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Deliberazione Giunta Regionale 24 marzo 2005, n. 7/21203

Documento tecnico "Termodistruttori a bassa capacità", in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Obiettivo 9.7.1.: Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico


LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche;

Viste in particolare le considerazioni contenute nel punto 11 delle premesse del menzionato Regolamento, ove si rileva la necessità di stabilire prescrizioni minime per gli impianti di incenerimento che trattano unicamente carcasse animali/carogne o parti delle stesse, come quelli da ubicare nelle aziende agricole e i crematoi per animali da compagnia, al fine di proteggere la salute pubblica e degli animali;

Tenuto conto che tali impianti d'incenerimento che comportano rischi di minore gravità per la salute pubblica in relazione al materiale trattato;

Visto l'allegato 1 punto 36 dei citato Regolamento, ove è contenuta la definizione specifica di "Impianto di incenerimento a bassa capacità" come impianto di incenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;

Considerato che il suddetto Regolamento Comunitario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 10 ottobre 2002, e che la data della sua applicazione è stata fissata dal legislatore al 1º maggio 2003;

Valutata la necessità di provvedere alla applicazione in tempi brevi del Regolamento citato nel suo complesso;

Condiviso il contenuto del presente atto con gli operatori e gli enti competenti in materia, tra cui l'A.R.P.A. Lombardia - Settore Aria, la Direzione Generale Sanità e la Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità;

Considerato che, con specifico riferimento agli inceneritori a bassa capacità, destinati esclusivamente alla termodistruzione di carogne/carcasse di animali o parti delle stesse, aventi un peso corporeo inferiore a 300 Kg, occorre prevedere i valori limite delle emissioni e i sistemi di abbattimento, secondo la migliore tecnologia disponibile, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione preventiva ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il documento tecnico predisposto dalla competente Unità Organizzativa "Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (l.P.P.C.)", che in ossequio ai criteri e per le finalità indicati nel suddetto Regolamento, fissa i valori limite delle emissioni e i relativi sistemi di abbattimento con specifico riferimento agli inceneritori a bassa capacità , finalizzati in modo esclusivo alla termodistruzione di carogne/carcasse di animali aventi un peso corporeo inferiore a 300 chilogrammi, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
recepite le premesse:
1. di approvare il documento tecnico "Inceneritori a bassa capacità ", che si allega, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che al momento della presentazione dell'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex d.P.R. 203/88 gli impianti di incenerimento a bassa capacità di cui al Reg. (CE) 1774/2002 dovranno fornire i dati tecnico/impiantistici comprovanti la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'allegato "Inceneritori a bassa capacità";
3. di disporre altresì che tutti gli impianti di incenerimento assimilabili a quelli definiti nel Reg. (CE) 1774/2002 "Impianti di incenerimento a bassa capacità", esistenti sul territorio lombardo e già autorizzati ai sensi del d.P.R. 203/88, dovranno adeguarsi entro 1 anno dalla pubblicazione del presente atto alle prescrizioni contenute nel documento tecnico "Inceneritori a bassa capacità" allegato alla presente;
4. di disporre che il controllo sulla corretta applicazione dell'allegato alla presente deliberazione è demandato ai responsabili dei servizi di rilevamento dell'A.R.P.A. territorialmente competente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


INCENERITORI A BASSA CAPACITA'

Reg. (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Documento tecnico contenente le prescrizioni da adottare da parte degli impianti di incenerimento, inquadrati nel Reg. 1774/2002 e s.m. dall'allegato 1 (definizioni specifiche) p. 36 come "Impianti di incenerimento a bassa capacità", finalizzati in modo esclusivo alla termodistruzione di animali da compagnia deceduti ovvero di carcasse/carogne o parti di esse, prodotte nell'ambito della attività a cui questi impianti sono asserviti e aventi un peso corporeo inferiore a 300 Kg/die [(*)]

A. Valori limite di emissioni

Gli impianti di incenerimento a bassa capacità a carattere discontinuo devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che, durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento della camera di combustione primaria ed esclusi i periodi di arresto o guasto di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i valori limite di emissione di seguito riportati come valori medi del ciclo termico nell'effluente gassoso.
Durante la fase di spegnimento/raffreddamento della camera primaria, quella secondaria deve essere mantenuta attiva secondo i parametri qui previsti, fino al raggiungimento di una temperatura di 300ºC per la camera primaria.
o Sono previste misurazioni in continuo per i parametri sotto elencati:
1) CO 50 (mg/m3) con un massimo di 100 (mg/m3) come valore medio orario;
(sono da misurare in continuo anche i parametri di processo indicati alla lettera C, paragrafo "Misurazioni in continuo")
o Sono previste misurazioni periodiche con frequenza annuale per i parametri sotto elencati espressi in (mg/Nm3) [#]
Parametri Metano/Gpl Gasolio Biogas
2) COT 20 50 50
3) SOx + Nox 250 450 450
4) PT 30 30 30
5) HCI 10 10 10

In tabella si riportano i combustibili utilizzabili per il sostentamento del forno.
Metalli pesanti: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg espressi come ossidi;
o 0.5 (mg/m3) come valore somma delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.
_______

[#] I valori limite sopra riportati, si intendono riferiti ai valori limite medi di concentrazione sull'intero ciclo di combustione. Per ciclo di combustione si intende il periodo compreso tra la fase di caricamento del forno alle temperature definite alla conclusione della fase di raffreddamento (300ºC).
______

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, sono normalizzati alle seguenti condizioni:
- Temperatura: 273º K;
- Pressione: 101.3 kPa;
- Gas secco;
- tenore di O2 nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni

o Metodi di campionamento e analisi
I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e s.m.
o Misurazioni in continuo
Devono essere misurate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punto 1), nonche' il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione e la portata volumetrica.
I sistemi di misurazione in continuo (per i parametri individuati) devono essere gestiti, verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità per il controllo (A.R.P.A.), ovvero secondo quanto previsto dal manuale di gestione emanato con d.d.u.o. n. 1024 del 29 dicembre 2004.
o Misurazioni periodiche
La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti elencate nelle misurazioni periodiche di cui alla lettera A, punti 2), 3), 4), 5) e 6) è uniformata ad una cadenza annuale.
o Valutazione dei risultati delle misure
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal d.m. 21 dicembre 1995, il valore limite di emissione per i parametri di cui sopra, si intendono rispettati se il valore medio orario e quello massimo accettato non supera il pertinente valore limite.
Per le misurazioni periodiche si fa riferimento a quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi degli artt. 3 c. 2 lett. b) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e s.m.
o Trasmissione dei risultati delle misure
I gestori di detti impianti di incenerimento dovranno trasmettere ai dipartimenti A.R.P.A. territorialmente competenti le analisi al camino di autocontrollo semestrale per il 1º anno di esercizio e annualmente per i successivi anni.
o Parametri di funzionamento
Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi G o camera di combustione) e le ore di funzionamento.
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati (vedi lettera G).
Temperatura minima;
Tenore di ossigeno.

D. Emissioni diffuse

Nell'esercizio dell'impianto d'incenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle carogne e dei sottoprodotti di origine animale, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori sgradevoli. In termini progettuali si devono eventualmente porre in depressione le zone critiche sopra elencate con l'invio delle arie esauste da odori alla camera di combustione come aria comburente o altrimenti inviata ad apposito presidio ambientale specifico in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile, come riportato nelle schede tecniche contenute nella d.g.r. n. 13943 dell'1 agosto 2003 e.m.s. Si potrà anche prevedere per le zone di ricezione e stoccaggio una eventuale refrigerazione dei locali o strutture dedicate in alternativa all'aspirazione di aria dai medesimi.

E. Prescrizioni in caso di avarie e mal funzionamenti

Qualora dalle misurazioni in continuo risulti che a causa di mal funzionamenti o avarie un valore limite di emissione possa essere superato, deve essere immediatamente adottati gli aggiustamenti degli specifici parametri necessari (temperatura; ossigeno) per garantire la massima efficienza di combustione ed informare l'autorità competente ai sensi del d.P.R. 322/71 e d.m. 21 dicembre 1995 secondo eventuali procedure concordate e fatte salve eventuali determinazioni dell'Autorità Sanitaria.

F. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

G. Camera di combustione

La camera di combustione (rotativa o statica) è costituita dalla camera di incenerimento primaria e da una di post combustione ad essa tecnicamente collegata.
Gli inceneritori di carogne e/o di sottoprodotti di origine animale ovvero parti di animali morti, debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei medesimi sottoprodotti siano portati, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850ºC, mentre per quella di post combustione 950ºC, quest'ultima misurata anche in prossimità della parete interna o altro punto rappresentativo della camera di post combustione, per almeno 2 secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

H. Bruciatori ausiliari

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione d'aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.
Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati anche nelle fasi di avviamento e arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita di 850ºC nella camera di post combustione durante tali operazioni e fintanto che vi sia materiale organico residuo incombusto nella camera di combustione primaria.

I. Controllo dell'alimentazione dei sottoprodotti di origine animale

L'alimentazione della camera di combustione dell'impianto di incenerimento, di sottoprodotti di origine animale, dovrebbe avvenire, se possibile, direttamente al forno senza manipolazione diretta. Si precisa che l'introduzione di un corpo di animale congelato comporterà un allungamento del ciclo di termossidazione a parità di massa corporea tal quale inserita.
Le modalità dei cicli di termodistruzione delle diverse tipologie di animali/sottoprodotti introdotti alla camera di combustione, dovranno essere predefinite ed aggiornate in base alle evidenze operative.
L'impianto deve essere dotato di un sistema di allarme acustico e luminoso che segnali all'operatore il rischio di non rispetto dei parametri indicati alla lettera A e G, che attivi automaticamente le misure compensative per il ripristino delle condizioni ideali di ossidazione termica con buon margine di sicurezza.
Il caricamento della precamera deve avvenire a raggiungimento delle temperature minime previste sia per la camera di combustione e sia per quella di post combustione.

J. Efficienza di incenerimento

Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento delle carogne o delle parti di esse.

K. Migliori tecnologie disponibili

Qualora l'impianto non garantisca il rispetto dei valori limite alle emissioni, il gestore dovrà dotare l'impianto medesimo dei sistemi di abbattimenti idonei con caratteristiche tecnico progettuali in linea con quelle della d.g.r. 7/13943 dell'1 agosto 2003 pubblicato sul 1º Suppl. Str. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 agosto 2003 ed eventuali m.s.

L. Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità :
o Manutenzione parziale (controllo apparecchiature elettroniche ed elettriche) da effettuarsi ogni 400 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno bimestrale;
o Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.
Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) della camera rotativa ove presente e al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.
Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
La Regione Lombardia si riserverà di aggiornare il contenuto del presente allegato sulla base dei criteri esposti all'art. 11 del d.P.R. 203/88.

_______

Note [(*)] Nel caso in cui questo tipo di inceneritori siano asserviti ad un allevamento zootecnico intensivo, l'uso di questo tipo di impianto deve essere funzionalmente finalizzato limitatamente alle necessità operative del ciclo produttivo del sito entro cui questo è ubicato. Il peso di riferimento è quello verificato prima del processo di eliminazione presso impianto autorizzato.
Si precisa che il ciclo di termodistruzione dovrà svolgersi nelle condizioni operative di minima previste all'allegato IV e nello specifico per le condizioni di funzionamento al Capitolo II, del medesimo allegato del regolamento comunitario richiamato in questo documento.
_______

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