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Modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n.197 "Direttive per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante norme per la tutela e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la propria deliberazione n. 197 del 20 febbraio 2001 con la quale si e' approvata la direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30;considerato che: - e' emersa l'esigenza, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, di introdurre alcuni elementi di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni sia degli impianti esistenti che di quelli nuovi nonche' di esonerare dal pagamento delle spese istruttorie gli impianti esistenti, dotati di un titolo abilitativo, gia' in regola con le prescrizioni della L.R. 30/00; - di apportare lievi modifiche alla disciplina degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per rendere piu' chiara l'interpretazione dell'articolato; dato atto: - del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, in merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92; - del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente, alla Difesa del suolo e della costa, in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92; su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo sostenibile; a voti unanimi e palesi, delibera: 1) di adottare le modifiche per l'inserimento di elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n.30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagneticoô", allegate quali parte integrante del presente atto; 2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Modifiche per l'inserimento di alcuni elementi di semplificazione alla deliberazione 20 febbraio 2001, n. 197 "Direttive per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante ôNorme per la tutela e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico'" Le lettere a), b) ed h) del punto 6.1) dell'art. 6 "Funzione dei Comuni" sono cosi' sostituite: "a) Scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di: - frequenza, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati; - massima potenza immessa in antenna; - idoneita' radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni; ovvero Copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, e' riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico; b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale; h) valutazione del campo elettrico, in prossimita' di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.". Il secondo capoverso del punto 1) dell'art. 7 "Risanamenti degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva" e' cosi' modificato: "la domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto 6.1) lettere a), b) ed h). Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia, per gli impianti a norma, la prescritta autorizzazione che potra' anche essere unica per tutti gli impianti di ogni singolo gestore, ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla delocalizzazione.". Dopo il punto 2) dell'art. 7 e' aggiunto il punto 3): "3) Per gli impianti di telecomunicazione fino ad una potenza massima di 7 watt che effettuano servizio di collegamento radiotelevisivo, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 6.1), la domanda di autorizzazione al Comune e' corredata esclusivamente dalla seguente documentazione: a) ubicazione, b) frequenza, c) potenza dell'impianto.". Dopo il nuovo punto 3) dell'art. 7 e' aggiunto il punto 4): "4) Per gli impianti esistenti gia' dotati di un qualsiasi titolo abilitativo e conformi alle disposizioni della presente legge il rilascio dell'autorizzazione non comporta oneri istruttori a carico dei richiedenti.". Al secondo capoverso del punto 13.3) "Procedure per l'individuazione della fascia di rispetto" e' eliminata la seguente frase: "per le aree di sviluppo urbanistico di cui al punto 13.1).".