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Decreto recante "Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE "


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole;

Viste le decisioni n. 2000/532/CE, n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE, n. 2001/573/CE che istituiscono il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n. 75/442/CEE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi;
Visto l'articolo 18 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le funzioni dello Stato, quelle di indirizzo e di coordinamento necessarie all'attuazione dello stesso decreto;
Visto l'articolo 18 comma 2 lettera o) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede le modalità di aggiornamento degli allegati allo stesso decreto;
Visto l'articolo 18 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sull'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
Considerato che gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione n. 2000/532/CE entro il 1 gennaio 2002;
Considerata la necessità di disciplinare la fase di transizione dalla precedente, alla nuova codifica dei rifiuti in modo da consentire che i termini dell'aggiornamento dei codici inseriti nelle autorizzazioni o iscrizioni per la gestione dei rifiuti non determinino l'arresto delle attività in esercizio, con notevoli, gravi conseguenze sul piano economico e della tutela ambientale;
Vista la legge 25 gennaio 1994 n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale";
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 relativo al modello uniforme di formulario di identificazione di trasporto;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 relativo al modello uniforme di registro di carico e scarico;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 relativo all'organizzazione dell'Albo gestori, alle modalità di iscrizione ed alle garanzie finanziarie;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372 relativo alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 in tema di trasporti transfrontalieri di rifiuti;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2000, n. 124 relativo alla definizione delle condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 in tema di rifiuti sanitari.
Visto l'articolo 18, comma 2, lettera o) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n.


ADOTTA

il presente regolamento:

Articolo 1
(Aggiornamento degli allegati del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei Decreti Ministeriali 141/98,145/98,148/98 e 219/2000.)
Con il presente regolamento è data esecuzione alla decisione 2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni. La decisione entra in vigore il 1 gennaio 2002, con le modalità previste nel presente regolamento.
L'allegato A al presente decreto, che contiene la decisione di cui al comma 1 ed, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti, sostituisce l'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A del presente regolamento.
Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A del presente regolamento sono classificati pericolosi &emdash; anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 &emdash; i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è soppresso. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A al presente regolamento.
L'Allegato II del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'Allegato E del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'Allegato E del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 sono soppressi.
Al decreto ministeriale 141/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "di cui all'allegato I" sono soppresse e le parole "di cui all'allegato II" sono sostituite con "di cui all'allegato I".
Al decreto ministeriale 145/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato C, punto V, lettera a), terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
Al decreto ministeriale 148/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'allegato C/1, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
all'allegato C/2, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, dopo le parole "tra i rifiuti" aggiungere "pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 sono sostituiti dagli allegati D ed E del presente regolamento.


Articolo 2
(Registri, formulari e MUD)
Ai fini della compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è data facoltà agli operatori di completare l'adeguamento per l'utilizzo dei codici di cui all'allegato A entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I codici suddetti devono comunque essere utilizzati, ai fini della compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dai dati riferiti al 2002, inseriti nella comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003. Per i dati riferiti al 2001, da comunicare entro il 30 aprile 2002, saranno utilizzati i codici e le classificazioni applicabili fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
Resta ferma l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento per i casi ivi previsti.
I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini del comma 1 sono individuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema di trasposizione" del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa comunicazione motivata indirizzata alla Provincia territorialmente competente, per i necessari controlli, ed ai Ministeri dell'Ambiente e tutela del territorio e delle Attività produttive nonché all'ANPA, anche ai fini dell'eventuale revisione dell'Allegato B.


Articolo 3
(Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
Gli operatori interessati, in attesa che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni, utilizzano lo schema di trasposizione di cui all'allegato B per l'individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate all'articolo 2, comma 3.
Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui all'articolo 1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica l'articolo 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001 n. 443.


Articolo 4
(Aggiornamento del Dm 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22")
I codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, sono modificati per tenere conto della decisione CE di cui all'articolo 1, come indicato nell'allegato C del presente regolamento. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola rimangono immodificate.
Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 ed al comma 1 del presente articolo, le comunicazioni inerenti a rifiuti non pericolosi effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell'articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Le altre comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono aggiornate a cura degli interessati per tenere conto delle decisioni CE di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ferma restando la decorrenza originaria dei termini di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo citato.


Articolo 5
(Materiali da costruzione contenenti amianto)
Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla decisione 2001/573/CE.

Allegato A
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

Allegato B
Schema di trasposizione dai codici CER di cui agli allegati del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Allegato C
Il presente allegato permette di sostituire i codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato1 e nell'Allegato 2, Suballegato1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

- Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell'Elenco dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni) Allegato 1 - Suballegato 1

- Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell'Elenco dei Rifiuti (Dec. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni) Allegato 2 - Suballegato 1

Allegato D e Allegato E
- "Allegato I (articolo 2, comma 1, lettera a)
Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione (elenco esemplificativo)
- "Allegato II (articolo 2, comma 1, lettera a)
Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo)