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O.P.C.M. 3 dicembre 2004

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale, determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 3383).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia dei canali lagunari di Venezia ha subito profonde modificazioni con un progressivo e sempre piu' accentuato interrimento dei canali portuali della laguna e una generale erosione della morfologia lagunare;

Considerato che l'interrimento dei canali portuali comporta situazioni di pericolo per la navigazione o di limitazione alla stessa, con l'esigenza di assumere interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, assicurando, altresi', che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinati;

Visto l'art. 6 della legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, in conseguenza del quale e' stato sottoscritto tra le amministrazioni pubbliche interessate in data 8 aprile 1993 un "Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 che definisce, tra l'altro, i valori di concentrazione limite di inquinamento dei suoli oltre i quali e' previsto l'obbligo di bonifica;

Considerato che nel mese di giugno 2004 l'Istituto centrale per la ricerca nelle acque marine (ICRAM) ha redatto uno studio relativo ai valori di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate con particolare riguardo al sito di interesse nazionale di Venezia;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato i primi siti contaminati di interesse nazionale, tra cui l'area della zona industriale di Porto Marghera, la cui delimitazione e' stata definita con decreto del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 2000;

Considerato che la regione Veneto, in applicazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversate nella laguna di Venezia" (Piano Direttore 2000, approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 24 del 1° marzo 2000, ha successivamente approvato con delibera della giunta regionale n. 386 del 14 febbraio 2003 il "Progetto Integrato Fusina (PIF)" che prevede la revisione dell'intero sistema di gestione, depurazione e scarico delle acque reflue di origine civile, industriale e meteorica nonche' delle acque di falda inquinate della zona industriale, e prevede, altresi', la predisposizione di aree destinate all'affinamento, nella cassa di colmata A, delle acque trattate in vista del loro riutilizzo;

Considerato che il predetto "Progetto Integrato Fusina (PIF)", prevede lo stoccaggio definitivo nella cassa A, al di sotto dell'area umida, di circa 1.000.000 mc provenienti dallo scavo delle altre sezioni impiantistiche previste dal medesimo progetto;

Considerato che il Magistrato alle acque di Venezia ha predisposto nel 1991 il Piano generale degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia dalle acque alte e, nel luglio 1993, il Piano di recupero morfologico della laguna il cui obiettivo principale e' di contrastare l'erosione della laguna mediante il ripristino delle funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare;

Considerato altresi', che il Magistrato alle acque di Venezia ha attualmente in fase di aggiornamento il suddetto Piano di recupero morfologico che, tra l'altro, prevede la necessita' di reperire notevoli quantita' di materiale di caratteristiche idonee per la ricostruzione di velme e barene, la protezione delle barene in erosione, la rinaturalizzazione di aree lagunari bonificate, il sovralzo dei fondali della laguna per ridurre gli effetti del moto ondoso ed il loro consolidamento attraverso il trapianto di fanerogame;

Considerato che e' stato approvato dall'apposita Conferenza dei servizi in data 22 aprile 2004 il "Master Plan" delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera che prevede, tra l'altro, la quantificazione e la caratterizzazione dei sedimenti dei canali lagunari, da cui risulta che il volume complessivo dei sedimenti da rimuovere ammonta a circa 6.400.000 metri cubi;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Veneto;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il segretario regionale all'ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto e' nominato commissario delegato e provvede urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento della attivita' di navigazione che interessano il porto di Venezia.
Il commissario delegato provvede, in particolare, per la realizzazione degli interventi:
- al dragaggio dei canali di grande navigazione;
- ai siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche contenute entro i limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999;
- ai siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999;
- alle modalita' di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzare la massima restituzione consentita dei medesimi per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresi' la maggiore economicita' delle soluzioni.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sentito il presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

Art. 2.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale pubblico. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento.
3. Il commissario delegato puo', altresi', avvalersi, fino ad un massimo di cinque unita', di personale estraneo alla pubblica amministrazione. Il corrispettivo da riconoscere a favore di tale personale e' determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n.417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.
4. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da nove membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal presidente dalla regione Veneto e uno dal comune di Venezia. Il presidente del comitato e' scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del comitato.
5. Al personale, di cui al presente articolo, ivi compreso il commissario delegato, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi si provvede con le risorse finanziarie gia' assegnate alla regione Veneto ai sensi della legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, che verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al commissario delegato.
7. La regione assicura il supporto logistico della struttura commissariale.

Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
- legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 17, 19, 20, 21, 24 e 25, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
- legge 5 marzo 1963, n. 366;
- legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;
- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 28, 31, 33, 50, comma 1;
- decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
- legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, articoli 3, 4 e 5;
- legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, art. 4;
- decreto ministeriale n. 161 del 2002;
- legge n. 179 del 2002, art. 21;
- legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni;
- legge n. 206 del 1995, art. 1-bis;
- provvedimento del consiglio regionale n. 70/1995 (PALAV) articoli 5, 6, 9, 11, 12, 54, 58 e 61;
- legge regionale n. 44 del 1982 articoli 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;
- legge regionale n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 39;
- legge regionale n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, e 37;
2. I termini di cui alla legge regionale n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 19-bis, relativi alla valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della meta'.

Art. 4.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, in deroga alle disposizioni di legge concernenti i termini, le modalita' di svolgimento ed al regime di competenze, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione sia ritenuta necessaria, nonche' ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione da parte del commissario delegato sostituiscono ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza e bonifica ambientale, alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi emette il decreto di occupazione, provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 5.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza sono utilizzate le risorse finanziarie gia' destinate per le finalita' in questione dalla legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, nonche' ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza, che gli enti competenti individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dandone informazione entro il medesimo termine al commissario delegato al quale i fondi stessi possono essere trasferiti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre al finanziamento degli interventi attraverso il trasferimento dell'importo di 6 milioni di euro a valere sull'U.P.B. 6.2.3.3. - opere varie - capitolo 8551 - residui anno 2003.

Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi degli interventi da realizzare articolati per specifiche azioni.
Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della presente ordinanza svolge le funzioni di comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.C.M. 3 dicembre 2004

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le note del 23 luglio, del 28 settembre e del 18 novembre 2004, con le quali il presidente della regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione socio economico-ambientale determinatasi in conseguenza dell'interrimento dei canali portuali di grande navigazione nella laguna di Venezia che ne pregiudica gravemente la navigabilita', anche sotto l'aspetto della sicurezza, evidenziando altresi' la necessita' di provvedere urgentemente alla rimozione dei sedimenti depositatisi nei canali lagunari, il cui grave inquinamento costituisce una rilevante causa di rischio igienico-sanitario e ambientale aggravato dal fatto che l'innalzamento dei fondali e il traffico dei natanti ne favoriscono la movimentazione e diffusione;

Viste le note del 22 ottobre 2004 del sindaco di Venezia, del 9 novembre 2004 dell'autorita' portuale di Venezia, del 15 novembre 2004 del magistrato alle acque di Venezia con le quali, in relazione alle problematiche sollevate dalla regione Veneto, si concorda sull'opportunita' di dichiarare lo stato di emergenza;

Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere o dispiegabili dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto in tempi correlati alla gravita' della stessa;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, espressa con nota del 12 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilita' dei canali portuali.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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