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Regione Lombardia

Deliberazione Giunta Regionale 7 novembre 2006, n. 8/3473

Precisazioni circa il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato I al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (inceneritori di rifiuti urbani), con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- il d.lgs 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Richiamati i seguenti atti:
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n 19461, avente per oggetto:
"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazione di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del dirigente dello sportello IPPC 24 marzo 2005, n. 4616, avente per oggetto: "Calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale/IPPC relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall'allegato I del d.lgs. 372/99 ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6";
- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 220, avente per oggetto: "Approvazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2003 e in particolare in applicazione delle direttive 74/442/CE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1º Supplemento Straordinario del 18 Agosto 2005;

Preso atto che i dirigenti della U.O. Reti e Infrastrutture e della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti riferiscono che a seguito dell'emanazione del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 riguardante l'attuazione della Direttiva 200/76 CE in materia di incenerimento rifiuti, è necessario fornire indicazioni circa la prima applicazione di tale norma, con particolare riferimento agli impianti di cui al punto 5.2. dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 (inceneritori di rifiuti urbani);

Premesso:
- che l'art. 14, comma 1, della l.r. 26/03, dispone che le attività di smaltimento dei rifiuti urbani siano orientate verso un sistema integrato di gestione che assicuri l'autosufficienza a livello regionale, e che quindi l'Ambito Territoriale Ottimale per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani è la Regione;
- che il comma 2 della predetta legge impone che la Regione impronti il ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

Rilevato che il Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità , con nota del 27 febbraio 2004, n. 8776, evidenzia che "... la Regione ritiene necessario avviare da subito una strategia di smaltimento dei rifiuti urbani tesa a sfruttare al massimo le potenzialità impiantistiche già autorizzate..." al fine di garantire da un lato il maggior quantitativo possibile di rifiuti smaltiti per termodistruzione, dall'altro una concorrenzialità, a livello regionale, tra le società detentrici degli impianti tesa a ridurre i costi di smaltimento;

Dato atto che il Programma Regionale di Gestione Rifiuti individua al paragrafo 4.4.1. un fabbisogno regionale di completamento in termini di recupero energetico (termovalorizzazione di rifiuti urbani) pari indicativamente a 1.700 t/g;

Considerato che tali quantitativi di rifiuti potrebbero essere smaltiti in nuovi impianti di piccole dimensioni, che garantirebbero ciascuno l'autosufficienza provinciale pur essendo meno efficienti energeticamente rispetto ad impianti di maggiori proporzioni;

Evidenziato l'impatto sul territorio implicato dalla costruzione di pochi nuovi impianti di termovalorizzazione di grossa taglia risulta comunque più contenuto di quello relativo a tanti piccoli impianti;

Preso atto che alcuni termovalorizzatori di rifiuti urbani presenti sul territorio regionale sono autorizzati a ritirare una quantità di rifiuti inferiori rispetto alle reali potenzialità degli impianti stessi, in termini di carico termico, e che le potenzialità residue sono sufficienti a coprire una parte del fabbisogno regionale di completamento;

Rilevato l'art. 2, comma 1, lett. i) del d.l.gs. 133/05, che definisce il carico termico nominale come "somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto... espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti";

Ritenuto pertanto necessario in sede di A.I.A. di autorizzare l'intero carico termico nominale, degli impianti esistenti che esercitano operazioni di smaltimento mediante incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani (punto 5.2, Allegato 1 al d.lgs. 59/05);

Atteso che:
- con d.d.g. 4616/05 è stata individuata quale data di scadenza per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani il 30 giugno 2006;
- l'istruttoria della suddetta istanza si configura come il primo momento utile per l'autorizzazione dell'intero carico termico nominale degli impianti in oggetto;
- la conferenza dei servizi prevista dall'art. 5, comma 10 del d.lgs. 59/05, è la sede in cui vengono individuate le migliorie tecnologiche e le eventuali compensazioni ambientali a fronte dell'aumento di potenzialità autorizzata degli impianti;
- le migliorie tecnologiche, in base alle caratteristiche dell'impianto riguarderanno l'introduzione di sistemi di campionamento in continuo dei microinquinanti organici, la realizzazione di un collegamento, dove tecnicamente fattibile tra le fosse di ricezione dei rifiuti e la camera di combustione in modo che l'aria che è stata in contatto con i rifiuti stessi sia aspirata e utilizzata come comburente, il recupero delle scorie della camera di combustione in impianti idonei, l'applicazione di sistemi catalitici avanzati per il trattamento degli ossidi di azoto, o altre soluzioni tecniche allo stato dell'arte;
- si richiede inoltre di installare un sistema di trasmissione dei dati, mediante sistema informatico, che metta a disposizione degli enti di controllo i dati monitorati delle emissioni nelle matrici acqua e aria. Tali dati verranno messi a disposizione del pubblico previa validazione dell'ARPA;

Considerato che il presupposto per l'emanazione dell'A.I.A. è l'applicazione delle migliori tecniche disponibili atte a ridurre in maniera generale le emissioni e gli impatti sull'ambiente;

Evidenziato che nel periodo transitorio, prima di ottenere l'A.I.A., gli impianti in oggetto devono comunque rispettare tanto i limiti e le condizioni previsti dalla recente normativa, quanto i limiti e le condizioni previste dalle precedenti autorizzazioni, nonché dal d.m. 503/97, se non direttamente in contrasto;

Definito che il carico termico nominale deve essere determinato dai gestori dei termovalorizzatori stessi;

Considerato che le modalità di controllo degli impianti in oggetto verranno proposte dai gestori valutando le peculiarità del proprio impianto, tenendo presente le precisazioni del presente atto, e indicando i tempi e le modalità di attuazione;

Verificato che dette modalità di controllo devono essere presentate all'Autorità Competente ai sensi del d.lgs. 59/05, e approvate dalla D.G. competente, concordemente con ARPA Lombardia;

Valutato che le modalità di controllo definite in Conferenza dei Servizi verranno riportate in ogni singola Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il documento predisposto dalla Struttura Autorizzazioni e Certificazioni, di concerto con la Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti della D.G. Qualità dell'Ambiente e con ARPA Lombardia, riportante precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato 1 al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il documento recante precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'Allegato 1 al d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che, sulla base delle indicazioni contenute nel presente atto, le procedure per il controllo del carico termico nominale verranno determinate da ogni singola Autorizzazione Integrata Ambientale, precisandone tempi e modalità , a fronte delle proposte dei gestori degli impianti all'Autorità Competente ai sensi del d.lgs. 59/05;
3. che le proposte di protocollo suddette verranno approvate dalla D.G. competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti in oggetto, concordemente con ARPA Lombardia;
4. di confermare la validità delle condizioni delle precedenti autorizzazioni fino a nuova autorizzazione ai sensi del d.lgs. 59/05, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione e le prescrizioni di cui al d.lgs. 133/05;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A - Precisazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2. dell'allegato 1 al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133

1. Premessa
Gli allegati tecnici alle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti oggetto del presente atto, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno indicare esplicitamente per ogni linea di incenerimento, almeno:
- la capacità nominale ed il carico termico nominale;
- la temperatura minima di esercizio alla quale possono essere introdotti i rifiuti in camera di combustione, conformemente all'art. 8, commi 3 e 4 del d.lgs. 133/05 (850 ºC, ovvero 1.100ºC se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro);
- durata del periodo di avvio e arresto di ciascuna linea di incenerimento;
- le condizioni e le prescrizioni da rispettare nei periodi di funzionamento normale ed in caso di funzionamento anomalo dell'impianto;
- la data entro la quale consegnare la proposta di protocollo di controllo del carico termico nominale.
Le informazioni di cui sopra e la proposta di verifica del carico termico dovranno costituire un protocollo che terrà conto anche delle fasi di avvio, arresto e funzionamento anomalo dell'impianto.

2. Definizioni
Capacità nominale: quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 133/05; il costruttore dovrà dichiarare le capacità minime e massime in relazione ai P.C.I. massimo e minimo dei rifiuti, ed il gestore dovrà confermare quanto dichiarato; sul dato di capacità massimo (relativo al P.C.I. minimo) sarà calcolata la fideiussione secondo la d.g.r. 19641/04. I valori dei P.C.I. riportati non sono comunque vincolanti ai fini della gestione dell'impianto.
Carico termico nominale: quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 133/05; è il dato che viene autorizzato ed indica la potenzialità dell'impianto che non può mai essere superata.

3. Valori limite di emissione in atmosfera
Il d.lgs. 133/05, di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti, comporta difficoltà di interpretazione che rendono inevitabile un approfondimento finalizzato alla predisposizione di orientamenti applicativi comuni a livello regionale, in particolar modo in merito ai valori limite di emissione.
In primo luogo l'intervallo di riferimento per tutte le grandezze deve essere la mezz'ora, come richiesto dal d.lgs. 133/05.
Per quanto concerne la sommatoria dei metalli, oltre ai parametri considerati dal d.lgs. 133/05 (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) deve essere considerato anche il parametro Sn, rimanendo immutato il limite pari a 0,5 mg/Nm3.
Per il parametro Zn, il limite di emissione medio, ottenuto con periodo di campionamento di 1 ora, è pari a 0,5 mg/Nm3.
Per quanto riguarda il parametro NH3 deve essere considerato per tutti gli impianti oggetto del presente atto un limite pari a:
o 10 mg/Nm3 come limite di emissione medio giornaliero, con riferimento alla tab. A.1., Allegato 1 al d.lgs. 133/05;
o 30 mg/Nm3 come limite di emissione medio sulla mezzora relativo al 100% delle misurazioni;
o 10 mg/Nm3 come limite di emissione medio sulla mezzora relativo al 97% delle misurazioni.
I limiti sopra riferiti divengono operativi con le tempistiche previste da ogni singolo provvedimento di A.I.A.
I valori riferiti nella colonna B della tabella riportata al paragrafo A.2. dell'Allegato 1, sono da intendersi riferiti all'anno solare fisso. Per l'anno corrente i valori dovranno essere calcolati considerando la data di messa a regime dello S.M.E. in tutte le sue componenti (software di gestione, ecc.).
Si ricorda che ai fini della verifica del non superamento dei limiti di cui all'allegato 1, tabella 2, colonna B, i valori di emissione medi su 30 minuti devono essere calcolati in riferimento al totale degli intervalli temporali su cui è calcolato il limite (ad es. 17.520 mezz'ore, se l'impianto funziona per 365 giorni all'anno).

4. Valutazioni delle emissioni in atmosfera
Per quanto concerne l'intervallo di confidenza Ic di cui al punto C.1. dell'Allegato 1 al d.lgs. 133/05, il gestore dell'impianto ha la facoltà di scegliere tra le seguenti due opzioni:
- non applicare la normalizzazione rispetto al valore dell'intervallo di confidenza (Ic = 0);
- utilizzare i valori di Ic ottenuti dall'applicazione della norma UNI EN 14181 (2005), fermo restando che i valori così calcolati non possono essere superiori ai valori di riferimento di cui al punto C.1. dell'Allegato 1 al d.lgs. 133/05, e che i valori di Ic così calcolati sono applicabili sia sopra che sotto i limiti posti dalla vigente normativa.
Per il parametro NH3, verrà applicato come valore di Ic massimo il 20%, con riferimento al valore di Ic dell'NOX (i due inquinanti vanno comunque valutati separatamente).
L'intervallo di confidenza deve essere applicato ai valori di concentrazione normalizzati per pressione, temperatura, umidità e riferiti alla percentuale di ossigeno di riferimento.
Le verifiche di accuratezza delle misure dello S.M.E. dovranno comunque essere effettuate secondo quanto disposto all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, che definisce l'indice di accuratezza relativo (Iar).
Qualora la fase di verifica finalizzata alla determinazione dello Iar si rilevi una concentrazione di inquinante inferiore o prossima al limite di rilevabilità strumentale, o comunque tale da rendere il sopra citato indicatore statistico non idoneo alla valutazione delle prestazioni strumentali, dovrà essere definito, in accordo con l'autorità di controllo, un nuovo percorso di verifica con l'individuazione di indicatori di prestazione alternativi allo Iar al fine di documentare il mantenimento nel tempo dell'efficienza strumentale.
Dovranno inoltre essere concordate le procedure di autocontrollo delle risposte strumentali in grado di monitorare efficacemente il sistema ed individuarne eventuali scostamenti significativi, come previsto dalla norma UNI EN 14181 (2005).
Per quanto non specificatamente definito si rimanda all'autorità tecnica di controllo (ARPA).
Le verifiche e tarature non sono da ritenersi eventi del tipo "disfunzioni o manutenzioni", quindi non sono da considerarsi osservazioni utilizzabili per il calcolo delle medie semiorarie o giornaliere, né osservazioni da scartare (5 valori medi su 30 minuti in un giorno) di cui al paragrafo C.1. dell'Allegato I al d.lgs. 133/05. In questi casi il gestore dovrà provvedere a garantire il recupero dei dati per gli inquinanti monitorati con altri sistemi di misura, come nei casi descritti di seguito.

5. Gestione della mancanza di osservazioni in caso di interventi programmati e accidentali
Rispetto a eventi che comportano la mancata registrazione di misure da parte dello S.M.E., si stabilisce che:
- relativamente alle polveri, se le misure non vengono registrate per periodi di tempo rilevanti (in genere superiori a 48 ore), devono essere effettuate campagne di misura da concordare con il Dipartimento ARPA competente per territorio, di frequenza non inferiore a 3 al giorno;
- per gli altri inquinanti, devono essere sempre recuperati i dati forniti dai sistemi in retroazione installati ai fini della gestione impiantistica, e qualora non fossero sufficienti devono essere effettuate campagne di misura come per le polveri, oppure provvedere preventivamente alla messa in funzione di un secondo S.M.E.
Le modalità di utilizzo dei dati e di effettuazione delle campagne di misura di cui sopra, oltre che concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio, dovranno preventivamente essere descritte nel Manuale di Gestione, in particolare relativamente alla tempistica prevista per l'effettuazione di tali operazioni.

6. Avvio e Arresto e anomalie di funzionamento
I periodi di avvio ed arresto degli impianti possono essere pari al 10% delle ore annuali di funzionamento e comunque non superiori alle 720 ore anno.
In condizioni di anomalie di funzionamento, l'impianto può funzionare per un massimo di 60 ore all'anno, ad esempio per avaria ai sistemi di gestione della combustione nelle camere, rottura o avaria dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 133/05. Rientra nei predetti casi anche l'avaria dei sistemi di monitoraggio emissioni, a meno che non si adottino gli accorgimenti indicati nel precedente paragrafo.
Di tali ultime situazioni vanno registrate le cause, i parametri ambientali influenzati, la frequenza, la durata e il tempo necessario per l'intervento di ripristino.
L'intervallo da considerare come misura di riferimento da sottrarre alle 60 ore è la mezz'ora, come riportata nella successiva tabella.


Durata anomalia tecnica
Intervallo da scalare nel monte ore
0 min. - 20 min. 0 min.

21 min. - 50 min.
30 min.
51 min.- 80 min.

60 min.