. Tuttavia, l'articolo 1, n. 3, di tale direttiva precisa che le definizioni dell'espressione "rifiuto" e degli altri termini utilizzati nella direttiva 91/689 sono quelle della direttiva 75/442.
19. Occorre quindi fare riferimento alle definizioni che figurano nell'articolo 1 della direttiva 75/442 ed in particolare a quella dell'espressione "produttore" fornita in questo articolo alla lettera b).
20. "Produttore" è ivi definito come la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura e/o la composizione dei detti rifiuti.
21. Dalla lettera di questa disposizione risulta che la nozione di produttore di rifiuti comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, senza che abbia rilevanza la forma giuridica sotto cui viene svolta l'attività.
22. Ne deriva che l'articolo 4 della direttiva 91/689 si applica a qualunque soggetto, indipendentemente dal fatto che sia costituito o meno come un'impresa o un ente, allorché produce rifiuti pericolosi o effettua una delle operazioni menzionate in tale articolo. Tale soggetto è sottoposto all'obbligo di tenuta di un registro dei rifiuti pericolosi.
23. Uno studio medico-dentistico, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che produca rifiuti pericolosi o effettui una delle operazioni menzionate nel detto articolo 4, rientra quindi nella nozione di "produttore di rifiuti pericolosi" di cui allo stesso articolo.
24. Occorre quindi risolvere la questione sottoposta nel senso che l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/689 riguarda tutti i produttori di questi rifiuti, tra cui gli studi medico-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività sotto forma di un'impresa o di un ente.

Sulle spese
25. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al Giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, (*)
la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
L'obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi, riguarda tutti i produttori di questi rifiuti, tra cui gli studi medico-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività sotto forma di un'impresa o di un ente.
(omissis)

(1) Lingua processuale: l'italiano.
(*) N.d.R.: dispositivo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18 dicembre 2004 n. C 314.

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