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Regolamento Regione Lombardia 28 febbraio 2005, n. 2

Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

(B.U. Lombardia 1 marzo 2005, I S.O. al B.U. 28 febbraio 2005, n. 9)

Capo I
Disposizioni introduttive

Articolo 1
Finalità e oggetto.
1. Il presente regolamento, al fine di favorirne l'effettuazione, individua le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione e stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro esecuzione, ai sensi all'articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e all'articolo 17, comma 1, lettera h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Articolo 2
Interventi soggetti al presente regolamento.
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 2, del Dm 471/1999, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all'articolo 10 del Dm 471/1999, sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalità e i criteri specificati dal capo III.

Capo II
Requisiti

Articolo 3
Requisiti amministrativi.
1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al Comune, alla Provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del Dm 471/1999, la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresì comunicare al Comune, alla Provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del Dm 471/1999, gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica.
3. La realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è in ogni caso subordinata al rilascio di autorizzazioni, concessioni, concerti, nulla osta, pareri ed altri atti di assenso comunque denominati, previsti ad altri fini dalla legislazione vigente.

Articolo 4
Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento.
1. L'area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo Comune.
2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d'acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è acquisito specifico parere da parte dell'amministrazione competente.
3. Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee, o dei corsi d'acqua superficiali, sono adottate le procedure previste all'articolo 10 del Dm 471/1999.

Articolo 5
Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti.
1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità.
2. Gli interventi possono essere effettuati solo per quelle sostanze contaminanti il suolo indicate nell'allegato 4 del presente regolamento, ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o uguale a due mg/Kg nella colonna B della Tabella 1 dell'allegato 1 del Dm 471/1999.
3. In caso di asportazione dei terreni inquinati, il volume di terreno massimo da asportare è di cento metri cubi.

Capo III
Modalità, criteri e procedure degli interventi

Articolo 6
Disposizioni procedurali.
1. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 del Dm 471/1999, il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all'articolo 1 è tenuto a trasmettere al Comune:
a) la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri progettuali di cui all'articolo 7.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il Comune può richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori o impedire l'esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica non può essere superiore a trenta giorni.
4. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori deve trasmettere a Regione, Provincia, Comune e dipartimento Arpa competenti per territorio la relazione di cui all'articolo 8.

Articolo 7
Criteri progettuali.
1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:
a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
b) corografia dell'area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);
c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
e) estratto catastale con evidenziati i mappali, anche parzialmente, ricadenti sull'area;
f) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito;
g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;
h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, è obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/1997;
i) piano delle indagini e delle prove per il collaudo dell'intervento.

Articolo 8
Relazione e dichiarazioni finali.
1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, Provincia, Comune e dipartimento Arpa competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il Comune;
b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell'allegato 4;
c) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento e relazione sui risultati ottenuti;
d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l'impianto di conferimento e i costi effettivi;
e) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica;
f) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione finale dei poli di smaltimento o trattamento.
2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell'Arpa competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall'anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all'articolo 17 del Dm 471/1999.

Capo IV
Disposizioni finali

Articolo 9
Controlli.
1. Sono fatte salve le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, secondo le competenze previste all'articolo 20, comma 1, lettera b), del Dlgs 22/1997.

Articolo 10
Abrogazione di norme.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la Delib.G.R. 11 aprile 2001, n. 7/4219 (Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999.)
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Allegato 1 (omissis)

Allegato 2 (omissis)

Allegato 3 (omissis)

Allegato 4 (omissis)

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