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Linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell'alimentazione animale.

MINISTERO DELLA SALUTE

I sottoprodotti e gli scarti edibili derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare possono essere destinati, nel rispetto delle specifiche norme tecniche ed igienico-sanitarie, all'alimentazione zootecnica.
Tale assetto sostanzialmente omogeneo in tutti i Paesi europei, in quanto supportato da disposizioni comuni di matrice comunitaria, in materia mangimistica, fa si che i materiali in questione, alle condizioni sopra specificate, qualora vi sia una espressa volonta' da parte del produttore, possano essere impiegati in alimentazione animale.
Cio' e' espressamente previsto dalla direttiva n. 96/25/CE relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, cui e' stata data attuazione, nel nostro Paese, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360, che fornisce un elenco, seppur non esaustivo, delle materie prime per mangimi, tra le quali sono inclusi i sottoprodotti dell'industria agro-alimentare.
I materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare non possono essere esclusi, a priori, dalla definizione di rifiuto, quindi dal campo di applicazione della direttiva n. 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e attuata in Italia con decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo perche' suscettibili di una riutilizzazione economica, neanche nel caso in cui tali materiali abbiano specifiche caratteristiche merceologiche.
In base alla definizione di cui all'art. 1 della direttiva n. 75/442/CEE e' definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti dell'industria agro-alimentare, che vengono quindi assoggettati alla disciplina specifica sui rifiuti nel caso in cui esiste l'obbligo o la manifesta volonta' da parte del produttore/detentore di disfarsene.
I materiali ed i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni dell'industria agro-alimentare sono "materie prime per mangimi" ove, in presenza dei requisiti igienico-sanitari, esista la volonta' del produttore di volerli utilizzare nel ciclo alimentare zootecnico. In tal caso i suddetti materiali non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti, bensi' alle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione degli alimenti per animali e, nel caso di prodotti di origine animale o contenenti costituenti di origine animale, anche alle norme sanitarie vigenti in materia (decreto legislativo n. 508/1992).
Si ritiene, pertanto, necessario che nel "piano di auto-controllo" dello stabilimento produttore, sia presente una
sezione relativa alla gestione dei sottoprodotti. La produzione di mangimi composti a partire dai materiali e dai
sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agro-alimentare, utilizzati come materie prime, deve essere autorizzata ai sensi di quanto previsto all'art. 5, legge n. 281/1963 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la produzione di mangimi composti per autoconsumo aziendale, a partire dalle summenzionate materie prime, ancorche' non assoggettata dalla vigente normativa ad alcun regime autorizzativo,
deve essere comunque conforme a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli stabilimenti che utilizzano dette materie prime per la produzione di mangimi composti contenti taluni additivi e/o premiscele di additivi, sia per l'immissione in commercio, sia per
autoconsumo aziendale, devono in ogni caso essere riconosciuti o registrati ai sensi del decreto legislativo n. 123/1999.
L'autorita' sanitaria competente attiva ogni necessaria vigilanza e gli idonei controlli al fine di verificare che dette materie prime siano in ogni caso di qualita' sana, leale e mercantile. L'effettiva destinazione per l'alimentazione animale e' comprovata da un accordo di tipo formale (contratto) o, nel caso di forniture occasionali, dalla documentazione fiscale. In assenza delle suddette garanzie sull'effettiva destinazione all'alimentazione animale, i materiali e i sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale dell'industria agroalimentare dovranno essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti. Nonostante le considerazioni di cui sopra, peraltro gia' espresse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota protocollo n. 8052/R.B0/01/C del 7 agosto 2001 indirizzata al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, permane tuttora uno stato di incertezza tra gli operatori.
A tale proposito, in attesa di un eventuale atto normativo che fornisca una maggiore regolamentazione ed un ulteriore chiarimento in materia, e' stata interpellata la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che in data 5 dicembre 2001 ha incaricato un "gruppo di lavoro" interno di redigere un documento di approfondimento sull'argomento. Il documento che segue prende in considerazione le diverse
tipologie di prodotti dell'industria agro-alimentare destinati all'alimentazione animale, nonche' i criteri e le modalita' per il relativo impiego.
1. Prodotti e sottoprodotti dell'industria agroalimentare.
La legislazione nazionale e comunitaria, pur fornendo alcuni elenchi di mangimi semplici o materie prime per mangimi, chiarisce piu' volte che si tratta di elenchi non esaustivi e che altri prodotti, non compresi nei predetti elenchi, possono essere destinati all'alimentazione degli animali.
Tutti i prodotti utilizzati debbono comunque essere di qualita' sana, leale e mercantile, non devono presentare tenori in sostanze indesiderabili superiori ai massimi previsti (direttiva n. 1999/29/CE e successive modifiche) e non devono essere compresi nell'elenco degli "ingredienti di cui e' vietato l'impiego negli alimenti composti per animali" (decisione n. 91/516/CEE e successive modificazioni).
Il decreto legislativo n. 360 del 7 agosto 1999, recepimento della direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, riguardante la "circolazione delle materie prime per mangimi", che ha lo scopo, come viene precisato dalla stessa direttiva, di assicurare un'efficace protezione della salute umana e degli animali, definisce "materie prime per mangimi" ovvero "mangimi semplici" "i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi
o conservati, nonche' i derivati della loro trasfor mazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche,
comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto di premiscele".
I sottoprodotti ed i materiali derivanti dall'industria agro-alimentare sono compresi nell'elenco non esclusivo delle
principali materie prime per mangimi, di cui all'allegato II, parte A, capo II del succitato decreto n. 360/1999 e, in ottemperanza alle disposizioni in esso previste, possono essere immesse in circolazione solo se sul documento di accompagnamento o se del caso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, compaiono, tra l'altro, l'espressione "materia prima per mangimi", la denominazione di tale materia prima, nonche' le indicazioni di determinati tenori analitici (amido, proteina grezza, sostanze grasse grezze, ceneri, etc.) previsti per ciascuna materia
prima considerata. E' obbligatorio inoltre aggiungere l'indicazione del nome o la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in circolazione.
2. Prodotti per l'alimentazione umana diretta, avviati all'alimentazione animale per motivi non sanitari.
Qualora un prodotto alimentare originariamente destinato all'uomo venga avviato all'alimentazione animale e' da considerarsi a tutti gli effetti materia prima per mangimi, anche durante il trasporto, purche' venga mantenuto in condizioni idonee di conservazione. In questa categoria rientrano:
a) Prodotti alimentari per i quali non e' stato ancora superata la data di scadenza.
b) Prodotti alimentari di cui al punto a) con difetti di fabbricazione o di confezionamento.
c) Prodotti alimentari di cui al punto a) destinati all'alimentazione umana avviati all'alimentazione animale per motivi commerciali (eccedenze, andamento del mercato, ecc.).
Per quanto riguarda specificatamente i prodotti di origine animale ricadenti nelle tre categorie sopra citate - fatti salvi i divieti relativi all'alimentazione degli animali allevati per la produzione di derrate alimentari, stabiliti dalle norme di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (regolamento n. 999/2001/CE successive modificazioni) - rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sanitarie per l'eliminazione,
la trasformazione e l'immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale, attualmente contenute nella direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio cui e' stata data attuazione, in Italia, con il decreto legislativo n. 508/1992.
E' opportuno precisare, inoltre, che le norme di carattere generale riguardanti l'alimentazione degli animali (decisione n. 91/516/CEE e successive modifiche) vietano l'impiego come ingredienti negli alimenti composti per animali dei prodotti provenienti dall'industria agro-alimentare tuttora provvisti di imballaggio.
Tuttavia la preventiva rimozione dell'imballaggio consente l'utilizzazione degli stessi prodotti nella produzione dei mangimi composti, includendoli cosi', tra le materie prime per mangimi. L'operazione di sconfezionamento puo' essere effettuata direttamente presso il produttore, presso l'acquirente o presso un'azienda specializzata.
3. Prodotti destinati all'alimentazione umana diretta che hanno superato la data di scadenza.
I prodotti alimentari la cui data di scadenza indicata in etichetta risulti superata, possono essere utilizzati
nell'alimentazione degli animali come materie prime p er mangimi secondo quanto illustrato al punto 2, del presente documento, a condizione che il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio non ne escluda l'uso sulla base di valutazioni diverse (di carattere igienico sanitario) dalla semplice verifica della data di scadenza riportata in etichetta.