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ultime norme emanate

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 ottobre 2001
Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 marzo 2001 concernente misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 4 dell'art.
34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un
compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale, per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene corrisposto in
misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle
dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rilevata
nell'anno precedente;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 31
ottobre 2000, con il quale sono state stabilite le modalita' di
erogazione del compenso spettante ai CAF per l'attivita' di
assistenza fiscale svolta nell'anno 2000;
Vista la nota del 21 marzo 2000, n. 1112, con la quale l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 risulta pari a +
2,6;
Considerato che, a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione
percentuale del + 2,6 la misura unitaria del compenso spettante ai
centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita'
prestata nell'anno 2000;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del
coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il
presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato
sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di
assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2000
elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato
art. 38, a L. 25.650.
2. Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti
d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e
trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a
L. 20.520.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.



Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e'
corrisposto ai centri di assistenza fiscale, sui compensi loro
spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 31 ottobre 2000 del
direttore generale del Dipartimento delle entrate di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito
dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per
l'attivita' prestata nell'anno 2000 effettuano una riduzione dei
versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione
del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art.
1.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2001

Il capo del dipartimento
per le politiche fiscali
Tino
Il Ragioniere generale
dello Stato
Monorchio
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 191